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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1923/2023 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f. ), con il patrocinio C.F._4 Parte_5 C.F._5 dell'avv. Silvia Airaghi;
RICORRENTI
contro
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Maurilio Controparte_1 C.F._6
Vanzulli e Davide Vanzulli;
RESISTENTE nonché contro
(c.f. ), contumace;
CP_2 C.F._7
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,in accoglimento del presente ricorso, per i motivi svolti
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra il sig.
[...]
e gli odierni ricorrenti;
CP_1
- Accertare e dichiarare dovuti i canoni di locazione non corrisposti dal sig. dal Controparte_1 novembre 2019 per un importi pari ad euro Euro 10.572,14 o quella somma maggiore accertanda (7.322,56 canoni dal novembre 2019 all'aprile 2021; Euro 2.745,96 per mancato preavviso, € 6,00 per imposte di bollo, oltre € 39,17 per spese acqua condominiale (fattura scad. 15.01.2020), € 19,25 per spese acqua condominiale (fattura scad. 13/03/2020), oltre ad euro 439,20 per i costi sostenuti per la derattizzazione), oltre interessi, rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo e per l'effetto
pagina 1 di 8 condannare il sig. ed il sig. in via solidale tra loro alla Controparte_1 CP_2 corresponsione di tali importi agli odierni ricorrenti;
- Accertare e dichiarare i danni tutti sopra descritti e recati all'immobile e per l'effetto condannare il sig. ed il sig. in via solidale tra loro a risarcire i ricorrenti dei danni Controparte_1 CP_2 subiti per un importo pari ad euro 12.810,00 oltre IVA o in quella somma che verrà ritenuta di giustizia;
- Condannare il sig. ed il sig, in via solidale tra loro, al risarcimento Controparte_1 CP_2 dei danni tutti subiti per la mancata locazione dell'immobile e per il periodo relativo alle opere di rispristino dell'immobile in una somma non inferiore ad Euro 5 .000,00 da determinarsi in via equitativa, o in altra accertando in corso di giudizio;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e accessori di Legge.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che il sig. mi telefonava dicendo che avrebbe lasciato l'immobile di via Testimone_1
Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore e che avrebbe lasciato le chiavi per accedere allo stesso nella cassetta delle lettere posta all'ingresso dello stabile.
2) Vero che mi recavo con il sig. e presso l'immobile di loro Parte_1 Parte_2 proprietà sito in Cantalupo di Cerro Maggiore alla via Cardinal Ferrari num 16 in quanto avevano recuperato le chiavi dell'immobile che il sig. aveva lasciato nella cassetta delle lettere posta CP_1 all'ingresso dello stabile
3) Vero che nell'occasione di cui sopra l'immobile si presentava come dalle fotografie agli atti e che mi si rammostrano (doc. 9).
4) Vero che i servizi sanitari risultavano come da foto che mi si rammostrano al doc. 9
5) Vero gli elettrodomestici della cucina risultavano come da foto che mi si rammostrano ed il frigorifero conteneva cibo avariato e larve morte (doc. 9) Sig. via Ungaretti 9 Cerro Maggiore. Testimone_2
6) Vero che accedevo all'immobile di via Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore unitamente ai sigg.ri e che mi chiedevano di stilare un preventivo, Pt_1 Parte_2 preventivo che confermo (doc. 11).
Sig. via don Luigi ZO num. 2 Cantalupo di Cerro Maggiore Testimone_3
7) Vero che accedevo all'immobile di via Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore unitamente ai sigg.ri e che mi chiedevano di stilare un preventivo, Pt_1 Parte_2 preventivo che confermo. (doc. 12) Rappresentante legale Archimede sas via Martiri di Blefiore n. 10 Olgiate Olona
8) Vero che accedevo all'immobile di via Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore unitamente ai sigg.ri e che mi chiedevano di stilare un preventivo, Pt_1 Parte_2 preventivo che confermo (doc. 10).
Rappresentante legale BOSI snc via Leone XIII n. 20, Cerro Maggiore. Si producono i seguenti documenti: doc. 1) Contratto di locazione ad uso abitativo, 2) Comunicazione subentro eredi;
3) racc. a.r. studio legale /sig. – sig. in data 24 gennaio 2020; 4) racc. CP_1 CP_2
a.r. Eredi NT / sig. – sig. in data 10/06/2019; 5) Lettera inquilini immobile CP_1 CP_2 stabile di via Cardinal Ferrari num. 16 Cerro Maggiore, 6) Fatture derattizzazione 7) racc. a.r. studio legale /sig. – sig. in data 16 settembre 2020; 8) racc. a.r. studio legale /sig. Ruggiu – sig. CP_1 CP_2
Carta in data 6 ottobre 2021; 9) num. 17 fotografie;
10) Preventivo Bosi snc;
11) Preventivo opere idrauliche;
12) Erogazione servizi di pulizia;
13) Verbale negativo di mediazione. Ai fini del versamento del contributo unificato l'importo del presente giudizio ammonta ad Euro 28.382,28.”.
Per il resistente : Controparte_1
pagina 2 di 8 “Piaccia al Giudice Ill.mo del Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria istanza così decidere:
Nel merito
In via principale rigettare le domante ex adverso formulate per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domande formulate dai ricorrenti condannare il resistente al pagamento dei soli canoni di locazione, detratto il deposito cauzione versato.
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti di condanna al risarcimento dei danni, condannare il resistente al minor importo che risulterà di giustizia all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze professionali.
In via istruttoria si chiede
A) che venga disposta apposita Consulenza Tecnica D'Ufficio al fine di accertare i danni lamentati dai ricorrenti, nonché la quantificazione dei costi di ripristino.
