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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 9454/2024 r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da con l'avv. Cosimo Sammarco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione al collocamento obbligatorio.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.10.2024, chiedeva accertarsi nei Parte_1
confronti dell il proprio stato di invalido civile in misura pari o CP_1
superiore al 46% per poter mantenere il diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili ex l. 68/1999 a seguito di visita di revisione del 19.4.2024 in cui era stato riconosciuto invalido civile in misura del 40%.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in capo all'istante.
L'eccezione è fondata.
Come già evidenziato nella ordinanza emessa da questo giudice in data
23.7.2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio proposto ex art. 445-bis
c.p.c., la visita di revisione del 19.4.2024 è stata disposta ed eseguita dall esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del CP_1
requisito sanitario prescritto, in misura pari o superiore al 74%, per le prestazioni di invalidità civile ex artt.
2-13 l. 30.3.1971 n. 118 e 9 co. 1
d.l.vo 23.11.1988 n. 509, in precedenza riconosciuto all'istante, con verbale di visita del 17.7.2023, in misura del 75%, e poi negato, a seguito della visita di revisione, per essere stato riscontrato in tale sede un grado di invalidità del 40%.
Tanto si evince, in particolare, sia dalla intestazione del verbale di revisione del 19.4.2024, ove è indicata come “tipo posizione: invalidità
civile”, sia dalla precisazione, pure contenuta nel detto verbale, che il
2 giudizio diagnostico-valutativo viene formulato “ai soli fini dell'eventuale
diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili”, e quindi non anche ai diversi fini del collocamento obbligatorio dei disabili
ex art. 1 co. 1 lett. a) l. 12.3.1999 n. 68, che richiede una soglia minima di invalidità di oltre il 45%.
Ebbene, in assenza di una analoga visita di revisione avente ad oggetto specifico la verifica della permanenza del requisito sanitario prescritto a questi ultimi fini, l'istante mantiene il diritto alla iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio dei disabili, in forza del pregresso verbale di visita del 5.7.2023, e senza che vi osti il successivo accertamento, eseguito come detto in sede di revisione di altre prestazioni, di un grado di invalidità del 40% , inferiore pertanto alla detta soglia minima del 45%.
Ciò in quanto le prestazioni a favore degli invalidi civili e la iscrizione al collocamento obbligatorio dei disabili (collocamento mirato) sono prestazioni distinte, le quali presuppongono distinte domande amministrative (nella specie, n. domus 3930961501805 per la invalidità
civile e 3930961501807 per il collocamento mirato), distinte visite sanitarie (nella specie, in data 17.7.2023 per la invalidità civile e in data
5.7.2023 per il collocamento mirato), distinte commissioni mediche e distinti giudizi valutativi circa la sussistenza o meno dei distinti requisiti sanitari prescritti.
In definitiva, poiché la visita di revisione relativa alle prestazioni di invalidità civile non ha determinato, di per sé, la caducazione del diritto
3 dell'istante alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, difetta, in capo al medesimo istante, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per conseguire l'accertamento del requisito sanitario prescritto ai fini della acquisizione e del mantenimento di tale diritto.
Conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 9454/2024 r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da con l'avv. Cosimo Sammarco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione al collocamento obbligatorio.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.10.2024, chiedeva accertarsi nei Parte_1
confronti dell il proprio stato di invalido civile in misura pari o CP_1
superiore al 46% per poter mantenere il diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili ex l. 68/1999 a seguito di visita di revisione del 19.4.2024 in cui era stato riconosciuto invalido civile in misura del 40%.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dall' – di CP_1
inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in capo all'istante.
L'eccezione è fondata.
Come già evidenziato nella ordinanza emessa da questo giudice in data
23.7.2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio proposto ex art. 445-bis
c.p.c., la visita di revisione del 19.4.2024 è stata disposta ed eseguita dall esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del CP_1
requisito sanitario prescritto, in misura pari o superiore al 74%, per le prestazioni di invalidità civile ex artt.
2-13 l. 30.3.1971 n. 118 e 9 co. 1
d.l.vo 23.11.1988 n. 509, in precedenza riconosciuto all'istante, con verbale di visita del 17.7.2023, in misura del 75%, e poi negato, a seguito della visita di revisione, per essere stato riscontrato in tale sede un grado di invalidità del 40%.
Tanto si evince, in particolare, sia dalla intestazione del verbale di revisione del 19.4.2024, ove è indicata come “tipo posizione: invalidità
civile”, sia dalla precisazione, pure contenuta nel detto verbale, che il
2 giudizio diagnostico-valutativo viene formulato “ai soli fini dell'eventuale
diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili”, e quindi non anche ai diversi fini del collocamento obbligatorio dei disabili
ex art. 1 co. 1 lett. a) l. 12.3.1999 n. 68, che richiede una soglia minima di invalidità di oltre il 45%.
Ebbene, in assenza di una analoga visita di revisione avente ad oggetto specifico la verifica della permanenza del requisito sanitario prescritto a questi ultimi fini, l'istante mantiene il diritto alla iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio dei disabili, in forza del pregresso verbale di visita del 5.7.2023, e senza che vi osti il successivo accertamento, eseguito come detto in sede di revisione di altre prestazioni, di un grado di invalidità del 40% , inferiore pertanto alla detta soglia minima del 45%.
Ciò in quanto le prestazioni a favore degli invalidi civili e la iscrizione al collocamento obbligatorio dei disabili (collocamento mirato) sono prestazioni distinte, le quali presuppongono distinte domande amministrative (nella specie, n. domus 3930961501805 per la invalidità
civile e 3930961501807 per il collocamento mirato), distinte visite sanitarie (nella specie, in data 17.7.2023 per la invalidità civile e in data
5.7.2023 per il collocamento mirato), distinte commissioni mediche e distinti giudizi valutativi circa la sussistenza o meno dei distinti requisiti sanitari prescritti.
In definitiva, poiché la visita di revisione relativa alle prestazioni di invalidità civile non ha determinato, di per sé, la caducazione del diritto
3 dell'istante alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, difetta, in capo al medesimo istante, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per conseguire l'accertamento del requisito sanitario prescritto ai fini della acquisizione e del mantenimento di tale diritto.
Conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4