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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il Parte_2
15.12.1978
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Tamanini Elene e domiciliati presso il suo studio in Dro via Michelotti n.11, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 25.09.2010 in Arco preso atto che all'udienza del 25.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente confermato di voler procedere allo di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni già concordate in sede di separazione;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 01.08.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 08.07.2024 erano comparsi avanti al giudice istruttore;
- che risulta integrata la condizione di procedibilità prevista dalla legge in caso di domanda congiunta di separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. Parte_1 Parte_2
32 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Affidamento dei figli e piano genitoriale:
2.1) I tre figli minori restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso ciascun genitore.
Le questioni di maggior importanza per i figli come salute, scuola, educazione, dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori,
2.2) I figli avranno collocazione prevalente e residenza presso la casa materna, sita in Arco (TN) identificata catastalmente al C.C. 258 Arco,
pag. 2 di 7 P.ed 664, Sub 21, Foglio 9, P.M. 4, Categ. A/2, e relative pertinenze, di proprietà esclusiva della sig.ra a lei assegnata con pertinenti Pt_1
arredi e corredi;
2.3) Il padre potrà/dovrà tenere i figli con sé a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, ovvero fino al lunedì mattina previo accordo con la madre su tempi ed orari, e in questo caso con accompagnamento dei bambini a scuola;
inoltre, il padre potrà chiedere di vedere i figli anche durante la settimana, previo accordo con la madre su tempi ed orari, tenuto conto anche degli impegni dei figli;
La presente regolamentazione può essere modificata in base all'accordo dei genitori e può avere variazioni in base agli impegni ludico-sportivi dei figli stessi.
2.4) Festività natalizie, Pasquali e vacanze:
Le vacanze di Natale saranno suddivise a metà tra i genitori;
i figli trascorreranno il giorno di Natale e la Vigilia o S. Stefano e così ultimo dell'anno e Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti. Ugualmente il giorno di Pasqua e Pasquetta e le relative vacanze scolastiche.
VACANZE ESTIVE: i figli trascorreranno due/tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi preferibilmente entro il mese di Maggio e comunque con congruo anticipo.
Tutte le altre festività, sospensioni scolastiche ed i ponti nel corso dell'anno, qui non espressamente citati, verranno suddivisi a metà tra i genitori, cercando di accorpare ciascun periodo (senza suddividerlo) al rispettivo week- end di competenza, rispettando l'alternanza.
pag. 3 di 7 Resta inteso tra le parti che, qualora le visite del padre ricadessero in giorni di sospensione scolastiche, esse potranno iniziare sin dal mattino e i minori prelevati/consegnati presso le rispettive abitazioni genitoriali, anziché a scuola.
Resta parimenti inteso tra le parti che i giorni/orari di visita potranno essere modificati previo semplice accordo tra loro.
2.5) Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti di residenza.
Le parti concordano sin d'ora che ove uno dei genitori volesse portare i figli all'estero in vacanza dovrà darne comunicazione all'altro genitore ed informarlo sugli spostamenti che verranno effettuati.
2.6) I genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia dei minori sia per loro stessi.
3) Contributo al mantenimento dei figli.
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di
360,00€ complessivi (120,00€ per ciascun figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) Gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta verranno usufruite al 50% da ciascun genitore, ferma una diversa deducibilità in base all'effettiva assunzione di spesa da parte di ciascun genitore;
le parti si impegnano reciprocamente a fornirsi la documentazione a supporto.
5) L'assegno Unico Universale Inps, l'assegno Provinciale ed ogni altro emolumento pubblico verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
pag. 4 di 7 6) Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% a carico di ciascun genitore, e per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo del CNF del 17 novembre 2017.
Si espongono qui di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori:
6.1 Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante od urgenti;
b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico;
e) lenti a contatto e occhiali da vista con montatura standard;
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a scuole pubbliche e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico extraurbano;
C) gruppi estivi, Grest, campeggi, fino a 4 settimane se necessari per l'organizzazione lavorativa dei genitori;
6.2 Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori: tali spese saranno da concordare se superiori ad €100,00:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
pag. 5 di 7 B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a scuole private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, e quant'altro di interesse dei figli;
d) campi estivi, grest, campeggi, oltre le 4 settimane di cui al punto 6.1.C.
D) ALTRE SPESE DI NATURA STRAORDINARIA: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'acquisto di computer, telefono cellulare, motorino e autovettura, lezioni di scuola guida (teoria e pratica), ecc. .
6.3) Vengono suddivise al 50% le spese per cappotti, giacconi, scarpe invernali o trekking, e altri indumenti importanti, da cerimonia o comunque costosi.
6.4) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
6.5) Il genitore che ritiene una spesa utile o necessaria per i figli per cui sia necessario il previo accordo invierà una proposta all'altro (tramite sms, whatsapp, e-mail, ecc.), indicando la tipologia di spesa e l'esatto ammontare. Ove l'altro genitore non comunicherà eventuali e motivati dissensi entro 10 giorni, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere pag. 6 di 7 rimborsata, per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione di scontrino o fattura.
6.6) Le parti confermano che le spese per biancheria e abbigliamento quotidiano ordinario necessario ai figli nei periodi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore (come ad es. calzini, biancheria intima, pigiami, felpe e tute da casa/gioco/scuola, magliette e pantaloncini estivi da casa o da gioco, pantofole e scarpe da casa/gioco), saranno sostenute in via esclusiva da ciascun genitore.
7) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, l'8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il Parte_2
15.12.1978
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Tamanini Elene e domiciliati presso il suo studio in Dro via Michelotti n.11, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 25.09.2010 in Arco preso atto che all'udienza del 25.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente confermato di voler procedere allo di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni già concordate in sede di separazione;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 01.08.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 08.07.2024 erano comparsi avanti al giudice istruttore;
- che risulta integrata la condizione di procedibilità prevista dalla legge in caso di domanda congiunta di separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. Parte_1 Parte_2
32 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2010 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Affidamento dei figli e piano genitoriale:
2.1) I tre figli minori restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso ciascun genitore.
Le questioni di maggior importanza per i figli come salute, scuola, educazione, dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori,
2.2) I figli avranno collocazione prevalente e residenza presso la casa materna, sita in Arco (TN) identificata catastalmente al C.C. 258 Arco,
pag. 2 di 7 P.ed 664, Sub 21, Foglio 9, P.M. 4, Categ. A/2, e relative pertinenze, di proprietà esclusiva della sig.ra a lei assegnata con pertinenti Pt_1
arredi e corredi;
2.3) Il padre potrà/dovrà tenere i figli con sé a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, ovvero fino al lunedì mattina previo accordo con la madre su tempi ed orari, e in questo caso con accompagnamento dei bambini a scuola;
inoltre, il padre potrà chiedere di vedere i figli anche durante la settimana, previo accordo con la madre su tempi ed orari, tenuto conto anche degli impegni dei figli;
La presente regolamentazione può essere modificata in base all'accordo dei genitori e può avere variazioni in base agli impegni ludico-sportivi dei figli stessi.
2.4) Festività natalizie, Pasquali e vacanze:
Le vacanze di Natale saranno suddivise a metà tra i genitori;
i figli trascorreranno il giorno di Natale e la Vigilia o S. Stefano e così ultimo dell'anno e Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti. Ugualmente il giorno di Pasqua e Pasquetta e le relative vacanze scolastiche.
VACANZE ESTIVE: i figli trascorreranno due/tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi preferibilmente entro il mese di Maggio e comunque con congruo anticipo.
Tutte le altre festività, sospensioni scolastiche ed i ponti nel corso dell'anno, qui non espressamente citati, verranno suddivisi a metà tra i genitori, cercando di accorpare ciascun periodo (senza suddividerlo) al rispettivo week- end di competenza, rispettando l'alternanza.
pag. 3 di 7 Resta inteso tra le parti che, qualora le visite del padre ricadessero in giorni di sospensione scolastiche, esse potranno iniziare sin dal mattino e i minori prelevati/consegnati presso le rispettive abitazioni genitoriali, anziché a scuola.
Resta parimenti inteso tra le parti che i giorni/orari di visita potranno essere modificati previo semplice accordo tra loro.
2.5) Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti di residenza.
Le parti concordano sin d'ora che ove uno dei genitori volesse portare i figli all'estero in vacanza dovrà darne comunicazione all'altro genitore ed informarlo sugli spostamenti che verranno effettuati.
2.6) I genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia dei minori sia per loro stessi.
3) Contributo al mantenimento dei figli.
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di
360,00€ complessivi (120,00€ per ciascun figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) Gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta verranno usufruite al 50% da ciascun genitore, ferma una diversa deducibilità in base all'effettiva assunzione di spesa da parte di ciascun genitore;
le parti si impegnano reciprocamente a fornirsi la documentazione a supporto.
5) L'assegno Unico Universale Inps, l'assegno Provinciale ed ogni altro emolumento pubblico verrà percepito in via esclusiva dalla madre.
pag. 4 di 7 6) Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% a carico di ciascun genitore, e per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si farà riferimento al protocollo del CNF del 17 novembre 2017.
Si espongono qui di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori:
6.1 Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante od urgenti;
b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico;
e) lenti a contatto e occhiali da vista con montatura standard;
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a scuole pubbliche e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico extraurbano;
C) gruppi estivi, Grest, campeggi, fino a 4 settimane se necessari per l'organizzazione lavorativa dei genitori;
6.2 Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori: tali spese saranno da concordare se superiori ad €100,00:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
pag. 5 di 7 B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a scuole private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, e quant'altro di interesse dei figli;
d) campi estivi, grest, campeggi, oltre le 4 settimane di cui al punto 6.1.C.
D) ALTRE SPESE DI NATURA STRAORDINARIA: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per l'acquisto di computer, telefono cellulare, motorino e autovettura, lezioni di scuola guida (teoria e pratica), ecc. .
6.3) Vengono suddivise al 50% le spese per cappotti, giacconi, scarpe invernali o trekking, e altri indumenti importanti, da cerimonia o comunque costosi.
6.4) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
6.5) Il genitore che ritiene una spesa utile o necessaria per i figli per cui sia necessario il previo accordo invierà una proposta all'altro (tramite sms, whatsapp, e-mail, ecc.), indicando la tipologia di spesa e l'esatto ammontare. Ove l'altro genitore non comunicherà eventuali e motivati dissensi entro 10 giorni, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere pag. 6 di 7 rimborsata, per la quota di spettanza a fronte dell'esibizione di scontrino o fattura.
6.6) Le parti confermano che le spese per biancheria e abbigliamento quotidiano ordinario necessario ai figli nei periodi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore (come ad es. calzini, biancheria intima, pigiami, felpe e tute da casa/gioco/scuola, magliette e pantaloncini estivi da casa o da gioco, pantofole e scarpe da casa/gioco), saranno sostenute in via esclusiva da ciascun genitore.
7) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, l'8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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