B) si produce:
1. contratto di locazione;
2. interessi legali su cauzione. ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate e all'ammissione dei capitoli di prova formulati in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
Riservata con riserva di ulteriormente articolare e produrre.
Ai fini della determinazione del valore del presente procedimento, si dichiara ai sensi dell'art. 14 T.U.
115/02 così come modificato dalla Legge 183/2011 che con l'atto sopra indicato il valore della causa non è mutato.”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 21.04.2023, Parte_1 Parte_2
e adivano il Tribunale di Busto Arsizio esponendo di Parte_3 Parte_4 Parte_5 essere successori mortis causa di e, in quanto tali, di essere subentrati nel contratto Controparte_3 con il quale, in data 15.03.2006, egli aveva concesso in locazione a l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Cerro Maggiore, frazione Cantalupo, via Cardinal Ferrari n. 16, ad un canone annuo pari a € 4.800,00 e con la prestazione di garanzia da parte di riguardo il puntuale CP_2 adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sul conduttore.
I ricorrenti esponevano che, a partire dal mese di novembre 2019, si era reso Controparte_1 moroso nel pagamento di canoni e spese accessorie e che, reiteratamente richiesto di saldare il debito, nel mese di marzo 2021 egli aveva infine rilasciato spontaneamente l'immobile, abbandonato in condizioni di estremo degrado ed in pessime condizioni igienico sanitarie, tanto da aver reso necessari interventi di sanificazione e rilevanti riparazioni.
Avendo essi manifestato sin dal mese di gennaio 2020 la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa contenuta al punto n. 6 del contratto di locazione, concludevano domandando accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto e la condanna di e di in via tra Controparte_1 CP_2 loro solidale, al pagamento di € 10.572,14 a titolo di canoni scaduti, indennità di mancato preavviso e spese accessorie, oltre ad € 12.810,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali provocati pagina 3 di 8 all'immobile locato e ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità di locare il bene durante l'esecuzione dei lavori di ripristino.
si costituiva con comparsa depositata il 30.06.2023, non contestando la morosità Controparte_1 in sé bensì l'ammontare delle mensilità scadute: egli deduceva, infatti, che il rilascio dell'immobile era avvenuto spontaneamente a marzo 2021, come pacificamente ammesso dalla stessa parte ricorrente, e che, pertanto, il credito spettante ai locatori doveva essere rideterminato nella minor somma di €
6.915,60, pari a 17 mensilità di canone anziché 18, come ex adverso preteso.
Negava di dovere alcunché a titolo di costi accessori, quali imposte di bollo e spese per l'acqua condominiale, in quanto i ricorrenti non avevano prodotto alcun giustificativo comprovante la debenza dei relativi importi, violando, così, il precetto di cui all'art.9 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 11 del contratto di locazione.
Parimenti non dovuta, secondo il resistente, era l'indennità per il mancato preavviso pretesa dai ricorrenti, pari a € 2.745,96. osservava che erano stati proprio costoro ad aver manifestato CP_1 l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa con lettera raccomandata del 24.01.2020, con la conseguenza che il contratto di locazione doveva ritenersi risolto di diritto sin da allora e che, non essendovi stato alcun recesso anticipato da parte del conduttore, nessun inadempimento all'obbligo del preavviso poteva essere imputato al medesimo.
Infine, egli contestava la fondatezza delle domande risarcitorie formulate da parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di rimborso dei costi per il ripristino dei locali danneggiati, osservava che i ricorrenti si erano limitati a produrre in giudizio preventivi di spesa e che i lavori di ristrutturazione non erano ancora stati intrapresi, cosicché non vi era prova circa l'ammontare effettivo delle spese sostenute o da sostenere.
Anche la richiesta di risarcimento del danno da mancata locazione dell'immobile appariva sfornita di prova, non avendo i ricorrenti dimostrato di avere perduto occasioni di locare l'immobile.
Il resistente osservava, infine, che dall'importo eventualmente riconosciuto alla controparte a titolo di pagamento dei canoni scaduti avrebbe dovuto essere dedotto il deposito cauzionale consegnato a suo tempo a pari a € 1.200,00 oltre interessi di legge. Controparte_3
, pertanto, domandava in via principale il rigetto delle domande avversarie e, in Controparte_1 subordine, la condanna al pagamento dei soli canoni di locazione, dedotto l'importo del deposito cauzionale, ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione del risarcimento riconosciuto alla controparte alla minor somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
Dichiarata la contumacia del resistente la causa veniva istruita tramite l'acquisizione dei CP_2 documenti prodotti dalle parti, l'assunzione di prova orale per testi e per interrogatorio formale del resistente e con l'espletamento di c.t.u. volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei danni CP_1 all'immobile e a quantificare i costi della rimessione in pristino, ed infine decisa con separato dispositivo all'esito dell'udienza di discussione del 22.01.2025.
*** *** *** Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Va innanzitutto osservato che il resistente non contestava la propria morosità nel pagamento dei canoni di locazione e che, anzi, sostanzialmente ne dava conferma, limitandosi a contestare l'importo totale preteso a tale titolo da parte ricorrente. Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, egli negava che le mensilità dovute ai ricorrenti fossero 18, per un controvalore complessivo di € 7.322,56, ed affermava testualmente che «[…] l'importo arretrato ammonta alla minor somma di € 6.915,60 (17 mensilità x € 406,80) […]» (pagina 4).
pagina 4 di 8 Contrariamente a quanto sostenuto dal , il conteggio operato dai ricorrenti appare tuttavia CP_1 corretto.
