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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 20/01/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12147/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Sabato Ferrara 3384201964 - [...]
Difeso da
Sabato Ferrara - [...]
ed elettivamente domiciliato presso sabatoferrara@avvocatinapoli.legalmail.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01009787 76 000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.6.2025 l'avv. Sabato Ferrara, procuratore di se stesso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n-07120250100978776000 per la partita di ruolo n.8TES2019U
T201008184402575820000001/D00 iscritta ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n.600/73, relativamante alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019, scaturente da un ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate
D.P. di Napoli e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale, a titolo di imposta sostitutiva, veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 324,72.
Rilevava che l'odierno provvedimento opposto scaturiva da decadenza dal piano di rateazione concesso per la sottesa comunicazione di irregolarità, scaturente dal tardivo versamento della terza rata con scadenza al 31 gennaio 2023.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per aver versato tempestivamente quanto dovuto e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del credito vantato, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 1.8.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare infondato, sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
Invero questo Giudicante rileva che il ricorso risulta destituito di ogni e qualsivoglia fondamento in quanto le eccezioni formulate non inficiano in fatto ed in dititto la legittimità del provvedimento impugnato e l'operato del Uffici appare essere ineccepibile e conforme alle disposizioni che regolano la materia delle violazioni accertate.
Infatti, dalla documentazione versata agli atti del giudizio da parte ricorrente e nello specifico i modelli F24 dei versamenti, da una attenta disamina, risulta che quello relativo alla scadenza del 2.5.2023, non corrisponde al piano di rateizzo concesso in quanto riferito all'anno d'imposta 2020 e non 2019, anno in contestazione, e l'importo non corrisponde a quanto dovuto.
Concludendo il contribuante ha corrisposto regolarmente sette delle otto rate concesse per cui l'odierno provvedimento impugnato risulta legittimo.
Motivi di opportunità, dettati dalla controvertibilità della vicenda, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 14.1.2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12147/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Sabato Ferrara 3384201964 - [...]
Difeso da
Sabato Ferrara - [...]
ed elettivamente domiciliato presso sabatoferrara@avvocatinapoli.legalmail.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01009787 76 000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 25.6.2025 l'avv. Sabato Ferrara, procuratore di se stesso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n-07120250100978776000 per la partita di ruolo n.8TES2019U
T201008184402575820000001/D00 iscritta ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n.600/73, relativamante alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019, scaturente da un ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate
D.P. di Napoli e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale, a titolo di imposta sostitutiva, veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 324,72.
Rilevava che l'odierno provvedimento opposto scaturiva da decadenza dal piano di rateazione concesso per la sottesa comunicazione di irregolarità, scaturente dal tardivo versamento della terza rata con scadenza al 31 gennaio 2023.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per aver versato tempestivamente quanto dovuto e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del credito vantato, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 1.8.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare infondato, sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
Invero questo Giudicante rileva che il ricorso risulta destituito di ogni e qualsivoglia fondamento in quanto le eccezioni formulate non inficiano in fatto ed in dititto la legittimità del provvedimento impugnato e l'operato del Uffici appare essere ineccepibile e conforme alle disposizioni che regolano la materia delle violazioni accertate.
Infatti, dalla documentazione versata agli atti del giudizio da parte ricorrente e nello specifico i modelli F24 dei versamenti, da una attenta disamina, risulta che quello relativo alla scadenza del 2.5.2023, non corrisponde al piano di rateizzo concesso in quanto riferito all'anno d'imposta 2020 e non 2019, anno in contestazione, e l'importo non corrisponde a quanto dovuto.
Concludendo il contribuante ha corrisposto regolarmente sette delle otto rate concesse per cui l'odierno provvedimento impugnato risulta legittimo.
Motivi di opportunità, dettati dalla controvertibilità della vicenda, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 14.1.2026