Sentenza breve 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 07/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2434 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Davide Giangreco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento Div. P.A.S./Cat.A.11/Imm./Prot. nr. -OMISSIS-, emesso il 16.04.2025 e notificato al ricorrente in data 22.08.2025, con cui la Questura di Ragusa ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS-e il non accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IU EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con provvedimento del 16 aprile 2025, notificato al ricorrente in data 22 agosto 2025, la Questura di -OMISSIS-ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS-precedentemente rilasciato al lavoratore straniero, sig. -OMISSIS-, e il non accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso stesso, sul rilievo che il permesso di soggiorno nr. -OMISSIS-non avrebbe potuto “ essere rilasciato poiché l’interessato, seppur in possesso di nulla osta al lavoro stagionale, (…) non aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno e il mod. 209, in quanto il suo datore di lavoro non aveva portato a termine la procedura di assunzione.
Accertato, pertanto, che per quanto sopra, questo Ufficio non può procedere al rinnovo di un permesso di soggiorno che non poteva essere rilasciato ab origine ”.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, e lamentando in particolare:
a) la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, degli elementi sopravvenuti ( contratto di lavoro, sistemazione alloggiativa), idonei a dimostrare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 5 comma 5 D. Lgs 286/98, che fa salvi i nuovi elementi sopravvenuti;
b) la violazione delle garanzie partecipative e la carenza di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che ha avversato il ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, non essendo stata evocata in giudizio l’amministrazione che ha emesso il provvedimento, vale a dire la Regione Sicilia.
Dato avviso della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., all’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato, ciò che esime il Collegio dal vagliare l’eccezione in rito di parte resistente.
Parte ricorrente non contesta il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato che gli ha consentito di fare ingresso in Italia, affermando che egli “non ha colpe”, con ciò suffragando il dato fattuale della mancata assunzione per la quale era stato rilasciato il nulla osta.
Secondo la più recente giurisprudenza (T.A.R. Puglia, sez. III, nn. 406/2024 e 544/2024, confermate in appello da Cons. Stato, sez. III, 4.6.2025 n. 4839; T.A.R. Puglia, sez. III, n. 420/2024, confermata in appello da Cons. Stato, sez. III, 29.5.2025 n. 4679; T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 753/2024, confermata in appello da Cons. Stato, sez. III, 11.4.2025 n. 3158), condivisa anche da questo Tribunale (tra le altre: T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 24.1.2025 n. -OMISSIS- e 14.2.2025 n. 584), il nulla osta per lavoro subordinato è rilasciato per l’assunzione dell’extracomunitario presso uno specifico datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all’esecuzione di quello specifico contratto di lavoro subordinato ed all’effettivo espletamento dell’attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro (ex multis: T.A.R. Basilicata, 27.11.2008, n. 901; Cons. Stato, sez. III, 15.9.2022, n. 8006; Cons. St., sez. III, ord. 21.10.2022, n. 5053).
E, difatti, l’assunzione del lavoratore extracomunitario è lecitamente possibile, a mente del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, soltanto in obbedienza alla sequenza procedurale, che vede in via successiva tra loro combinarsi i seguenti atti necessari: a) c.d. decreto flussi, che determina la c.d. “capienza” degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 citato); b) richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art. 22 del decreto legislativo n. 286 citato) o del nulla-osta per lavoro stagionale (art. 24); c) rilascio, a richiesta dell’extracomunitario, del visto d’ingresso (art. 4, comma 2 ); d) sottoscrizione da parte dell’extracomunitario dell’accordo di integrazione, nei casi contemplati (art. 4-bis, comma 2); e) sottoscrizione del contratto di soggiorno (anche stagionale) da parte del datore di lavoro e dell’extracomunitario (artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11); f) rilascio del permesso di soggiorno all’extracomunitario, che può essere anche solo di tipo stagionale (artt. 5 e 24).
Solo la verificazione della presenza dei predetti atti consente la concessione al cittadino extracomunitario di poter lavorare e quindi di poter essere regolarmente assunto presso un datore di lavoro operante in Italia, mentre l’assenza di alcuno degli stessi, al contrario, configura un rapporto di lavoro di fatto irregolare, che, in presenza degli estremi previsti dalla fattispecie, può configurare un reato, di cui risponde il lavoratore e/o il datore di lavoro, a seconda delle ipotesi previste (artt. 10-bis, 12 e 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286) (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 24.1.2025 n. -OMISSIS-).
Nel caso in esame è pacifica l’inesistenza del contratto di lavoro in relazione al quale è stato domandato l’originario titolo di soggiorno, e il ricorrente non ha dato prova della sopravvenienza di elementi comunque idonei a consentire il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. art. 5 comma 5 D.lgs. n. 286/1998).
Quanto all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, essa non comporta di per sé sola l’illegittimità del provvedimento, laddove il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Così è nel caso di specie, essendo la revoca atto dovuto una volta accertata la mancanza di un elemento essenziale ab origine, e non essendo configurabile nessun diverso esito del procedimento per effetto della comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. III, 1 dicembre 2023, n. 2848); né, d’altra parte, parte ricorrente ha dimostrato che la sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto determinare l’adozione di un provvedimento diverso rispetto a quello in concreto adottato (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 19 maggio 2023, n. 1666).
Né si imponeva all’Amministrazione un obbligo di motivazione “rinforzata” o, comunque, specifica sull’interesse pubblico all’adozione dell’atto di revoca, giacché tale interesse è da considerarsi in re ipsa ed esime l’organo emanante dal compiere valutazioni comparative tra interesse pubblico e interesse privato.
In definitiva, il provvedimento impugnato resiste alle censure di parte ricorrente e il ricorso dev’essere respinto siccome infondato.
La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi implicati nella controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU EG, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.