TAR Ancona, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 224
TAR
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione abbia applicato in modo meramente formale la normativa, senza effettuare una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero. Ha considerato che la mancata stipula del contratto di soggiorno non fosse imputabile al ricorrente, dato che era intervenuta una denuncia-querela nei confronti del datore di lavoro originario. Inoltre, il ricorrente aveva nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro, rendendo la sua posizione meritevole di tutela. L'Amministrazione ha omesso tale valutazione, agendo in modo automatico e senza considerare la buona fede e l'effettivo inserimento lavorativo del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 224
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 224
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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