Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1601/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. RAFFAELE MARCIANO (C.F. ) con il quale elettivamente C.F._1 domicilia, ai fini del presente giudizio, in SANT'ANASTASIA ALLA VIA DONIZETTI N.4 ANGOLO VIA PRIMICERIO N. 86
NT
(già , in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_2
CF , sedente in Nocera Inferiore, via Libroia, 52, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in ALLA VIA NAZIONALE, 31, presso e nello studio Pt_1 dell'Avv. GIULIO MUSU, C.F. , dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTI E
, nata a [...] [...], ivi residente a[...] Parte_1
Sant'Antonio Abate n.119 (c.f. ), rap-presentata e difesa, C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti BRUNO MERCURIO (C.F. ) e C.F._4
ROSALBA MAINARDI (C.F. ), e con gli stessi elettivamente C.F._5 domiciliati presso lo studio legale sito in SANT'ANTONIO ABATE ALLA VIA CASA D'AURIA N. 26. OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L.
N.R.G. 1601/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
il pagamento della somma di € 61.095,00, in favore di , in virtù
[...] Controparte_3 di un atto di transazione “costituente una vera e propria ricognizione del debito” stipulato non con il qui opponente, bensì con la già menzionata Pt_1 [...]
(già , in data 16/09/2011. NT TE
Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
A tal proposito evidenziava che, a seguito dell'approvazione del piano P.I.P. ad opera del avvenuto con delibera C.C. 76/1998, la società Parte_1 CP_4
stipulava una convenzione con l'Ente finalizzata all'adozione di tutte le
[...] procedure previste per l'attuazione del suddetto Piano. La società ex TE
a norma dell'art. 17 comma 59 della legge 15 maggio 1997 n. 127, il cui dettato è integralmente riprodotto dall'art. 120 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), riveste a tutti gli effetti la natura di società mista di trasformazione urbana. In quanto tale, aveva l'obiettivo di realizzare interventi di trasformazione attuativi degli strumenti urbanistici vigenti, mediante attività disciplinate dal legislatore, quali l'acquisizione preventiva delle aree da trasformare, progettazione, realizzazione degli interventi, commercializzazione delle aree riqualificate e altresì la gestione degli eventuali servizi pubblici. Dunque, in virtù della convenzione stipulata con il in data Parte_1
22/03/2005, alla società erano state attribuite competenze di norma TE esercitate dalla pubblica amministrazione. Quanto detto vale a significare che la società indicata aveva l'incarico di espletare attività oggettivamente amministrative, caratterizzate dal necessario perseguimento di un interesse pubblico, attraverso il sistema operativo dell'imprenditorialità privatistica, maggiormente libero ed efficiente. In altri termini, il concessionario si poneva sullo stesso piano delle CP_4 amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, qualificandosi come «organo indiretto della pubblica amministrazione». In virtù di tale concessione con effetti traslativi delle funzioni, la è stata CP_4 sostanzialmente investita di poteri propri dell'Ente quali la progettazione dell'opera, la direzione dei lavori, la sorveglianza, l'espletamento delle necessarie procedure espropriative e la stipulazione dei contratti di appalto con terzi, che dovevano concludersi al termine di una procedura dettata a fini di pubblico interesse. In effetti, pur non potendosi parlare di delegazione amministrativa, si verificavano effetti analoghi a quelli della delegazione amministrativa, poiché, nell'espletamento dei compiti affidatigli, il concessionario agiva “in nome proprio”. Richiamava la sent. n. 673/2015 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sez. I di Salerno – nel giudizio recante n. R.G. 8/2012, circa i poteri esercitabili dalla società trattandosi “ di una determinazione autoritativa, CP_4 espressione di poteri pubblicistici di organizzazione della P. A., della quale è davvero arduo negare il carattere di vero e proprio atto amministrativo, diretto a regolare, con forza imperativa, le procedure
N.R.G. 1601/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 di rimborso delle somme per l'assegnazione dei lotti, già versate dalle imprese”. Pertanto, unica legittimata passiva nel presente giudizio era la concessionaria
[...]
CP_4
Della convenzione n. 9 del 22/03/2005, stipulata tra il Parte_1 CP_4
nonché dall'ulteriore atto aggiuntivo alla medesima, n. 6/2007, per l'attuazione
[...] integrale del P. I. P., all'art. 4, rubricato "Compiti ed attività da seguire da parte di
[...]
