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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/10/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO EA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2219/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Riccardo Maragno, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via S.
Lucia n. 12, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco Veneto (TV), Via Roma n. 22, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e con l'intervento di
Controparte_2
(C.F. ), in persona dei suoi commissari liquidatori
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo San Bernardino n. 5/A, giusta procura allegata alla comparsa di intervento
-terza intervenuta-
OGGETTO: RI
Conclusioni delle parti:
per l'attore:
“in via principale:
i) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o, comunque, l'inefficacia, totale o parziale,
1 ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1343, 1344, 1345, 2358, 2744 Cod. civ., 38 T.U.B. e/o,
comunque, di ogni altra norma inderogabile richiamata nel presente contenzioso o che l'adito Tribunale vorrà applicare d'ufficio, dei due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare Per_1 di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di
€ 670.000 e della durata di mesi 144, se del caso previa cognizione meramente incidenter tantum senza efficacia di giudicato delle nullità e/o invalidità in genere richiamate nel presente contenzioso o che l'adito Tribunale Vorrà rilevare d'ufficio;
ìì) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che non è titolare di Controparte_1
alcun credito - o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso - nei confronti del sig. , c.f. , per effetto dei due Parte_1 CodiceFiscale_2
mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Per_1
Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 –
Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata:
ììì) in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto i) che precede, accertarsi e dichiararsi che i due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Per_1
Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, sono stati conclusi in violazione dell'art. 120-undecies T.U.B. e degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429, 1431, 1439 e 1440 Cod. civ. e/o, comunque, di ogni altra norma inderogabile richiamata nel presente atto o che l'adito Tribunale vorrà applicare d'ufficio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, o pronunciare l'annullamento di detti mutui;
iv) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che non è titolare di Controparte_1
alcun credito - o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso - nei confronti del sig. , c.f. , per effetto dei due mutui del Parte_1 CodiceFiscale_2
21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, Per_1 dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso:
v) accertarsi e dichiararsi che non è titolare di alcun credito - o è Controparte_1
2 titolare di un credito minore rispetto a quello preteso - nei confronti del sig.
[...]
c.f. , per effetto dei due mutui del 21.6.2017 a rogito Parte_1 CodiceFiscale_2
notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € Per_1
80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di €
670.000 e della durata di mesi 144, per i motivi di cui in narrativa;
vi) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a restituire al sig. , c.f. , quanto Parte_1 CodiceFiscale_2
indebitamente pagato per effetto dei due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Per_1
Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144 e pertanto la somma di € 441.817,74 ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
vii) ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca cui alle note di iscrizione reg. gen. 21479 reg. part. 3664 presentazione n. 80 del 23.6.2017 e reg. gen. 21480 reg. part. 3665 presentazione n. 81 del 23.6.2017 iscritte sui beni personali del sig. , c.f. Parte_1
, e cioè su: abitazione su più piani e pertinenti aree della CodiceFiscale_2
superficie catastale, tra coperta e scoperta, di mq. 1806 (milleottocentosei), censite come segue:
* nel catasto fabbricati: Comune di Valdobbiadene, sezione Urbana A Foglio 16, M.N.
839 Viale Vittoria n. 11 – piano S1/T/1 cat. A/7 cl.3 vani 12,5 RCE 1.613,93;
* nel catasto terreni: Comune di Valdobbiadene, sezione Urbana A Foglio 16, M.N.
2198 ente urbano di mq. 10 (privo di corrispondenza nel catasto fabbricati), M.N. 839 ente urbano di mq. ore 9:15 3 1796; confinanti con i MM.NN. 2197, 840, 843, 841, 494,
491, 1592, 2195, 2196, salvo altri o variati;
viii) ordinarsi a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la cancellazione del nominativo del sig. , c.f. Parte_1 [...]
, dalla Centrale dei rischi presso Banca d'Italia in relazione due mutui del C.F._2
21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, Per_1 dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, altresì fissando, ai sensi dell'art. 614-bis Cod. proc. civ. una somma pari ad € 500,00 – anche maggiore o minore, secondo giustizia - dovuta da in persona del legale Controparte_3
3 rappresentante pro tempore, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
ix) accertato il mancato esperimento del tentativo mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 relativamente alle domande riconvenzionali formulate in via subordinata da e di cui ai punti A), B) e C) delle conclusioni Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2021 dichiararsi l'improcedibilità di dette domande avversarie e/o, comunque, rigettarle per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, esposti;
x) rigettarsi la domanda di cui al punto 7 delle conclusioni della prima memoria istruttoria del 21.2.2022 di in L.c.a. poiché tardiva e, Controparte_2
pertanto, inammissibile e perché comunque infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
xi) disporsi la compensazione tra le somme indebitamente pagate dal sig.
[...]
c.f. , a titolo di interessi, commissioni – comunque Parte_1 CodiceFiscale_2
denominate - e spese in esecuzione dei due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio Per_1
di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144 con quanto dal medesimo eventualmente dovuto per effetto dell'accoglimento della domanda avversaria.
in via istruttoria:
• a comprova dell'evidenza del collegamento negoziale che ha caratterizzato tutta la sequenza di finanziamenti, formalizzati o meno, con la stipula di un mandato (i.e.
l'ordine) di vendita “in bianco” delle azioni di proprietà dell'attore e della moglie (cfr. docc.nn.4 e 5) presenti 4 nel dossier titoli n. 270-0004111216-000 cointestato, al fine di corroborare ulteriormente la tesi del sig. , si insta per l'ammissione di Parte_1
prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato.
1. Vero che al sig. unitamente alla moglie sig.ra venne Parte_1 Persona_2
concesso nei mesi di giugno - luglio 2011 da un fido tramite Controparte_2
elasticità di cassa per € 450.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.40, pag. 78 e doc.n.6 pag. 7);
2. Vero che, in concomitanza alle circostanze di cui al capitolo di prova che precede,
4 raccolse la sottoscrizione del sig. e della Controparte_2 Parte_1
sig.ra su di un modulo di ordine di vendita in bianco, come da Persona_2
documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4 e 5);
3. Vero che il fido tramite elasticità di cassa per € 450.000 fu concesso a fronte della sottoscrizione dei moduli di cui al capitolo di prova che precede per la futura vendita delle azioni di presenti nel dossier titoli n. 270-0004111216- Controparte_2
000 cointestato al sig. e alla sig.ra , in caso di mancato Parte_1 Persona_2
rimborso del prestito, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e doc.n.6 pag. 7 e doc.n.44);
4. Dica il teste se, a garanzia del fido tramite elasticità di cassa per € 450.000 dei mesi di giugno – luglio 2011, il sig. e la moglie sig.ra Parte_1 Persona_2
concessero garanzie diverse ed ulteriori da quella di cui al capitolo di prova che precede;
5. Vero che, in data 6.8.2013, concesse al sig. Controparte_2 [...]
e alla sig.ra il rinnovo del fido su conto corrente per Parte_1 Persona_2 elasticità di cassa per € 450.000 ed un nuovo fido su conto corrente per elasticità di cassa per € 100.000, infine un finanziamento per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.8);
6. Vero che gli affidamenti ed il finanziamento di cui al capitolo di prova che precede erano garantiti dalla facoltà di di vendita delle azioni Controparte_2
presenti nel dossier titoli n. 270-0004111216-000 cointestato al sig. e Parte_1
alla sig.ra , in caso di mancato rimborso del prestito, come da Persona_2
documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e 44);
7. Dica il teste se, a garanzia del fido su conto corrente per elasticità di cassa per €
450.000 e del fido su conto corrente per elasticità di cassa per € 100.000, infine del finanziamento per € 100.000 concessi il 6.8.2013, il sig. e la moglie Parte_1
sig.ra concessero garanzie diverse ed ulteriori da quella di cui al Persona_2
capitolo di prova che precede;
8. Vero che, in data 6.9.2013, concesse al sig. Controparte_2 [...]
e alla sig.ra il finanziamento non ipotecario a breve termine Parte_1 Persona_2
n. 70/05042669 per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.13);
9. Vero che il finanziamento di cui al capitolo di prova che precede era garantito dalla
5 facoltà di di vendita delle azioni presenti nel dossier titoli n. Controparte_2
270- 0004111216-000 cointestato al sig. e alla sig.ra , in Parte_1 Persona_2
caso di mancato rimborso del prestito, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e 44);
10. Dica il teste se, a garanzia del finanziamento per € 100.000 concesso il 6.9.2013, il sig. e la sig.ra concessero garanzie diverse ed ulteriori Parte_1 Persona_2
da quella di cui al capitolo di prova che precede;
11. Vero che, in data 12.9.2014, concesse al sig. Controparte_2 [...]
e alla sig.ra il finanziamento non ipotecario a breve termine Parte_1 Persona_2
n. 70/05077418 per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.15
e doc.n.50: contabile erogazione finanziamento non ipotecario a breve termine n.
70/05077418 per € 100.000);
12. Vero che il finanziamento di cui al capitolo di prova che precede era garantito dalla facoltà di di vendita delle azioni presenti nel dossier titoli n. Controparte_2
270- 0004111216-000 cointestato al sig. e alla sig.ra , in Parte_1 Persona_2
caso di mancato rimborso del prestito, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e 44);
13. Dica il teste se, a garanzia del finanziamento per € 100.000 concesso il 12.9.2014, il sig. e la sig.ra concessero garanzie diverse ed ulteriori Parte_1 Persona_2
da quella di cui al capitolo di prova che precede;
Si indicano quali testi sui capitoli di prova da n. 1 a 13 che precedono:
✓ il sig. , già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_1 [...]
, sia in Piazza Guglielmo Marconi n. 15; Controparte_2
✓ il sig. già dipendente presso la Direzione Regionale Veneto Testimone_2
Orientale di;
Controparte_2
✓ la sig.ra già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_3 [...]
; Controparte_2
✓ il sig. , già capo area di zona presso . Testimone_4 Controparte_2
• in relazione all'episodio della cd. baciata dell'agosto-settembre 2013, la stessa è sufficientemente provata a livello documentale, però, onde corroborare ulteriormente la tesi del sig. e nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice lo ritenesse necessario, Parte_1 si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente
6 capitolato.
14. Vero che, nell'agosto 2013, in occasione degli incontri finalizzati alla concessione al sig. e alla sig.ra del rinnovo del fido su conto corrente Parte_1 Persona_2 per elasticità di cassa per € 450.000 e del fido su conto corrente per elasticità di cassa per € 100.000, infine del finanziamento per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.8), manifestava l'esigenza che i Controparte_2 medesimi clienti aderissero all'aumento di capitale promosso dalla stessa banca nel
2013, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn.1 e 2 docc.nn. 9 Pt_2
e 10);
15. Vero che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova che precede, il sig.
e la sig.ra sottoscrivevano rispettivamente n. 168 e n. Parte_1 Persona_2
471 azioni oltre ad obbligazioni convertibili in azioni, per un importo pari ad €
10.500,00 e € 29.437,50 tutti di con regolamentazione del Controparte_2
loro costo di acquisto sul conto corrente cointestato n. 270/57/260447, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 9 e 10);
16. Vero che il saldo degli acquisti di azioni e obbligazioni convertibili in azioni da parte del sig. e della sig.ra di cui al capitolo di prova Parte_1 Persona_2 che precede avvenne tramite l'erogazione del finanziamento non ipotecario a breve termine n. 70/05042669 del 6.9.2013 per € 100.000 con scadenza al 31.8.2014, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 9 e 10, 11 e 12, 13 e cfr. doc.n.6, pag.
11 e doc.n.46);
17. Dica che il teste se gli acquisti di azioni e obbligazioni convertibili in azioni di e di cui al capitolo di prova n. 15 che precede vennero Controparte_2
richiesti dal sig. e dalla sig.ra ; Parte_1 Persona_2
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova da n. 14 a n. 17 che precedono:
✓ il sig. , già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_1 [...]
, sia in Piazza Guglielmo Marconi n. 15; Controparte_2
✓ il sig. già dipendente presso la Direzione Regionale Veneto Testimone_2
Orientale di;
Controparte_2
✓ la sig.ra già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_3 CP_2
; Controparte_2
✓ il sig. , già gestore corporate presso . Testimone_5 Controparte_2
7 • nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse necessario un ulteriore approfondimento della questione ai fini dell'opponibilità, per l'accertamento della violazione dell'art. 38
T.U.B. nel presente giudizio, della perizia redatta dalla società Eagle & Wise Service
S.p.A. per (cfr. doc.n.29), si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle Pt_2
circostanze di cui al seguente capitolato.
18. Vero che, nel mese di giugno 2016, commissionava alla Controparte_2
società Eagle & Wise Service S.p.A. la perizia datata 27.6.2016 avente ad oggetto l'immobile di proprietà del sig. di Via Cesen Snc in Valdobbiadene, Parte_1
come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.29);
19. Vero che la perizia datata 27.6.2016 avente ad oggetto l'immobile di proprietà del sig. di Via Cesen Snc in Valdobbiadene venne posta a carico e spesa del Parte_1
sig. , come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.51); Parte_1
20. Dica il teste se, successivamente alla perizia commissionata alla società Eagle &
Wise Service S.p.A. e datata 27.6.2016, ma prima dei mutui a rogito notaio di Per_1
Montebelluna - ossia Rep. 50136 Racc. 27583 dell'ammontare di € 80.000 e Rep. 50135
Racc. 27582 dell'ammontare di € 670.000 - del 21.6.2017, Controparte_2 fece effettuare altre perizie sull'immobile di abitazione di proprietà del sig.
[...]
di Via Cesen Snc in Valdobbiadene;
Parte_1
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova da n. 18 a n. 20 che precedono:
✓ il sig. già gestore corporate presso;
Testimone_6 Controparte_2
✓ il sig. , già gestore corporate presso . Testimone_5 Controparte_2
• sempre nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse la perizia datata 27.6.2016 pienamente opponibile nel presente giudizio alle odierne controparti (rectius, i valori dalla stessa recati), si insta per la concessione di consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la valutazione dell'immobile in questione e la verifica del superamento, nei due mutui de quibus, del cd. limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. si insta per la concessione di CTU estimativa diretta a determinare il valore ai sensi dell'art. 38 T.U.B. dell'immobile ipotecato e di cui ai due mutui a rogito notaio di Montebelluna - Per_1 ossia Rep. 50136 Racc. 27583 dell'ammontare di € 80.000 della durata di mesi 18 e
Rep. 50135 Racc. 27582 dell'ammontare di € 670.000 della durata di mesi 144 del
21.6.2017, sulla base del seguente quesito: “Esaminati atti e documenti di causa, autorizzato eventualmente ogni più utile sopralluogo e l'acquisizione, anche presso la
Banca convenuta, di tutte le informazioni ritenute necessarie, descriva il CTU, alla data
8 del 21.6.2017 di sottoscrizione dei contratti di mutuo a rogito notaio di Per_1
Montebelluna - ossia Rep. 50136 Racc. 27583 dell'ammontare di € 80.000 della durata di mesi 18 e Rep. 50135 Racc. 27582 dell'ammontare di € 670.000 della durata di mesi 144 - la situazione urbanistica dell'immobile posto a garanzia dei mutui stessi, verificando e specificando se, a tale data, vi fossero altre ipoteche gravanti sullo stesso a garanzia di altri rapporti e per quali valori, quindi compia tutte le attività valutative necessarie a determinare il valore ex art. 38 T.U.B. dell'immobile in questione alla data del 21.6.2017; per lo svolgimento dell'incarico tenga, altresì, in considerazione la perizia di stima redatta dalla società Eagle & Wise Service S.p.A. dietro incarico di e dimessa da parte attrice sub doc.n.29”. Controparte_2
Con espressa riserva di nomina del consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi quelli relativi al tentativo di mediazione obbligatoria effettuato, oltre accessori (IVA, C.p.A., R.s.g. 15%) come per legge”.
per la convenuta:
“come da comparsa di costituzione e risposta datata 27 luglio 2021” ossia:
“In via pregiudiziale:
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Controparte_1
tutti i motivi sopra esposti.
