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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 14.04.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 14.04.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 604/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CANTELMI VERONICA ed elettivamente domiciliata in VIA
SECONDO CASADEI 8 SAVIGNANO SUL RUBICONE presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RAGANATI PASQUALE, elettivamente domiciliato in via Scarlatti n. 32 Napoli presso il difensore avv. RAGANATI PASQUALE
CONVENUTO/I CONCLUSIONI
Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede:
- IN VIA PRELIMINARE:
stante l'urgenza e la gravità dei motivi addotti, disporre, l'immediata
sospensione ex art. 615, comma primo, c.p.c. dell'efficacia dell'opposto atto
di precetto e/o dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione in quanto
erronea, illegittima ed invalida e comunque erroneamente attribuita all'
attrice opponente;
- IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_2
a procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra
[...] Parte_1
in quanto mai ha percepito da quest' ultima alcuna somma e/o
[...]
indennizzo e comunque mai ha effettivamente incaricato alcun legale a
procedere giudizialmente e, per l'effetto dichiararsi l'inesistenza del diritto
della a procedere all'esecuzione nei confronti dell'opponente, CP_1
sig.ra e l'inefficacia dell'opposto atto di precetto. Parte_1
- IN VIA PRINCIPALE:
accertare e dichiarare la non debenza delle somme intimate nell'opposto atto
di precetto e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza del diritto della a procedere all'esecuzione nei confronti Controparte_2
dell'opponente sig.ra e l'inefficacia dell'opposto atto di Parte_1
precetto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
CP_2
“l'adito Tribunale di Forlì voglia: a) dichiarare inammissibile l'azione
proposta dalla e, conseguentemente, rigettare le domande Parte_1
dalla predetta formulate;
in subordine: b) rigettare le domande proposte da
, perché del tutto infondate in fatto e in diritto, e non Parte_1
provate; c) condannare, in ogni caso, al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio, nonché degli onorari di avvocato;
d) condannare Parte_1
al risarcimento del danno, in favore della
[...] Controparte_1
per responsabilità aggravata (lite temeraria), ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c., da liquidarsi secondo equità.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta da parte di la notifica Parte_1 Controparte_1
di atto di precetto fondato sulla sentenza n. 3310/23 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) invalidità, erroneità
ed illegittimità del titolo su cui si fonda il precetto. Ciò in quanto sia il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, sia l'appello innanzi al
Tribunale, si sono svolti senza che l'opponente ne avesse notizia;
ii) la somma di cui viene richiesta la restituzione non è mai stata percepita dall'opponente.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che: i) il titolo esecutivo, ossia la sentenza 3310/23 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è
perfettamente valido;
ii) la somma è stata corrisposta a , cui Parte_2
l'opponente ha conferito procura all'incasso con scrittura privata autenticata.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente insiste per le prove orali non ammesse. Si tratta tuttavia di richiesta che non può trovare accoglimento in quanto superflue in ragione di quanto si dirà nei paragrafi che seguono.
Inoltre va dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati alle note conclusive dell'opponente in quanto depositati successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, sebbene di formazione anteriore.
4.1. Col primo motivo di opposizione denuncia l'invalidità, erroneità Pt_1
ed illegittimità del titolo su cui si fonda il precetto. Ciò in quanto sia il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, sia l'appello innanzi al
Tribunale, si sono svolti senza che ne avesse notizia. Il motivo di opposizione è inammissibile.
Nel caso in cui il titolo sia di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi al giudice non è consentito effettuare un nuovo vaglio del titolo sulla base di doglianze che avrebbero potuto trovare ingresso nel procedimento in cui tale titolo si è formato o in una successiva fase di impugnazione, potendo l'opponente solo avanzare contestazioni inerenti l'efficacia esecutiva del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo in questione. La corte di Cassazione ha infatti affermato: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un
titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori
alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere
unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”
(Cass. 12911/12; conformi Cass. 26089/2005 e Cass. 8928/2006).
Ed ancora:
- Cass. n. 22402 del 05/09/2008: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione
è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo
esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale
regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di
infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice
anche in grado d'appello”; - Cass. n. 26089 del 30/11/2005: “In sede di opposizione all'esecuzione
promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare
soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie,
opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati
posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti
anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio
preordinato alla formazione del titolo stesso”.
Pertanto le doglianze avverso la sentenza n. 3310/23 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere formulate dall'opponente sono, come anticipato, in questa sede inammissibili e avrebbero dovuto essere fatte valere coi mezzi di impugnazione di cui all'art. 323 c.p.c.
4.2. Col secondo motivo di opposizione, afferma di non aver mai Pt_1
percepito la somma che le chiede di restituire. CP_2
Al riguardo l'opposta ha affermato che la somma è stata corrisposta a Pt_2
, cui l'opponente ha conferito procura all'incasso con scrittura privata
[...]
autenticata.
Il giudice osserva che è in atti la procura all'incasso con sottoscrizione autenticata dal notaio (doc. 4 parte opposta), così come è in atti l'attestazione di pagamento a mediante bonifico (doc. 5). Pt_2
Quanto poi all'affermazione dell'opponente di non aver mai conferito procura a , va evidenziato che per il combinato disposto degli artt. Pt_2 2702 e 2703 c.c. la scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio fa prova fino a querela di falso “della provenienza delle dichiarazioni da chi
l'ha sottoscritta”.
Pertanto, in mancanza di querela di falso, nessun rilievo può essere attribuito all'affermazione dell'attrice di non aver mai conferito procura.
Né ha alcun rilievo la tesi attorea secondo la quale l'aver proposto querela nei confronti di implica “in re ipsa” il disconoscimento della procura. Pt_2
Infatti il disconoscimento è strumento destinato ad evitare che una scrittura privata si abbia per riconosciuta ed esplichi quindi piena prova fino a querela di falso, mentre non svolge alcuna funzione nei confronti di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio, la quale, in ragione dell'autenticazione notarile, si ha già per riconosciuta (art. 2703 c.c.) e quindi nasce idonea a fare piena prova sino a querela di falso.
Il presente motivo di opposizione è dunque infondato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro nei valori medi. Non può accogliersi la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non avendo l'opposta lamentato alcun nocumento patrimoniale come conseguenza della condotta avversaria. Afferma infatti la corte di
Cassazione che “Il soggetto che intenda far valere la responsabilità
aggravata del creditore procedente non deve limitarsi ad allegare i fatti
relativi alla condotta ma deve altresì illustrare il nocumento patrimoniale e
non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta” (Cass.
691/12).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione;
- rigetta l'opposizione per il rimanente.
Condanna a rimborsare a parte convenuta opposta le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 14 aprile 2025
Il GOP dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 14.04.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 14.04.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 604/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CANTELMI VERONICA ed elettivamente domiciliata in VIA
SECONDO CASADEI 8 SAVIGNANO SUL RUBICONE presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. RAGANATI PASQUALE, elettivamente domiciliato in via Scarlatti n. 32 Napoli presso il difensore avv. RAGANATI PASQUALE
CONVENUTO/I CONCLUSIONI
Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede:
- IN VIA PRELIMINARE:
stante l'urgenza e la gravità dei motivi addotti, disporre, l'immediata
sospensione ex art. 615, comma primo, c.p.c. dell'efficacia dell'opposto atto
di precetto e/o dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione in quanto
erronea, illegittima ed invalida e comunque erroneamente attribuita all'
attrice opponente;
- IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_2
a procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra
[...] Parte_1
in quanto mai ha percepito da quest' ultima alcuna somma e/o
[...]
indennizzo e comunque mai ha effettivamente incaricato alcun legale a
procedere giudizialmente e, per l'effetto dichiararsi l'inesistenza del diritto
della a procedere all'esecuzione nei confronti dell'opponente, CP_1
sig.ra e l'inefficacia dell'opposto atto di precetto. Parte_1
- IN VIA PRINCIPALE:
accertare e dichiarare la non debenza delle somme intimate nell'opposto atto
di precetto e per l'effetto dichiararsi l'inesistenza del diritto della a procedere all'esecuzione nei confronti Controparte_2
dell'opponente sig.ra e l'inefficacia dell'opposto atto di Parte_1
precetto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
CP_2
“l'adito Tribunale di Forlì voglia: a) dichiarare inammissibile l'azione
proposta dalla e, conseguentemente, rigettare le domande Parte_1
dalla predetta formulate;
in subordine: b) rigettare le domande proposte da
, perché del tutto infondate in fatto e in diritto, e non Parte_1
provate; c) condannare, in ogni caso, al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio, nonché degli onorari di avvocato;
d) condannare Parte_1
al risarcimento del danno, in favore della
[...] Controparte_1
per responsabilità aggravata (lite temeraria), ai sensi dell'art. 96
[...]
c.p.c., da liquidarsi secondo equità.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta da parte di la notifica Parte_1 Controparte_1
di atto di precetto fondato sulla sentenza n. 3310/23 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) invalidità, erroneità
ed illegittimità del titolo su cui si fonda il precetto. Ciò in quanto sia il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, sia l'appello innanzi al
Tribunale, si sono svolti senza che l'opponente ne avesse notizia;
ii) la somma di cui viene richiesta la restituzione non è mai stata percepita dall'opponente.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che: i) il titolo esecutivo, ossia la sentenza 3310/23 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è
perfettamente valido;
ii) la somma è stata corrisposta a , cui Parte_2
l'opponente ha conferito procura all'incasso con scrittura privata autenticata.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente insiste per le prove orali non ammesse. Si tratta tuttavia di richiesta che non può trovare accoglimento in quanto superflue in ragione di quanto si dirà nei paragrafi che seguono.
Inoltre va dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati alle note conclusive dell'opponente in quanto depositati successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, sebbene di formazione anteriore.
4.1. Col primo motivo di opposizione denuncia l'invalidità, erroneità Pt_1
ed illegittimità del titolo su cui si fonda il precetto. Ciò in quanto sia il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, sia l'appello innanzi al
Tribunale, si sono svolti senza che ne avesse notizia. Il motivo di opposizione è inammissibile.
Nel caso in cui il titolo sia di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi al giudice non è consentito effettuare un nuovo vaglio del titolo sulla base di doglianze che avrebbero potuto trovare ingresso nel procedimento in cui tale titolo si è formato o in una successiva fase di impugnazione, potendo l'opponente solo avanzare contestazioni inerenti l'efficacia esecutiva del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo in questione. La corte di Cassazione ha infatti affermato: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un
titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori
alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere
unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”
(Cass. 12911/12; conformi Cass. 26089/2005 e Cass. 8928/2006).
Ed ancora:
- Cass. n. 22402 del 05/09/2008: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione
è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo
esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale
regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di
infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice
anche in grado d'appello”; - Cass. n. 26089 del 30/11/2005: “In sede di opposizione all'esecuzione
promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare
soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie,
opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati
posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti
anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio
preordinato alla formazione del titolo stesso”.
Pertanto le doglianze avverso la sentenza n. 3310/23 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere formulate dall'opponente sono, come anticipato, in questa sede inammissibili e avrebbero dovuto essere fatte valere coi mezzi di impugnazione di cui all'art. 323 c.p.c.
4.2. Col secondo motivo di opposizione, afferma di non aver mai Pt_1
percepito la somma che le chiede di restituire. CP_2
Al riguardo l'opposta ha affermato che la somma è stata corrisposta a Pt_2
, cui l'opponente ha conferito procura all'incasso con scrittura privata
[...]
autenticata.
Il giudice osserva che è in atti la procura all'incasso con sottoscrizione autenticata dal notaio (doc. 4 parte opposta), così come è in atti l'attestazione di pagamento a mediante bonifico (doc. 5). Pt_2
Quanto poi all'affermazione dell'opponente di non aver mai conferito procura a , va evidenziato che per il combinato disposto degli artt. Pt_2 2702 e 2703 c.c. la scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio fa prova fino a querela di falso “della provenienza delle dichiarazioni da chi
l'ha sottoscritta”.
Pertanto, in mancanza di querela di falso, nessun rilievo può essere attribuito all'affermazione dell'attrice di non aver mai conferito procura.
Né ha alcun rilievo la tesi attorea secondo la quale l'aver proposto querela nei confronti di implica “in re ipsa” il disconoscimento della procura. Pt_2
Infatti il disconoscimento è strumento destinato ad evitare che una scrittura privata si abbia per riconosciuta ed esplichi quindi piena prova fino a querela di falso, mentre non svolge alcuna funzione nei confronti di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio, la quale, in ragione dell'autenticazione notarile, si ha già per riconosciuta (art. 2703 c.c.) e quindi nasce idonea a fare piena prova sino a querela di falso.
Il presente motivo di opposizione è dunque infondato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro nei valori medi. Non può accogliersi la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non avendo l'opposta lamentato alcun nocumento patrimoniale come conseguenza della condotta avversaria. Afferma infatti la corte di
Cassazione che “Il soggetto che intenda far valere la responsabilità
aggravata del creditore procedente non deve limitarsi ad allegare i fatti
relativi alla condotta ma deve altresì illustrare il nocumento patrimoniale e
non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta” (Cass.
691/12).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione;
- rigetta l'opposizione per il rimanente.
Condanna a rimborsare a parte convenuta opposta le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 14 aprile 2025
Il GOP dott. Enzo Chiarini