Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00856/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2025, proposto da LE EM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Mariani e Daniele Filena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rossana Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota INAIL, sede di Foligno, del 12 settembre 2025 relativa alla comunicazione di non superamento della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’Avviso Pubblico INAIL 2023 – con riferimento alla domanda ISI n. I223023-000004 e al suo mancato accoglimento per il finanziamento delle opere relative al progetto di bonifica da materiale contenente amianto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La LE EM s.r.l. presentava in data 21 maggio 2024 domanda per un finanziamento a valere sull’avviso pubblico INAIL ISI 2023 - Direzione Regionale Umbria per la realizzazione del progetto per la bonifica da materiali contenenti amianto di cui all’allegato 3 dell’Avviso ISI 2023 (pubblicato in data 20 dicembre 2023), relativamente all’unità produttiva della società ricorrente sita in Foligno, via Dalla Chiesa,12.
Riferisce l’odierna ricorrente che l’immobile, facente parte del complesso aziendale della LE EM s.r.l., è oggetto di contratto di locazione stipulato nel mese di novembre 2022 e veniva utilizzato per attività di magazzino, deposito autovetture e officina, con conseguente utilizzo strumentale nell’ambito dell’attività d’impresa.
Relativamente a tale immobile, la ricorrente, già in data 15 marzo 2023, aveva predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR) sottoscritto dalle figure previste dall’art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008 (datore di lavoro, RSPP, medico competente, rappresentanti dei lavoratori), in cui si segnala espressamente il rischio per la presenza di amianto nell’unità oggetto di contributo; in sede di procedura è stato, altresì, prodotto il contratto di allaccio della fornitura di energia elettrica relativo all’immobile.
Con preavviso di rigetto del 29 luglio 2025 l’INAIL ha motivato il mancato superamento della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’Avviso pubblico, essendo state riscontrate le seguenti criticità: « - l’apertura dell’unità locale ubicata in via Dalla Chiesa 12 Foligno, è stata comunicata alla camera di commercio in data 15-01-2024; - l’azienda ha comunicato all’INAIL con pec del 13/02/2024, che l’unità locale in via Dalla Chiesta 12 Foligno, è operativa dal 15-01-2024; - è stato fornito solo un modulo di adesione al contratto di fornitura di energia elettrica e non le fatture relative ai consumi di energia elettrica nell’immobile di interesse per il periodo precedente alla data di pubblicazione del bando ISI 2023; - il DVR riguardante l’unità locale in via Dalla Chiesa 12 Foligno, non riporta la data certa ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D.lgs. 81/2008, di conseguenza non sussistono evidenze oggettive allo svolgimento delle attività lavorative nel capannone oggetto d’intervento alla data di pubblicazione del Bando ISI 2023. Il progetto presentato dall’azienda non è pertanto finanziabile, in quanto non rispondente alla seguente condizione posta dall’Avviso Pubblico ISI 2023: il rischio oggetto dell’intervento (il rischio amianto) deve essere riscontrabile alla data di pubblicazione del Bando ISI (vale a dire che l’immobile con copertura in amianto deve essere luogo di lavoro per i dipendenti dell’azienda alla data di pubblicazione del bando )».
L’istante ha presentato osservazioni in data 6 agosto 2025, deducendo l’esistenza, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti previsti dalla normativa e depositando il DVR revisionato. Con provvedimento del 12 settembre 2025, notificato in data 15 settembre 2025, l’INAIL ha comunicato, in esito al riesame della domanda alla luce delle osservazioni presentate, la conferma del mancato superamento della fase di verifica prevista dall’articolo 19 dell’Avviso pubblico, in quanto: « Nel confermare le motivazioni del provvedimento di rigetto del 29/7/2025, si ribadisce che anche in base a quanto previsto dall’art. 3 comma V del bando ISI 2023, l’immobile oggetto di bonifica amianto doveva essere sede di lavorazioni già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento doveva essere riscontrabile alla medesima data in tale immobile. Poiché la stessa Ditta ha comunicato sia alla Camera di Commercio che all’INAIL, con pec del 13 febbraio 2024, che l’immobile oggetto del progetto, ubicato in via Dalla Chiesa 12, Foligno, era operativo dal 15 /1/2024, dicendo testualmente: "La nuova Unità locale è operativa dal 15/01/2024 " e quindi successivamente alla pubblicazione del bando, avvenuta il 20/12/2023, non è possibile accogliere le osservazioni presentate in quanto il rischio oggetto di intervento è riscontrabile solo successivamente al 20-12-2023, giorno di pubblicazione dell’Avviso Pubblico 2023, così come le lavorazioni non erano attive a tale data ».