In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore della
Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia e/o del
Tribunale di Vicenza.
In via principale di merito: rigettare le domande attoree perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
A)in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., accertare e dichiarare per il disposto dell'art. 1424 c.c. la validità ed efficacia dei rapporti quali mutui ordinari ipotecari;
B) sempre in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei mutui per superamento del limite di
9 finanziabilità ex art. 38 T.U.B., accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti di mutuo fondiario e delle relative garanzie ipotecarie nella parte eventualmente non eccedente il limite di finanziabilità;
C) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea volta alla declaratoria di nullità dei contratti di mutuo, condannare il sig. a corrispondere ad Parte_1
le somme indebitamente ricevute a titolo di mutuo e non ancora Controparte_1
ancora rimborsate, oltre agli interessi legali dalla data dell'erogazione al saldo e a quelli di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
per la terza intervenuta:
“come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” ossia:
“In via preliminare di rito:
1)Dichiarare la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Vicenza.
2) Rigettare le doglianze avanzate dal sig. in relazione a diritti della sig.ra Parte_1
per difetto di legittimazione attiva. Per_2
3) Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire per intervenuta transazione.
Nel merito:
4) Respingere tutte le domande attore perché infondate sia in fatto (come dimostrato in narrativa) sia in diritto (per i motivi indicati nell'atto di intervento: rinuncia ad agire in giudizio;
insussistenza di patti commissori;
interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 2358 cc;
inapplicabilità dell'art. 2358 cc alle banche popolari;
infondatezza della tesi della nullità della transazione e dei due mutui;
insussistenza della vilazione dell'art. 12° undecies TUB);
5) In subordine alla domanda di voler interpretare in modo comunitariamente l'orientato art. 2358 cc, disapplicare l'art. 2358 cc;
6) In ulteriore subordine, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2358 cc per contrarietà alla Direttiva 77/91/CEE, come integrata dalla Direttiva
2006/68/CE e per contrarietà alla Direttiva 2012/30/UE;
7) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda di nullità attorea, la nullità dovrà essere limitata all'importo corrispondente al valore delle azioni acquistate dall'attore nel 2013;
10 8) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfetario spese generali al 15/%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 30/03/2021 ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale ritenendola Controparte_1
successore della , al Controparte_2
fine di sentir:
i)accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, totale o parziale, ai sensi degli artt.
1418, 1325, 1343, 1344, 1345, 2358, 2744 c.c. e 38 T.U.B., dei due contratti di mutuo del 21/06/2017;
ii) accertare e dichiarare che non è titolare nei suoi confronti di alcun Controparte_1
credito – o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso – per effetto dei due mutui del 21/06/2017;
iii) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto i), accertare e dichiarare che i due mutui sono stati conclusi in violazione dell'art. 120- undecies T.U.B. e degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429, 1431, 1439 e 1440 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, o pronunciare l'annullamento di detti mutui;
iv) accertare e dichiarare che non è titolare nei suoi confronti di Controparte_1
alcun credito – o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso – per effetto dei due mutui del 21/06/2017;
v) in ogni caso, condannare a restituirgli quanto indebitamente pagato Controparte_1
pe effetto dei due mutui del 21/06/2017 e pertanto la somma di euro 88.628,92 ovvero quella, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
vi) ordinare la cancellazione dell'ipoteca di cui alle note di trascrizione del 23/06/2017;
vii) ordinare a la cancellazione del nominativo di Controparte_1 Parte_1 dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia in relazione ai due mutui del 21/06/2017, fissando altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma pari ad euro 500,00, anche maggiore o minore, secondo giustizia, dovuta da per ogni giorno Controparte_1 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
viii) con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative al tentativo di mediazione obbligatoria effettuato, e compensi professionali.
11 Con comparsa di risposta depositata il 27/07/2021 si è costituita in giudizio la CP_2
convenuta la quale in via preliminare ha eccepito:
i)la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di contenzioso espressamente escluso dal c.d. “perimetro della cessione” - intervenuta tra , Controparte_2 originaria intestataria del rapporto negoziale con l'attore, e la convenuta - in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 99/2017 e dall'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione di data 26/06/2017;
ii)l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Treviso in favore della Sezione
Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia;
iii) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Vicenza, in virtù dell'art. 10 dell'atto di transazione, intervenuto tra e Parte_1 Controparte_2
il quale stabilisce come esclusivamente competente per “ogni e qualunque
[...] controversia dovesse insorgere tra le parti per l'esecuzione e/o attuazione e/o interpretazione …… dell'Accordo” il Foro di CP_2
iv) il difetto di integrità del contraddittorio per non avere parte attrice citato in giudizio la in L.C.A. Controparte_2
La convenuta, nel merito, ha chiesto:
v)in via principale, rigetto delle domande svolte dall'attore perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
vi)in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., di accertare e dichiarare per il disposto dell'art. 1424 c.c. la validità ed efficacia dei rapporti quali mutui ordinari ipotecari, o in via gradata, la validità ed efficacia degli stessi nella parte eventualmente non eccedente il limite di finanziabilità;
vii) in denegata ipotesi, di accoglimento della domanda attorea volta alla declaratoria di nullità dei contratti di mutuo, la condanna di alla corresponsione delle Parte_1
somme indebitamente ricevute a titolo di mutuo e non ancora rimborsate, oltre agli interessi legali dalla data dell'erogazione al saldo e a quelli di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa depositata il 26/07/2021 è intervenuta volontariamente in giudizio la eccependo Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore di quella del
12 Tribunale di Vicenza e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree avendo l'attore rinunciato al diritto di agire in giudizio con la sottoscrizione in data 27/03/2017 dell'accordo transattivo (art. 3.2); in ogni caso, ha eccepito l'insussistenza di patti commissori, l'inapplicabilità dell'art. 2358 cc alle banche popolari;
l'infondatezza della tesi della nullità della transazione e dei due mutui nonché l'insussistenza della violazione dell'art. 120 undecies TUB.
Alla prima udienza del 16/09/2021 il procuratore di parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta da per Controparte_4
mancato esperimento della mediazione obbligatoria per cui è stato assegnato il termine di 15 giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale, in atti, relativo all'incontro tenutosi il 30/11/2021.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali essendo state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, come da ordinanza datata 01/06/2022.
Assegnata successivamente a questo giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza per materia
L'eccezione di incompetenza funzionale di codesto Tribunale sollevata dalla CP_2
convenuta non è fondata.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ex artt. 3, 2° comma, e 3,
3° comma, del D. Lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del
D.L. n. 1/2012, si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. 14/10/2020 n. 22149; Cass. 20/05/2020 n. 9224; Cass. 24/01/2018 n.
1826; Cass. 04/04/2017 n. 8738).
La competenza della sezione specializzata va, pertanto, affermata solo quando la domanda incida sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale o sulla vita sociale, vale a dire sulle vicende di governo interno ovvero inerenti alla persona del singolo
13 socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
Non si ravvisa alcun motivo per discostarsi da tale criterio discretivo che, peraltro, trova riscontro nella formulazione complessiva dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, e successive modifiche, in cui l'accento è posto sul fatto che l'oggetto della controversia deve riguardare la questione societaria, come si desume dai riferimenti contenuti nella lett. a), laddove si parla di “rapporti societari” e nella lett. b) laddove si richiede l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti.
La competenza per materia deve essere, quindi, individuata sulla scorta della domanda specificamente proposta, come delineata dalla causa petendi in concreto fatta valere dall'attore, e non alla stregua degli effetti, anche meramente indiretti, che l'eventuale accoglimento della domanda potrebbero determinare (Cass. 24/01/2018 n. 1826; Cass.
04/04/2017 n. 8738).
Nel caso di specie, la domanda azionata da è diretta ad ottenere la Parte_1
declaratoria di nullità dei due contratti di mutuo del 21/06/2017, cui consegue la domanda di accertamento negativo del credito della banca;
l'oggetto del giudizio non riguarda, pertanto, in via diretta ed immediata il rapporto societario con la banca né i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e dal loro trasferimento.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
E' stata eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto i due contratti di mutuo oggetto di causa sono stati stipulati nell'ambito di un accordo transattivo tra l'attore e la e la dedotta nullità dei finanziamenti Controparte_2 deriverebbe, secondo la prospettazione attorea, dall'invalidità della transazione che, all'art. 10, stabilisce come esclusivamente per “ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti per l'esecuzione e/o attuazione e/o interpretazione e/o impugnativa del presente Accordo” il Foro di (doc. n. 19 fascicolo attoreo). CP_2
Anche tale eccezione non è fondata.
L'attore ha, infatti, chiesto la cognizione solo incidenter tantum e senza efficacia di giudicato della nullità del contratto di transazione del 27/03/2017; inoltre, dal tenore dell'art. 10 di detto contratto (“Ogni e qualunque controversia dovesse sorgere tra le
Parti …..”) si desume una efficacia meramente inter partes ossia tra l'attore Parte_1
e nei cui confronti l'attore non ha proposto alcuna
[...] Controparte_2
domanda nel presente giudizio.
Sulla carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto in capo ad
14
Controparte_1
Il sig. ha contestato la nullità dei due contratti di mutuo del 21/06/2017 Parte_1
stipulati con la in bonis e ciò per effetto dell'asserita nullità Controparte_2 dell'accordo transattivo a suo tempo perfezionato tra le parti, riguardante operazioni di finanziamento presuntamente connesse all'acquisto / vendita di azioni della stessa
CP_2
Come è noto, in data 25/06/2017 è stato emesso il D.L. n. 99, convertito poi nella
L. 31/07/2017 n. 121, volto a disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di (e di . Controparte_2 Parte_3
Dello stesso giorno è il Decreto n. 185 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha disposto la sottoposizione di alla procedura di Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del T.U.B. e dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.L. n. 99 del 25.6.2017.
In conformità con le previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 99
[...]
in l.c.a. in data 26/06/2017 ha stipulato con Controparte_2 Controparte_1
il contratto di cessione di ramo d'azienda, in forza del quale la prima ha ceduto alla seconda “certe attività, passività e rapporti giuridici di , il tutto come meglio CP_5 indicato nell'art. 3 (doc. 1 fascicolo convenuta).
I contratti di mutuo stipulati dall'attore e, più in particolare, le “attività” costituite dal credito correlato all'obbligo di rimborso del capitale mutuato e degli interessi sono stati trasferiti ad nell'ambito del c.d. “insieme aggregato”; al Controparte_1
contrario, le previsioni normative e pattizie che delineano il c.d. perimetro della cessione hanno escluso espressamente il passaggio in capo alla cessionaria di qualsiasi responsabilità di natura restitutoria e risarcitoria per i vizi del contratto imputabili alla cedente e fatti valere in giudizio solo successivamente al contratto di cessione del
26/6/2017.
Il Legislatore, nello stabilire al citato art. 3, 1° comma del D.L. 99/2017, che restano in ogni caso escluse dalla cessione “… c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, ha chiaramente optato per una soluzione finalizzata, ad un lato, a consentire alla cessionaria il subentro nell'ordinaria attività bancaria in precedenza esercitata dall'azienda in crisi, senza esporre la prima, dall'altro, a responsabilità, debiti o rischi derivanti dai rapporti ceduti ma non valutabili ex ante (in quanto ancora non sfociati in
15 una vera e propria controversia) al tempo della cessione.
Nel caso specifico, si rileva che:
- il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione notificato in data 30/3/2021
e, quindi, ben successivamente al contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il
26/06/2017 tra la ed (doc. 1 CP_2 Controparte_2 CP_6 Controparte_1
fascicolo convenuta);
- le contestazioni e le domande formulate dall'attore attengono a condotte poste in essere in epoca anteriore alla cessione medesima;
- la causa ha ad oggetto pretese creditorie che derivano da operazioni di commercializzazione di azioni della e da asserite violazioni Controparte_2
della normativa sulla prestazione dei servizi di investimenti riferite alle medesime azioni.
Con riferimento a tutti e tre i profili sopraindicati, il contenzioso in oggetto rientra tra quelli espressamente esclusi dal c.d. perimetro della cessione operata tra la
[...]
in LCA, originaria intestataria del rapporto negoziale con l'attore Controparte_2
e l'odierna convenuta. Parte_1
Al riguardo, va richiamata la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L.
99/2017, secondo la quale “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) (…..);
b )i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Per stessa disposizione di legge, quindi, i rapporti di cui oggi si discute sono da ritenersi esclusi dal contratto di cessione in quanto relativi a contenzioso successivo, pur relativo ad atti e fatti occorsi prima della cessione.
Analoghe previsioni sono contenute nel contratto di cessione di data 26.6.2017 (art. 16 3.1.4 lett. b) punti iv) e vi) e ultimo comma) secondo il quale non risultano trasferiti ad
: Controparte_1
- “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dalle Banche in LCA” (art.
3.1.4 lett. b) punto iv);
- “qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso” (art.
3.1.4 lett. b) punto vi);
- sub lettera b), ultimo comma, “le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso
Pregresso”.
L'esclusione del rapporto de quo dal c.d. perimetro della cessione del ramo d'azienda intervenuta tra la in LCA ed , in base alle CP_2 Controparte_2 Controparte_1 previsioni sopra riportate, risulta ulteriormente confermata nell'atto “ripetitivo” del
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017” sottoscritto da e dai Commissari liquidatori di Controparte_1 Controparte_2
(doc. 5 fascicolo convenuta).
Con tale atto le parti, con la finalità di meglio chiarire i termini del contratto del
26.6.2017 e risolvere eventuali dubbi interpretativi, hanno ribadito che appartengono alla categoria del “Contenzioso Escluso”, da un lato, il “Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex
Banche Venete” e, dall'altro, il “Contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione”
(doc. 5 allegato 1.1 pagine 1 e 2 tabella sub n. 2 e n. 5).
Sulla base dell'assetto normativo e negoziale sopra delineato, sono pertanto escluse dalla cessione tutte le controversie sorte successivamente al 26/06/2017 e riguardanti atti o fatti precedenti alla cessione medesima.
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'esclusione dal perimetro della cessione delle controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione e sorte successivamente ad essa (Cass. 22/12/2023 n. 35820).
Considerato che il presente procedimento è relativo ad atti e fatti precedenti al
26/06/2017 e che lo stesso è stato introdotto dall'attore successivamente alla cessione, con atto di citazione notificato il 30/03/2021, deve essere affermato il difetto di
17 legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande svolte nei Controparte_1
suoi confronti dall'attore.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna, quindi, dell'attore, al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta Controparte_1
liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del procedimento (indeterminabile) dichiarato dall'attore e all'attività difensiva effettivamente prestata. Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (complessità media) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase di trattazione si applicano i valori minimi in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
Quanto alla posizione di va osservato che Controparte_7
l'attore non l'ha evocata in giudizio e, comunque, nei confronti della stessa non ha proposto alcuna domanda per cui va esclusa la soccombenza di parte attrice con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
2) condanna l'attore a rifondere a in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese processuali che si liquidano nell'importo di euro 8.991,00 a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attore e Parte_1 [...]
. Controparte_2
Treviso, 27/10/2025
Il G.O.P.
dott.ssa SO EA
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO EA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2219/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Riccardo Maragno, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via S.
Lucia n. 12, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco Veneto (TV), Via Roma n. 22, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e con l'intervento di
Controparte_2
(C.F. ), in persona dei suoi commissari liquidatori
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo San Bernardino n. 5/A, giusta procura allegata alla comparsa di intervento
-terza intervenuta-
OGGETTO: RI
Conclusioni delle parti:
per l'attore:
“in via principale:
i) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o, comunque, l'inefficacia, totale o parziale,
1 ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1343, 1344, 1345, 2358, 2744 Cod. civ., 38 T.U.B. e/o,
comunque, di ogni altra norma inderogabile richiamata nel presente contenzioso o che l'adito Tribunale vorrà applicare d'ufficio, dei due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare Per_1 di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di
€ 670.000 e della durata di mesi 144, se del caso previa cognizione meramente incidenter tantum senza efficacia di giudicato delle nullità e/o invalidità in genere richiamate nel presente contenzioso o che l'adito Tribunale Vorrà rilevare d'ufficio;
ìì) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che non è titolare di Controparte_1
alcun credito - o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso - nei confronti del sig. , c.f. , per effetto dei due Parte_1 CodiceFiscale_2
mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Per_1
Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 –
Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata:
ììì) in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto i) che precede, accertarsi e dichiararsi che i due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Per_1
Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, sono stati conclusi in violazione dell'art. 120-undecies T.U.B. e degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429, 1431, 1439 e 1440 Cod. civ. e/o, comunque, di ogni altra norma inderogabile richiamata nel presente atto o che l'adito Tribunale vorrà applicare d'ufficio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, o pronunciare l'annullamento di detti mutui;
iv) per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che non è titolare di Controparte_1
alcun credito - o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso - nei confronti del sig. , c.f. , per effetto dei due mutui del Parte_1 CodiceFiscale_2
21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, Per_1 dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso:
v) accertarsi e dichiararsi che non è titolare di alcun credito - o è Controparte_1
2 titolare di un credito minore rispetto a quello preteso - nei confronti del sig.
[...]
c.f. , per effetto dei due mutui del 21.6.2017 a rogito Parte_1 CodiceFiscale_2
notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € Per_1
80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di €
670.000 e della durata di mesi 144, per i motivi di cui in narrativa;
vi) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a restituire al sig. , c.f. , quanto Parte_1 CodiceFiscale_2
indebitamente pagato per effetto dei due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio di Per_1
Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144 e pertanto la somma di € 441.817,74 ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
vii) ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca cui alle note di iscrizione reg. gen. 21479 reg. part. 3664 presentazione n. 80 del 23.6.2017 e reg. gen. 21480 reg. part. 3665 presentazione n. 81 del 23.6.2017 iscritte sui beni personali del sig. , c.f. Parte_1
, e cioè su: abitazione su più piani e pertinenti aree della CodiceFiscale_2
superficie catastale, tra coperta e scoperta, di mq. 1806 (milleottocentosei), censite come segue:
* nel catasto fabbricati: Comune di Valdobbiadene, sezione Urbana A Foglio 16, M.N.
839 Viale Vittoria n. 11 – piano S1/T/1 cat. A/7 cl.3 vani 12,5 RCE 1.613,93;
* nel catasto terreni: Comune di Valdobbiadene, sezione Urbana A Foglio 16, M.N.
2198 ente urbano di mq. 10 (privo di corrispondenza nel catasto fabbricati), M.N. 839 ente urbano di mq. ore 9:15 3 1796; confinanti con i MM.NN. 2197, 840, 843, 841, 494,
491, 1592, 2195, 2196, salvo altri o variati;
viii) ordinarsi a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la cancellazione del nominativo del sig. , c.f. Parte_1 [...]
, dalla Centrale dei rischi presso Banca d'Italia in relazione due mutui del C.F._2
21.6.2017 a rogito notaio di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, Per_1 dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144, altresì fissando, ai sensi dell'art. 614-bis Cod. proc. civ. una somma pari ad € 500,00 – anche maggiore o minore, secondo giustizia - dovuta da in persona del legale Controparte_3
3 rappresentante pro tempore, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
ix) accertato il mancato esperimento del tentativo mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 relativamente alle domande riconvenzionali formulate in via subordinata da e di cui ai punti A), B) e C) delle conclusioni Controparte_1
della comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2021 dichiararsi l'improcedibilità di dette domande avversarie e/o, comunque, rigettarle per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, esposti;
x) rigettarsi la domanda di cui al punto 7 delle conclusioni della prima memoria istruttoria del 21.2.2022 di in L.c.a. poiché tardiva e, Controparte_2
pertanto, inammissibile e perché comunque infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
xi) disporsi la compensazione tra le somme indebitamente pagate dal sig.
[...]
c.f. , a titolo di interessi, commissioni – comunque Parte_1 CodiceFiscale_2
denominate - e spese in esecuzione dei due mutui del 21.6.2017 a rogito notaio Per_1
di Montebelluna, ossia Rep. 50136 – Racc. 27583, dell'ammontare di € 80.000 e della durata di mesi 18, e Rep. 50135 – Racc. 27582, dell'ammontare di € 670.000 e della durata di mesi 144 con quanto dal medesimo eventualmente dovuto per effetto dell'accoglimento della domanda avversaria.
in via istruttoria:
• a comprova dell'evidenza del collegamento negoziale che ha caratterizzato tutta la sequenza di finanziamenti, formalizzati o meno, con la stipula di un mandato (i.e.
l'ordine) di vendita “in bianco” delle azioni di proprietà dell'attore e della moglie (cfr. docc.nn.4 e 5) presenti 4 nel dossier titoli n. 270-0004111216-000 cointestato, al fine di corroborare ulteriormente la tesi del sig. , si insta per l'ammissione di Parte_1
prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato.
1. Vero che al sig. unitamente alla moglie sig.ra venne Parte_1 Persona_2
concesso nei mesi di giugno - luglio 2011 da un fido tramite Controparte_2
elasticità di cassa per € 450.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.40, pag. 78 e doc.n.6 pag. 7);
2. Vero che, in concomitanza alle circostanze di cui al capitolo di prova che precede,
4 raccolse la sottoscrizione del sig. e della Controparte_2 Parte_1
sig.ra su di un modulo di ordine di vendita in bianco, come da Persona_2
documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4 e 5);
3. Vero che il fido tramite elasticità di cassa per € 450.000 fu concesso a fronte della sottoscrizione dei moduli di cui al capitolo di prova che precede per la futura vendita delle azioni di presenti nel dossier titoli n. 270-0004111216- Controparte_2
000 cointestato al sig. e alla sig.ra , in caso di mancato Parte_1 Persona_2
rimborso del prestito, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e doc.n.6 pag. 7 e doc.n.44);
4. Dica il teste se, a garanzia del fido tramite elasticità di cassa per € 450.000 dei mesi di giugno – luglio 2011, il sig. e la moglie sig.ra Parte_1 Persona_2
concessero garanzie diverse ed ulteriori da quella di cui al capitolo di prova che precede;
5. Vero che, in data 6.8.2013, concesse al sig. Controparte_2 [...]
e alla sig.ra il rinnovo del fido su conto corrente per Parte_1 Persona_2 elasticità di cassa per € 450.000 ed un nuovo fido su conto corrente per elasticità di cassa per € 100.000, infine un finanziamento per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.8);
6. Vero che gli affidamenti ed il finanziamento di cui al capitolo di prova che precede erano garantiti dalla facoltà di di vendita delle azioni Controparte_2
presenti nel dossier titoli n. 270-0004111216-000 cointestato al sig. e Parte_1
alla sig.ra , in caso di mancato rimborso del prestito, come da Persona_2
documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e 44);
7. Dica il teste se, a garanzia del fido su conto corrente per elasticità di cassa per €
450.000 e del fido su conto corrente per elasticità di cassa per € 100.000, infine del finanziamento per € 100.000 concessi il 6.8.2013, il sig. e la moglie Parte_1
sig.ra concessero garanzie diverse ed ulteriori da quella di cui al Persona_2
capitolo di prova che precede;
8. Vero che, in data 6.9.2013, concesse al sig. Controparte_2 [...]
e alla sig.ra il finanziamento non ipotecario a breve termine Parte_1 Persona_2
n. 70/05042669 per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.13);
9. Vero che il finanziamento di cui al capitolo di prova che precede era garantito dalla
5 facoltà di di vendita delle azioni presenti nel dossier titoli n. Controparte_2
270- 0004111216-000 cointestato al sig. e alla sig.ra , in Parte_1 Persona_2
caso di mancato rimborso del prestito, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e 44);
10. Dica il teste se, a garanzia del finanziamento per € 100.000 concesso il 6.9.2013, il sig. e la sig.ra concessero garanzie diverse ed ulteriori Parte_1 Persona_2
da quella di cui al capitolo di prova che precede;
11. Vero che, in data 12.9.2014, concesse al sig. Controparte_2 [...]
e alla sig.ra il finanziamento non ipotecario a breve termine Parte_1 Persona_2
n. 70/05077418 per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.15
e doc.n.50: contabile erogazione finanziamento non ipotecario a breve termine n.
