Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 gennaio 2018 |
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- codice della strada – opposizione a verbale di accertamento·
- limiti·
- ingiunzione·
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- opposizione ad ordinanza·
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- applicazione
Versioni del testo
- Art. 1. (( (Emissione di assegno senza autorizzazione). )) (( 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . )) - Art. 2. (( (Emissione di assegno senza provvista). )) (( 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . )) - Art. 3. Clausola penale 1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.