, alla lettera f), si evincerebbe che la società concessionaria si sarebbe Parte_2 accollata: "la gestione dell'attività amministrativa, economica e per quanto necessario tecnica, relativa ai rapporti con le imprese assegnatarie del P. I. P., in ordine alla stipula delle convenzioni di assegnazione dei lotti, alla consegna degli stessi ed al pagamento dei corrispettivi", mentre, all'art. 11, rubricato "Determinazione del costo dell'intervento: flussi finanziari e modalità di gestione degli stessi", veniva espressamente previsto, in ordine al fabbisogno economico dell'intera operazione, che "(...) al fabbisogno economico e finanziario necessario a far fronte alle spese per l'attuazione del Quadro Economico Generale, provvederà con l'opportuna gestione dei flussi di cassa rinvenienti CP_4 dalla stipula delle convenzioni di assegnazione delle aree (...)". Qualora l'amministrazione espropriante deleghi ad un'impresa tutti i poteri e le facoltà concernenti la procedura ablativa, realizzando una concessione traslativa, il concessionario è l'unico responsabile delle obbligazioni sorte o assunte in dipendenza della vicenda espropriativa e l'unico legittimato a resistere alle domande relative alla opposizione alla stima e alla determinazione dell'indennità di occupazione e di asservimento. Essendo alla delegata società ex direttamente imputabili gli atti posti TE in essere in attuazione della delega, solo essa (e non già anche od unicamente il delegante) “deve ritenersi passivamente legittimata nel giudizio promosso dai proprietari degli immobili espropriati, sia per il pagamento delle relative indennità che per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa.” (Sul punto, vedasi Cass. civ. sent. n. 7511 del 15.05.2003; Cass. civ. sent. n. 14973 del 02.07.2007). La Delibera n. 92/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria del Comune di con poteri di Consiglio Comunale, elenca gli obblighi cui era tenuta a svolgere Pt_1 la società in forza della convenzione stipulata con l'Ente, ovvero: “1) le CP_4 procedure per l'individuazione ed i rapporti con le imprese assegnatarie;
2) la progettazione e l'appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
3) l'attuazione della procedura espropriativa;
4) la gestione del quadro economico generale dell'intervento; 5) la gestione del contenzioso discendente dall'attuazione del piano;
6) i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con la cabina di regia prevista dalla convenzione;
7) ogni altra attività discendente dalla convenzione tra il Parte_1 ed per l'attuazione del PIP e/o comunque occorrente per l'esercizio delle deleghe TE conferite”. Eccepiva poi che il presente giudizio traeva origine da una transazione, effettuata in data 16/09/2011 tra la società ed , nella quale il TE Controparte_3 non ha svolto alcun ruolo attivo, né, per l'effetto, può ritenersi parte Parte_1 dell'accordo. Il ha evidenziato poi che, a seguito delle numerose vicende Parte_1 giudiziarie in cui è stato coinvolto in merito alla realizzazione del piano P.I.P., ha
N.R.G. 1601/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 intrapreso un'azione giudiziaria innanzi a Codesto Ill.mo adito Tribunale di Nocera Inferiore con NRG 1519/2019, nei confronti dell'odierna opposta TE volta al risarcimento dei danni subiti dall'ente per gli inadempimenti perpetrati dalla stessa. Inoltre, in virtù delle numerosissime azioni giudiziarie proposte e volte ad ottenere la retrocessione dei beni per non essere stata realizzata l'opera pubblica, nonché il risarcimento per tutti i danni subiti per effetto degli atti e provvedimenti posti in essere dalla società , hanno determinato una inevitabile Parte_3 dichiarazione di dissesto, anche in considerazione della mancata preventiva assunzione dell'impegno di spesa. Nel merito eccepiva l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non risultando adottati provvedimenti amministrativi di impegno, da parte dei competenti Uffici. Si costituiva evidenziando, che in data 09/06/2020, con atto Controparte_3 notificato a mezzo pec, la soc. NT
(già , in persona del l.r.p.t., aveva proposto
[...] CP_4 opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa (n. 391/2020), convenendo in giudizio, la sig.ra nonché il in persona del l.r.p.t.. CP_3 Parte_1
Tale giudizio, RG 2409/2020, veniva successivamente riunito. Eccepiva la sussistenza della responsabilità, esclusiva e/o solidale, del Parte_1
e, dunque, la relativa legittimazione passiva dell'Ente nel rapporto obbligatorio
[...] per cui è causa, riportando pronunce del Tribunale di Nocera Inferiore (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore sentenze n. 305/2015, 665/2015, 673/2015, dal momento che, tenuto al pagamento delle indennità nei confronti del proprietario espropriato, è unicamente il soggetto espropriante, a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione. Precedenti pronunce, per casi simili a quelli costituenti oggetto del presente giudizio, avevano evidenziato che “dal decreto di esproprio emanato dall' in TE favore del il 20 maggio 2008 per effetto della Convenzione del 22 Parte_1 marzo 2005, rep. N. 9, e dell'atto integrativo del 24 aprile 2007, rep.n. 6, non emerge che alla società delegata siano stati conferiti il potere di promuovere e gestire, nomine proprio, il procedimento ablatorio ed accollati i connessi oneri economici, sicchè l'obbligo di corrispondere le indennità di espropriazione dei fondi compresi nel piano degli insediamenti produttivi e la legittimazione passiva nei giudizi di cui all'art. 54, comma 1, DPR n. 327/2001 restavano radicati in capo all'Ente locale, vale a dire al soggetto beneficiario degli atti traslativi della proprietà di tali beni.” (cfr. sent. N. 1300/2019 Corte d'Appello Salerno). Evidenziava, poi, che nell'atto posto alla base della pretesa creditoria, ovvero nell'atto di transazione del 16/09/2011, la soc. (ora TE [...]
, ha agito in nome e per conto del NT
Parte_1
Si costituiva NT
(già , eccependo che unico
[...] Controparte_2
N.R.G. 1601/2020- G.M. LUCIA ESPOSITO 4 CP_5 obbligato al pagamento dell'indennità a favore del proprietario espropriato era esclusivamente il soggetto espropriante, a cui favore è pronunciato il provvedimento ablatorio, che nel caso di specie è il nel cui territorio ricadono i Parte_1 fondi espropriati, non avendo l' NT
(ex mai agito in nome proprio e non avendo
[...] TE avuto mai avuto il ruolo e la funzione di concessionario di un opera pubblica. La soc. chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed TE in via subordinata la condanna del in persona del Sindaco p.t., al Parte_1 pagamento dell'indennità in favore del proprietario espropriato;
sempre in via subordinata chiedeva condannare il a manlevare la soc. Parte_1 CP_4 per quanto fosse eventualmente tenuta a fare e/o pagare in favore di parte opposta, con vittoria di spese e compenso di causa. Istruita la causa, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito. L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta limitatamente all'opposizione proposta dall' NT
[...]
Come evidenziato dal Giudice in sede di concessione della provvisoria esecuzione l' ha stipulato la transazione del 16/9/2011 in nome e per conto del CP_2 in virtù della Convenzione stipulata il 22.3.2005 e dei relativi atti Parte_1 integrativi. Nella Convenzione tra e è previsto il potere di Pt_1 CP_2 acquisizione ed espropriazione delle aree anche con atti di cessione volontaria e la transazione del 16/9/2011 comprende un atto di cessione volontaria che la società di trasformazione urbana poteva compiere in nome e per conto del che è il Pt_1
è il soggetto beneficiario della acquisizione immobiliare. Pt_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità la legittimazione passiva rispetto agli obblighi di pagamento delle indennità di espropriazione è del (cfr. Cass. 14780 del Pt_1
2020, nonché Cass. n. 17786 del 2015). La società (ora TE NT
) ha infatti agito in nome e per conto del in base ad
[...] Parte_1 apposite convenzioni sottoscritte per la realizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi in via S. Antonio Abate (Rep. n. 9/2005; Rep. n. 6/2007; Rep. n. 98/2010; Rep. n. 222/2015), (doc. 1,2,3,4). In virtù delle sopra citate convenzioni (ora TE [...]