Difatti, è incontestato che il primo canone insoluto era quello di novembre 2019 e che il conduttore aveva materialmente abbandonato l'appartamento nel mese di marzo 2021. È, altresì, incontestato che i ricorrenti avevano provveduto a comunicare formalmente all'Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata del rapporto locatizio ad aprile del 2021. Il lasso temporale da considerare è, quindi, quello ricompreso tra novembre 2019 ed aprile 2021, non potendosi riconoscersi alcuna valenza di riconsegna dell'unità immobiliare alla condotta del conduttore, che, all'atto di abbandonare spontaneamente i locali, aveva lasciato le chiavi di accesso nella cassetta postale ed aveva dato comunicazione telefonica ai locatori dell'avvenuta liberazione dell'unità immobiliare. Difatti, in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato gravante sul conduttore ai sensi dell'art. 1590 c.c. non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore. Perciò è evidente che la prestazione di riconsegna dell'immobile locato da parte del conduttore non possa dirsi assolta se l'immobile venga sì riconsegnato ma ancora ingombro dei beni di proprietà del conduttore, non consentendo tale modus operandi di postulare quella incondizionata restituzione del bene in cui consiste il proprium della prestazione di rilascio (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
14.03.2017, n. 6467. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.04.2006, n. 8616). Ciò è quanto si era pacificamente verificato nel caso di specie. Giova rammentare che l'appartamento era stato locato non ammobiliato (vedasi documento n. 1 del fascicolo di parte ricorrente): non avendo le parti allegato alcunché circa la proprietà degli arredi e delle suppellettili rinvenuti nei locali dopo il rilascio, deve necessariamente presumersi che gli stessi appartengano al resistente.
Pertanto, ritenuto sussistente il grave inadempimento del conduttore alle obbligazioni contrattuali, del tutto legittimamente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 avevano attivato la clausola risolutiva espressa: deve, perciò, essere dichiarata la risoluzione del
[...] contratto di locazione a far tempo dal 02.03.2020, data in cui si era compiuto il periodo di giacenza della comunicazione inviata dai ricorrenti al contenente la dichiarazione di volersi valere della CP_1 clausola e la stessa doveva conseguentemente ritenersi pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario (cfr. documento n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Non dovute sono, al contrario, le spese accessorie delle quali Parte_1 Parte_2
e domandavano il rimborso in uno con il pagamento dei Parte_3 Parte_4 Parte_5 canoni di locazione. I ricorrenti, infatti, non depositavano alcun documento comprovante la sussistenza delle relative poste debitorie e l'effettività dell'esborso affermato. Quanto alle spese inerenti agli interventi di derattizzazione, pari a complessivi € 439,20, le fatture n. 421/2019 e n. 525/2019 emesse dall'impresa individuale L'edera di Bassis Gabriele, offerte in comunicazione come documento n. 6 del fascicolo di parte ricorrente, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza e la consistenza del credito affermato. Notoriamente, infatti, se non quietanzate, accettate dal destinatario o accompagnate da ricevute attestanti l'esecuzione del pagamento, esse risultano inidonee a comprovare il danno allegato (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 01.02.2023, n. 2982. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI –
III, Ordinanza 12.02.2018, n. 3293).
Parimenti non dovuta è l'indennità di mancato preavviso pretesa dai ricorrenti.
A tale proposito, è sufficiente osservare che, come correttamente rilevato dal resistente, l'iniziativa della risoluzione anticipata del rapporto locatizio era stata assunta dai ricorrenti stessi, attraverso l'invio della comunicazione con la quale, nel mese di gennaio 2020, essi avevano manifestato al conduttore la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa contemplata dall'art. 6 del contratto di locazione. Nel caso di specie, dunque, non è neppure ravvisabile un'ipotesi di recesso unilaterale del conduttore e,
pagina 5 di 8 di conseguenza, non sussistendo alcun obbligo di preavviso in capo a quest'ultimo, nessun inadempimento è imputabile a sotto tale profilo. Controparte_1
Assodata la debenza dei canoni di locazione, nella misura determinata dai ricorrenti, occorre procedere con l'esame delle domande risarcitorie dai medesimi formulate.
Certamente fondata è la pretesa di ristoro dei danni corrispondenti agli oneri collegati all'integrale ripristino dell'unità immobiliare locata. È conclamato che l'appartamento era stato lasciato dal resistente in condizioni di completo CP_1 degrado e di assoluta inidoneità all'uso che gli è proprio. Ciò è inconfutabilmente dimostrato dalle prove raccolte nel corso dell'istruttoria e, in primis, dal materiale fotografico offerto in comunicazione da parte ricorrente quale documento n.
9. Lo stato dei luoghi ritratto dalle immagini contenute in tale documento è confermato da quelle allegate alla c.t.u. depositata dal geom. il quale, infatti, Parte_6 evidenziava: «[…] uno stato di grave abbandono di rifiuti, di danneggiamento dell'impianto idrico sanitario di abbandono delle apparecchiature (frigo fornello ecc.) […] la presenza di fenomeni infiltrativi e di esfogliazione dei plafoni per completare un gravissimo quadro che compromette ed esclude ogni possibile condizione di normale utilizzo dell'appartamento. Si precisa che quanto accertato nel sopralluogo del 24.09.2024 è comparabile con la documentazione agli atti (all.9), del ricorso dei ricorrenti. […]» (cfr. elaborato peritale, a pagina 7).
Del resto, la situazione ora descritta trovava piena conferma nelle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 19.09.2023 dal teste il quale, recatosi presso l'unità immobiliare Testimone_2 in compagnia di e tra marzo e maggio 2021 (si veda risposta al capitolo n. Pt_1 Parte_2 2), vale a dire immediatamente dopo che la stessa era stata rilasciata dal resistente, affermava che «[…] l'immobile era nello stato ritratto dalle fotografie […]» che gli venivano mostrate (si vedano risposte ai capitoli di prova n. 3 e n. 4).
Nessun dubbio, dunque, circa l'effettiva presenza dei danni e l'imputabilità degli stessi alla condotta del resistente, essendo incontestato che nessun altro dopo di lui aveva goduto dell'appartamento e che, pertanto, lui soltanto poteva essere il responsabile dello stato di degrado in cui l'unità immobiliare versava al momento dei sopralluoghi eseguiti dai ricorrenti e dal c.t.u. Del resto, lo stesso non CP_1 negava la scarsa cura del bene, ammettendo in sede di interrogatorio formale di avere «[…] lasciato l'immobile sporco come nelle foto […]» (risposta al capitolo 3). Nessun dubbio, dunque, neppure riguardo all'effettiva necessità di procedere agli interventi di pulizia, sanificazione e riparazione allegati da parte ricorrente per ricondurre il bene immobile al suo stato originario e ricostituire i presupposti per la sua abitabilità. Quanto all'importo dei costi di ripristino, si ravvisa l'estrema prossimità tra la stima operata dai locatori e quella elaborata dal c.t.u.: i primi, infatti, quantificavano detti costi in € 12.810,00 oltre I.V.A., mentre il c.t.u. riteneva congrue spese leggermente superiori, pari a complessivi € 13.390,87 oltre I.V.A.
Le conclusioni formulate dal c.t.u. sono pienamente condivisibili, avendo esse risposto in maniera analitica, puntuale ed esaustiva al quesito formulato dal Giudice, con iter motivazionale immune da vizi logici. Ciò che denota accuratezza ed obiettività nell'esame dei luoghi di causa e della documentazione versata in atti.
Ai ricorrenti deve pertanto essere riconosciuto anche il risarcimento del danno da mancata locazione dell'immobile, seppure in misura inferiore a quella dai medesimi prospettata come dovuta. La giurisprudenza di legittimità e di merito sanciscono, infatti, il principio in base al quale il locatore può legittimamente pretendere dal conduttore il risarcimento quando, alla consegna della cosa locata, la stessa si presenti in condizioni che eccedano il normale degrado usualmente conseguenti al suo ordinario uso. In tali ipotesi il risarcimento dovuto dal conduttore si estende non soltanto ai danni consistenti nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino dei luoghi, ma anche in un pagina 6 di 8 importo pari al canone che spetterebbe per tutto il periodo necessario all'esecuzione ed al completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza 07.03.2019, n. 6596. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
21.09.2011, n. 19202 e Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 31.05.2010, n. 13222).
Essendo state accertate la sussistenza dei danni all'immobile, l'imputabilità dei medesimi ai e la necessità di intraprendere lavori per ripristinare l'agibilità dell'appartamento Controparte_1 per un importo pari a € 13.390,87 oltre I.V.A., deve dirsi ugualmente esistente il diritto dei ricorrenti di vedersi riconoscere il risarcimento per tutta la durata delle opere di ristrutturazione, in misura che appare congruo circoscrivere in un'unica mensilità di canone, pari a € 457,66.
Tale valutazione consegue alle valutazioni quantitative operate dal c.t.u. al capitolo 3 dell'elaborato peritale, dedicato alla quantificazione di interventi e costi per la rimessione in pristino. In particolare, la prima tabella, denominata Fase 1 e dedicata all'occupazione di suolo pubblico per la posa di cassone raccolta rifiuti, stima in un periodo minimo di 10 giorni il tempo necessario. Anche considerando l'eventuale protrarsi delle operazioni oltre tale termine e l'insorgere di un fabbisogno di tempo supplementare per completare i lavori, si ritiene che un margine di venti giorni ulteriori sia del tutto sufficiente allo scopo, anche alla luce della natura non complessa delle ulteriori attività descritte dal c.t.u. nel prosieguo della perizia.
L'importo globale da riconoscere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno è dunque pari a € 13.848,53, oltre I.V.A. di legge (€ 13.390,87 + € 457,66), da devalutare dalla data della relazione di c.t.u. al 30.4.2021 e rivalutare con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data odierna ed oltre agli ulteriori interessi legali da oggi al saldo effettivo.
e condebitore in quanto garante dell'adempimento delle obbligazioni Controparte_1 CP_2 del conduttore, devono dunque essere condannati in via solidale a versare ai ricorrenti la somma predetta a titolo di risarcimento del danno materiale sofferto, oltre ad € 7.322,56 a titolo di canoni scaduti fino all'aprile 2021, importo produttivo di interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi di legge.
Le spese di lite, comprese quelle di c.t.u. (queste ultime già liquidate con separato decreto), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa eccezione e domanda delle parti, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile al conduttore;
condanna e in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della Controparte_1 CP_2 somma di € 7.322,56 a titolo di canoni scaduti fino all'aprile 2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna e in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della Controparte_1 CP_2 somma di € 13.848,53, oltre iva di legge, a titolo di risarcimento del danno, da devalutare dalla data della relazione di c.t.u. al 30.4.2021 e rivalutare con l'aggiunta degli interessi legali fino ad oggi;
oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
condanna e in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle Controparte_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 22.01.2025
Il Giudice
pagina 7 di 8 dott. Nicola Cosentino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1923/2023 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f. ), con il patrocinio C.F._4 Parte_5 C.F._5 dell'avv. Silvia Airaghi;
RICORRENTI
contro
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Maurilio Controparte_1 C.F._6
Vanzulli e Davide Vanzulli;
RESISTENTE nonché contro
(c.f. ), contumace;
CP_2 C.F._7
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis,in accoglimento del presente ricorso, per i motivi svolti
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra il sig.
[...]
e gli odierni ricorrenti;
CP_1
- Accertare e dichiarare dovuti i canoni di locazione non corrisposti dal sig. dal Controparte_1 novembre 2019 per un importi pari ad euro Euro 10.572,14 o quella somma maggiore accertanda (7.322,56 canoni dal novembre 2019 all'aprile 2021; Euro 2.745,96 per mancato preavviso, € 6,00 per imposte di bollo, oltre € 39,17 per spese acqua condominiale (fattura scad. 15.01.2020), € 19,25 per spese acqua condominiale (fattura scad. 13/03/2020), oltre ad euro 439,20 per i costi sostenuti per la derattizzazione), oltre interessi, rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo e per l'effetto
pagina 1 di 8 condannare il sig. ed il sig. in via solidale tra loro alla Controparte_1 CP_2 corresponsione di tali importi agli odierni ricorrenti;
- Accertare e dichiarare i danni tutti sopra descritti e recati all'immobile e per l'effetto condannare il sig. ed il sig. in via solidale tra loro a risarcire i ricorrenti dei danni Controparte_1 CP_2 subiti per un importo pari ad euro 12.810,00 oltre IVA o in quella somma che verrà ritenuta di giustizia;
- Condannare il sig. ed il sig, in via solidale tra loro, al risarcimento Controparte_1 CP_2 dei danni tutti subiti per la mancata locazione dell'immobile e per il periodo relativo alle opere di rispristino dell'immobile in una somma non inferiore ad Euro 5 .000,00 da determinarsi in via equitativa, o in altra accertando in corso di giudizio;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e accessori di Legge.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che il sig. mi telefonava dicendo che avrebbe lasciato l'immobile di via Testimone_1
Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore e che avrebbe lasciato le chiavi per accedere allo stesso nella cassetta delle lettere posta all'ingresso dello stabile.
2) Vero che mi recavo con il sig. e presso l'immobile di loro Parte_1 Parte_2 proprietà sito in Cantalupo di Cerro Maggiore alla via Cardinal Ferrari num 16 in quanto avevano recuperato le chiavi dell'immobile che il sig. aveva lasciato nella cassetta delle lettere posta CP_1 all'ingresso dello stabile
3) Vero che nell'occasione di cui sopra l'immobile si presentava come dalle fotografie agli atti e che mi si rammostrano (doc. 9).
4) Vero che i servizi sanitari risultavano come da foto che mi si rammostrano al doc. 9
5) Vero gli elettrodomestici della cucina risultavano come da foto che mi si rammostrano ed il frigorifero conteneva cibo avariato e larve morte (doc. 9) Sig. via Ungaretti 9 Cerro Maggiore. Testimone_2
6) Vero che accedevo all'immobile di via Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore unitamente ai sigg.ri e che mi chiedevano di stilare un preventivo, Pt_1 Parte_2 preventivo che confermo (doc. 11).
Sig. via don Luigi ZO num. 2 Cantalupo di Cerro Maggiore Testimone_3
7) Vero che accedevo all'immobile di via Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore unitamente ai sigg.ri e che mi chiedevano di stilare un preventivo, Pt_1 Parte_2 preventivo che confermo. (doc. 12) Rappresentante legale Archimede sas via Martiri di Blefiore n. 10 Olgiate Olona
8) Vero che accedevo all'immobile di via Cardinal Ferrari num 16 a Cantalupo di Cerro Maggiore unitamente ai sigg.ri e che mi chiedevano di stilare un preventivo, Pt_1 Parte_2 preventivo che confermo (doc. 10).
Rappresentante legale BOSI snc via Leone XIII n. 20, Cerro Maggiore. Si producono i seguenti documenti: doc. 1) Contratto di locazione ad uso abitativo, 2) Comunicazione subentro eredi;
3) racc. a.r. studio legale /sig. – sig. in data 24 gennaio 2020; 4) racc. CP_1 CP_2
a.r. Eredi NT / sig. – sig. in data 10/06/2019; 5) Lettera inquilini immobile CP_1 CP_2 stabile di via Cardinal Ferrari num. 16 Cerro Maggiore, 6) Fatture derattizzazione 7) racc. a.r. studio legale /sig. – sig. in data 16 settembre 2020; 8) racc. a.r. studio legale /sig. Ruggiu – sig. CP_1 CP_2
Carta in data 6 ottobre 2021; 9) num. 17 fotografie;
10) Preventivo Bosi snc;
11) Preventivo opere idrauliche;
12) Erogazione servizi di pulizia;
13) Verbale negativo di mediazione. Ai fini del versamento del contributo unificato l'importo del presente giudizio ammonta ad Euro 28.382,28.”.
Per il resistente : Controparte_1
pagina 2 di 8 “Piaccia al Giudice Ill.mo del Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria istanza così decidere:
Nel merito
In via principale rigettare le domante ex adverso formulate per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domande formulate dai ricorrenti condannare il resistente al pagamento dei soli canoni di locazione, detratto il deposito cauzione versato.
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti di condanna al risarcimento dei danni, condannare il resistente al minor importo che risulterà di giustizia all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze professionali.
In via istruttoria si chiede
A) che venga disposta apposita Consulenza Tecnica D'Ufficio al fine di accertare i danni lamentati dai ricorrenti, nonché la quantificazione dei costi di ripristino.
B) si produce:
1. contratto di locazione;
2. interessi legali su cauzione. ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate e all'ammissione dei capitoli di prova formulati in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
Riservata con riserva di ulteriormente articolare e produrre.
Ai fini della determinazione del valore del presente procedimento, si dichiara ai sensi dell'art. 14 T.U.
115/02 così come modificato dalla Legge 183/2011 che con l'atto sopra indicato il valore della causa non è mutato.”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 21.04.2023, Parte_1 Parte_2
e adivano il Tribunale di Busto Arsizio esponendo di Parte_3 Parte_4 Parte_5 essere successori mortis causa di e, in quanto tali, di essere subentrati nel contratto Controparte_3 con il quale, in data 15.03.2006, egli aveva concesso in locazione a l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Cerro Maggiore, frazione Cantalupo, via Cardinal Ferrari n. 16, ad un canone annuo pari a € 4.800,00 e con la prestazione di garanzia da parte di riguardo il puntuale CP_2 adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sul conduttore.
I ricorrenti esponevano che, a partire dal mese di novembre 2019, si era reso Controparte_1 moroso nel pagamento di canoni e spese accessorie e che, reiteratamente richiesto di saldare il debito, nel mese di marzo 2021 egli aveva infine rilasciato spontaneamente l'immobile, abbandonato in condizioni di estremo degrado ed in pessime condizioni igienico sanitarie, tanto da aver reso necessari interventi di sanificazione e rilevanti riparazioni.
Avendo essi manifestato sin dal mese di gennaio 2020 la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa contenuta al punto n. 6 del contratto di locazione, concludevano domandando accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto e la condanna di e di in via tra Controparte_1 CP_2 loro solidale, al pagamento di € 10.572,14 a titolo di canoni scaduti, indennità di mancato preavviso e spese accessorie, oltre ad € 12.810,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali provocati pagina 3 di 8 all'immobile locato e ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità di locare il bene durante l'esecuzione dei lavori di ripristino.
si costituiva con comparsa depositata il 30.06.2023, non contestando la morosità Controparte_1 in sé bensì l'ammontare delle mensilità scadute: egli deduceva, infatti, che il rilascio dell'immobile era avvenuto spontaneamente a marzo 2021, come pacificamente ammesso dalla stessa parte ricorrente, e che, pertanto, il credito spettante ai locatori doveva essere rideterminato nella minor somma di €
6.915,60, pari a 17 mensilità di canone anziché 18, come ex adverso preteso.
Negava di dovere alcunché a titolo di costi accessori, quali imposte di bollo e spese per l'acqua condominiale, in quanto i ricorrenti non avevano prodotto alcun giustificativo comprovante la debenza dei relativi importi, violando, così, il precetto di cui all'art.9 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 11 del contratto di locazione.
Parimenti non dovuta, secondo il resistente, era l'indennità per il mancato preavviso pretesa dai ricorrenti, pari a € 2.745,96. osservava che erano stati proprio costoro ad aver manifestato CP_1 l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa con lettera raccomandata del 24.01.2020, con la conseguenza che il contratto di locazione doveva ritenersi risolto di diritto sin da allora e che, non essendovi stato alcun recesso anticipato da parte del conduttore, nessun inadempimento all'obbligo del preavviso poteva essere imputato al medesimo.
Infine, egli contestava la fondatezza delle domande risarcitorie formulate da parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di rimborso dei costi per il ripristino dei locali danneggiati, osservava che i ricorrenti si erano limitati a produrre in giudizio preventivi di spesa e che i lavori di ristrutturazione non erano ancora stati intrapresi, cosicché non vi era prova circa l'ammontare effettivo delle spese sostenute o da sostenere.
Anche la richiesta di risarcimento del danno da mancata locazione dell'immobile appariva sfornita di prova, non avendo i ricorrenti dimostrato di avere perduto occasioni di locare l'immobile.
Il resistente osservava, infine, che dall'importo eventualmente riconosciuto alla controparte a titolo di pagamento dei canoni scaduti avrebbe dovuto essere dedotto il deposito cauzionale consegnato a suo tempo a pari a € 1.200,00 oltre interessi di legge. Controparte_3
, pertanto, domandava in via principale il rigetto delle domande avversarie e, in Controparte_1 subordine, la condanna al pagamento dei soli canoni di locazione, dedotto l'importo del deposito cauzionale, ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione del risarcimento riconosciuto alla controparte alla minor somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
Dichiarata la contumacia del resistente la causa veniva istruita tramite l'acquisizione dei CP_2 documenti prodotti dalle parti, l'assunzione di prova orale per testi e per interrogatorio formale del resistente e con l'espletamento di c.t.u. volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei danni CP_1 all'immobile e a quantificare i costi della rimessione in pristino, ed infine decisa con separato dispositivo all'esito dell'udienza di discussione del 22.01.2025.
*** *** *** Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Va innanzitutto osservato che il resistente non contestava la propria morosità nel pagamento dei canoni di locazione e che, anzi, sostanzialmente ne dava conferma, limitandosi a contestare l'importo totale preteso a tale titolo da parte ricorrente. Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, egli negava che le mensilità dovute ai ricorrenti fossero 18, per un controvalore complessivo di € 7.322,56, ed affermava testualmente che «[…] l'importo arretrato ammonta alla minor somma di € 6.915,60 (17 mensilità x € 406,80) […]» (pagina 4).
pagina 4 di 8 Contrariamente a quanto sostenuto dal , il conteggio operato dai ricorrenti appare tuttavia CP_1 corretto.
Difatti, è incontestato che il primo canone insoluto era quello di novembre 2019 e che il conduttore aveva materialmente abbandonato l'appartamento nel mese di marzo 2021. È, altresì, incontestato che i ricorrenti avevano provveduto a comunicare formalmente all'Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata del rapporto locatizio ad aprile del 2021. Il lasso temporale da considerare è, quindi, quello ricompreso tra novembre 2019 ed aprile 2021, non potendosi riconoscersi alcuna valenza di riconsegna dell'unità immobiliare alla condotta del conduttore, che, all'atto di abbandonare spontaneamente i locali, aveva lasciato le chiavi di accesso nella cassetta postale ed aveva dato comunicazione telefonica ai locatori dell'avvenuta liberazione dell'unità immobiliare. Difatti, in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato gravante sul conduttore ai sensi dell'art. 1590 c.c. non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore. Perciò è evidente che la prestazione di riconsegna dell'immobile locato da parte del conduttore non possa dirsi assolta se l'immobile venga sì riconsegnato ma ancora ingombro dei beni di proprietà del conduttore, non consentendo tale modus operandi di postulare quella incondizionata restituzione del bene in cui consiste il proprium della prestazione di rilascio (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
14.03.2017, n. 6467. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 12.04.2006, n. 8616). Ciò è quanto si era pacificamente verificato nel caso di specie. Giova rammentare che l'appartamento era stato locato non ammobiliato (vedasi documento n. 1 del fascicolo di parte ricorrente): non avendo le parti allegato alcunché circa la proprietà degli arredi e delle suppellettili rinvenuti nei locali dopo il rilascio, deve necessariamente presumersi che gli stessi appartengano al resistente.
Pertanto, ritenuto sussistente il grave inadempimento del conduttore alle obbligazioni contrattuali, del tutto legittimamente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 avevano attivato la clausola risolutiva espressa: deve, perciò, essere dichiarata la risoluzione del
[...] contratto di locazione a far tempo dal 02.03.2020, data in cui si era compiuto il periodo di giacenza della comunicazione inviata dai ricorrenti al contenente la dichiarazione di volersi valere della CP_1 clausola e la stessa doveva conseguentemente ritenersi pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario (cfr. documento n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Non dovute sono, al contrario, le spese accessorie delle quali Parte_1 Parte_2
e domandavano il rimborso in uno con il pagamento dei Parte_3 Parte_4 Parte_5 canoni di locazione. I ricorrenti, infatti, non depositavano alcun documento comprovante la sussistenza delle relative poste debitorie e l'effettività dell'esborso affermato. Quanto alle spese inerenti agli interventi di derattizzazione, pari a complessivi € 439,20, le fatture n. 421/2019 e n. 525/2019 emesse dall'impresa individuale L'edera di Bassis Gabriele, offerte in comunicazione come documento n. 6 del fascicolo di parte ricorrente, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza e la consistenza del credito affermato. Notoriamente, infatti, se non quietanzate, accettate dal destinatario o accompagnate da ricevute attestanti l'esecuzione del pagamento, esse risultano inidonee a comprovare il danno allegato (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 01.02.2023, n. 2982. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI –
III, Ordinanza 12.02.2018, n. 3293).
Parimenti non dovuta è l'indennità di mancato preavviso pretesa dai ricorrenti.
A tale proposito, è sufficiente osservare che, come correttamente rilevato dal resistente, l'iniziativa della risoluzione anticipata del rapporto locatizio era stata assunta dai ricorrenti stessi, attraverso l'invio della comunicazione con la quale, nel mese di gennaio 2020, essi avevano manifestato al conduttore la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa contemplata dall'art. 6 del contratto di locazione. Nel caso di specie, dunque, non è neppure ravvisabile un'ipotesi di recesso unilaterale del conduttore e,
pagina 5 di 8 di conseguenza, non sussistendo alcun obbligo di preavviso in capo a quest'ultimo, nessun inadempimento è imputabile a sotto tale profilo. Controparte_1
Assodata la debenza dei canoni di locazione, nella misura determinata dai ricorrenti, occorre procedere con l'esame delle domande risarcitorie dai medesimi formulate.
Certamente fondata è la pretesa di ristoro dei danni corrispondenti agli oneri collegati all'integrale ripristino dell'unità immobiliare locata. È conclamato che l'appartamento era stato lasciato dal resistente in condizioni di completo CP_1 degrado e di assoluta inidoneità all'uso che gli è proprio. Ciò è inconfutabilmente dimostrato dalle prove raccolte nel corso dell'istruttoria e, in primis, dal materiale fotografico offerto in comunicazione da parte ricorrente quale documento n.
9. Lo stato dei luoghi ritratto dalle immagini contenute in tale documento è confermato da quelle allegate alla c.t.u. depositata dal geom. il quale, infatti, Parte_6 evidenziava: «[…] uno stato di grave abbandono di rifiuti, di danneggiamento dell'impianto idrico sanitario di abbandono delle apparecchiature (frigo fornello ecc.) […] la presenza di fenomeni infiltrativi e di esfogliazione dei plafoni per completare un gravissimo quadro che compromette ed esclude ogni possibile condizione di normale utilizzo dell'appartamento. Si precisa che quanto accertato nel sopralluogo del 24.09.2024 è comparabile con la documentazione agli atti (all.9), del ricorso dei ricorrenti. […]» (cfr. elaborato peritale, a pagina 7).
Del resto, la situazione ora descritta trovava piena conferma nelle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 19.09.2023 dal teste il quale, recatosi presso l'unità immobiliare Testimone_2 in compagnia di e tra marzo e maggio 2021 (si veda risposta al capitolo n. Pt_1 Parte_2 2), vale a dire immediatamente dopo che la stessa era stata rilasciata dal resistente, affermava che «[…] l'immobile era nello stato ritratto dalle fotografie […]» che gli venivano mostrate (si vedano risposte ai capitoli di prova n. 3 e n. 4).
Nessun dubbio, dunque, circa l'effettiva presenza dei danni e l'imputabilità degli stessi alla condotta del resistente, essendo incontestato che nessun altro dopo di lui aveva goduto dell'appartamento e che, pertanto, lui soltanto poteva essere il responsabile dello stato di degrado in cui l'unità immobiliare versava al momento dei sopralluoghi eseguiti dai ricorrenti e dal c.t.u. Del resto, lo stesso non CP_1 negava la scarsa cura del bene, ammettendo in sede di interrogatorio formale di avere «[…] lasciato l'immobile sporco come nelle foto […]» (risposta al capitolo 3). Nessun dubbio, dunque, neppure riguardo all'effettiva necessità di procedere agli interventi di pulizia, sanificazione e riparazione allegati da parte ricorrente per ricondurre il bene immobile al suo stato originario e ricostituire i presupposti per la sua abitabilità. Quanto all'importo dei costi di ripristino, si ravvisa l'estrema prossimità tra la stima operata dai locatori e quella elaborata dal c.t.u.: i primi, infatti, quantificavano detti costi in € 12.810,00 oltre I.V.A., mentre il c.t.u. riteneva congrue spese leggermente superiori, pari a complessivi € 13.390,87 oltre I.V.A.
Le conclusioni formulate dal c.t.u. sono pienamente condivisibili, avendo esse risposto in maniera analitica, puntuale ed esaustiva al quesito formulato dal Giudice, con iter motivazionale immune da vizi logici. Ciò che denota accuratezza ed obiettività nell'esame dei luoghi di causa e della documentazione versata in atti.
Ai ricorrenti deve pertanto essere riconosciuto anche il risarcimento del danno da mancata locazione dell'immobile, seppure in misura inferiore a quella dai medesimi prospettata come dovuta. La giurisprudenza di legittimità e di merito sanciscono, infatti, il principio in base al quale il locatore può legittimamente pretendere dal conduttore il risarcimento quando, alla consegna della cosa locata, la stessa si presenti in condizioni che eccedano il normale degrado usualmente conseguenti al suo ordinario uso. In tali ipotesi il risarcimento dovuto dal conduttore si estende non soltanto ai danni consistenti nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino dei luoghi, ma anche in un pagina 6 di 8 importo pari al canone che spetterebbe per tutto il periodo necessario all'esecuzione ed al completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza 07.03.2019, n. 6596. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza
21.09.2011, n. 19202 e Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 31.05.2010, n. 13222).
Essendo state accertate la sussistenza dei danni all'immobile, l'imputabilità dei medesimi ai e la necessità di intraprendere lavori per ripristinare l'agibilità dell'appartamento Controparte_1 per un importo pari a € 13.390,87 oltre I.V.A., deve dirsi ugualmente esistente il diritto dei ricorrenti di vedersi riconoscere il risarcimento per tutta la durata delle opere di ristrutturazione, in misura che appare congruo circoscrivere in un'unica mensilità di canone, pari a € 457,66.
Tale valutazione consegue alle valutazioni quantitative operate dal c.t.u. al capitolo 3 dell'elaborato peritale, dedicato alla quantificazione di interventi e costi per la rimessione in pristino. In particolare, la prima tabella, denominata Fase 1 e dedicata all'occupazione di suolo pubblico per la posa di cassone raccolta rifiuti, stima in un periodo minimo di 10 giorni il tempo necessario. Anche considerando l'eventuale protrarsi delle operazioni oltre tale termine e l'insorgere di un fabbisogno di tempo supplementare per completare i lavori, si ritiene che un margine di venti giorni ulteriori sia del tutto sufficiente allo scopo, anche alla luce della natura non complessa delle ulteriori attività descritte dal c.t.u. nel prosieguo della perizia.
L'importo globale da riconoscere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno è dunque pari a € 13.848,53, oltre I.V.A. di legge (€ 13.390,87 + € 457,66), da devalutare dalla data della relazione di c.t.u. al 30.4.2021 e rivalutare con l'aggiunta degli interessi legali fino alla data odierna ed oltre agli ulteriori interessi legali da oggi al saldo effettivo.
e condebitore in quanto garante dell'adempimento delle obbligazioni Controparte_1 CP_2 del conduttore, devono dunque essere condannati in via solidale a versare ai ricorrenti la somma predetta a titolo di risarcimento del danno materiale sofferto, oltre ad € 7.322,56 a titolo di canoni scaduti fino all'aprile 2021, importo produttivo di interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi di legge.
Le spese di lite, comprese quelle di c.t.u. (queste ultime già liquidate con separato decreto), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa eccezione e domanda delle parti, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile al conduttore;
condanna e in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della Controparte_1 CP_2 somma di € 7.322,56 a titolo di canoni scaduti fino all'aprile 2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna e in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della Controparte_1 CP_2 somma di € 13.848,53, oltre iva di legge, a titolo di risarcimento del danno, da devalutare dalla data della relazione di c.t.u. al 30.4.2021 e rivalutare con l'aggiunta degli interessi legali fino ad oggi;
oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
condanna e in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle Controparte_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 22.01.2025
Il Giudice
pagina 7 di 8 dott. Nicola Cosentino
pagina 8 di 8