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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza del 6.03.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/05/1958, rappresentato e difeso dell'avv. LANZONI LILIANA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINO DOMENICA MONICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 6.03.2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 6.03.2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che, con sentenza n. 1281/2023, pubblicata il 12/06/2023, RG n. Parte_1
8319/2021, il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Brusaporto il 4 giugno 1983 tra nato a Parte_2
Bracca di Costa Serina il 30 maggio 1958, e , nata a [...] il 22 dicembre Controparte_2
1961, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Si costituiva in giudizio che domandava il rigetto delle domande di modifica Controparte_1 formulate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale.
All'udienza di comparizione del 6.03.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- revoca dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno per il mantenimento Pt_1 CP_1 Per_ ordinario della FI , in quanto maggiorenne economicamente indipendente, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025;
- revoca dell'obbligo del signor di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la Pt_1 Per_ FI;
- rinuncia da parte della signora alla domanda di assegno divorzile;
CP_1
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Preliminarmente, appare opportuno precisare che, in forza dell'accordo delle parti sopra riportato, la casa coniugale resta in godimento della signora sebbene, a fronte della raggiunta Controparte_1 indipendenza economica della FI , non sussistono, nella specie, i presupposti per confermare il Per_1 provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c.
Ciò detto, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei al contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto della raggiunta indipendenza economica della FI maggiorenne.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- revoca dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno per il mantenimento Pt_1 CP_1 Per_ ordinario della FI , in quanto maggiorenne economicamente indipendente, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025;
2 - revoca dell'obbligo del signor di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per Pt_1 Per_ la FI;
- rinuncia da parte della signora alla domanda di assegno divorzile;
CP_1
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza del 6.03.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/05/1958, rappresentato e difeso dell'avv. LANZONI LILIANA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINO DOMENICA MONICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 6.03.2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 6.03.2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che, con sentenza n. 1281/2023, pubblicata il 12/06/2023, RG n. Parte_1
8319/2021, il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Brusaporto il 4 giugno 1983 tra nato a Parte_2
Bracca di Costa Serina il 30 maggio 1958, e , nata a [...] il 22 dicembre Controparte_2
1961, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Si costituiva in giudizio che domandava il rigetto delle domande di modifica Controparte_1 formulate dall'attore e formulava domanda riconvenzionale.
All'udienza di comparizione del 6.03.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- revoca dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno per il mantenimento Pt_1 CP_1 Per_ ordinario della FI , in quanto maggiorenne economicamente indipendente, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025;
- revoca dell'obbligo del signor di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la Pt_1 Per_ FI;
- rinuncia da parte della signora alla domanda di assegno divorzile;
CP_1
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Preliminarmente, appare opportuno precisare che, in forza dell'accordo delle parti sopra riportato, la casa coniugale resta in godimento della signora sebbene, a fronte della raggiunta Controparte_1 indipendenza economica della FI , non sussistono, nella specie, i presupposti per confermare il Per_1 provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c.
Ciò detto, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei al contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto della raggiunta indipendenza economica della FI maggiorenne.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- revoca dell'obbligo del signor di versare alla signora l'assegno per il mantenimento Pt_1 CP_1 Per_ ordinario della FI , in quanto maggiorenne economicamente indipendente, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025;
2 - revoca dell'obbligo del signor di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per Pt_1 Per_ la FI;
- rinuncia da parte della signora alla domanda di assegno divorzile;
CP_1
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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