Articolo 10 bis della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 9 terArticolo 10 ter
Versione
15 gennaio 2000
Art. 10-bis. (( (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). )) (( 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e' istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall' articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall' articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni. ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente