Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1822/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1822/2021 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Lesione Personale – e pendente:
TRA
nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1
Casavatore (NA) al Corso Europa n. 120, C.F.:
, elettivamente domiciliato in Frattaminore C.F._1
(Na) alla via C.V. Veneto n. 12, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rossi C.F.: C.F._2
-parte attrice- CONTRO
con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_1
(TV), alla Via Marocchesa 14, iscritta nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e Partita IVA n. , in persona dei suoi legali P.IVA_1 rappresentanti p.t. Dr. e Dr. , Controparte_2 Controparte_3 il primo, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, il secondo di Dirigente della Società, quale Impresa designata (già ex art. 20 l. 990/69) ex art. 283 del D. Lgs. 209/2005 c.d. “Codice delle Assicurazioni” alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Megale (cf.
) e dall'Avv. Paola Palmieri C.F._3
( ), dello C.F._4 Controparte_4
(p.iva e c.f. ), il primo in forza di procura
[...] P.IVA_2 generale alle liti per notar di Treviso del Persona_1
18/12/2014 Rep. 186905 Racc. 30367, la seconda in forza di procura generale per notar del 26/07/2017 Rep. 3999 Racc. Persona_2
2141 ed elett.te dom.ta presso il predetto studio in SA AU (Ce) in via XXI Luglio 94;
-parte convenuta-
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CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4.11.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato l'11.02.21 a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3bis L.53/94, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...]
, quale impresa designata, ex art. 283 1° comma (già ex Controparte_1 art. 20 L. 990/69) alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro asseritamente verificatosi il 14/01/2020, alle ore 19.00 circa, in Casavatore (NA) al Corso Europa altezza civico 61. Nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, segnatamente l'attore assumeva che aveva quasi ultimato l'attraversamento della strada, quando veniva violentemente investito da un motociclo di grossa cilindrata, il quale, impattando la gamba sx, lo scaraventava a terra. Precisava ancora che immediatamente dopo l'investimento, il conducente del veicolo investitore si allontanava velocemente dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso, rendendosi irreperibile, tanto da rendere impossibile rilevare il numero di targa, data anche la poca illuminazione in loco. Rilevava che, nella dedotta circostanza, veniva soccorso da alcune persone presenti sul posto che provvedevano a chiamare l'ambulanza e ad avvertire telefonicamente i vigili urbani del luogo. Rappresentava ancora l'attore che, per effetto dell'urto ricevuto, rovinava a terra e perdeva i sensi, riportando lesioni per le quali veniva trasportato al P.O. dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore (NA) per le cure mediche del caso, ove gli veniva diagnosticato “Frattura biomellolare gamba sx” e veniva disposto ricovero presso l'UO di Ortopedia (ref. 150057/20002051)”. In data 21.01.20 l'istante subiva intervento di riduzione ed osteosintesi con placche e viti malleolo peroniero, vite malleolo tibiale e doccia gessata. Dimesso in data 27.01.20 con prescrizioni terapeutiche di divieto di carico arto inferiore sx per 30 giorni, deambulazione con bastoni canadesi e terapia medica, tornato a controllo in data 04.02.2020 veniva desaturato. In data 13.02.2020 dopo FKT, gli venivano prescritti altri 30 giorni con divieto di carico. Dopo la visita chirurgica n. 1822/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 12 N. 1822/2021 R.G.A.C.
in Ospedale gli veniva rilevata dermatite della piega gluteo e prescritta una nuova terapia. Ritornato in Ospedale il giorno 04.05.2020 gli venivano dati ulteriori 30 giorni con prescrizione di utilizzo di bastone canadese e 10 sedute di FKT. Per la sintomatologia insorta dopo il trauma e dopo aver effettuato valutazioni cliniche ambulatoriali ed indagini, riportava zoppia, limitazioni funzionali del piede sx, edema plurimalleolare. Sulla scorta di una perizia di parte a firma del dott. , Persona_3 deduceva di aver riportato, in seguito all'incidente de quo del 14.01.2020 “Frattura bimelleolare gamba sx” trattata con interventi di riduzione ed osteosintesi con placche e viti” che valutava in “un periodo di malattia così ripartito: 30 gg. di ITT al 100%. 30 gg. di ITP al 75%, 30 gg. di ITP al 50% e 20 gg. di ITP al 25%. danno biologico al 10% (dieci)”. Imputando la colpa esclusiva dell'occorso al conducente del motoveicolo non identificato, con lettere raccomandate ricevuta in data 20/05/2020 dalle n.q. di F.G.V.S. e CP_1 CP_5 contestualmente dalla Consap, avanzava richiesta di risarcimento. Rimaste inevase le richieste ante causam, pertanto, citava le
[...] quale F.G.V.S. a comparire innanzi l'intestato Tribunale CP_1 all'udienza del 27.05.20 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la domanda attorea ammissibile, proponibile e procedibile;
-. Dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità, nella produzione dell'evento dannoso lamentato, a carico del conducente il motociclo rimasto sconosciuto e per l'effetto. -Condannare le nella qualità di F.G.V.S. Controparte_6 ai sensi e per gi effetti dell'art 283 lett. a) del D.Lgs 209/2005, CP_5 in persona del rappresentante legale pro tempore al risarcimento in favore dell'istante e precisamente del danno biologico, estetico, Parte_1 morale, patrimoniale e non patrimoniale, nessuno escluso, nei limiti di
€52.000,00, comprensivi di spese sostenute e documentate ovvero nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa con l'ausilio di CTU medico – legale di cui sin d'ora se ne chiede la nomina. -Condannare le nella qualità di F.G.V.S. Ass.ni in persona del Controparte_6 CP_6 rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi legali, sulle somme a lui liquidate, a decorrere dal giorno del sinistro al saldo effettivo, ovvero da quella diversa data che l'adito Giudice vorrà indicare;
-Condannare le nella qualità di F.G.V.S. Controparte_6
Ass.ni S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, ordinando che le somme corrispondenti siano distratte a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i diritti e gli onorari”. Si costituiva la nella spiegata qualità, Controparte_1 impugnando estensivamente la domanda in quanto prescritta, inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
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Preliminarmente disconosceva l'ammissibilità della domanda ex adverso proposta, rilevando all'uopo mancata prova della sussistenza del presupposto che il sinistro fosse stato cagionato da veicolo non identificato ex art.19 lett. A, ora ex art. 283 del D. Lgs. 209/2005 c.d.
“Codice delle Assicurazioni”. Contestava altresì la mancata denuncia alle autorità di Polizia o alla competente autorità giudiziaria, pur riconoscendo che la denuncia- querela non costituisce condizione di proponibilità della domanda. Sottolineava sul punto che le indagini della A.G., a seguito di denuncia-querela, sarebbero potute giungere all'identificazione del veicolo investitore ed alla relativa compagnia assicuratrice (anche attingendo alle immagini dei sistemi di videosorveglianza che certamente inquadravano un'arteria stradale come quello teatro del sinistro). Conseguentemente che la domanda andava proposta contro quest'ultima e qualora la vettura fosse risultata scoperta di garanzia assicurativa, il danneggiato pur promuovendo legittimamente l'azione contro il Fondo di Garanzia (e per esso le , Controparte_1 quest'ultima avrebbe comunque potuto agire in rivalsa contro il proprietario. Eccepiva che nel caso di specie, controparte non aveva offerto nessuna adeguata giustificazione in relazione alla mancata presentazione della denuncia-querela, anche ai fini dell'attendibilità del fatto storico (sottolineava che nella sola ns. Regione si concentrano il 70% delle controversie per danni causati da veicoli rimasti sconosciuti). Nella denegata ipotesi di veridicità della prospettazione attorea, la convenuta eccepiva non provato che la colpa del sinistro non fosse da addebitarsi all'attore in quanto attraversava il Corso Europa in un punto non munito di strisce pedonali, nonostante il sopraggiungere del motociclo del presunto investitore che, invece, era ben visibile in quanto certamente procedeva con i fari accesi data l'ora serale del dedotto sinistro (ore 19). In merito alla richiesta attorea, contestava che le lesioni esposte da controparte non trovavano esatta corrispondenza nelle modalità dei fatti esposti in citazione né nella documentazione prodotta, che impugnava espressamente. Richiamava la Legge 24 marzo 2012, n. 27 (in sede di conversione del D.L. 1 del 24 gennaio 2012), con particolare riferimento alle aggiunte alla normativa vigente in tema di danno alla persona. In particolare, riportava il comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cui aggiunto il seguente periodo: “3-ter. “: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente";
3- quater. “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo
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139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.” Eccepiva dunque che, ai sensi della vigente normativa, il risarcimento del danno, in particolare quello biologico permanente per le lesioni lievi è previsto solo per quelle visivamente o strumentalmente accertabili. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, per le lesioni lamentate dall'istante, se non accertate visivamente o strumentalmente, riteneva nulla fosse dovuto in merito al danno biologico e alle spese sostenute. Disconosceva la documentazione ex adverso prodotta e le avverse richieste di danno e relativa quantificazione. Quindi concludeva chiedendo: - In via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per l'assoluta genericità della stessa soprattutto in ordine al quantum. Ancora in via preliminare, dichiarare improponibile o inammissibile la domanda ove l'attrice non avesse ottemperato a quanto evidenziato in via preliminare. Nel merito rigettare la domanda poiché inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020; concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma c.p.c, il giudizio veniva rinviato alla data del 10.2.22. Ritenute ammissibili le relative istanze delle parti, veniva fissata per la prova testi richiesta da parte attrice e per l'espletamento dell'interrogatorio formale per come articolato da parte convenuta, l'udienza del 9.3.2023. Alla data da ultimo indicata, veniva deferito interrogatorio formale alla parte attrice . Compariva e veniva escusso altresì il teste di Parte_1 parte attrice . Stante le risultanze acquisite, Testimone_1 ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2.In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attore ritualmente invitato la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni;
invero, parte attrice ha prodotto in atti le richieste la relata di notifica a mezzo posta elettronica ex art. 3bid L.53/94 con contestuale denuncia del sinistro e richiesta di risarcimento e messa in mora inviate ex art. 19 e 22 L. 990/1969 e D.lgs. n. 209/2005, inviata alla quale Fondo di Controparte_7
Garanzia nonché alla Consap Spa, datata 24.01.2017 ( cfr. produzione parte attrice) ed essendo trascorso tra le dette richieste e l'atto introduttivo del presente giudizio il tempo così come prescritto dall'art. 145 del D.lgs. 209/2005, osservate la modalità previste dal successivo art. 148.
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Parimenti preliminarmente l'attore ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione. La legittimazione passiva della convenuta compagnia
[...]
nella dispiegata qualità, risulta provata anch'essa Controparte_8 attraverso la prova testimoniale raccolta, con la descrizione dell'evento e del veicolo che si allontanava velocemente e si dileguava dopo l'investimento, tanto da non consentire la sua identificazione. Va inoltre rigettata, in quanto infondata, la eccepita nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il
“petitum” che la “causa petendi”, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.; ragion per cui l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25.09.2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia. 3. Sul merito. Orbene, l'articolo 283, lett. a), D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (sostanzialmente riproduttivo della disciplina di cui all'art. 19, lett. a, l. 990/1969), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante ‹‹non identificato››, ha inequivocabilmente inteso riferirsi, con quest'ultima espressione, ai veicoli e ai natanti rimasti sconosciuti: conseguentemente, è ‹‹onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto›› (cfr. Cass., 8.3.1990, n. 1860, a proposito del pregresso art. 19, lett. a). Sicché, la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda. In tale ottica, dunque, e con riferimento specifico alla seconda delle indagini predette (inerente alla mancata identificazione del veicolo, rimasto poi sconosciuto), la relativa prova a carico del danneggiato deve riguardare, anzitutto, la presenza di un veicolo non identificato e, quindi, che la mancata identificazione è dipesa da impossibilità
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incolpevole: d'altra parte, l'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione (nei limiti del possibile, come si specificherà) del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro è conforme alla stessa ratio della norma, posta dalla dottrina unanime in relazione, non soltanto, al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., ma anche alla finalità perseguita dal legislatore di evitare eventuali frodi che possono verificarsi con l'imputazione a ipotetici conducenti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni causati da veicoli noti e dichiarati non identificati allo scopo di evitare conseguenze penali al conducente ovvero l'inasprimento dei premi assicurativi. In relazione a quanto testé precisato, ovviamente, deve darsi conto che l'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni, purché, tuttavia, rispondenti ai requisiti di legge;
