CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6053 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego OS AN PI presidente dott. AN UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51911 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 discussa all'udienza del 4 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Lucchese
RECLAMANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Claudia Puntoriero
RECLAMATA
NONCHÉ
(p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
1 NONCHÉ
Pubblico Ministero
OGGETTO: reclamo ex artt. 18 e 162 l. fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L dal 1876 s.r.l. ha proposto reclamo ex artt. 18 e 162 l. fall. Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 696/2024 (che ha dichiarato il fallimento dell' dal 1876 s.r.l. su istanza della Parte_1 Controparte_2
e avverso il decreto del 13 novembre 2024 reso nel procedimento iscritto al n. 47/2022
[...]
(con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dalla debitrice).
1.1. La reclamante ha dedotto al riguardo che:
a) la sentenza dichiarativa di fallimento è nulla per violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, in quanto il tribunale si è pronunciato senza previa fissazione di apposita udienza camerale per discutere la modifica della proposta concordataria e del piano presentata dalla debitrice il 4 marzo 2024, non consentendo in tal modo alla debitrice di replicare ai rilievi formulati dal commissario giudiziale con il parere depositato il 10 maggio 2024;
b) il decreto che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato è illegittimo, perché il tribunale si è spinto a formulare una prognosi sfavorevole circa la fattibilità economica del piano concordatario (che la legge rimette esclusivamente all'adunanza dei creditori, chiamati a valutare la convenienza della proposta e la probabilità di successo del concordato), anziché limitarsi a verificarne la fattibilità giuridica;
c) il tribunale ha dichiarato il fallimento dell' dal 1876 s.r.l. senza Parte_1 alcuna concreta valutazione dello stato d'insolvenza della debitrice, limitandosi a far discendere il fallimento dalla mera inammissibilità della domanda di concordato.
1.2 La reclamante ha concluso domandando la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento dell' dal 1876 s.r.l. e del decreto con cui il Tribunale di Roma ha Parte_1 dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dalla debitrice, chiedendo – per l'effetto – che la domanda di concordato venga dichiarata ammissibile.
2. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
domandando il rigetto del reclamo.
[...]
3. La non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
2 4. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
4.1. Con il primo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale si sia pronunciato sulla inammissibilità della proposta di concordato (dichiarando contestualmente il fallimento della debitrice) senza avere instaurato il contraddittorio endoprocedimentale sui rilievi formulati dal commissario giudiziale con il parere depositato il 10 maggio 2024.
La reclamante deduce al riguardo di avere presentato il 4 marzo 2024 una proposta di modifica del piano concordatario, che su tale proposta si è pronunciato il commissario giudiziale con il parere depositato il 10 maggio 2024 e che il parere contiene rilievi critici su cui la debitrice non ha potuto controdedurre, avendo il tribunale dichiarato inammissibile la proposta di concordato senza provocare un ulteriore contraddittorio tra le parti.
La doglianza è infondata.
Trova applicazione al caso di specie quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 162 l. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, perché quest'ultimo non presuppone necessariamente una esatta corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione ex art. 162 l. fall. e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo” (Cass. 21597/2023).
Come chiarito da Cass. 23932/2025, in motivazione, non ricorre la necessità di sentire il debitore quando, come si è verificato nel caso di specie, i profili di inammissibilità siano desumibili dagli atti del procedimento e dalle informazioni rese dal proponente.
Il decreto del 13 novembre 2024 che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dall' si basa su rilievi che già erano Parte_1 contenuti nel decreto del 21 dicembre 2022 (con cui il tribunale ha disposto la convocazione della debitrice al fine di rispondere alle osservazioni contenute nella relazione del commissario giudiziale).
In quel decreto il tribunale aveva infatti già posto in rilievo come il piano concordatario non prevedesse politiche di ristrutturazione aziendale capaci di invertire un andamento economico-finanziario caratterizzato da gravi perdite di esercizio e che “non è spiegato come si ritenga di poter fare affidamento sui flussi della continuità di impresa che sono stati calcolati tenendo conto dell'avviamento e dei contratti storici in essere”, nonostante il contratto di prestazioni di servizi in pre-stampa in corso con il Senato della Repubblica (core business su cui si fondavano i maggiori introiti della società) fosse stato prorogato soltanto fino al mese di marzo 2023 e non ne fosse possibile il rinnovo alla scadenza (v. pagg. 4 e 5 del decreto del 21 dicembre 2022).
3 Tali rilievi critici costituiscono proprio una delle ragioni su cui si fonda la valutazione di inammissibilità della proposta concordataria contenuta nel decreto del 13 novembre 2024, in cui si dà atto che la proponente non ha dato prova di aver ottenuto nuove commesse
(all'indomani della cessazione degli effetti del contratto di pre-stampa a suo tempo concluso con il Senato della Repubblica) e non ha tenuto conto degli effetti derivanti dalla interruzione del contratto di servizi di stampa concluso dalla reclamante in regime di A.T.I. con la OH
s.p.a. (interruzione prevista per l'anno 2026), pur avendo rappresentato una progressiva crescita dei ricavi negli anni 2025, 2026 e 2027.
E proprio su tali rilievi (l'inadeguata valutazione degli effetti che avrebbe prodotto la cessazione del contratto relativo al servizio di pre-stampa concluso con il Senato della
Repubblica) si fonda il giudizio di illogicità e inattendibilità delle affermazioni contenute nella relazione dell'attestatore, su cui si diffonde il tribunale nell'esprimere una valutazione di inammissibilità della proposta concordataria.
4.2. Con il secondo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia formulato una prognosi sfavorevole circa la fattibilità economica del piano concordatario e
“l'alea economicamente apprezzabile” (che la legge rimette esclusivamente all'adunanza dei creditori, chiamati a valutare la convenienza della proposta e la probabilità di successo del concordato), anziché limitarsi a verificare la fattibilità giuridica del piano.
Come ricordato di recente da Cass. 23932/2025, in tema di concordato preventivo il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura.
In particolare, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica (intesa come realizzabilità del piano nei fatti) può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale propria della causa concreta).
Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l. fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità in concreto presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il favor per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (in questo senso v. ex multis anche
Cass. 17103/2023, secondo cui la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza rispetto all'alternativa fallimentare e alla realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri prima
4 facie irrealizzabile: Cass. 11216/2021; Cass. 9061/2017).
Quanto alla sindacabilità da parte del tribunale della relazione dell'attestatore, la giurisprudenza afferma che l'attestazione del professionista può esprimere una valutazione di ragionevolezza del piano nella misura in cui si fonda su dati completi e veridici, sì che la stessa valutazione di ragionevolezza del piano presuppone la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale (Cass. 7878/2025).
Nel concordato preventivo spetta infatti al giudice il compito di controllare la predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori (Cass. 5825/2018).
L'incompletezza dell'attività di attestazione di veridicità dei dati aziendali si traduce, allora, in un giudizio di irragionevolezza del piano e di incompletezza dei dati e di incomprensibilità dei criteri di giudizio (Cass. 5653/2019), mancando a monte quella necessaria verifica della corrispondenza alla realtà aziendale dei dati contabili, giudizio che rientra nel potere-dovere del giudice allo scopo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento del debito concordatario e all'espressione di un consenso informato sulla proposta stessa (Cass.
12549/2014).
Applicando tali princìpi al caso di specie, deve senz'altro escludersi che il tribunale abbia esercitato un sindacato sulla convenienza economica della proposta concordataria, in tal modo esorbitando dai propri poteri.
Il tribunale ha in primo luogo preso atto del fatto che nella proposta concordataria modificata vi è una drastica diminuzione dei flussi finanziari attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nell'arco di 5 anni (il cash flow di 1.283.586,53 € previsto nella proposta originaria si riduce infatti a 64.927,13 € nella proposta modificata), la cui stima è inattendibile sia perché la proponente e l'attestatore non hanno spiegato come sia possibile realizzare l'aspettativa dell'utile atteso (mancando un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa relativa al c.d. , unica CP_3 attività che l' continuerebbe a svolgere dopo la cessazione del Parte_1 servizio di pre-stampa e la cessazione degli effetti del contratto di servizi di stampa concluso dalla reclamante in regime di A.T.I. con la OH s.p.a.), sia perché nel periodo endoconcorsuale (31/5/2022 – 31/12/2023) la prosecuzione dell'attività d'impresa ha generato una perdita di oltre un milione di euro.
