TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2705/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Saro Mazza (PEC: che Parte_1 Email_1 lo rappresenta e difeso giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità di disoccupazione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver presentato, il 4.02.2023, domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, in ragione del possesso dei requisiti utili per ottenere il beneficio, stante lo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo, VI livello, dal 5.02.2022 al 31.12.2022, alle dipendenze dell'azienda agricola Scrivo Giuseppe. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto la reiezione della sua istanza, da parte dell' , in ragione della sua titolarità di Controparte_2 partita IVA attiva, e di aver successivamente presentato ricorso amministrativo, adducendo che la titolarità della partita IVA non esclude il diritto a ottenere l'indennità di disoccupazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la sussistenza in capo alla
1 ricorrente dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa in materia, dichiarare il diritto della stessa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannare l CP_1 convenuta al pagamento delle corrispondenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con ogni altro conseguente provvedimento in merito. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'eccezione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere accolta, perché, nel caso di specie, si riscontra la tardività dell'azione del ricorrente.
3. Ai sensi dell'art. 4, del D.L. 384/92 (convertito con modificazioni in legge 14.11.1992, n. 438):
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
4. La materia trattata nella questione in esame, riguarda una prestazione di gestione, dunque, il ricorso amministrativo si sarebbe dovuto proporre entro il termine di un anno dalla data di rigetto della richiesta di prestazione, avvenuto il 4.02.2023.
5. Il ricorso amministrativo e quello giudiziale, sono stati presentati, rispettivamente, il 3.12.2024 e il 2.12.2024, provocando la tardività dell'azione esperita del ricorrente e impedendo l'analisi nel merito della questione.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 15/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Saro Mazza (PEC: che Parte_1 Email_1 lo rappresenta e difeso giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità di disoccupazione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver presentato, il 4.02.2023, domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, in ragione del possesso dei requisiti utili per ottenere il beneficio, stante lo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo, VI livello, dal 5.02.2022 al 31.12.2022, alle dipendenze dell'azienda agricola Scrivo Giuseppe. Il ricorrente deduceva di aver ricevuto la reiezione della sua istanza, da parte dell' , in ragione della sua titolarità di Controparte_2 partita IVA attiva, e di aver successivamente presentato ricorso amministrativo, adducendo che la titolarità della partita IVA non esclude il diritto a ottenere l'indennità di disoccupazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la sussistenza in capo alla
1 ricorrente dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa in materia, dichiarare il diritto della stessa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannare l CP_1 convenuta al pagamento delle corrispondenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con ogni altro conseguente provvedimento in merito. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'eccezione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere accolta, perché, nel caso di specie, si riscontra la tardività dell'azione del ricorrente.
3. Ai sensi dell'art. 4, del D.L. 384/92 (convertito con modificazioni in legge 14.11.1992, n. 438):
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
4. La materia trattata nella questione in esame, riguarda una prestazione di gestione, dunque, il ricorso amministrativo si sarebbe dovuto proporre entro il termine di un anno dalla data di rigetto della richiesta di prestazione, avvenuto il 4.02.2023.
5. Il ricorso amministrativo e quello giudiziale, sono stati presentati, rispettivamente, il 3.12.2024 e il 2.12.2024, provocando la tardività dell'azione esperita del ricorrente e impedendo l'analisi nel merito della questione.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 15/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2