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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1949 /2023 r.g. tra
Parte_1
- appellante -
E
Controparte_1
-appellata -
Oggi 7 aprile 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Rago Giuseppe per l'appellante; nessuno per la parte appellata;
L'avv. Rago si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1949 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rago, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso in opposizione nel fascicolo di primo grado;
appellante
E
, in persona Controparte_2
del Prefetto pro tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
appellata avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 1817/2022. CP_1
Conclusioni: come rassegnate dal procuratore di parte appellante all'udienza del 7 aprile 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1817/2022 depositata in CP_1 data 6.12.2022 che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa C.F._ dalla protocollo 20220315, notificata tramite il Controparte_1 C.F._3 servizio postale il 25.03.2022, per il pagamento della somma di € 1.032,00,oltre € 18,35 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 2 L.n.386/1990, per avere emesso due assegni del Credito
Cooperativo Mediocrati soc. dell'importo rispettivamente di €2.300,50 e di € 1.591,43 in CP_3
data 30.6.2017 senza provvista.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erronea motivazione della sentenza, atteso che il
Giudice di Pace aveva omesso di valutare l'obbligo del trattario di comunicare al traente che aveva emesso l'assegno il preavviso di cui all'art. 9 bis Legge 386/90, con conseguente invalidità derivata dell'ordinanza-ingiunzione protocollo PR_CSUTG 0032676 20220315, in quanto emessa in Pt_2 difetto di istruttoria, da parte dell'Autorità, per non aver rilevato i vizi procedurali e procedimentali quali atti presupposti necessari (mancata comunicazione dell'istituto trattario prevista dall'art.
9-bis
Legge 386/90).
Rilevava, in particolare, che la Legge 386/90, all'articolo 9- bis prescrive l'obbligo in capo al trattario (Istituto Bancario), una volta rilevato il difetto di provvista, di dare formale comunicazione al traente che può effettuare il pagamento nel termine di 60 gg e che scaduto il suddetto termine, indicato nell'articolo 8, senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni;
che, pertanto, in difetto della prova di tale comunicazione al , l'ordinanza ingiunzione impugnata era da ritenersi nulla ed andava Pt_1
revocata poiché emessa in violazione di legge.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, venisse riformata la decisione di primo grado e fosse annullata l'ordinanza ingiunzione emessa dalla . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'appello, Controparte_1 rilevando che, in data 21.09.2017, pervenivano all'Amministrazione i rapporti di accertamento concernenti alcuni assegni contestati al ricorrente;
che, in data 24.10.2017, prot. n. 78750, la provvedeva a redigere verbale di violazione, notificato all'interessato in data Controparte_1
08.11.2017 (entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto informativo); che gli scritti presentati dall'interessato nel successivo termine di 30 giorni non venivano ritenuti giuridicamente rilevanti, nè il medesimo aveva prodotto la prescritta documentazione liberatoria idonea al fine di procedere all'archiviazione del procedimento;
che, pertanto, la aveva emesso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 32676 in data 15.03.2022, notificata all'interessato in data
25.03.2022, entro il prescritto termine quinquennale dalla notifica del verbale di contestazione;
che tutto l'iter procedimentale era stato condotto nel pieno rispetto dei termini e delle statuizioni di cui alla legge 689 del 1981; che, peraltro, che il preavviso era stato inviato dall'istituto trattario all'odierno opponente in data 26.10.2017.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza anche sulle spese di lite.
All'udienza del 7 aprile 2025 il giudice, sulle conclusioni precisate dal difensore di parte appellante, decideva la causa, come da sentenza di seguito motivata.