A fronte di tali rilievi la reclamante deduce che essi avrebbero dovuto essere discussi in contraddittorio con la debitrice nel corso di apposita udienza camerale e che la censura è in ogni caso infondata in quanto la società aveva già depositato il piano di concordato
(documento n. 10 allegato al reclamo), il piano di concordato aggiornato (documento n. 11), il piano industriale (documento n. 12), la relazione ex art. 161, terzo comma, l. fall. che
5 accompagnava la proposta concordataria originaria (documento n. 13) e la nuova relazione dell'attestatore che accompagnava il piano di concordato aggiornato (documento n. 9).
Premesse le considerazioni sopra svolte sulla lamentata violazione del contraddittorio, si osserva che neppure in questa sede l' ha fornito una risposta Parte_1 ai puntuali rilievi del tribunale, essendosi limitata a richiamare:
a) il piano concordatario originario (documento n. 10), il piano industriale ad esso allegato (documento n. 12) e la relazione dell'attestatore del 23 marzo 2023 (documento n.
13), che si riferiscono alla proposta concordataria originaria e non contengono dati riferibili alla nuova proposta concordataria (in cui i flussi finanziari si riducono drasticamente da
1.283.586,53 € a 64.927,13 € per effetto della prosecuzione della sola attività collegata al c.d.
“Ramo di Edizione”);
b) il piano di concordato aggiornato al 4 marzo 2024 (documento n. 11) e la nuova relazione dell'attestatore del 4 marzo 2024 (documento n. 9), in cui si afferma che i flussi finanziari attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nell'arco di 5 anni ammonteranno a
64.927,13 € senza che tuttavia siano indicati quali siano i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa relativa al c.d. “Ramo di Edizione”.
Il tribunale ha in secondo luogo rilevato che “anche in tale ultima versione del piano non è dato rinvenire alcun piano industriale che dia evidenza delle politiche che intende adottare, in discontinuità con il passato, tali da permettere l'inversione del trend negativo”, mettendo in rilievo il fatto che “la proponente non abbia dato alcuna prova di aver ottenuto nuove commesse, che aveva previsto di acquisire verso aziende terze e non in commessa con il Senato, all'indomani della conclusione della commessa di , che a suo dire le Parte_2 avrebbero consentito di sostenere i livelli di fatturato necessari alla produzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Economico-Finanziario” (pag. 4 del decreto impugnato).
A fronte di tale rilievo – che investe la carenza di informazioni essenziali al fine di consentire ai creditori di esprimere una valutazione consapevole circa la fattibilità economica del piano – la reclamante si è limitata a richiamare quanto riportato a pag. 4 della modifica del piano e della proposta del 4 marzo 2024, laddove è scritto che si prevede l'acquisizione di nuove commesse solo a partire dal quinto anno di Piano, giustificando tale previsione col fatto che “la ricorrente è infatti una società storica che ha sempre lavorato in mono-commessa e, quindi potrebbero esservi lunghi periodi di assestamento prima di acquisire nuove commesse”: affermazioni generiche e lacunose, che non spiegano come possa essere effettivamente garantita la continuità aziendale (derivante dalla prosecuzione del solo Ramo di Edizione), in assenza di nuovi contratti e con l'impiego di un solo dipendente a fronte dei
31 dipendenti iniziali (dipendente che – come riferito dalla curatela nella memoria di costituzione – sarebbe stato peraltro già licenziato il 20 giugno 2024, appena 3 mesi dopo la presentazione del piano concordatario modificato).
Ai fini della valutazione d'inammissibilità della proposta concordataria, il tribunale ha inoltre rilevato che già le previsioni contenute nella proposta originaria (e valutate
6 positivamente dall'attestatore) si sono rivelate inattendibili alla luce dei risultati economici della gestione dell'impresa nel periodo successivo alla presentazione della proposta di concordato (31 maggio 2022 – 31 dicembre 2023), in cui l'impresa ha generato perdite per oltre un milione di euro.
Tale rilievo non è stato in alcun modo confutato dalla reclamante, la quale si è limitata ad affermare di avere rimodulato il piano proprio al fine di tenere conto “della difficoltà nel periodo endo-procedimentale” (pag. 28 del reclamo), senza spiegare per quale motivo le nuove previsioni del piano debbano ritenersi maggiormente attendibili e fare ritenere che la continuità aziendale sia preferibile all'alternativa liquidatoria.
L'infondatezza delle censure mosse dalla reclamante avverso le plurime ragioni di inammissibilità del piano e della proposta concordataria fin qui esaminate rende superfluo esaminare le censure mosse avverso le ulteriori ragioni su cui si fonda la decisione di inammissibilità resa dal tribunale (omessa considerazione dell'esborso di almeno 125.000,00
€ che la società dovrà sostenere per il pagamento dei dipendenti che si prevede di licenziare;
omessa indicazione tra i crediti prededucibili di quelli sorti nel corso e a causa della gestione in perdita dell'attività d'impresa; erronea graduazione del credito erariale assistito da iscrizione ipotecaria;
inattendibile valutazione dell'immobile sito in via Barbazza – Roma).
4.3. Con il terzo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia automaticamente dedotto la sussistenza dello stato d'insolvenza dalla presentazione, da parte dell' della domanda di concordato preventivo. Parte_1
La difesa della reclamante - pur lamentandosi ancora una volta del fatto di non aver potuto interloquire sulle valutazioni all'uopo espresse dal commissario giudiziale nel parere del depositato il 10 maggio 2024 – non contiene in realtà alcuna censura specifica delle ragioni poste a fondamento dell'accertamento dello stato d'insolvenza, limitandosi ad invocare l'applicazione dei princìpi che secondo la giurisprudenza di legittimità devono presiedere all'accertamento demandato al giudice.
Contrariamente a quanto lamentato dalla reclamante, l'accertamento dello stato d'insolvenza non si fonda sulla mera presentazione della domanda di concordato preventivo, ma sulla inadeguatezza del piano concordatario presentato a fronte dell'ammontare del debito alla data del 31 maggio 2022 (oltre 3 milioni di euro) e degli ulteriori debiti maturati nel periodo endoconcorsuale in cui l' ha continuato ad esercitare Parte_1
l'impresa (oltre un milione di euro di debiti maturati tra il 31 maggio 2022 e il 31 dicembre
2023), circostanza sintomatica del fatto che la società non è capace di far fronte con regolarità all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque rigettato.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore della Curatela costituitasi, che si liquidano in complessivi
10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
7
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 696/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio in favore della liquidandole in Controparte_1 complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto - pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN UR PELLEGRINI Diego OS AN PI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego OS AN PI presidente dott. AN UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51911 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 discussa all'udienza del 4 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Lucchese
RECLAMANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Claudia Puntoriero
RECLAMATA
NONCHÉ
(p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
1 NONCHÉ
Pubblico Ministero
OGGETTO: reclamo ex artt. 18 e 162 l. fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L dal 1876 s.r.l. ha proposto reclamo ex artt. 18 e 162 l. fall. Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 696/2024 (che ha dichiarato il fallimento dell' dal 1876 s.r.l. su istanza della Parte_1 Controparte_2
e avverso il decreto del 13 novembre 2024 reso nel procedimento iscritto al n. 47/2022
[...]
(con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dalla debitrice).
1.1. La reclamante ha dedotto al riguardo che:
a) la sentenza dichiarativa di fallimento è nulla per violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, in quanto il tribunale si è pronunciato senza previa fissazione di apposita udienza camerale per discutere la modifica della proposta concordataria e del piano presentata dalla debitrice il 4 marzo 2024, non consentendo in tal modo alla debitrice di replicare ai rilievi formulati dal commissario giudiziale con il parere depositato il 10 maggio 2024;
b) il decreto che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato è illegittimo, perché il tribunale si è spinto a formulare una prognosi sfavorevole circa la fattibilità economica del piano concordatario (che la legge rimette esclusivamente all'adunanza dei creditori, chiamati a valutare la convenienza della proposta e la probabilità di successo del concordato), anziché limitarsi a verificarne la fattibilità giuridica;
c) il tribunale ha dichiarato il fallimento dell' dal 1876 s.r.l. senza Parte_1 alcuna concreta valutazione dello stato d'insolvenza della debitrice, limitandosi a far discendere il fallimento dalla mera inammissibilità della domanda di concordato.
1.2 La reclamante ha concluso domandando la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento dell' dal 1876 s.r.l. e del decreto con cui il Tribunale di Roma ha Parte_1 dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dalla debitrice, chiedendo – per l'effetto – che la domanda di concordato venga dichiarata ammissibile.
2. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
domandando il rigetto del reclamo.
[...]
3. La non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
2 4. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
4.1. Con il primo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale si sia pronunciato sulla inammissibilità della proposta di concordato (dichiarando contestualmente il fallimento della debitrice) senza avere instaurato il contraddittorio endoprocedimentale sui rilievi formulati dal commissario giudiziale con il parere depositato il 10 maggio 2024.
La reclamante deduce al riguardo di avere presentato il 4 marzo 2024 una proposta di modifica del piano concordatario, che su tale proposta si è pronunciato il commissario giudiziale con il parere depositato il 10 maggio 2024 e che il parere contiene rilievi critici su cui la debitrice non ha potuto controdedurre, avendo il tribunale dichiarato inammissibile la proposta di concordato senza provocare un ulteriore contraddittorio tra le parti.
La doglianza è infondata.
Trova applicazione al caso di specie quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 162 l. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, perché quest'ultimo non presuppone necessariamente una esatta corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione ex art. 162 l. fall. e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo” (Cass. 21597/2023).
Come chiarito da Cass. 23932/2025, in motivazione, non ricorre la necessità di sentire il debitore quando, come si è verificato nel caso di specie, i profili di inammissibilità siano desumibili dagli atti del procedimento e dalle informazioni rese dal proponente.
Il decreto del 13 novembre 2024 che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dall' si basa su rilievi che già erano Parte_1 contenuti nel decreto del 21 dicembre 2022 (con cui il tribunale ha disposto la convocazione della debitrice al fine di rispondere alle osservazioni contenute nella relazione del commissario giudiziale).
In quel decreto il tribunale aveva infatti già posto in rilievo come il piano concordatario non prevedesse politiche di ristrutturazione aziendale capaci di invertire un andamento economico-finanziario caratterizzato da gravi perdite di esercizio e che “non è spiegato come si ritenga di poter fare affidamento sui flussi della continuità di impresa che sono stati calcolati tenendo conto dell'avviamento e dei contratti storici in essere”, nonostante il contratto di prestazioni di servizi in pre-stampa in corso con il Senato della Repubblica (core business su cui si fondavano i maggiori introiti della società) fosse stato prorogato soltanto fino al mese di marzo 2023 e non ne fosse possibile il rinnovo alla scadenza (v. pagg. 4 e 5 del decreto del 21 dicembre 2022).
3 Tali rilievi critici costituiscono proprio una delle ragioni su cui si fonda la valutazione di inammissibilità della proposta concordataria contenuta nel decreto del 13 novembre 2024, in cui si dà atto che la proponente non ha dato prova di aver ottenuto nuove commesse
(all'indomani della cessazione degli effetti del contratto di pre-stampa a suo tempo concluso con il Senato della Repubblica) e non ha tenuto conto degli effetti derivanti dalla interruzione del contratto di servizi di stampa concluso dalla reclamante in regime di A.T.I. con la OH
s.p.a. (interruzione prevista per l'anno 2026), pur avendo rappresentato una progressiva crescita dei ricavi negli anni 2025, 2026 e 2027.
E proprio su tali rilievi (l'inadeguata valutazione degli effetti che avrebbe prodotto la cessazione del contratto relativo al servizio di pre-stampa concluso con il Senato della
Repubblica) si fonda il giudizio di illogicità e inattendibilità delle affermazioni contenute nella relazione dell'attestatore, su cui si diffonde il tribunale nell'esprimere una valutazione di inammissibilità della proposta concordataria.
4.2. Con il secondo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia formulato una prognosi sfavorevole circa la fattibilità economica del piano concordatario e
“l'alea economicamente apprezzabile” (che la legge rimette esclusivamente all'adunanza dei creditori, chiamati a valutare la convenienza della proposta e la probabilità di successo del concordato), anziché limitarsi a verificare la fattibilità giuridica del piano.
Come ricordato di recente da Cass. 23932/2025, in tema di concordato preventivo il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura.
In particolare, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica (intesa come realizzabilità del piano nei fatti) può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale propria della causa concreta).
Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l. fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità in concreto presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il favor per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (in questo senso v. ex multis anche
Cass. 17103/2023, secondo cui la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza rispetto all'alternativa fallimentare e alla realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri prima
4 facie irrealizzabile: Cass. 11216/2021; Cass. 9061/2017).
Quanto alla sindacabilità da parte del tribunale della relazione dell'attestatore, la giurisprudenza afferma che l'attestazione del professionista può esprimere una valutazione di ragionevolezza del piano nella misura in cui si fonda su dati completi e veridici, sì che la stessa valutazione di ragionevolezza del piano presuppone la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale (Cass. 7878/2025).
Nel concordato preventivo spetta infatti al giudice il compito di controllare la predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori (Cass. 5825/2018).
L'incompletezza dell'attività di attestazione di veridicità dei dati aziendali si traduce, allora, in un giudizio di irragionevolezza del piano e di incompletezza dei dati e di incomprensibilità dei criteri di giudizio (Cass. 5653/2019), mancando a monte quella necessaria verifica della corrispondenza alla realtà aziendale dei dati contabili, giudizio che rientra nel potere-dovere del giudice allo scopo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento del debito concordatario e all'espressione di un consenso informato sulla proposta stessa (Cass.
12549/2014).
Applicando tali princìpi al caso di specie, deve senz'altro escludersi che il tribunale abbia esercitato un sindacato sulla convenienza economica della proposta concordataria, in tal modo esorbitando dai propri poteri.
Il tribunale ha in primo luogo preso atto del fatto che nella proposta concordataria modificata vi è una drastica diminuzione dei flussi finanziari attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nell'arco di 5 anni (il cash flow di 1.283.586,53 € previsto nella proposta originaria si riduce infatti a 64.927,13 € nella proposta modificata), la cui stima è inattendibile sia perché la proponente e l'attestatore non hanno spiegato come sia possibile realizzare l'aspettativa dell'utile atteso (mancando un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa relativa al c.d. , unica CP_3 attività che l' continuerebbe a svolgere dopo la cessazione del Parte_1 servizio di pre-stampa e la cessazione degli effetti del contratto di servizi di stampa concluso dalla reclamante in regime di A.T.I. con la OH s.p.a.), sia perché nel periodo endoconcorsuale (31/5/2022 – 31/12/2023) la prosecuzione dell'attività d'impresa ha generato una perdita di oltre un milione di euro.
A fronte di tali rilievi la reclamante deduce che essi avrebbero dovuto essere discussi in contraddittorio con la debitrice nel corso di apposita udienza camerale e che la censura è in ogni caso infondata in quanto la società aveva già depositato il piano di concordato
(documento n. 10 allegato al reclamo), il piano di concordato aggiornato (documento n. 11), il piano industriale (documento n. 12), la relazione ex art. 161, terzo comma, l. fall. che
5 accompagnava la proposta concordataria originaria (documento n. 13) e la nuova relazione dell'attestatore che accompagnava il piano di concordato aggiornato (documento n. 9).
Premesse le considerazioni sopra svolte sulla lamentata violazione del contraddittorio, si osserva che neppure in questa sede l' ha fornito una risposta Parte_1 ai puntuali rilievi del tribunale, essendosi limitata a richiamare:
a) il piano concordatario originario (documento n. 10), il piano industriale ad esso allegato (documento n. 12) e la relazione dell'attestatore del 23 marzo 2023 (documento n.
13), che si riferiscono alla proposta concordataria originaria e non contengono dati riferibili alla nuova proposta concordataria (in cui i flussi finanziari si riducono drasticamente da
1.283.586,53 € a 64.927,13 € per effetto della prosecuzione della sola attività collegata al c.d.
“Ramo di Edizione”);
b) il piano di concordato aggiornato al 4 marzo 2024 (documento n. 11) e la nuova relazione dell'attestatore del 4 marzo 2024 (documento n. 9), in cui si afferma che i flussi finanziari attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nell'arco di 5 anni ammonteranno a
64.927,13 € senza che tuttavia siano indicati quali siano i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa relativa al c.d. “Ramo di Edizione”.
Il tribunale ha in secondo luogo rilevato che “anche in tale ultima versione del piano non è dato rinvenire alcun piano industriale che dia evidenza delle politiche che intende adottare, in discontinuità con il passato, tali da permettere l'inversione del trend negativo”, mettendo in rilievo il fatto che “la proponente non abbia dato alcuna prova di aver ottenuto nuove commesse, che aveva previsto di acquisire verso aziende terze e non in commessa con il Senato, all'indomani della conclusione della commessa di , che a suo dire le Parte_2 avrebbero consentito di sostenere i livelli di fatturato necessari alla produzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Economico-Finanziario” (pag. 4 del decreto impugnato).
A fronte di tale rilievo – che investe la carenza di informazioni essenziali al fine di consentire ai creditori di esprimere una valutazione consapevole circa la fattibilità economica del piano – la reclamante si è limitata a richiamare quanto riportato a pag. 4 della modifica del piano e della proposta del 4 marzo 2024, laddove è scritto che si prevede l'acquisizione di nuove commesse solo a partire dal quinto anno di Piano, giustificando tale previsione col fatto che “la ricorrente è infatti una società storica che ha sempre lavorato in mono-commessa e, quindi potrebbero esservi lunghi periodi di assestamento prima di acquisire nuove commesse”: affermazioni generiche e lacunose, che non spiegano come possa essere effettivamente garantita la continuità aziendale (derivante dalla prosecuzione del solo Ramo di Edizione), in assenza di nuovi contratti e con l'impiego di un solo dipendente a fronte dei
31 dipendenti iniziali (dipendente che – come riferito dalla curatela nella memoria di costituzione – sarebbe stato peraltro già licenziato il 20 giugno 2024, appena 3 mesi dopo la presentazione del piano concordatario modificato).
Ai fini della valutazione d'inammissibilità della proposta concordataria, il tribunale ha inoltre rilevato che già le previsioni contenute nella proposta originaria (e valutate
6 positivamente dall'attestatore) si sono rivelate inattendibili alla luce dei risultati economici della gestione dell'impresa nel periodo successivo alla presentazione della proposta di concordato (31 maggio 2022 – 31 dicembre 2023), in cui l'impresa ha generato perdite per oltre un milione di euro.
Tale rilievo non è stato in alcun modo confutato dalla reclamante, la quale si è limitata ad affermare di avere rimodulato il piano proprio al fine di tenere conto “della difficoltà nel periodo endo-procedimentale” (pag. 28 del reclamo), senza spiegare per quale motivo le nuove previsioni del piano debbano ritenersi maggiormente attendibili e fare ritenere che la continuità aziendale sia preferibile all'alternativa liquidatoria.
L'infondatezza delle censure mosse dalla reclamante avverso le plurime ragioni di inammissibilità del piano e della proposta concordataria fin qui esaminate rende superfluo esaminare le censure mosse avverso le ulteriori ragioni su cui si fonda la decisione di inammissibilità resa dal tribunale (omessa considerazione dell'esborso di almeno 125.000,00
€ che la società dovrà sostenere per il pagamento dei dipendenti che si prevede di licenziare;
omessa indicazione tra i crediti prededucibili di quelli sorti nel corso e a causa della gestione in perdita dell'attività d'impresa; erronea graduazione del credito erariale assistito da iscrizione ipotecaria;
inattendibile valutazione dell'immobile sito in via Barbazza – Roma).
4.3. Con il terzo motivo la reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia automaticamente dedotto la sussistenza dello stato d'insolvenza dalla presentazione, da parte dell' della domanda di concordato preventivo. Parte_1
La difesa della reclamante - pur lamentandosi ancora una volta del fatto di non aver potuto interloquire sulle valutazioni all'uopo espresse dal commissario giudiziale nel parere del depositato il 10 maggio 2024 – non contiene in realtà alcuna censura specifica delle ragioni poste a fondamento dell'accertamento dello stato d'insolvenza, limitandosi ad invocare l'applicazione dei princìpi che secondo la giurisprudenza di legittimità devono presiedere all'accertamento demandato al giudice.
Contrariamente a quanto lamentato dalla reclamante, l'accertamento dello stato d'insolvenza non si fonda sulla mera presentazione della domanda di concordato preventivo, ma sulla inadeguatezza del piano concordatario presentato a fronte dell'ammontare del debito alla data del 31 maggio 2022 (oltre 3 milioni di euro) e degli ulteriori debiti maturati nel periodo endoconcorsuale in cui l' ha continuato ad esercitare Parte_1
l'impresa (oltre un milione di euro di debiti maturati tra il 31 maggio 2022 e il 31 dicembre
2023), circostanza sintomatica del fatto che la società non è capace di far fronte con regolarità all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque rigettato.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore della Curatela costituitasi, che si liquidano in complessivi
10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
7
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 696/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio in favore della liquidandole in Controparte_1 complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto - pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN UR PELLEGRINI Diego OS AN PI
8