70/05077418 per € 100.000);
12. Vero che il finanziamento di cui al capitolo di prova che precede era garantito dalla facoltà di di vendita delle azioni presenti nel dossier titoli n. Controparte_2
270- 0004111216-000 cointestato al sig. e alla sig.ra , in Parte_1 Persona_2
caso di mancato rimborso del prestito, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 4, 5 e 44);
13. Dica il teste se, a garanzia del finanziamento per € 100.000 concesso il 12.9.2014, il sig. e la sig.ra concessero garanzie diverse ed ulteriori Parte_1 Persona_2
da quella di cui al capitolo di prova che precede;
Si indicano quali testi sui capitoli di prova da n. 1 a 13 che precedono:
✓ il sig. , già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_1 [...]
, sia in Piazza Guglielmo Marconi n. 15; Controparte_2
✓ il sig. già dipendente presso la Direzione Regionale Veneto Testimone_2
Orientale di;
Controparte_2
✓ la sig.ra già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_3 [...]
; Controparte_2
✓ il sig. , già capo area di zona presso . Testimone_4 Controparte_2
• in relazione all'episodio della cd. baciata dell'agosto-settembre 2013, la stessa è sufficientemente provata a livello documentale, però, onde corroborare ulteriormente la tesi del sig. e nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice lo ritenesse necessario, Parte_1 si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente
6 capitolato.
14. Vero che, nell'agosto 2013, in occasione degli incontri finalizzati alla concessione al sig. e alla sig.ra del rinnovo del fido su conto corrente Parte_1 Persona_2 per elasticità di cassa per € 450.000 e del fido su conto corrente per elasticità di cassa per € 100.000, infine del finanziamento per € 100.000, come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.8), manifestava l'esigenza che i Controparte_2 medesimi clienti aderissero all'aumento di capitale promosso dalla stessa banca nel
2013, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn.1 e 2 docc.nn. 9 Pt_2
e 10);
15. Vero che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova che precede, il sig.
e la sig.ra sottoscrivevano rispettivamente n. 168 e n. Parte_1 Persona_2
471 azioni oltre ad obbligazioni convertibili in azioni, per un importo pari ad €
10.500,00 e € 29.437,50 tutti di con regolamentazione del Controparte_2
loro costo di acquisto sul conto corrente cointestato n. 270/57/260447, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 9 e 10);
16. Vero che il saldo degli acquisti di azioni e obbligazioni convertibili in azioni da parte del sig. e della sig.ra di cui al capitolo di prova Parte_1 Persona_2 che precede avvenne tramite l'erogazione del finanziamento non ipotecario a breve termine n. 70/05042669 del 6.9.2013 per € 100.000 con scadenza al 31.8.2014, come da documenti che si mostrano al teste (cfr. docc.nn. 9 e 10, 11 e 12, 13 e cfr. doc.n.6, pag.
11 e doc.n.46);
17. Dica che il teste se gli acquisti di azioni e obbligazioni convertibili in azioni di e di cui al capitolo di prova n. 15 che precede vennero Controparte_2
richiesti dal sig. e dalla sig.ra ; Parte_1 Persona_2
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova da n. 14 a n. 17 che precedono:
✓ il sig. , già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_1 [...]
, sia in Piazza Guglielmo Marconi n. 15; Controparte_2
✓ il sig. già dipendente presso la Direzione Regionale Veneto Testimone_2
Orientale di;
Controparte_2
✓ la sig.ra già dipendente presso la filiale di Valdobbiadene di Testimone_3 CP_2
; Controparte_2
✓ il sig. , già gestore corporate presso . Testimone_5 Controparte_2
7 • nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse necessario un ulteriore approfondimento della questione ai fini dell'opponibilità, per l'accertamento della violazione dell'art. 38
T.U.B. nel presente giudizio, della perizia redatta dalla società Eagle & Wise Service
S.p.A. per (cfr. doc.n.29), si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle Pt_2
circostanze di cui al seguente capitolato.
18. Vero che, nel mese di giugno 2016, commissionava alla Controparte_2
società Eagle & Wise Service S.p.A. la perizia datata 27.6.2016 avente ad oggetto l'immobile di proprietà del sig. di Via Cesen Snc in Valdobbiadene, Parte_1
come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.29);
19. Vero che la perizia datata 27.6.2016 avente ad oggetto l'immobile di proprietà del sig. di Via Cesen Snc in Valdobbiadene venne posta a carico e spesa del Parte_1
sig. , come da documento che si mostra al teste (cfr. doc.n.51); Parte_1
20. Dica il teste se, successivamente alla perizia commissionata alla società Eagle &
Wise Service S.p.A. e datata 27.6.2016, ma prima dei mutui a rogito notaio di Per_1
Montebelluna - ossia Rep. 50136 Racc. 27583 dell'ammontare di € 80.000 e Rep. 50135
Racc. 27582 dell'ammontare di € 670.000 - del 21.6.2017, Controparte_2 fece effettuare altre perizie sull'immobile di abitazione di proprietà del sig.
[...]
di Via Cesen Snc in Valdobbiadene;
Parte_1
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova da n. 18 a n. 20 che precedono:
✓ il sig. già gestore corporate presso;
Testimone_6 Controparte_2
✓ il sig. , già gestore corporate presso . Testimone_5 Controparte_2
• sempre nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse la perizia datata 27.6.2016 pienamente opponibile nel presente giudizio alle odierne controparti (rectius, i valori dalla stessa recati), si insta per la concessione di consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la valutazione dell'immobile in questione e la verifica del superamento, nei due mutui de quibus, del cd. limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. si insta per la concessione di CTU estimativa diretta a determinare il valore ai sensi dell'art. 38 T.U.B. dell'immobile ipotecato e di cui ai due mutui a rogito notaio di Montebelluna - Per_1 ossia Rep. 50136 Racc. 27583 dell'ammontare di € 80.000 della durata di mesi 18 e
Rep. 50135 Racc. 27582 dell'ammontare di € 670.000 della durata di mesi 144 del
21.6.2017, sulla base del seguente quesito: “Esaminati atti e documenti di causa, autorizzato eventualmente ogni più utile sopralluogo e l'acquisizione, anche presso la
Banca convenuta, di tutte le informazioni ritenute necessarie, descriva il CTU, alla data
8 del 21.6.2017 di sottoscrizione dei contratti di mutuo a rogito notaio di Per_1
Montebelluna - ossia Rep. 50136 Racc. 27583 dell'ammontare di € 80.000 della durata di mesi 18 e Rep. 50135 Racc. 27582 dell'ammontare di € 670.000 della durata di mesi 144 - la situazione urbanistica dell'immobile posto a garanzia dei mutui stessi, verificando e specificando se, a tale data, vi fossero altre ipoteche gravanti sullo stesso a garanzia di altri rapporti e per quali valori, quindi compia tutte le attività valutative necessarie a determinare il valore ex art. 38 T.U.B. dell'immobile in questione alla data del 21.6.2017; per lo svolgimento dell'incarico tenga, altresì, in considerazione la perizia di stima redatta dalla società Eagle & Wise Service S.p.A. dietro incarico di e dimessa da parte attrice sub doc.n.29”. Controparte_2
Con espressa riserva di nomina del consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi quelli relativi al tentativo di mediazione obbligatoria effettuato, oltre accessori (IVA, C.p.A., R.s.g. 15%) come per legge”.
per la convenuta:
“come da comparsa di costituzione e risposta datata 27 luglio 2021” ossia:
“In via pregiudiziale:
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Controparte_1
tutti i motivi sopra esposti.
In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore della
Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia e/o del
Tribunale di Vicenza.
In via principale di merito: rigettare le domande attoree perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
A)in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., accertare e dichiarare per il disposto dell'art. 1424 c.c. la validità ed efficacia dei rapporti quali mutui ordinari ipotecari;
B) sempre in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei mutui per superamento del limite di
9 finanziabilità ex art. 38 T.U.B., accertare e dichiarare la validità ed efficacia dei contratti di mutuo fondiario e delle relative garanzie ipotecarie nella parte eventualmente non eccedente il limite di finanziabilità;
C) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea volta alla declaratoria di nullità dei contratti di mutuo, condannare il sig. a corrispondere ad Parte_1
le somme indebitamente ricevute a titolo di mutuo e non ancora Controparte_1
ancora rimborsate, oltre agli interessi legali dalla data dell'erogazione al saldo e a quelli di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della presente domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
per la terza intervenuta:
“come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.” ossia:
“In via preliminare di rito:
1)Dichiarare la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Vicenza.
2) Rigettare le doglianze avanzate dal sig. in relazione a diritti della sig.ra Parte_1
per difetto di legittimazione attiva. Per_2
3) Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire per intervenuta transazione.
Nel merito:
4) Respingere tutte le domande attore perché infondate sia in fatto (come dimostrato in narrativa) sia in diritto (per i motivi indicati nell'atto di intervento: rinuncia ad agire in giudizio;
insussistenza di patti commissori;
interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 2358 cc;
inapplicabilità dell'art. 2358 cc alle banche popolari;
infondatezza della tesi della nullità della transazione e dei due mutui;
insussistenza della vilazione dell'art. 12° undecies TUB);
5) In subordine alla domanda di voler interpretare in modo comunitariamente l'orientato art. 2358 cc, disapplicare l'art. 2358 cc;
6) In ulteriore subordine, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2358 cc per contrarietà alla Direttiva 77/91/CEE, come integrata dalla Direttiva
2006/68/CE e per contrarietà alla Direttiva 2012/30/UE;
7) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda di nullità attorea, la nullità dovrà essere limitata all'importo corrispondente al valore delle azioni acquistate dall'attore nel 2013;
10 8) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfetario spese generali al 15/%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 30/03/2021 ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale ritenendola Controparte_1
successore della , al Controparte_2
fine di sentir:
i)accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, totale o parziale, ai sensi degli artt.
1418, 1325, 1343, 1344, 1345, 2358, 2744 c.c. e 38 T.U.B., dei due contratti di mutuo del 21/06/2017;
ii) accertare e dichiarare che non è titolare nei suoi confronti di alcun Controparte_1
credito – o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso – per effetto dei due mutui del 21/06/2017;
iii) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto i), accertare e dichiarare che i due mutui sono stati conclusi in violazione dell'art. 120- undecies T.U.B. e degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429, 1431, 1439 e 1440 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, o pronunciare l'annullamento di detti mutui;
iv) accertare e dichiarare che non è titolare nei suoi confronti di Controparte_1
alcun credito – o è titolare di un credito minore rispetto a quello preteso – per effetto dei due mutui del 21/06/2017;
v) in ogni caso, condannare a restituirgli quanto indebitamente pagato Controparte_1
pe effetto dei due mutui del 21/06/2017 e pertanto la somma di euro 88.628,92 ovvero quella, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
vi) ordinare la cancellazione dell'ipoteca di cui alle note di trascrizione del 23/06/2017;
vii) ordinare a la cancellazione del nominativo di Controparte_1 Parte_1 dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia in relazione ai due mutui del 21/06/2017, fissando altresì, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma pari ad euro 500,00, anche maggiore o minore, secondo giustizia, dovuta da per ogni giorno Controparte_1 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
viii) con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative al tentativo di mediazione obbligatoria effettuato, e compensi professionali.
11 Con comparsa di risposta depositata il 27/07/2021 si è costituita in giudizio la CP_2
convenuta la quale in via preliminare ha eccepito:
i)la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di contenzioso espressamente escluso dal c.d. “perimetro della cessione” - intervenuta tra , Controparte_2 originaria intestataria del rapporto negoziale con l'attore, e la convenuta - in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 99/2017 e dall'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione di data 26/06/2017;
ii)l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Treviso in favore della Sezione
Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia;
iii) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Vicenza, in virtù dell'art. 10 dell'atto di transazione, intervenuto tra e Parte_1 Controparte_2
il quale stabilisce come esclusivamente competente per “ogni e qualunque
[...] controversia dovesse insorgere tra le parti per l'esecuzione e/o attuazione e/o interpretazione …… dell'Accordo” il Foro di CP_2
iv) il difetto di integrità del contraddittorio per non avere parte attrice citato in giudizio la in L.C.A. Controparte_2
La convenuta, nel merito, ha chiesto:
v)in via principale, rigetto delle domande svolte dall'attore perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
vi)in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., di accertare e dichiarare per il disposto dell'art. 1424 c.c. la validità ed efficacia dei rapporti quali mutui ordinari ipotecari, o in via gradata, la validità ed efficacia degli stessi nella parte eventualmente non eccedente il limite di finanziabilità;
vii) in denegata ipotesi, di accoglimento della domanda attorea volta alla declaratoria di nullità dei contratti di mutuo, la condanna di alla corresponsione delle Parte_1
somme indebitamente ricevute a titolo di mutuo e non ancora rimborsate, oltre agli interessi legali dalla data dell'erogazione al saldo e a quelli di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa depositata il 26/07/2021 è intervenuta volontariamente in giudizio la eccependo Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore di quella del
12 Tribunale di Vicenza e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree avendo l'attore rinunciato al diritto di agire in giudizio con la sottoscrizione in data 27/03/2017 dell'accordo transattivo (art. 3.2); in ogni caso, ha eccepito l'insussistenza di patti commissori, l'inapplicabilità dell'art. 2358 cc alle banche popolari;
l'infondatezza della tesi della nullità della transazione e dei due mutui nonché l'insussistenza della violazione dell'art. 120 undecies TUB.
Alla prima udienza del 16/09/2021 il procuratore di parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta da per Controparte_4
mancato esperimento della mediazione obbligatoria per cui è stato assegnato il termine di 15 giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale, in atti, relativo all'incontro tenutosi il 30/11/2021.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali essendo state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, come da ordinanza datata 01/06/2022.
Assegnata successivamente a questo giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza per materia
L'eccezione di incompetenza funzionale di codesto Tribunale sollevata dalla CP_2
convenuta non è fondata.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ex artt. 3, 2° comma, e 3,
3° comma, del D. Lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del
D.L. n. 1/2012, si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. 14/10/2020 n. 22149; Cass. 20/05/2020 n. 9224; Cass. 24/01/2018 n.
1826; Cass. 04/04/2017 n. 8738).
La competenza della sezione specializzata va, pertanto, affermata solo quando la domanda incida sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale o sulla vita sociale, vale a dire sulle vicende di governo interno ovvero inerenti alla persona del singolo
13 socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
Non si ravvisa alcun motivo per discostarsi da tale criterio discretivo che, peraltro, trova riscontro nella formulazione complessiva dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, e successive modifiche, in cui l'accento è posto sul fatto che l'oggetto della controversia deve riguardare la questione societaria, come si desume dai riferimenti contenuti nella lett. a), laddove si parla di “rapporti societari” e nella lett. b) laddove si richiede l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti.