) ha sottoscritto un accordo con NT CP_3
in data 16 settembre 2011 prot. n. 5578, con il quale la ha
[...] Controparte_3 concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione. Questa attività è stata svolta da (ora TE NT
) in nome e per conto del durante la vigenza del
[...] Pt_1 Parte_1 rapporto convenzionale di cui sopra. Ciò risulta affermato da molteplici pronunce di merito, tra cui va evidenziata la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1300 del 2019, del 20/9/2019, secondo la
N.R.G. 1601/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 quale, in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di espropriazione, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo è il soggetto a vantaggio del quale viene pronunciato il relativo decreto e non l'autorità o l'ente muniti del potere di emanare gli atti della procedura ablatoria, atteso che i predetti giudizi hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra l'espropriato e il beneficiario del provvedimento ablatorio (cfr., ex plurimis, Cass. 11 ottobre 1999, n. 1137; Cass. 16 gennaio 2004, n. 539; Cass. 14 maggio 2010, n. 11768). Quando gli atti espropriativi sono delegati ad un soggetto pubblico o privato, incaricato di espletare il procedimento ablativo in nome e per conto dell'ente beneficiario dell'espropriazione, quest'ultimo resta l'unico obbligato a corrisponderne l'indennità, con la conseguente assunzione della legittimazione passiva nel giudizio promosso per la sua determinazione o per l'opposizione alla stima, giacché, in tal caso, l'attività dei delegati, esaurendosi nel compimento, in rappresentanza e nell'interesse del delegante, degli atti necessari ad ottenere il trasferimento coattivo del compendio immobiliare, resta pur sempre riferibile all'ente stesso (cfr., ex plurimis, Cass. 18 gennaio 2000, n. 467; cfr. Cass. 8 maggio 2001, n. 6367; Cass. 6 giugno 2003, n. 9097). In definitiva, parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e, come tale, legittimato passivo nei giudizi previsti dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di esproprio, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve parimenti aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione (mentre i rapporti interni tra i vari enti rilevano soltanto per l'eventuale rivalsa dell'uno verso l'altro), salvo che, dal decreto stesso, non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna (delegazione intersoggettiva, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili) siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri (cfr., ex plurimis, Cass. 25 luglio 1997, n. 6959; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25862; Cass. 19 luglio 2012, n. 12541; Cass. 20 maggio 2016, n. 10530). Cosa che non è avvenuta nel caso di specie, non essendo, tra il e l' Pt_1 CP_2 intercorso un accordo a rilevanza esterna, in forza del quale l'ente locale abbia trasferito la procedura espropriativa ad un soggetto delegato, quest'ultimo può gestire il procedimento agendo in nome proprio, con la conseguente possibilità di estendere ad esso la legittimazione a resistere nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio (cfr. Cass. 3 luglio 2013, n. 16623). Essendo necessario stabilire un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dell'affidamento che si ingenera nel soggetto espropriato in ordine al concreto esercizio del potere ablatorio e la teorica titolarità delle funzioni pubblicistiche, possono enuclearsi i seguenti principi: 1) il ricorso agli strumenti della concessione e dell'appalto non può indiscriminatamente condurre ad attribuire all'affidatario dell'opera la
N.R.G. 1601/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 titolarità dei poteri espropriativi, ove la legge non lo consenta espressamente, restando in tal caso obbligato al deposito dell'indennità di esproprio l'ente espropriante;
2) l'accollo degli obblighi indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, occorrendo che nell'attività che abbia portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, il primo si sia correttamente manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell'esercizio del potere espropriativo;
3) l'assunzione degli obblighi in nome e per conto proprio da parte di un soggetto è sufficiente a creare i presupposti per essere utilmente convenuto nel giudizio di determinazione dell'indennità, mentre non altrettanto accade ove lo stesso dichiari di agire in nome proprio, ma per conto dell'espropriante; 4) dell'obbligazione indennitaria deve essere chiamato a rispondere il solo ente espropriante qualora sia accertato che il potere del delegato di espletare le procedure amministrative preordinate all'esproprio, comunque sempre in nome e per conto dell'ente delegante, non sia stato di fatto esercitato, mentre restano irrilevanti le clausole contrattuali attribuenti le obbligazioni indennitarie al concessionario, appositamente delegato all'acquisizione dei fondi, in mancanza di elementi tali da ritenere che nel rapporto con l'espropriato quella regolamentazione fosse stata opportunamente palesata, tenendosi conto, in ogni caso, che il comune o altro ente territoriale è il beneficiario dell'opera (cfr. Cass. 20 gennaio 2004, n. 821; Cass. 30 novembre 2006, n. 25544). Nel presente giudizio, non emerge che alla società delegata siano stati conferiti il potere di promuovere e gestire, nomine proprio, il procedimento ablatorio ed accollati i connessi oneri economici, sicché l'obbligo di corrispondere le indennità di espropriazione dei fondi compresi nel piano degli insediamenti produttivi e restava radicato in capo all'Ente locale, vale a dire al soggetto beneficiario degli atti traslativi della proprietà di tali beni. Il decreto ingiuntivo va dunque in parte revocato, limitatamente alla posizione dell' NT rimanendo unico debitore il
[...] Parte_1
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria. Nei rapporti con la
[...]
, tenuto conto dell'incertezza NT determinatasi nell'opponente con l'atto di transazione, le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1601/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1 [...]
, , NT Controparte_3 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta dall'
N.R.G. 1601/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 NT
[...]
2. rigetta per le causali in motivazione, l'opposizione proposta dal Parte_1
[...] per l'effetto:
3. conferma, limitatamente alla parte in cui ingiunge il pagamento nei confronti del il decreto ingiuntivo n. 391/2020 del 27/02/2020, Pt_1 Parte_1 che va dichiarato definitivamente esecutivo;
4. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si Controparte_3 liquidano in € 5810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite nei rapporti con l' NT
[...]
.
[...]
Così deciso in Nocera Inferiore, il 24/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1601/2020- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8