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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LE EL, Presidente GATTI LAURA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 178/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez. 2 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920220008715129000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di un ricorso, presentato da Ricorrente_1 in liquidazione, avverso una cartella di pagamento. Lamentava la ricorrente la genericità di motivazione della cartella impugnata e la mancata instaurazione del contraddittorio;
l'assenza dell'onere probatorio necessario per muovere le contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Chiedeva volersi accogliere il ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Corte di Primo Grado di Bergamo rigettava il ricorso avendo ritenuto che “ la cartella impugnata è stata incontestabilmente emessa in conseguenza del mancato adempimento spontaneo della obbligazione tributaria nascente dall'Atto di recupero di un credito fiscale inesistente relativo all'anno 2017, Atto notificato in data 27/09/2021 e oggetto di autonoma impugnazione, conclusasi nel primo grado di giudizio con la conferma dell'operato dell'Agenzia e, pertanto, con il rigetto del ricorso”. E che a seguito del detto giudizio veniva emessa la cartella qui in esame che, se pur in maniera sintetica ha indicato l'oggetto della stessa. Riteneva perciò non accoglibile l'eccezione di mancanza di motivazione. Riteneva altresì non accoglibile anche la contestata mancanza di contradittorio poiché “ la Cartella di pagamento rappresenta un titolo esecutivo che riguarda esclusivamente la fase di esecuzione esattoriale di un credito precedente formatosi in conseguenza di altri atti recettizi, regolarmente notificati, che hanno dato origine alla pretesa erariale, motivo per cui l'Ente di Riscossione non aveva alcun obbligo di dare vita a un contradditorio preliminare con la società ricorrente”. Condannava la società alle spese liquidate in euro 500,00.
Presenta appello la Società Ricorrente_1 eccependo nullità della sentenza per non aver rilevato il vizio di motivazione degli atti amministrativi notificati alla ricorrente, anzi a suo parere per averlo implicitamente ammesso. Richiama giurisprudenza di merito che sosterrebbe tale eccezione. Ricorda che gli atti amministrativi, impugnati a mezzo del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, sarebbero due: la cartella di pagamento n. 01920210009907061000 IVA-ALTRO 2017 ed il ruolo n. 2022/000636, contenuto nella prima. Eccepisce poi nullità anche sotto il profilo del motivo di ricorso relativo al mancato contraddittorio. Sostiene che” l'asserito credito avversario fosse tutt'altro che certo, stante la decorrenza dei termini per impugnare la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9FCRB200150/2019 notificato alla contribuente il 27.09.2021”. Deduce pertanto l'impossibilità di attribuire la natura di titolo esecutivo ad un atto, quale la cartella di pagamento notificata, derivante da precedente atto impositivo la cui legittimità risulta ancora in discussione, stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione. Da tali considerazioni fa discendere l'opportunità di un contraddittorio tra le parti. Ancora eccepisce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in tema di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente notificante. Contesta la liquidazione delle spese a carico della ricorrente, invocando una reciproca soccombenza. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e comunque la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ed, in ogni caso, della cartella di pagamento notificata e del ruolo in essa contenuto
Si costituisce la parte appellata che per quanto riguarda l'istanza cautelare chiede che venga rigettata l'istanza di sospensione proposta, sia con riferimento alla esecutività della sentenza impugnata, sia all'atto impugnato, per la totale assenza dei requisiti previsti, rispettivamente dagli art. 52 e 47 del D.Lgs. n. 546/1992. Ricorda poi che nel caso in esame si tratta di “ iscrizione a ruolo a titolo straordinario di una obbligazione tributaria il cui adempimento integrale, anche in presenza di impugnazione dell'atto di recupero, è espressamente prevista dalla legge, in particolare dall'art. 27, comma 19 del D.L. n. 185/2008, pro tempore vigente ”. Contesta poi partitamente le eccezioni sollevate dalla parte nel suo atto di appello, correttamente e compiutamente motivata, così come ribadisce era motivata la cartella qui in discussione.
Chiede la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese ed in particolare una condanna alle spese per lite temeraria, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, , considerata assorbita l'istanza di sospensione della sentenza dalla trattazione nel merito, passa all'esame dei fatti di cui è causa.
Si deve innanzitutto precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Esaminati gli atti prodotti in giudizio questo Collegio non può che confermare quanto deciso in primo grado.
La Cartella impugnata contiene, infatti, la motivazione in fatto ed in diritto del ruolo, seppur in maniera sintetica, come previsto dalla normativa di riferimento. È difatti espressamente riportata nella cartella, la seguente motivazione: “ ruolo a titolo straordinario, ai sensi dell'art. 15 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli importi dovuti sulla base dell'atto di recupero crediti n. T9FCRB200150-2019 (2017), in seguito al deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 283/01/22, depositata in data 06/06/2022”. Controparte quindi era, ed è, perfettamente a conoscenza del motivo della pretesa erariale contenuta nella cartella, ed anche degli atti sostanziali e processuali in essa richiamati. Va ancora ricordato che nell'atto di recupero crediti, che costituisce titolo del ruolo qui contestato, era espressamente riportato nelle avvertenze che: “In caso di mancato versamento diretto entro il termine assegnato, l'Ufficio, ai sensi del comma 19, dell'art. 27, del D.L. 185/2008, procede alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, mediante iscrizione a ruolo straordinario ai sensi dell'art. 15- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Come chiarito dallo stesso Ufficio era stata comunque attesa la decisione del giudice di prime cure per eseguire l'iscrizione a ruolo del credito erariale. Decisione provvisoriamente esecutiva pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 283/01/22, depositata in data 06/06/2022. Ne consegue che pertanto l'Ufficio ha adeguatamente motivato l'iscrizione a ruolo. Va quindi respinta l'eccezione di mancanza di motivazione della cartella.
Si deve poi ricordare che nel caso in esame si tratta di “ iscrizione a ruolo a titolo straordinario di una obbligazione tributaria il cui adempimento integrale, anche in presenza di impugnazione dell'atto di recupero, è espressamente prevista dalla legge, in particolare dall'art. 27, comma 19 del D.L. n. 185/2008, pro tempore vigente ”. La norma citata. pro tempore vigente, recitava : “19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Va respinta pertanto anche l'eccezione sollevata in merito.
Tutto ciò premesso l'appello va rigettato e va confermata la decisione qui impugnata. Va da ultimo rilevato che le spese sono state correttamente liquidate in primo grado non risultando alcuna reciproca soccombenza,
Quanto alle spese del presente grado, vengono liquidate a carico della parte soccombente in complessivi euro 900,00 e
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigetta l'appello. Condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio appellato anche le spese del secondo grado liquidate in € 900,00.
Milano, 13 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA TT ZI LE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LE EL, Presidente GATTI LAURA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 178/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez. 2 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920220008715129000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di un ricorso, presentato da Ricorrente_1 in liquidazione, avverso una cartella di pagamento. Lamentava la ricorrente la genericità di motivazione della cartella impugnata e la mancata instaurazione del contraddittorio;
l'assenza dell'onere probatorio necessario per muovere le contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Chiedeva volersi accogliere il ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio che confermava la bontà del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Corte di Primo Grado di Bergamo rigettava il ricorso avendo ritenuto che “ la cartella impugnata è stata incontestabilmente emessa in conseguenza del mancato adempimento spontaneo della obbligazione tributaria nascente dall'Atto di recupero di un credito fiscale inesistente relativo all'anno 2017, Atto notificato in data 27/09/2021 e oggetto di autonoma impugnazione, conclusasi nel primo grado di giudizio con la conferma dell'operato dell'Agenzia e, pertanto, con il rigetto del ricorso”. E che a seguito del detto giudizio veniva emessa la cartella qui in esame che, se pur in maniera sintetica ha indicato l'oggetto della stessa. Riteneva perciò non accoglibile l'eccezione di mancanza di motivazione. Riteneva altresì non accoglibile anche la contestata mancanza di contradittorio poiché “ la Cartella di pagamento rappresenta un titolo esecutivo che riguarda esclusivamente la fase di esecuzione esattoriale di un credito precedente formatosi in conseguenza di altri atti recettizi, regolarmente notificati, che hanno dato origine alla pretesa erariale, motivo per cui l'Ente di Riscossione non aveva alcun obbligo di dare vita a un contradditorio preliminare con la società ricorrente”. Condannava la società alle spese liquidate in euro 500,00.
Presenta appello la Società Ricorrente_1 eccependo nullità della sentenza per non aver rilevato il vizio di motivazione degli atti amministrativi notificati alla ricorrente, anzi a suo parere per averlo implicitamente ammesso. Richiama giurisprudenza di merito che sosterrebbe tale eccezione. Ricorda che gli atti amministrativi, impugnati a mezzo del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, sarebbero due: la cartella di pagamento n. 01920210009907061000 IVA-ALTRO 2017 ed il ruolo n. 2022/000636, contenuto nella prima. Eccepisce poi nullità anche sotto il profilo del motivo di ricorso relativo al mancato contraddittorio. Sostiene che” l'asserito credito avversario fosse tutt'altro che certo, stante la decorrenza dei termini per impugnare la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9FCRB200150/2019 notificato alla contribuente il 27.09.2021”. Deduce pertanto l'impossibilità di attribuire la natura di titolo esecutivo ad un atto, quale la cartella di pagamento notificata, derivante da precedente atto impositivo la cui legittimità risulta ancora in discussione, stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione. Da tali considerazioni fa discendere l'opportunità di un contraddittorio tra le parti. Ancora eccepisce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in tema di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente notificante. Contesta la liquidazione delle spese a carico della ricorrente, invocando una reciproca soccombenza. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e comunque la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ed, in ogni caso, della cartella di pagamento notificata e del ruolo in essa contenuto
Si costituisce la parte appellata che per quanto riguarda l'istanza cautelare chiede che venga rigettata l'istanza di sospensione proposta, sia con riferimento alla esecutività della sentenza impugnata, sia all'atto impugnato, per la totale assenza dei requisiti previsti, rispettivamente dagli art. 52 e 47 del D.Lgs. n. 546/1992. Ricorda poi che nel caso in esame si tratta di “ iscrizione a ruolo a titolo straordinario di una obbligazione tributaria il cui adempimento integrale, anche in presenza di impugnazione dell'atto di recupero, è espressamente prevista dalla legge, in particolare dall'art. 27, comma 19 del D.L. n. 185/2008, pro tempore vigente ”. Contesta poi partitamente le eccezioni sollevate dalla parte nel suo atto di appello, correttamente e compiutamente motivata, così come ribadisce era motivata la cartella qui in discussione.
Chiede la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese ed in particolare una condanna alle spese per lite temeraria, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, , considerata assorbita l'istanza di sospensione della sentenza dalla trattazione nel merito, passa all'esame dei fatti di cui è causa.
Si deve innanzitutto precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Esaminati gli atti prodotti in giudizio questo Collegio non può che confermare quanto deciso in primo grado.
La Cartella impugnata contiene, infatti, la motivazione in fatto ed in diritto del ruolo, seppur in maniera sintetica, come previsto dalla normativa di riferimento. È difatti espressamente riportata nella cartella, la seguente motivazione: “ ruolo a titolo straordinario, ai sensi dell'art. 15 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli importi dovuti sulla base dell'atto di recupero crediti n. T9FCRB200150-2019 (2017), in seguito al deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 283/01/22, depositata in data 06/06/2022”. Controparte quindi era, ed è, perfettamente a conoscenza del motivo della pretesa erariale contenuta nella cartella, ed anche degli atti sostanziali e processuali in essa richiamati. Va ancora ricordato che nell'atto di recupero crediti, che costituisce titolo del ruolo qui contestato, era espressamente riportato nelle avvertenze che: “In caso di mancato versamento diretto entro il termine assegnato, l'Ufficio, ai sensi del comma 19, dell'art. 27, del D.L. 185/2008, procede alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, mediante iscrizione a ruolo straordinario ai sensi dell'art. 15- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Come chiarito dallo stesso Ufficio era stata comunque attesa la decisione del giudice di prime cure per eseguire l'iscrizione a ruolo del credito erariale. Decisione provvisoriamente esecutiva pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 283/01/22, depositata in data 06/06/2022. Ne consegue che pertanto l'Ufficio ha adeguatamente motivato l'iscrizione a ruolo. Va quindi respinta l'eccezione di mancanza di motivazione della cartella.
Si deve poi ricordare che nel caso in esame si tratta di “ iscrizione a ruolo a titolo straordinario di una obbligazione tributaria il cui adempimento integrale, anche in presenza di impugnazione dell'atto di recupero, è espressamente prevista dalla legge, in particolare dall'art. 27, comma 19 del D.L. n. 185/2008, pro tempore vigente ”. La norma citata. pro tempore vigente, recitava : “19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Va respinta pertanto anche l'eccezione sollevata in merito.
Tutto ciò premesso l'appello va rigettato e va confermata la decisione qui impugnata. Va da ultimo rilevato che le spese sono state correttamente liquidate in primo grado non risultando alcuna reciproca soccombenza,
Quanto alle spese del presente grado, vengono liquidate a carico della parte soccombente in complessivi euro 900,00 e
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigetta l'appello. Condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio appellato anche le spese del secondo grado liquidate in € 900,00.
Milano, 13 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA TT ZI LE