ed in tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente -secondo l'id quod plerumque accidit- può principalmente ‹‹ritenersi provata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste
o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, invece -prosegue ancora la Cassazione- l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle›› (cfr. ancora Cass., 8.3.1990, n. 1860, cit.). Fermo restando, dunque, in base al predetto principio di diritto fondato sul tenore dell'art. 19 lett. a) L. 990 del 1969, che non può addebitarsi a colui che sia stato danneggiato da un conducente sconosciuto l'onere di dirette indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia (e/o querela) dei fatti alle autorità inquirenti, con messa a disposizione di queste ultime degli elementi informativi disponibili, deve esaminarsi se possa ritenersi sussistente la prova - necessaria, come detto, nel sistema dell'art. 19 lett. a)- dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione allorché la denuncia sia stata presentata, ma la stessa risulti generica e priva della indicazione di circostanze rilevanti per la prosecuzione delle indagini. Al fine di valutare la fattispecie, va tenuto conto che, nel caso di sinistro da cui derivino danni a persona, il responsabile che non si fermi o che, fermatosi, non presti l'assistenza occorrente al danneggiato risponde, sul piano penale, non soltanto del reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.), perseguibile a querela, ma anche dei reati -la cui perseguibilità d'ufficio evidenzia la preminente natura pubblicistica dei beni giuridici tutelati- di omessa ottemperanza n. 1822/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 12 N. 1822/2021 R.G.A.C.
all'obbligo di fermarsi (cfr. art. 189, comma 6, Codice della Strada - D.Lgs. 30.4.1992, n. 285) e di prestare assistenza (cfr. il successivo art. 189, comma 7, C.d.S.), entrambi puniti con la reclusione fino a tre anni;
la legge, nell'intento di favorire il soccorso e l'identificazione del responsabile ai fini della tutela risarcitoria, esime dall'arresto in flagranza il responsabile che abbia prestato assistenza e si sia messo a disposizione degli organi di P.G. (cfr. art. 189, comma 8, C.d.S.), mentre punisce con sanzione amministrativa chi non fornisca al danneggiato le proprie generalità ed ogni altro dato utile a fini risarcitori (cfr. art. 189, comma 8, C.d.S.). Ebbene, ai fini ricostruttivi del sistema, la previsione quale reato - perseguibile, peraltro, d'ufficio- della condotta del conducente del veicolo ‹‹pirata›› produce due significativi riflessi: a) da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chi affermi falsamente essersi verificato un fatto della specie dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che ad essa abbia obbligo di riferire. Ed infatti, la fattispecie ricadrà, eventualmente, sotto l'ambito di operatività degli artt. 367 o 368 cod. pen.; b) da un secondo punto di vista, poi, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati anche perseguibili d'ufficio è, salvo rare eccezioni, posto a carico del cittadino, è anche vero che il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e, in particolare, gli esercenti delle professioni sanitarie (i quali ultimi, ovviamente, intervengono sempre nei casi quali quello sottoposto al vaglio di questo Giudice) sono tenuti alla denuncia o al referto per i fatti che possano integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (cfr. artt. 331 e 334 cod. proc. pen., nonché artt. 361 ss. cod. pen.). Ne discende, dunque, che, secondo l'id quod plerumque accidit, qualora fatti suscettibili di configurare i reati perseguibili d'ufficio di cui al menzionato art. 189 C.d.S. non siano già a conoscenza delle Autorità inquirenti perché notiziate dal danneggiato, gli stessi sono riferiti alle Autorità dall'esercente la professione sanitaria che prenda in cura il ferito, ove lo stesso e/o i terzi accompagnatori, interrogati, lo informino. Tanto premesso, la collaborazione diligente di ciascun cittadino (quale utente della strada) al perseguimento dei fini del sistema della r.c.a. - impostato dal legislatore come sistema teso a spostare l'attenzione verso la vittima, da tutelarsi attraverso la ‹‹sdrammatizzazione›› della vicenda risarcitoria mediante l'intervento della Compagnia e (nelle ipotesi limite) della collettività, atteso che il F.G.V.S. è alimentato da contributi versati dalle Compagnie di assicurazione, e caricati sugli assicurati, calcolati in percentuale sui premi incassati per ciascun contratto- è strettamente inerente al funzionamento complessivo del sistema medesimo, permeato di elementi pubblicistici.
