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15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
Art. 10-bis. (( (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). )) (( 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e' istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall' articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall' articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni. ))
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall' articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall' articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni. ))
Commentari • 25
- 1. Conto Corrente Bancariohttps://www.dirittobancario.it/ · 13 giugno 2011 · 15.283271
[…] In questo senso, la preoccupazione manifestata dalla banca di poter verificare l'eventuale emissione di assegni in violazione della revoca delle autorizzazioni prevista per legge, appare meritevole di considerazione, sia perché l'esigenza di assicurare il rispetto delle misure sanzionatorie, derivanti dall'iscrizione nell'archivio CAI di cui all'art.10-bis della legge 386/1990, risponde alle finalità perseguite dalla citata legge sanzionatoria, sia anche in considerazione del buon diritto della banca a non essere chiamata a rispondere in via solidale ai sensi dell'art.10 della legge stessa per le ipotesi ivi indicate.
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Giurisprudenza • 219
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18820Provvedimento: […] Ha considerato che era stata applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata minima di due anni, ex artt. 5 e 5-bis legge n. 386/1990; che l'iscrizione presso l'archivio 3 informatizzato ex art. 10-bis legge n. 386/1990 non era ancora avvenuta, in forza della previsione dell'art. 4 D.M. 458/2001, […] Con il primo motivo, proposto per violazione o falsa applicazione dell'art. 9 co.1 legge 386/1990 in combinato disposto con gli artt. 2 co.1 e 10-bis legge 386/1990, nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza, […]Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- giurisprudenza di legittimità·
- assegni bancari·
- art. 2 legge n. 386/1990·
- art. 366 cod. proc. civ.·
- art. 1 legge n. 386/1990·
- art. 348-ter cod. proc. civ.·
- art. 10-bis legge n. 386/1990·
- art. 9 legge n. 386/1990·
- art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
- art. 10 D.M. n. 458/2001·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- art. 5 legge n. 386/1990·
- doppia conforme