Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1603/2023 del Registro Generale e promossa da
(in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, con l'avv. FILIBERTO NATALE Controparte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_2 con la dott.ssa Controparte_3
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 ha impugnato e chiesto l'annullamento Controparte_1 Cont dell'ordinanza-ingiunzione n.21/2023 emessa dall' di con cui gli è stata CP_2 irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per asserita violazione dell'art.18, co.5 bis, d.lgs.276/2003, perché avrebbe stipulato un contratto di appalto di servizi privo dei requisiti di cui all'art.29, co.1, d.lgs.276/2003 (e, nello specifico, per aver utilizzato i n.8 lavoratori indicati nel verbale di accertamento presupposto all'impugnata ordinanza-ingiunzione in esecuzione di un contratto di appalto di servizi ritenuto non genuino). Cont L' di Catanzaro-Crotone ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Cont L'ordinanza-ingiunzione n.21/2023 in atti fu emessa dall' di sulla base del CP_2
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.KR00000/2022-290-01 dell'1/9/2022 in atti, in cui fu ritenuto responsabile di aver Parte_1 stipulato (nella qualità di legale rappresentante della incorporata nella Controparte_5
) un contratto di appalto di servizi privo dei Controparte_1
1
(assunti alle dipendenze della . CP_6
Le conclusioni degli ispettori si fondavano: 1) sulla mancata assunzione di rischio di impresa e sull'assenza di organizzazione da parte dell'appaltatore (circostanza che gli accertatori ricavavano dal fatto che le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto appartenevano al committente); 2) sulla coincidenza tra le mansioni svolte dal personale dell'appaltatore e quelle espletate dai dipendenti del committente;
3) sul fatto che i lavoratori interessati dall'ordinanza-ingiunzione per cui è causa (tra cui
, assunti dalla avevano in precedenza lavorato alle Persona_1 CP_6 dipendenze della 4) sul fatto che il committente non avrebbe corrisposto CP_5 integralmente il corrispettivo pattuito con l'appaltatore, subordinando il pagamento del saldo all'invio delle quietanze rilasciate dai dipendenti della impiegati CP_6 nel servizio appaltato dalla relative all'incasso delle rispettive retribuzioni. CP_5
La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione degli eventi contenuta nel Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione di cui sopra, insistendo per la genuinità del contratto di appalto oggetto del presente giudizio e sostenendo che, nella fattispecie in esame: 1) sussisteva il rischio di impresa in capo all'appaltatore; 2) i lavoratori interessati dall'impugnata ordinanza-ingiunzione venivano diretti dalla CP_6
(e non dalla , perché ricevevano le disposizioni lavorative, all'interno CP_5 dell'azienda ispezionata, da (assunto dalla;
3) è Persona_1 CP_6 irrilevante, ai fini della decisione della presente controversia, il pregresso percorso lavorativo dei predetti dipendenti (e dello stesso ), così come la coincidenza Per_1 tra le mansioni svolte dal personale dell'appaltatore e quelle espletate dai dipendenti del committente e il fatto che le attrezzature utilizzate nell'azienda appartenessero alla trattandosi di circostanze che non possono inficiare la legittimità del CP_5 contratto di appalto (così come l'omessa integrale erogazione del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, anche alla luce del fatto che era lo stesso art.
3.3 del contratto di appalto in atti a consentire al committente di recedere per giusta causa -e, a fortiori, di sospendere i pagamenti delle fatture- nell'ipotesi di mancata corresponsione delle retribuzioni al personale impiegato nel servizio appaltato). L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. A mente dell'art.29, co.1, d.lgs.276/2003, “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. 2 Come statuito dalla Suprema Corte, “ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di una organizzazione, che può essere minima [...], tanto che può essere appaltatore anche un soggetto non imprenditore, privo di organizzazione, che adempie solo ad una prestazione "occasionale", per un singolo contratto di appalto [...], ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa [...]. L'eterodirezione si ha quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche "dirige" i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo [...], mentre l'interponente-committente non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona [...]. Alla interposta, quindi, in presenza di eterodirezione, restano solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa” (Cass.,
n.13413/2021).
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, dagli atti di causa emerge la mancanza del requisito dell'eterodirezione, cioè del principale elemento sintomatico dell'appalto non genuino (così come delineato dal quadro normativo e giurisprudenziale di cui si è detto sopra).
Ciò in quanto i lavoratori sentiti dagli ispettori (SC GA, , Persona_2
e Arcuro MA, le cui dichiarazioni in atti raccolte dagli accertatori Persona_3 rendono superflua la loro escussione testimoniale, non essendo stata proposta nei confronti di tali dichiarazioni alcuna querela di falso) hanno confermato che le direttive lavorative erano impartite da (dipendente della Persona_1 [...]
e non, invece, della . Questo risulta tra l'altro coerente con il CP_6 CP_5 contenuto del disciplinare tecnico allegato al contratto di appalto in atti, in cui Per_1 veniva espressamente indicato dalla ome soggetto “preposto”
[...] CP_6
a garantire la corretta esecuzione dell'appalto. Cont Per quanto esposto, questo Giudice ritiene che l' di non abbia assolto CP_2 all'onere di fornire prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (onere che, a mente dell'art.6, d.lgs.150/2011, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato), non emergendo dagli atti di causa la dimostrazione dell'illecito amministrativo addebitato alla parte ricorrente. Quanto alle valutazioni degli ispettori poste a base dell'ordinanza-ingiunzione, deve Cont evidenziarsi che il verbale ispettivo dell' di costituendo un atto pubblico CP_2 ex art.2699 c.c., fa piena prova (fino a querela di falso) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (ma non della loro veridicità) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, ai sensi dell'art.2700 c.c.: le valutazioni effettuate dagli ispettori costituiscono invece, per giurisprudenza 3 costante, dei meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie del processo.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che le conclusioni degli ispettori (fondate principalmente sul fatto che i lavoratori interessati dall'ordinanza-ingiunzione per cui è causa - tra cui
- , assunti dalla avevano in precedenza lavorato alle Persona_1 CP_6 dipendenze della sono ritenute da questo Giudice probatoriamente CP_5 insufficienti, trattandosi di meri indizi che non trovano riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie del processo (che anzi le hanno smentite).
Deve infine evidenziarsi che non coglie nel segno la tesi dell'amministrazione convenuta secondo cui la società appaltatrice non avrebbe assunto il rischio di impresa sol perché la società committente avrebbe retribuito i lavoratori (insoluti) impiegati nell'appalto, atteso che l'art.29 (co.2) d.lgs.276/2003 prevede espressamente la solidarietà di committente e appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con la conseguenza che il pagamento delle retribuzioni da parte della società committente
(retribuzioni non versate dalla società appaltatrice) non è un elemento dirimente per ritenere l'appalto illecito (e, anzi, la solidarietà prevista dalla disposizione in parola si applica evidentemente ai contratti di appalto genuini in relazione ai quali l'appaltatore sia insolvente).
Parimenti irrilevanti al fine di dimostrare la mancata assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore sono sia la coincidenza tra le mansioni svolte dal personale dell'appaltatore impiegato nell'appalto e quelle espletate dai dipendenti del committente sia il fatto che le attrezzature utilizzate nell'appalto appartenessero alla trattandosi di circostanze che non possono inficiare la legittimità del CP_5 contratto di appalto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.21/2023 Cont emessa dall' di CP_2 Cont Condanna l' di Catanzaro-Crotone al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 10/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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