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Donde non può ritenersi coerente con detto sistema (e ciò vale anche ai fini dell'apprezzamento della diligenza richiesta dall'ordinamento) il comportamento del danneggiato che, investito da un veicolo ‹‹pirata››, si astenga non soltanto da (inesigibili) indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione dell'investitore (cfr. anche Trib. Nocera Inferiore, 28.3.2001), ma finanche dal rendere noto il fatto alle Autorità, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un tempo ragionevole l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile anche al di là delle valutazioni soggettive del danneggiato circa la fruttuosità delle indagini stesse;
comportamento questo che, se non esigibile sul piano penalistico, sicuramente lo è, come accennato, ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità dell'identificazione. Una denuncia incompleta non mette infatti la collettività dei cittadini-assicurati (che, come detto, alimenta in definitiva il F.G.V.S.), nelle condizioni di limitare (attraverso l'intervento degli inquirenti, teso a individuare il responsabile) le erogazioni a carico del F.G.V.S. ai soli casi di effettiva ‹‹non identificazione››; tale omissione, inoltre, esime il danneggiato dalla eventuale responsabilità penale ricadente sullo stesso per l'ipotesi di simulazione del fatto. Ne deriva, dunque, che, conformemente al costante insegnamento della Suprema Corte, non può ritenersi normalmente incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato nell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, laddove il danneggiato stesso, ovvero altro soggetto pure tenuto, che sia stato messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbia almeno provveduto a denunciare il fatto costituente reato perseguibile d'ufficio alla P.G. o all'A.G. Alla luce di quanto finora esposto -così venendo al caso concreto sottoposto al vaglio di questa Giudicante- non può non osservarsi come l'attore, in prima battuta, al momento del suo ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, neppure indicava di essere rimasto vittima di un incidente stradale tantomeno specificava che il conducente del veicolo investitore aveva omesso di prestare soccorso (cfr. produzione di parte attrice). Occorre rilevare che il suddetto certificato ha natura di atto pubblico fidefaciente, esso è caratterizzato, oltre che dall'attestazione dei fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla prova, cioè, è precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n. 16030 del 28.07.2020). Pertanto, il detto certificato fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima nell'immediatezza n. 1822/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 12 N. 1822/2021 R.G.A.C.
dell'incidente e, in assenza di querela di falso, priva di riscontro la circostanza dedotta dalla prospettazione attorea, ovvero che il Pt_1 sia stato investito dalla moto indicata, non potendo dunque escludersi, a fronte peraltro delle criticità emerse su cui si tornerà in seguito, che la parte attrice, pur a fronte del sopraggiungere del veicolo in parola, sia rovinato al suolo per cause indipendenti dall'attingimento da parte del predetto. Ebbene, nel caso di specie, il coinvolgimento di un ipotetico veicolo rimasto non identificato nel sinistro stradale dedotto da parte attrice
— ed a cui la stessa parte ha addebitato l'esclusiva responsabilità della produzione del medesimo — è rimasta circostanza assolutamente non dimostrata all'esito dell'istruttoria condotta. Dunque, l'impossibilità di identificare il veicolo investitore – di cui non si indica né il modello né il colore – non può che ascriversi che alla mancanza di diligenza della vittima la quale non ha fornito elementi fattuali di riscontro alla sua prospettazione, rimanendo del tutto vaga e generica. Nessun elemento in tal senso si trae neanche dalla prova testimoniale espletata;
anzi, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso nel corso del giudizio si sono rivelate altamente inattendibili, tali da portare fondatamente a dubitare ulteriormente della prospettazione attorea. Ed invero il , le cui dichiarazioni venivano Testimone_1 acquisite nel corso dell'udienza istruttoria del 9.3.2023, dichiarava: “Il fatto è accaduto in Casavatore nei pressi della Chiesa, al C.so Europa, era verso le 19 di sera, metà gennaio del 2020. Preciso che il signor è Pt_1 stato investito da una moto grossa che lo ha preso in pieno e poi è andata via. Preciso che non ho reso dichiarazioni prima di essere sentito oggi. Preciso che riferì qualcosa ai vigili all'atto dell'accaduto ma non so se hanno verbalizzato, avevano la cartellina, ma non lo so. non ho chiamato io i vigili, non so chi li ha chiamati” Su domanda dell'avv. di compagnia assicurativa l'ordine di arrivo, il teste risponde “sono arrivati prima i vigili e poi l'ambulanza; su domanda del giudice, risponde: quando sono arrivati i vigli, il signor Pt_1 era ancora a terra. Quando sono arrivati i vigili il era stato già Pt_1 spostato, che dista su per giù 5-6 metri da dove è stato investito”. Ebbene la mancata indicazione di elementi atti a identificare il presunto veicolo, così come del teste a rendere dichiarazioni ai vigili sopraggiunti in loco, non è di poco conto, tanto più che nel caso di specie il teste escusso si proclamava testimone oculare;
pertanto, la propria dichiarazione avrebbe avuto maggior rilievo rispetto a quanto reso dall'attore “scaraventato al suolo” nell'immediatezza dell'accaduto. Ma ancor più rilevo acquisisce, così da superare anche il minimo dubbio circa l'inattendibilità della prospettazione attorea, la relazione di servizio del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casavatore
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(Riscontro richiesta informazioni per motivi giudiziari del 13/4/2021 prot 12098; produzione parte convenuta ), secondo cui : “in riscontro a quanto indicato in oggetto, con la presente si comunica che in corrispondenza del Corso Europa 6I in Casavatore non vi sono attraversamenti pedonali. Inoltre, si riferisce che il sinistro di cui trattasi è avvenuto il 19 gennaio 2020”, di guisa che prima ancora che il nesso tra le lesioni lamentate e l'occorso, non può dirsi provato, ma addirittura si ritiene documentalmente confutato, il fatto dedotto in lite. Pertanto, alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto una CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta dell'istruttoria, prova della dinamica dedotta. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr. cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). In conclusione, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attore fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.- dell'essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale cagionato da un veicolo non identificato. La domanda va quindi rigettata. Il rigetto della domanda principale implica la mancata analisi delle ulteriori rispettive domande nonché assorbimento delle richieste di risarcimento relative ai danni di cui non è stato dimostrato nesso eziologico con la dinamica descritta. Al riguardo, si è affermato che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise» (cd. ragione più liquida -cfr. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, op. cit., p. 6). Ogni altra questione pur sollevata dalle parti resta assorbita dalla presente pronuncia. Sulle spese. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della non complessità della questione, seguono la soccombenza avuto riguardo allo scaglione di valore corrispondente al valore della domanda per come prospettata da parte attorea.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 1822/2021 R.G.A.C. ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
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-RIGETTA la domanda principale di parte attrice;
Parte_1
-CONDANNA alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta in qualità di qualità di Controparte_1 impresa territorialmente designata per la Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che si liquidano in euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Aversa, 25/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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