La competenza per materia deve essere, quindi, individuata sulla scorta della domanda specificamente proposta, come delineata dalla causa petendi in concreto fatta valere dall'attore, e non alla stregua degli effetti, anche meramente indiretti, che l'eventuale accoglimento della domanda potrebbero determinare (Cass. 24/01/2018 n. 1826; Cass.
04/04/2017 n. 8738).
Nel caso di specie, la domanda azionata da è diretta ad ottenere la Parte_1
declaratoria di nullità dei due contratti di mutuo del 21/06/2017, cui consegue la domanda di accertamento negativo del credito della banca;
l'oggetto del giudizio non riguarda, pertanto, in via diretta ed immediata il rapporto societario con la banca né i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e dal loro trasferimento.
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
E' stata eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto i due contratti di mutuo oggetto di causa sono stati stipulati nell'ambito di un accordo transattivo tra l'attore e la e la dedotta nullità dei finanziamenti Controparte_2 deriverebbe, secondo la prospettazione attorea, dall'invalidità della transazione che, all'art. 10, stabilisce come esclusivamente per “ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti per l'esecuzione e/o attuazione e/o interpretazione e/o impugnativa del presente Accordo” il Foro di (doc. n. 19 fascicolo attoreo). CP_2
Anche tale eccezione non è fondata.
L'attore ha, infatti, chiesto la cognizione solo incidenter tantum e senza efficacia di giudicato della nullità del contratto di transazione del 27/03/2017; inoltre, dal tenore dell'art. 10 di detto contratto (“Ogni e qualunque controversia dovesse sorgere tra le
Parti …..”) si desume una efficacia meramente inter partes ossia tra l'attore Parte_1
e nei cui confronti l'attore non ha proposto alcuna
[...] Controparte_2
domanda nel presente giudizio.
Sulla carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto in capo ad
14
Controparte_1
Il sig. ha contestato la nullità dei due contratti di mutuo del 21/06/2017 Parte_1
stipulati con la in bonis e ciò per effetto dell'asserita nullità Controparte_2 dell'accordo transattivo a suo tempo perfezionato tra le parti, riguardante operazioni di finanziamento presuntamente connesse all'acquisto / vendita di azioni della stessa
CP_2
Come è noto, in data 25/06/2017 è stato emesso il D.L. n. 99, convertito poi nella
L. 31/07/2017 n. 121, volto a disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di (e di . Controparte_2 Parte_3
Dello stesso giorno è il Decreto n. 185 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha disposto la sottoposizione di alla procedura di Controparte_2 liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del T.U.B. e dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.L. n. 99 del 25.6.2017.
In conformità con le previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 99
[...]
in l.c.a. in data 26/06/2017 ha stipulato con Controparte_2 Controparte_1
il contratto di cessione di ramo d'azienda, in forza del quale la prima ha ceduto alla seconda “certe attività, passività e rapporti giuridici di , il tutto come meglio CP_5 indicato nell'art. 3 (doc. 1 fascicolo convenuta).
I contratti di mutuo stipulati dall'attore e, più in particolare, le “attività” costituite dal credito correlato all'obbligo di rimborso del capitale mutuato e degli interessi sono stati trasferiti ad nell'ambito del c.d. “insieme aggregato”; al Controparte_1
contrario, le previsioni normative e pattizie che delineano il c.d. perimetro della cessione hanno escluso espressamente il passaggio in capo alla cessionaria di qualsiasi responsabilità di natura restitutoria e risarcitoria per i vizi del contratto imputabili alla cedente e fatti valere in giudizio solo successivamente al contratto di cessione del
26/6/2017.
Il Legislatore, nello stabilire al citato art. 3, 1° comma del D.L. 99/2017, che restano in ogni caso escluse dalla cessione “… c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, ha chiaramente optato per una soluzione finalizzata, ad un lato, a consentire alla cessionaria il subentro nell'ordinaria attività bancaria in precedenza esercitata dall'azienda in crisi, senza esporre la prima, dall'altro, a responsabilità, debiti o rischi derivanti dai rapporti ceduti ma non valutabili ex ante (in quanto ancora non sfociati in
15 una vera e propria controversia) al tempo della cessione.
Nel caso specifico, si rileva che:
- il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione notificato in data 30/3/2021
e, quindi, ben successivamente al contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato il
26/06/2017 tra la ed (doc. 1 CP_2 Controparte_2 CP_6 Controparte_1
fascicolo convenuta);
- le contestazioni e le domande formulate dall'attore attengono a condotte poste in essere in epoca anteriore alla cessione medesima;
- la causa ha ad oggetto pretese creditorie che derivano da operazioni di commercializzazione di azioni della e da asserite violazioni Controparte_2
della normativa sulla prestazione dei servizi di investimenti riferite alle medesime azioni.
Con riferimento a tutti e tre i profili sopraindicati, il contenzioso in oggetto rientra tra quelli espressamente esclusi dal c.d. perimetro della cessione operata tra la
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in LCA, originaria intestataria del rapporto negoziale con l'attore Controparte_2
e l'odierna convenuta. Parte_1
Al riguardo, va richiamata la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L.
99/2017, secondo la quale “restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) (…..);
b )i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Per stessa disposizione di legge, quindi, i rapporti di cui oggi si discute sono da ritenersi esclusi dal contratto di cessione in quanto relativi a contenzioso successivo, pur relativo ad atti e fatti occorsi prima della cessione.
Analoghe previsioni sono contenute nel contratto di cessione di data 26.6.2017 (art. 16 3.1.4 lett. b) punti iv) e vi) e ultimo comma) secondo il quale non risultano trasferiti ad
: Controparte_1
- “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dalle Banche in LCA” (art.
3.1.4 lett. b) punto iv);
- “qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso” (art.
3.1.4 lett. b) punto vi);
- sub lettera b), ultimo comma, “le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso
Pregresso”.
L'esclusione del rapporto de quo dal c.d. perimetro della cessione del ramo d'azienda intervenuta tra la in LCA ed , in base alle CP_2 Controparte_2 Controparte_1 previsioni sopra riportate, risulta ulteriormente confermata nell'atto “ripetitivo” del
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017” sottoscritto da e dai Commissari liquidatori di Controparte_1 Controparte_2
(doc. 5 fascicolo convenuta).
Con tale atto le parti, con la finalità di meglio chiarire i termini del contratto del
26.6.2017 e risolvere eventuali dubbi interpretativi, hanno ribadito che appartengono alla categoria del “Contenzioso Escluso”, da un lato, il “Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex
Banche Venete” e, dall'altro, il “Contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione”
(doc. 5 allegato 1.1 pagine 1 e 2 tabella sub n. 2 e n. 5).
Sulla base dell'assetto normativo e negoziale sopra delineato, sono pertanto escluse dalla cessione tutte le controversie sorte successivamente al 26/06/2017 e riguardanti atti o fatti precedenti alla cessione medesima.
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'esclusione dal perimetro della cessione delle controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione e sorte successivamente ad essa (Cass. 22/12/2023 n. 35820).
Considerato che il presente procedimento è relativo ad atti e fatti precedenti al
26/06/2017 e che lo stesso è stato introdotto dall'attore successivamente alla cessione, con atto di citazione notificato il 30/03/2021, deve essere affermato il difetto di
17 legittimazione passiva di rispetto a tutte le domande svolte nei Controparte_1
suoi confronti dall'attore.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna, quindi, dell'attore, al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta Controparte_1
liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del procedimento (indeterminabile) dichiarato dall'attore e all'attività difensiva effettivamente prestata. Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (complessità media) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase di trattazione si applicano i valori minimi in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
Quanto alla posizione di va osservato che Controparte_7
l'attore non l'ha evocata in giudizio e, comunque, nei confronti della stessa non ha proposto alcuna domanda per cui va esclusa la soccombenza di parte attrice con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
2) condanna l'attore a rifondere a in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese processuali che si liquidano nell'importo di euro 8.991,00 a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attore e Parte_1 [...]
. Controparte_2
Treviso, 27/10/2025
Il G.O.P.
dott.ssa SO EA
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