2. Con il ricorso in epigrafe LE EM s.r.l. ha agito per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento INAIL del 12 settembre 2025, articolando quattro motivi in diritto, riassumibili come segue.
i. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 dell’Avviso, erronea valutazione dei presupposti, motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, non potendosi far discendere dalla mera formalità della comunicazione di apertura dell’unità locale l’elemento decisivo per escludere la sussistenza di lavorazioni già attive alla data di pubblicazione del bando. Evidenzia la ricorrente che la LE EM è regolarmente iscritta negli appositi registri, come richiesto dal punto 2 dell’art. 7 dell’Avviso, in data precedente alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Avviso in oggetto (come evincibile dalla visura camerale in atti) ed antecedentemente a tale data l’immobile oggetto di contributo condotto in locazione dalla medesima Società sin dal mese di novembre 2022, pur non essendo ancora attivato come unità produttiva locale, era già regolarmente utilizzato dalla stessa quale bene strumentale, in cui veniva esercitata attività lavorativa di officina, deposito auto e magazzino. Difatti, nel mese di marzo 2023 è stato redatto il DVR per la valutazione dei rischi afferenti all’immobile; pertanto, nell’immobile oggetto di domanda di contributo, LE EM, iscritta da tempo risalente negli appositi registri, svolgeva attività lavorativa con presenza di dipendenti in relazione alle funzioni aziendali ivi esercitate in data ampiamente antecedente alla pubblicazione dell’Avviso.
ii. Errata interpretazione della nozione di “lavorazioni già attive”, motivazione illogica e contraddittoria, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria. La parte ricorrente denuncia la contraddittorietà dell’agire di INAIL che, nelle proprie pagine istituzionali e nella disciplina tariffaria, definisce la nozione di lavorazione come “il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale ancorché siano effettuate in luoghi diversi”.
La decisione di revoca comunicata da INAIL prescinderebbe dall’esame organico e critico dei documenti prodotti – in particolare del contratto di locazione e del DVR 15 marzo 2023 – limitandosi a valorizzare il dato formale della data di comunicazione amministrativa, senza valutare se la lavorazione, intesa anche come attività assicurata e classificata per voce tariffaria, fosse in concreto svolta in periodo antecedente la pubblicazione dell’Avviso. Si osserva ancora, che il provvedimento impugnato non indica criteri tecnici e motivazioni specifiche che giustifichino la non rilevanza del DVR (con data certa) e della documentazione contrattuale; il rilievo che la comunicazione sia successiva non spiegherebbe perché i documenti antecedenti non siano stati ritenuti idonei a comprovare la sostanziale operatività.
iii. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 7 dell’Avviso, pregnanza probatoria del DVR del 15 marzo 2023 e della documentazione contrattuale. Evidenzia la ricorrente che il DVR, redatto e sottoscritto ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, con data certa e indicazione alla pagina 37 di rischio per la presenza di amianto, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso è documento (da solo) idoneo a dimostrare lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione dell’Avviso stesso e le specifiche condizioni di rischio, in relazione all’immobile oggetto di domanda. In tale contesto, il contratto di locazione costituirebbe, altresì, elemento convergente al fine della dimostrazione dell’uso continuativo e strumentale dell’immobile in parola nei limiti delle mansioni descritte; per contro, il silenzio motivazionale dell’Amministrazione rispetto al valore di tali documenti ne comporterebbe l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.
iv. Violazione dei principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento, avendo INAIL adottato una lettura iper-formalistica del requisito – richiedendo che la comunicazione formale di apertura fosse antecedente anche al bando – sproporzionata rispetto allo scopo dell’Avviso (miglioramento della sicurezza di attività effettivamente esercitate).
3. INAIL si è costituita per resistete in giudizio, premettendo, in punto di fatto, che l’iter presupposto all’erogazione del finanziamento pubblico per cui è causa si compone di due fasi: la prima, di valutazione della “ammissibilità delle domande”, che si conclude con l’inserimento delle stesse negli “elenchi cronologici definitivi” (artt. 11 -18 dell’Avviso); la seconda, di “ammissione o meno al finanziamento” all’esito della verifica tecnico amministrativa del contenuto delle domande (artt. 18 e 19). Nel caso in esame la società ricorrente, dopo aver superato la prima fase attraverso l’inserimento della sua domanda negli elenchi cronologici definitivi, è stata sottoposta ad alcune verifiche da parte dell’Istituto nell’ambito della seconda fase; segnatamente, con nota 29 ottobre 2024 sono stati richiesti alla ditta documentati chiarimenti tecnici al fine di accertare il rispetto delle “condizioni di ammissibilità dei progetti finanziabili di cui all’art. 3 e art. 10 del bando ISI”. A seguito delle allegazioni integrative prodotte dalla interessata e delle indagini effettuate d’ufficio, INAIL ha riscontrato alcune criticità in quanto l’immobile oggetto di bonifica amianto doveva essere sede di lavorazioni già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento doveva essere riscontrabile alla medesima data in tale immobile; comunicate le ragioni ostative ed esaminate le osservazioni della ricorrente, l’Istituto ha emesso l’impugnato atto di mancato superamento della fase di verifica di cui all’art. 19 dell’Avviso. Pertanto, la nota 12 settembre 2025 non dispone alcuna “revoca” del finanziamento, ma, più semplicemente, il mancato superamento della fase di controllo tecnico amministrativo della domanda, già inserita negli “elenchi cronologici definitivi” stilati al termine della prima fase in cui si articola l’iter sotteso alla erogazione della provvista.
