Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2025, proposto da
EP CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesano Salentino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Puglia – Lecce Sez. I n. 92/2025, resa nel giudizio n. 693/2021, pubblicata mediante deposito in segreteria il 21.01.2025 e notificata a mezzo pec in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EL OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 92/2025 del 21.01.2025, resa nel giudizio proposto dal sig. EP CA (RG n. 693/2021), questo T.A.R. ha annullato la nota prot. n. 1419 del 22.01.2021 con cui il Responsabile p.t. del Settore Edilizia Privata Urbanistica - Manutenzioni del Comune di Montesano Salentino ha respinto l’istanza di riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà attorea destinata a viabilità, stante la decadenza del relativo vincolo espropriativo; il tutto con conseguente “ obbligo dell’Amministrazione comunale di riscontrare l’istanza del ricorrente, addivenendo alla riqualificazione urbanistica dei suoli già interessati dal vincolo a viabilità e zona di rispetto stradale ”;
- la sentenza citata è stata notificata in data 21.01.2025, a mezzo pec, all’Amministrazione intimata;
-il Comune di Montesano Salentino non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza sopra richiamata;
Tutto quanto premesso, parte ricorrente, con l’odierno ricorso, notificato in data 13.10.2025 e depositato in data 14.10.2025, sul presupposto della perdurante inerzia del Comune di Montesano Salentino di adeguarsi al dictum giudiziale sopra richiamato, ha chiesto a questo T.A.R. di ordinare all’Amministrazione comunale di dare corretta e completa esecuzione al giudicato amministrativo di cui sopra, e quindi di provvedere alla riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà già interessati dal vincolo “ a viabilità e zona di rispetto stradale ”.
Il Comune di Montesano Salentino, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 25.03.2026, la causa è stata introitata in decisione.
Dato atto della ritualità del gravame, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Da quanto documentato in atti, non risulta che il Comune di Montesano Salentino si sia rideterminato sull’istanza di riqualificazione urbanistica dei suoli di che trattasi.
Va, pertanto, ordinato all’Ente civico intimato di prestare ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. 92/2025 del 21.01.2025, provvedendo lo stesso a rieditare il potere amministrativo, come delimitato dal dictum giudiziale richiamato, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio, riserva, poi, su apposita istanza di parte, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte dell’Amministrazione comunale intimata, all’obbligo suindicato.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata, ferma la refusione, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, del contributo unificato versato alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Montesano Salentino di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 92/2025 del 21.01.2025 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione;
-riserva, su apposita istanza di parte, la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione comunale.
Spese irripetibili, fermo il diritto al rimborso, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OS | NI SC |
IL SEGRETARIO