Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 436/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
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sul ricorso congiuntamente presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. MORUZZI SILVIA, Parte_1 Parte_2
presso quest'ultima elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“La figlia minore verrà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, conservando la Per_1
collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso L'attuale residenza della madre in Legnaro (PD).
La bambina passerà i fine settimana alternativamente con uno dei due genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative di questi.
Durante le festività natalizie la figlia starà con il padre per una settimana e durante le ferie pasquali per tre giorni, alternando il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno con un genitore e poi l'altro. Per quanto riguarda le altre festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8
dicembre, ecc.) le parti concorderanno di volta in volta tra loro con quale dei due genitori la bambina trascorrerà la giornata, indicativamente con il sistema dell'alternanza. Durante le vacanze estive,
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Sui rapporti economici Per quanto riguarda il mantenimento della figlia i ricorrenti concordano Per_1
che, il sig. verserà mensilmente alla signora la somma di euro 350,00 Pt_1 Pt_2
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi il giorno 15
di ogni mese sul conto corrente iban [...] e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT.
Rispetto alle spese straordinarie, queste andranno preventivamente accordate tra i ricorrenti e divise nella misura del 50%. Rientrano tra le spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentare debitamente : le cure dentistiche, le visite mediche specialistiche, le gite scolastiche , i corsi di recupero extra scolastici e le lezioni private, le attività sportive, ludiche e ricreative con le pertinenti attrezzature, i corsi di lingua straniera, i viaggi e le vacanze non in compagnia dei genitori, le spese universitarie,
comprese quelle di vitto e alloggio nel caso di frequenza di facoltà non raggiungibile .
Gli assegni familiari resteranno nella disponibilità del padre.
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento, valido o non valido per l'espatrio, di cui la figlia ovesse necessitare.” Per_1
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 28.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale, fissando la residenza familiare in Caselle di Santa Maria di Sala (VE), via Rivale
76/B; che da tale unione era nata in data [...] la minore Persona_2
Pag. 2 di 4 Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione,
proponevano domanda volta a regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali e personali nell'interesse della figlia minorenne. Contestualmente nel ricorso chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 25.03.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta con decreto del 03.02.2025, lette le note depositate congiuntamente dalle parti il
11.03.2025, nelle quali insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che gli stessi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia nata il [...], alle seguenti condizioni: Persona_2
La figlia minore verrà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, conservando la Per_1
collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso L'attuale residenza della madre in Legnaro (PD).
La bambina passerà i fine settimana alternativamente con uno dei due genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative di questi.
Durante le festività natalizie la figlia starà con il padre per una settimana e durante le ferie pasquali per tre giorni, alternando il giorno di Natale e Pasqua di anno in anno con un genitore e poi l'altro. Per quanto riguarda le altre festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8
dicembre, ecc.) le parti concorderanno di volta in volta tra loro con quale dei due genitori la bambina trascorrerà la giornata, indicativamente con il sistema dell'alternanza. Durante le vacanze estive,
compatibilmente con le ferie accordate, la figlia starà con il padre per tre settimane, anche non continuative, in un periodo o in periodi da comunicare con equo preavviso alla madre e previo accordo con la stessa. I genitori concordano sull'importanza affettiva nel mantenere un rapporto naturale ed
Pag. 3 di 4 equilibrato tra la figlia e le famiglie di origine di entrambi e si impegnano a non porre veti o altre restrizioni agli incontri, ma anzi a favorirli;
Per quanto riguarda il mantenimento della figlia i ricorrenti concordano che, il sig. Per_1 Pt_1
verserà mensilmente alla signora la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente iban [...] e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT.
Rispetto alle spese straordinarie, queste andranno preventivamente accordate tra i ricorrenti e divise nella misura del 50%. Rientrano tra le spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentare debitamente : le cure dentistiche, le visite mediche specialistiche, le gite scolastiche , i corsi di recupero extra scolastici e le lezioni private, le attività sportive, ludiche e ricreative con le pertinenti attrezzature, i corsi di lingua straniera, i viaggi e le vacanze non in compagnia dei genitori, le spese universitarie,
comprese quelle di vitto e alloggio nel caso di frequenza di facoltà non raggiungibile .
Gli assegni familiari resteranno nella disponibilità del padre.
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento, valido o non valido per l'espatrio, di cui la figlia ovesse necessitare;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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