Nel merito, la difesa resistente ha evidenziato che il mancato superamento del riscontro tecnico amministrativo si fonda sull’art. 3 dell’Avviso espressamente richiamato nelle note partecipate alla ditta e nel provvedimento finale, secondo cui i progetti finanziabili « devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento deve essere riscontrabile alla medesima data » (art. 3, quinto comma); ciò in ossequio alle finalità del bando, volte al « miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti alla data di pubblicazione del bando » (ossia al 23 dicembre 2023).
In tale contesto, non rileva il fatto che già all’epoca l’unità locale fosse condotta in locazione o che vi fosse il DVR, peraltro in origine non munito di data certa, quanto che nel dicembre del 2023 detta unità non fosse adibita alle lavorazioni ed al conseguente rischio; il che risulterebbe comprovato per tabulas dalla visura camerale e dalle dichiarazioni rese dalla stessa ditta a INAIL, secondo cui l’unità medesima era operativa dal 15 gennaio 2024.
4. La parte ricorrente non ha replicato.
5. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, il Collegio ha rappresentato la possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; uditi per le parti i difensori, come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 60 cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
7. È controversa la legittimità del provvedimento del 12 settembre 2025 con cui INAIL ha comunicato alla società ricorrente il mancato superamento della fase di verifica dei requisiti prevista dall’art. 19 dell’Avviso ISI 2023 in relazione alla domanda n. 1223023-000004 di finanziamento del progetto di bonifica da materiale contenente amianto.
8. Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che nell’attuale fase della procedura per cui è causa, successiva alla pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi, alla luce dell’art. 4 dell’Avviso non sono previsti meccanismi di scorrimento o di redistribuzione delle risorse economiche non assegnate, non essendo, pertanto, ravvisabile alcuna posizione di controinteresse rispetto al presente giudizio.
9. Ciò posto, si presentano fondate le censure di parte ricorrente – più volte riprese nei quattro motivi in diritto – laddove lamentano il difetto di motivazione del gravato provvedimento INAIL del 12 settembre 2025.
INAIL ha contestato all’odierna ricorrente il mancato soddisfacimento della condizione prevista dall’art. 3 dell’Avviso, rubricato “Progetti finanziabili”, per cui «... I progetti finanziabili devono rispettare, oltre ai criteri specifici definiti in ciascun Allegato tecnico di riferimento per la tipologia di intervento, i seguenti criteri generali: -devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento deve essere riscontrabile alla medesima data;... ». Il requisito è ribadito dal successivo art. 7, ai sensi del quale «... Lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione del presente Avviso e le specifiche condizioni di rischio devono risultare dal documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata, o da documenti aziendali o adempimenti di legge ; ...».
È, pertanto, lo stesso Avviso ad indicare il DVR quale elemento idoneo ad attestare lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione dell’Avviso medesimo e le specifiche condizioni di rischio.
Nel caso che occupa non è contestato che la parte abbia prodotto in sede procedimentale il DVR relativo all’unità locale di via Carlo Alberto dalla Chiesa 12, datato 15 marzo 2023 e sottoscritto dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e dal medico competente. Ai sensi del secondo comma dell’art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, il documento di valutazione dei rischi « deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato »; pertanto, il documento prodotto dalla ricorrente risulta fornito di data certa ai sensi della richiamata normativa.
Detto documento, oltre ad indicare l’organico e le mansioni, alla pagina 28 individua uno specifico rischio connesso alla presenza di amianto (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Il gravato provvedimento finale nulla dice circa i motivi per cui il DVR – che pure era stato contemplato in sede di preavviso di rigetto ed oggetto delle osservazioni dell’istante – sia stato ritenuto privo di data certa e non rilevante al fine di comprovare lo « svolgimento delle lavorazioni » in data antecedente alla pubblicazione dell’avviso.
10. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento INAIL del 12 settembre 2025, fatti salvi ulteriori provvedimenti della resistente Amministrazione, ravvisandosi, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
AN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | ER NG |
IL SEGRETARIO