Art. 3.
L' articolo 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10 bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000".
L' articolo 11 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10 bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000".