****
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1 In particolare, l'appellante contesta l'omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della mancata comunicazione, da parte del trattario, del preavviso di revoca, di cui all'art. 9 bis Legge
386/90, al traente che aveva emesso l'assegno, con conseguente invalidità derivata dell'ordinanza- ingiunzione protocollo PR_CSUTG 0032676 20220315. Pt_2
In merito, si osserva che la sanzione amministrativa è stata irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, per la violazione dell'art. 2 legge 386/1990 che si verifica allorchè, pur sussistendo un'autorizzazione della banca trattaria all'emissione di assegni, il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso, nel momento in cui viene presentato all'incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario.
In tale ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis L. n. 386/1990, il Prefetto della provincia di pagamento dell'assegno, ossia della provincia di cui fa parte il comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo è stato tratto, è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente.
Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il Prefetto viene direttamente informato dal trattario.
Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare la contestazione della violazione al trasgressore il quale ha facoltà di presentare, entro 30 giorni, scritti difensivi corredati da idonea documentazione. Ad esempio, qualora trattasi di assegni emessi in mancanza di provvista, può produrre documentazione comprovante il pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione (c.d. pagamento tardivo), ossia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e comprendente l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale del 10% dell'importo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Dopo la notifica del verbale di contestazione, il Prefetto emette un'ordinanza di archiviazione del procedimento ovvero un'ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura, oltre alle eventuali sanzioni accessorie.
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative applicate all'ipotesi di emissione di assegni senza provvista, l'art. 9 bis della Legge 386/1990 dispone che la banca trattaria invii obbligatoriamente al traente un preavviso di revoca, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista. Con il suddetto preavviso, la banca trattaria deve comunicare al traente che, scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento del titolo – oltre gli accessori di legge -, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione, per l'intero sistema, ad emettere assegni.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Suprema Corte, in merito, ha precisato che “La circostanza che il preavviso di revoca sia stato notificato al traente oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, previsto della L. n. 386 del 1990, art.
9-bis, comma 2, non produce alcun effetto ai fini dell'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio di cui all'art. 10 della stessa Legge. Tale iscrizione non può aver luogo se non dopo il decorso di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso di revoca (dello stesso art.
9-bis, comma 3) ma l'unica conseguenza del fatto che la notifica del preavviso di revoca sia avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione del titolo al pagamento è quello, previsto del medesimo art.
9-bis, comma 5, che “il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di Euro
10.329,14 per ogni assegno” (cfr. Cass. Civile, sez. II, sent. n. 20514 del 29/9/2020).
Alla stregua dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, nella fattispecie in esame, come già evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, il Prefetto ha rispettato tutto l'iter procedimentale ai fini dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
In particolare, la di Cosenza, in data 21.09.2017, ha ricevuto i rapporti di accertamento CP_1
concernenti alcuni assegni contestati al ricorrente, in quanto emessi in difetto di provvista e, il successivo 24.10.2017, con atto prot. n. 78750, ha emesso verbale di violazione, notificato all'interessato in data 08.11.2017, con l'avviso al trasgressore che, nel termine di 30 giorni, avrebbe potuto presentare memorie, scritti difensivi e documenti volti ad accertare eventuali motivi di archiviazione, nonchè accedere agli atti in possesso dell'Ufficio, ai sensi della legge 241/90.
Risulta, altresì, che abbia presentato scritti difensivi alla , in data 1- Parte_1 CP_1
4.12.2017, dichiarando di avere emesso i due assegni, confidando nella buona riuscita di un'operazione commerciale poi non conclusa e di non essere riuscito ad onorare gli impegni assunti, sicchè, non avendo lo stesso prodotto la prova dell'avvenuto pagamento tardivo degli assegni e la prescritta documentazione liberatoria, la ha correttamente emesso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 32676, in data 15.03.2022, notificata all'interessato in data
25.03.2022, entro il termine quinquennale dalla notifica del verbale di contestazione.
La ha, altresì, allegato che il preavviso di revoca sia stato inviato dall'istituto trattario CP_1 all'odierno appellante in data 26.10.2017, sebbene in atti non vi sia alcuna documentazione atta a provare tale assunto. Va, peraltro, evidenziato che il preavviso di revoca costituisce presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cui all'art. 9 della detta l. n. 386 del 1990, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto, ossia ai fini dell'iscrizione del nominativo del trasgressore nell'archivio di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 386/1990 e della successiva revoca di ogni autorizzazione, per l'intero sistema, ad emettere assegni, da parte del trattario, ma non anche ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.2 della medesima legge, di competenza del Prefetto ed il cui procedimento è disciplinato dall'art. 8 bis.
Consegue che, nel caso di specie, risulta rispettato tutto l'iter procedimentale previsto dalla normativa vigente in materia di irrogazione di sanzioni correlate all'emissione di assegni senza provvista e che la circostanza dell'omessa e/o tardiva comunicazione dell'istituto trattario circa il preavviso di revoca non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, atteso che ha, comunque, esercitato le proprie facoltà difensive, presentando scritti alla Parte_1
Prefettura nei quali ha dato atto di avere emesso i due assegni, confidando nel buon esito di un'operazione commerciale al fine di reperire la relativa provvista, nonché di non avere provveduto al pagamento tardivo dei titoli stessi.
Consegue che l'irrogazione della sanzione amministrativa costituisce conseguenza prevista, ex lege, dell'avvenuta emissione di un assegno in difetto di provvista, rispetto alla quale non assume rilievo la circostanza della omessa e/o tardiva comunicazione del preavviso di revoca da parte dell'istituto trattario, essendo state rispettate tutte le prerogative difensive del trasgressore.
In conclusione, sulla scorta delle motivazioni esposte, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 1817/2022 emessa da Giudice di Pace di Cosenza in data 6.12.2022.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022
(tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, per le sole fasi di studio e introduttiva, avuto riguardo al comportamento processuale delle parti ed alla non particolare complessità della controversia.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge
228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1817/2022 Parte_1
emessa da Giudice di Pace di in data 6.12.2022; CP_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 426,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 7.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1949 /2023 r.g. tra
Parte_1
- appellante -
E
Controparte_1
-appellata -
Oggi 7 aprile 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Rago Giuseppe per l'appellante; nessuno per la parte appellata;
L'avv. Rago si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento dell'appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1949 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rago, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso in opposizione nel fascicolo di primo grado;
appellante
E
, in persona Controparte_2
del Prefetto pro tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
appellata avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 1817/2022. CP_1
Conclusioni: come rassegnate dal procuratore di parte appellante all'udienza del 7 aprile 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1817/2022 depositata in CP_1 data 6.12.2022 che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa C.F._ dalla protocollo 20220315, notificata tramite il Controparte_1 C.F._3 servizio postale il 25.03.2022, per il pagamento della somma di € 1.032,00,oltre € 18,35 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 2 L.n.386/1990, per avere emesso due assegni del Credito
Cooperativo Mediocrati soc. dell'importo rispettivamente di €2.300,50 e di € 1.591,43 in CP_3
data 30.6.2017 senza provvista.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erronea motivazione della sentenza, atteso che il
Giudice di Pace aveva omesso di valutare l'obbligo del trattario di comunicare al traente che aveva emesso l'assegno il preavviso di cui all'art. 9 bis Legge 386/90, con conseguente invalidità derivata dell'ordinanza-ingiunzione protocollo PR_CSUTG 0032676 20220315, in quanto emessa in Pt_2 difetto di istruttoria, da parte dell'Autorità, per non aver rilevato i vizi procedurali e procedimentali quali atti presupposti necessari (mancata comunicazione dell'istituto trattario prevista dall'art.
9-bis
Legge 386/90).
Rilevava, in particolare, che la Legge 386/90, all'articolo 9- bis prescrive l'obbligo in capo al trattario (Istituto Bancario), una volta rilevato il difetto di provvista, di dare formale comunicazione al traente che può effettuare il pagamento nel termine di 60 gg e che scaduto il suddetto termine, indicato nell'articolo 8, senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni;
che, pertanto, in difetto della prova di tale comunicazione al , l'ordinanza ingiunzione impugnata era da ritenersi nulla ed andava Pt_1
revocata poiché emessa in violazione di legge.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, venisse riformata la decisione di primo grado e fosse annullata l'ordinanza ingiunzione emessa dalla . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'appello, Controparte_1 rilevando che, in data 21.09.2017, pervenivano all'Amministrazione i rapporti di accertamento concernenti alcuni assegni contestati al ricorrente;
che, in data 24.10.2017, prot. n. 78750, la provvedeva a redigere verbale di violazione, notificato all'interessato in data Controparte_1
08.11.2017 (entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto informativo); che gli scritti presentati dall'interessato nel successivo termine di 30 giorni non venivano ritenuti giuridicamente rilevanti, nè il medesimo aveva prodotto la prescritta documentazione liberatoria idonea al fine di procedere all'archiviazione del procedimento;
che, pertanto, la aveva emesso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 32676 in data 15.03.2022, notificata all'interessato in data
25.03.2022, entro il prescritto termine quinquennale dalla notifica del verbale di contestazione;
che tutto l'iter procedimentale era stato condotto nel pieno rispetto dei termini e delle statuizioni di cui alla legge 689 del 1981; che, peraltro, che il preavviso era stato inviato dall'istituto trattario all'odierno opponente in data 26.10.2017.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza anche sulle spese di lite.
All'udienza del 7 aprile 2025 il giudice, sulle conclusioni precisate dal difensore di parte appellante, decideva la causa, come da sentenza di seguito motivata.
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L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1 In particolare, l'appellante contesta l'omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della mancata comunicazione, da parte del trattario, del preavviso di revoca, di cui all'art. 9 bis Legge
386/90, al traente che aveva emesso l'assegno, con conseguente invalidità derivata dell'ordinanza- ingiunzione protocollo PR_CSUTG 0032676 20220315. Pt_2
In merito, si osserva che la sanzione amministrativa è stata irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, per la violazione dell'art. 2 legge 386/1990 che si verifica allorchè, pur sussistendo un'autorizzazione della banca trattaria all'emissione di assegni, il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso, nel momento in cui viene presentato all'incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario.
In tale ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis L. n. 386/1990, il Prefetto della provincia di pagamento dell'assegno, ossia della provincia di cui fa parte il comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo è stato tratto, è informato dell'avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente.
Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il Prefetto viene direttamente informato dal trattario.
Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare la contestazione della violazione al trasgressore il quale ha facoltà di presentare, entro 30 giorni, scritti difensivi corredati da idonea documentazione. Ad esempio, qualora trattasi di assegni emessi in mancanza di provvista, può produrre documentazione comprovante il pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione (c.d. pagamento tardivo), ossia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e comprendente l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale del 10% dell'importo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Dopo la notifica del verbale di contestazione, il Prefetto emette un'ordinanza di archiviazione del procedimento ovvero un'ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura, oltre alle eventuali sanzioni accessorie.
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative applicate all'ipotesi di emissione di assegni senza provvista, l'art. 9 bis della Legge 386/1990 dispone che la banca trattaria invii obbligatoriamente al traente un preavviso di revoca, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista. Con il suddetto preavviso, la banca trattaria deve comunicare al traente che, scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento del titolo – oltre gli accessori di legge -, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione, per l'intero sistema, ad emettere assegni.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Suprema Corte, in merito, ha precisato che “La circostanza che il preavviso di revoca sia stato notificato al traente oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, previsto della L. n. 386 del 1990, art.
9-bis, comma 2, non produce alcun effetto ai fini dell'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio di cui all'art. 10 della stessa Legge. Tale iscrizione non può aver luogo se non dopo il decorso di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso di revoca (dello stesso art.
9-bis, comma 3) ma l'unica conseguenza del fatto che la notifica del preavviso di revoca sia avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione del titolo al pagamento è quello, previsto del medesimo art.
9-bis, comma 5, che “il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di Euro
10.329,14 per ogni assegno” (cfr. Cass. Civile, sez. II, sent. n. 20514 del 29/9/2020).
Alla stregua dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, nella fattispecie in esame, come già evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, il Prefetto ha rispettato tutto l'iter procedimentale ai fini dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
In particolare, la di Cosenza, in data 21.09.2017, ha ricevuto i rapporti di accertamento CP_1
concernenti alcuni assegni contestati al ricorrente, in quanto emessi in difetto di provvista e, il successivo 24.10.2017, con atto prot. n. 78750, ha emesso verbale di violazione, notificato all'interessato in data 08.11.2017, con l'avviso al trasgressore che, nel termine di 30 giorni, avrebbe potuto presentare memorie, scritti difensivi e documenti volti ad accertare eventuali motivi di archiviazione, nonchè accedere agli atti in possesso dell'Ufficio, ai sensi della legge 241/90.
Risulta, altresì, che abbia presentato scritti difensivi alla , in data 1- Parte_1 CP_1
4.12.2017, dichiarando di avere emesso i due assegni, confidando nella buona riuscita di un'operazione commerciale poi non conclusa e di non essere riuscito ad onorare gli impegni assunti, sicchè, non avendo lo stesso prodotto la prova dell'avvenuto pagamento tardivo degli assegni e la prescritta documentazione liberatoria, la ha correttamente emesso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 32676, in data 15.03.2022, notificata all'interessato in data
25.03.2022, entro il termine quinquennale dalla notifica del verbale di contestazione.
La ha, altresì, allegato che il preavviso di revoca sia stato inviato dall'istituto trattario CP_1 all'odierno appellante in data 26.10.2017, sebbene in atti non vi sia alcuna documentazione atta a provare tale assunto. Va, peraltro, evidenziato che il preavviso di revoca costituisce presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cui all'art. 9 della detta l. n. 386 del 1990, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto, ossia ai fini dell'iscrizione del nominativo del trasgressore nell'archivio di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 386/1990 e della successiva revoca di ogni autorizzazione, per l'intero sistema, ad emettere assegni, da parte del trattario, ma non anche ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.2 della medesima legge, di competenza del Prefetto ed il cui procedimento è disciplinato dall'art. 8 bis.
Consegue che, nel caso di specie, risulta rispettato tutto l'iter procedimentale previsto dalla normativa vigente in materia di irrogazione di sanzioni correlate all'emissione di assegni senza provvista e che la circostanza dell'omessa e/o tardiva comunicazione dell'istituto trattario circa il preavviso di revoca non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, atteso che ha, comunque, esercitato le proprie facoltà difensive, presentando scritti alla Parte_1
Prefettura nei quali ha dato atto di avere emesso i due assegni, confidando nel buon esito di un'operazione commerciale al fine di reperire la relativa provvista, nonché di non avere provveduto al pagamento tardivo dei titoli stessi.
Consegue che l'irrogazione della sanzione amministrativa costituisce conseguenza prevista, ex lege, dell'avvenuta emissione di un assegno in difetto di provvista, rispetto alla quale non assume rilievo la circostanza della omessa e/o tardiva comunicazione del preavviso di revoca da parte dell'istituto trattario, essendo state rispettate tutte le prerogative difensive del trasgressore.
In conclusione, sulla scorta delle motivazioni esposte, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 1817/2022 emessa da Giudice di Pace di Cosenza in data 6.12.2022.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022
(tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, per le sole fasi di studio e introduttiva, avuto riguardo al comportamento processuale delle parti ed alla non particolare complessità della controversia.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge
228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1817/2022 Parte_1
emessa da Giudice di Pace di in data 6.12.2022; CP_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 426,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 7.4.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà