Articolo 10 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 10Articolo 10 ter
Versione
30 giugno 2015
Art. 10-bis. (( (Utilizzo delle informazioni riservate) )) (( 1. L'IVASS puo' utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalita':
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente