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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli 3^ Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei. Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 21 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2248 dell'anno 2023 del Ruolo Lavoro
TRA in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E Patrizia Colella, , Silvano Imbriaci, Email_1
E
Email_3
E Paola Forgione Email_4
E Sergio Sica , Email_5
E Erminio Capasso ed Email_6
E Agostino Di Feo , Email_7
ed elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio Legale di Napoli, via Alcide De Pt_1
Gasperi n. 55 a NAPOLI
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro della Volpe Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE), via Domenico Perla
n. 10
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv. ti Pasquale D'Onofrio e Maria Lasco dell'Avvocatura Regionale, elettivamente te domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia, PEC: egione.campania.it Email_8
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Napoli Nord -sezione Lavoro- n 1292/2023 pubblicata il 17.3.2023, non notificata, che ha dichiarato il diritto di a percepire, con decorrenza dal Controparte_1 luglio 2011 al 30 giugno 2012, l'indennità di mobilità e per l'effetto ha condannato l'Istituto al pagamento in favore della stessa della somma di euro 14.915,36 oltre interessi legali e spese.
L'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale e, richiamate le difese svolte di primo grado che eccepivano l'improcedibilità del giudizio per assenza della domanda amministrativa, la decadenza dell'azione, l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prestazione oltre che l'erroneità della quantificazione del dovuto ed osservando che il giudizio di primo grado e la conseguente condanna si fondavano su un giudicato esterno a lui non opponibile, (sentenza Tribunale Napoli n.
457/2019 ) ha chiesto il rigetto della domanda introduttiva del giudizio e, conseguentemente, la riforma della sentenza.
Con comparsa del 23.10.2024 si costituiva che resisteva Controparte_1 all'impugnazione e con varie argomentazioni, richiamandosi a diversi precedenti giurisprudenziali di merito a lei favorevoli, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con comparsa del 13.2.2025 si costituiva la chiedendo che venisse Controparte_2
dichiarato il difetto di legittimazione dell'ente regionale.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è fondato e pertanto va accolto. Pt_1
allegando di essere stata inserita nella lista degli aventi diritto alla Controparte_1
indennità di mobilità in deroga e di avere percepito tale emolumento dall fino al Pt_1
30.6.2011 a mezzo bollettini postali, nel 2018 aveva convenuto in giudizio solo la CP_2 affinché venisse accertato il suo diritto alla proroga della prestazione e, quindi, a
[...]
percepire l'indennità di mobilità dall'1.7.2011 fino al periodo previsto dalla legge.
Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 457/2019, emessa solo nei confronti della
(ritenuta legittimata passiva nel giudizio che riguardava il riconoscimento del CP_2
diritto a conseguire la indennità di mobilità in deroga prevista per i lavoratori licenziati che non potevano usufruire degli ammortizzatori ordinari), accoglieva la domanda dell'odierna appellata riconoscendole il diritto alla proroga.
Sulla base di tale sentenza aveva adito il Tribunale di Napoli Nord Controparte_1
affinché condannasse l' al pagamento, in suo favore, dell'indennità di mobilità Pt_1 dall'1.7.2011 al 30.6.2012.
L' si è costituto nel giudizio eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale per Pt_1
l'omessa presentazione della domanda amministrativa, l'inopponibilità allo stesso della sentenza n. 457/2019 di accertamento del diritto atteso che non era stato parte del giudizio,
l'infondatezza nel merito delle pretese e in ogni caso l'erroneità dei conteggi.
Atteso l'esito del giudizio di primo grado l' soccombente ha proposto tempestiva Pt_1
impugnazione eccependo i seguenti vizi: Errata ricostruzione, in fatto ed in diritto, della fattispecie oggetto di controversia;
Errata valutazione delle risultanze documentali in atti;
Errata interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento;
Errato riparto dell'onere probatorio e/o suo ritenuto assolvimento Errata, contraddittoria, omessa e/o insufficiente motivazione;
Errata statuizione spese lite, chiedendo la riforma della sentenza.
La giurisprudenza (cfr Cass. sent. n. 30283 del 22.11.2018) ritiene che, nel caso in cui ci sia stato il riconoscimento della prestazione e si tratti di proroga, non vi è la necessità della domanda amministrativa;
tuttavia, anche a prescindere dalla necessità o meno della domanda amministrativa per la proroga del beneficio che l' aveva comunque erogato Pt_1
fino al giugno 2011, l'appello è fondato e può essere accolto per le assorbenti considerazioni.
Il giudizio promosso nel 2019 solo nei confronti della per l'accertamento del diritto CP_2 alla proroga non ha coinvolto l' (che non è stato chiamato in giudizio -vocato in ius-) Pt_1
né nei suoi confronti erano state chieste ed ottenute condanne di pagamento.
E' noto che ex art. 2909 c.c. il giudicato vincola solo le parti, i loro eredi ed aventi causa.
Nel giudizio di primo grado promosso da nei confronti dell' ed Controparte_1 Pt_1
inteso ad ottenere la condanna, nei confronti di quest'ultimo, al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga per il periodo luglio 2011- giugno 2012, sarebbe stato onere dell'appellata allegare tutti i fatti sui quali si fondava il suo diritto a vedersi prorogare l'indennità di mobilità e che giustificavano la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento della prestazione e nella misura chiesta, posto che la sola sentenza pronunciata fra altre parti non è idonea e sufficiente a costituire il presupposto della condanna nei confronti dell' . Pt_1
L'odierna appellata non aveva né allegato né provato di versare nelle condizioni previste dai commi 30 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 220/2010 per il diritto alla proroga e la quantificazione non trovava riscontro nelle disposizioni richiamate dall'Ente erogatore che anzi l'ha contestata.
Come affermato dal Giudice di legittimità in plurime pronunzie (cfr. da ultimo e tra molte altre Cass. Sez. Un. n. 21435/2018), anche con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga si configurano diverse posizioni soggettive – di interesse legittimo prima della concessione del trattamento e di diritto soggettivo relativamente al pagamento – che fanno capo a diversi soggetti giuridici.
Se è pacifico che la è l'ente che concede il trattamento e che l' è l'erogatore CP_2 Pt_1
del trattamento che avviene con fondi pubblici (statali e regionali), per ottenere la condanna nei confronti di quest'ultimo andava dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione e soprattutto per la proroga, che ex art. 1 L. 220/2010 era stata limitata soltanto in favore dei lavoratori che, alla data del 7.11.2011, avessero superato il 55° anno di età (cfr in tal senso la recente sentenza di questa Corte in diversa composizione. n.
857/2024 pubblicata il 2.5.2024).
in fattispecie analoga, pienamente condivisa).
La ricorrente-odierna appellata- all'epoca non versava in detta condizione anagrafica ed in ogni caso nulla ha allegato e provato in relazione al suo diritto alla proroga del beneficio goduto fino al 30.6.2011.
In definitiva l'appello va accolto, la domanda introduttiva va rigettata e la sentenza impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, in questo senso riformata.
La peculiarità della controversia ed il diverso esisto della lite giustificano la integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda introduttiva del giudizio.
Compensa fra tutte le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 21 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente