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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/08/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2005/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FALLICA ALESSANDRO, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BARRESI MARTA, C.F._2
PEC: Email_2 AT
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello
e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata così statuendo:
• Annullare la pronuncia di addebito della separazione posta a carico del sig. Parte_1
per carenza dei presupposti di legge;
[...]
1 • Dichiarare che nessun contributo al suo mantenimento spetta alla sig.ra Controparte_1
per i motivi ampiamente esposti in parte motiva o, in via esclusivamente subordinata, disporre un assegno mensile non superiore ad € 200,00;
• Determinare il contributo paterno per il mantenimento indiretto dei figli in una somma non superiore ad € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
• Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per l'AT:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) Rigettare o con qualsiasi altra statuizione, comunque, respingere il ricorso in appello e le domande ivi formulate nell'interesse del sig. perché del tutto destituite di Pt_1
fondamento, in fatto e in diritto, per tutto quanto esposto in parte motiva.
2) Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 3479/2024 emessa dal
Tribunale civile di Palermo in data 17.06.2024 nel procedimento di separazione R.G.
7588/2020.
3) Con riserva di ulteriormente spiegare le proprie difese e formulare istanze anche all'esito dell'esame della documentazione che verrà depositata dal sig. ai sensi art. 473 bis Pt_1
12 c.p.c.
4) Condannare controparte alle spese del presente giudizio.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3479/2024, resa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 17 giugno
2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da Parte_1
nei confronti di , il Tribunale di Palermo, dopo aver pronunciato la Controparte_1 separazione personale dei coniugi, che avevano contratto matrimonio a Palermo, il
28/06/2008, ha dichiarato la separazione addebitabile a in ragione Parte_1 delle condotte violente dallo stesso poste in essere in danno della moglie;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (entrambi Per_1 Persona_2 nati a Palermo, rispettivamente il 18/12/2010 e l'8/05/2014) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha assegnato la casa coniugale ubicata a Palermo, in via Maqueda n. 124 a , limitatamente all'unità immobiliare di fatto Controparte_1 abitata dalla stessa insieme ai figli minori;
ha posto a carico di Parte_1
2 l'obbligo di corrispondere in favore della la complessiva somma di euro CP_1
1400,00 euro mensili, di cui euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro 400,00 ciascuno) ed euro 600,00 a titolo di mantenimento della stessa ha dichiarato tenuto al pagamento del 70% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli;
lo ha, in ultimo, condannato al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 28 novembre 2024, lamentando in tre motivi l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale pronunciato l'addebito della separazione a suo carico;
per averlo obbligato a contribuire al mantenimento della moglie, per aver quantificato in misura esorbitante il contributo al mantenimento dei due figli minori.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 12 marzo 2025, si è costituita l'AT concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 13 giugno 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto nei limiti delle motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ritenute provate le condotte aggressive e prevaricatorie asseritamente assunte nei confronti della moglie, aveva posto a suo carico l'addebito della separazione.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe fondato la pronuncia di addebito esclusivamente sul contenuto dell'ordinanza del Giudice delle Indagini
Preliminari del 26/02/2020 che aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, dalla moglie e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di presentazione della querela - successivamente rimessa- ed in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna.
3 L'appellante ha, infatti, evidenziato che ad oggi il processo penale a suo carico per il reato di cui all'art. 572 c.p. risulta ancora pendente, che l'ordinanza sopra citata è stata revocata e che il figlio urante l'incidente probatorio tenutosi in data 27/10/2020 ha negato di Per_1
aver mai assistito a comportamenti violenti del padre nei confronti della madre, contraddicendo le precedenti dichiarazioni di quest'ultima.
8. Il motivo è fondato.
Orbene, come è noto, ai sensi del comma 2 dell'art. 151 cod. civ. il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ritualmente richiesto, a quale dei coniugi la stessa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Deve, tuttavia, rammentarsi che la pronuncia di addebito non scaturisce da un censimento numerico delle unilaterali o reciproche violazioni dei doveri posti dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare specificamente quale violazione abbia assunto efficacia causale rispetto al fenomeno disgregativo, ovvero che sussista un nesso eziologico tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., n. 40795/2021), gravando sul richiedente l'onere di provare l'efficacia causale degli stessi rispetto alla predetta “intollerabilità”, intesa come “fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile” (così già Cass. n. 8713 del 2015).
In tema di violazioni disgreganti consistenti in violenze, il giudice nomofilattico ha però già avuto modo di precisare che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione per- sonale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze...” (così ad esempio Cass., n. 7388 del 2017; tra le più recenti anche Cass., n. 30721 del 2024).
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve rilevarsi che il Giudice di prime cure, nell'addebitare la separazione all'appellante, ha ritenuto provate le condotte aggressive e violente patite dalla appallata sulla base della querela dalla stessa presentata e
4 sulla base degli elementi emersi nelle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale a carico dell'appellante per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Accanto ad un generico riferimento ad atteggiamenti aggressivi e denigratori subiti dalla AT a far data dal dicembre 2019 vengono riportati, in particolare nella predetta querela, due episodi: nel primo, l'appellante, alla presenza dei minori, avrebbe sferrato un calcio alla AT e le avrebbe stretto con forza le mani al collo;
nel secondo, risalente al 24/02/2020, al quale è seguito l'intervento dei Carabinieri e la presentazione della querela, l'appellante, a seguito della rivelazione alla moglie di una confidenza fatta al figlio dapprima, Per_1
avrebbe dato uno schiaffo alla AT e, successivamente, avrebbe colpito il figlio con un altro violento schiaffo che, per la forza esercitata, avrebbe fatto sbattere il minore contro una lastra in marmo della cucina, con conseguente fuoriuscita di sangue dal naso (si veda fascicolo penale agli atti).
Ciò rappresentato, deve tuttavia evidenziarsi che in data 11 marzo 2020 l'AT ha rimesso la querela e, in data 8 aprile 2020, sentita a sommarie informazioni e ribadito preliminarmente quanto contenuto nella predetta rimessione, ha proceduto ad una riconsiderazione generale dei fatti narrati, riferendo di una costante tensione tra lei ed il marito a causa di mancanze del loro rapporto che avrebbero generato in lei un'esasperazione su di lui riversata e, alla richiesta di precisare gli episodi oggetto delle precedenti dichiarazioni, nuovamente ridimensionava la vicenda, confermando solo i due episodi esposti in denuncia, ma, stavolta, riconoscendosi anch'essa quale parte attiva dei litigi.
Rispetto al primo dei due episodi precedentemente riportati, l'AT ha confermato i calci ricevuti dall'appellante a seguito di spintonamenti reciproci, ma sminuito il fatto di essere stata afferrata per il collo, affermando che: “Nel crescendo della discussione, dopo i calci, ha evidentemente perso la lucidità e, certamente esasperato, mi ha afferrato dapprima per le spalle, poi per pochi secondi il collo. Ma sempre nel tentativo di allontanarmi. Senza alcuna volontà di soffocarmi” (si veda Verbale di Sommarie informazioni dell'8/4/2020).
Il secondo episodio del 24/02/2020, invece, non è stato oggetto di specifica ritrattazione, tuttavia, nel corso dell'audizione la AT ha precisato: “Ribadisco che non ho paura di mio marito, non temo per la mia incolumità, non lo ritengo assolutamente un soggetto pericoloso. In merito al riesame del provvedimento emesso nei confronti del Pt_1
tengo a precisare che non mi sento in una situazione di soggezione psicologica
[...]
5 rispetto a lui né tantomeno in una situazione di vulnerabilità, così come si evince da detta ordinanza”.
Ebbene è indubbio che, in sede di sommarie informazioni, l'AT non abbia negato di essere stata colpita con calci e schiaffi, tuttavia, le sue dichiarazioni appaiono affette da significative contraddizioni che ne riducono l'attendibilità.
In particolare, emergono delle incoerenze circa la presenza dei figli alle liti, stante che, in sede di presentazione della querela la stessa AT ha dapprima riferito che i figli assistevano alle liti e che in tali circostanze erano costretti ad intervenire fisicamente per separarli (“ci sono stati anche altri episodi di violenza in questi mesi ai miei danni e tutte le volte i nostri figli si sono messi in mezzo per farlo calmare”, come da ordinanza cautelare del 25/02/2020), salvo poi ritrattare, affermando che i figli non erano presenti a tutte le liti se non “forse …solo un paio di volte” (si veda verbale di sommarie informazioni dell'8/04/2020).
Analogamente, in ordine alla presenza di testimoni, l'AT ha dichiarato non vi fossero mai stati testimoni oculari delle presunte violenze, ad eccezione di un paio di occasioni in cui avrebbe mostrato i lividi provocati dall'appellante ai suoceri, circostanza, quest'ultima, negata dagli stessi genitori dell'appellante, configurando un ulteriore elemento di disconferma della ricostruzione offerta dall'AT (si vedano i verbali di sommarie informazioni rese in data 18/04/2020 da e di cui al fascicolo del Persona_3 Persona_4 procedimento penale in atti).
Deve, altresì, rilevarsi l'assenza di referti medici o di pronto soccorso idonei a corroborare le affermazioni dell'AT in merito a lesioni o danni derivanti dalle asserite violenze domestiche. Tale assenza di riscontri oggettivi, unitamente alla parziale ritrattazione delle dichiarazioni, alla loro contraddittorietà e genericità, nonché all'assenza di testimonianze e alla persistente contestazione da parte del marito, il quale ha sempre negato di aver posto in essere condotte violente nei confronti dell'AT (come si evince anche dal verbale dell'interrogatorio formale del 26/02/2020 allegato al fascicolo) non permette di ritenere provate le condotte aggressive dedotte, relegandole al rango di mere asserzioni labiali.
Da ultimo, si deve tener conto della rimessione della querela da parte dell'AT e della conseguente revoca dell'ordinanza cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, elementi che confermano l'assenza di circostanze di fatto idonee a fondare l'addebito della separazione.
6 In considerazione di quanto sopra esposto, non essendo provate le condotte aggressive asseritamente subite dalla parte AT, deve essere revocato l'addebito della separazione posto a carico dell'appellante dal Giudice di prime cure.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo obbligato a corrispondere, in favore di la somma Controparte_1
di euro 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Tribunale, nel giungere a tale decisione, avrebbe omesso di valorizzare elementi fondamentali quali la capacità lavorativa dell'odierna AT -che a seguito della sospensione dall'albo degli avvocati richiesta nel 2020, non si
è mai concretamente attivata per trovare un'occupazione- e l'utilità economica indiretta di cui la stessa beneficia per il tramite dell'assegnazione della casa coniugale di cui è proprietario.
Ha, altresì, dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente sovrastimato la sua disponibilità finanziaria rispetto alle risultanze delle dichiarazioni fiscali agli atti, precisando di detenere esclusivamente la nuda proprietà dei quattro immobili acquistati nelle more del giudizio di primo grado e di beneficiare direttamente dei soli utili derivanti dalla locazione turistica di un appartamento bivani, ricavato dalla casa coniugale di sua proprietà, di cui aveva ripreso possesso solo nei primi mesi del 2023.
In ultimo, l'appellante ha dedotto di aver beneficiato, nei periodi di difficoltà economica, dell'aiuto economico dei genitori, che si sono eccezionalmente fatti carico di alcune rate del mutuo e della metà del canone di locazione dell'immobile in via Valdemone n. 6, ove l'appellante ha intrapreso una nuova convivenza.
11. Il motivo non è fondato.
In merito al contributo per il mantenimento del coniuge separato, occorre premettere che chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma, c.c., il quale dispone testualmente che "il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri".
Ebbene, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere
7 il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. ex multis Cass. civ. n. 4327/2022; n.
16809/2019; n. 12196/2017).
12. Nel caso di specie, occorre rilevare che l'AT, a seguito della sospensione dall'albo degli avvocati richiesta nel gennaio 2020, non ha più svolto alcuna attività lavorativa, riuscendo a provvedere alle sue esigenze grazie alla percezione degli utili derivanti dalla locazione dell'immobile di sua proprietà, ubicato a Palermo, in via Dei Cantieri n. 2, pari ad euro 850,00 mensili, come documentato dagli estratti conto in atti.
La debolezza della condizione economica dell'AT risulta comprovata dalle
Dichiarazioni dei redditi prodotte relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, che attestano la percezione di un reddito annuo netto pari, rispettivamente, ad euro 8.016,00, ad euro 9.883,00 ed, infine, ad euro 12.600 , con guadagni mensili compresi tra euro 700,00 ed
800,00 circa, e con un lieve aumento per il 2023, in cui si è registrato un reddito mensile di euro 1.050,00 circa, conseguenza della percezione degli introiti derivanti dalla locazione turistica del bivani ricavato dalla casa coniugale a lei assegnata, che è stato nella sua disponibilità fino al mese di aprile dello stesso anno.
Occorre, inoltre, evidenziare che il reddito mensile dell'AT risulta ulteriormente abbattuto per effetto dell'obbligo di corrispondere, fino al 2026, la somma pari ad euro 340,00
a titolo di rata per l'estinzione del finanziamento contratto nel 2020 per l'acquisto di un'autovettura.
Per quanto concerne l'appellante, le dichiarazioni reddituali prodotte documentano invece un progressivo incremento del reddito netto annuo: euro 32.500,00 nel 2020, euro 35.072,00 nel
2021, euro 44.579,00 nel 2022 ed, infine, euro 52.649,00 nel 2023. Ne consegue un significativo potenziamento della capacità contributiva, attestato dalla percezione di un reddito mensile netto pari ad euro 4.387,00 nel 2023, che si compone, in parte, dei proventi derivanti dall'esercizio della professione di ingegnere e operatore termografico di II livello, in parte dalla gestione del patrimonio immobiliare.
8 Invero, da visure catastali in atti, l'appellante risulta, in primis, proprietario di tre immobili, di cui uno precedentemente adibito a casa coniugale ed oggi assegnato all'AT dal quale
è stato ricavato un bivani di 35 metri quadri destinato alla locazione turistica, i cui utili sono dallo stesso appellante direttamente percepiti, ed inoltre nudo proprietario di quattro immobili, acquistati nelle more del giudizio di primo grado e anch'essi destinati a locazione turistica.
Di tali ultimi immobili l'appellante cura esclusivamente la gestione, senza percepire - almeno direttamente- i relativi utili, i quali vengono incassati dai di lui genitori, nella qualità di usufruttuari, come documentato dalle fatture agli atti. Non può, tuttavia, negarsi, che da tale gestione l'appellante tragga un ritorno economico indiretto in termini di risparmio di spesa, come si evince dalla lettura degli estratti conto prodotti, che documentano un contributo stabile e continuativo da parte dei genitori dell'appellante alle spese di quest'ultimo, tramite bonifici mensili di elevato importo (dai 1.200 ai 2.500 euro circa) idonei a coprire la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (pari ad euro 950,00 mensili) e la metà del canone di locazione dell'immobile in cui questi risiede unitamente al nuovo nucleo familiare (500,00 euro mensili circa).
A tal proposito preme precisare che, se è vero che la Suprema Corte ha più volte escluso la rilevanza delle elargizioni di terzi nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare, con riguardo sia a quelle ricevute dal coniuge avente diritto all'assegno, che dal coniuge obbligato, richiamando il carattere liberale e non obbligatorio di tali erogazioni, cui non corrisponde un diritto – e quindi un reddito- del ricevente (cfr. Cass. n.18708/2012 e, più di recente, Cass. Ord. n. 17805/2023),
è anche vero che un'ulteriore ordinanza della Cassazione ha avuto cura di precisare che, sempre in tema di quantificazione dell'assegno, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, compreso quello derivante da erogazioni effettuate dai familiari nel corso della convivenza o in regime di separazione, purché regolari e continuative, tali da influire in modo stabile e certo sul tenore di vita dell'interessato (si veda Ord. Cass. civ. n 1129/2022), come
è, appunto, nel caso che occupa.
Anche al netto delle spese sostenute dall'appellante, appare quindi evidente la sussistenza di un divario reddituale tra le parti, stante che il reddito mensile dell'appellante si attesta intorno
9 ai 4.380,00 euro circa, mentre l'AT, attualmente inoccupata, beneficia del solo reddito da locazione dell'immobile di sua proprietà e degli esigui aiuti economici della madre.
Deve quindi essere confermato il capo della sentenza AT con il quale è stata stabilita l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dall'appellante in favore della AT.
13. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per avere il Tribunale posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 800,00 mensili (400,00 ciascuno) e del
70% delle spese straordinarie.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che nel determinare il contributo in parola il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli, la circostanza che il tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio dipendeva anche dai redditi percepiti dall'AT, la contribuzione diretta già fornita dallo stesso appellante nei periodi di permanenza dei minori presso di lui e, in ultimo,
l'incidenza che la nascita della figlia (nata nel 2023 nel nuovo nucleo familiare) ha Per_5 avuto sulle sue risorse economiche.
14. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ. Sez.
I Ord., n. 2536/2024).
Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
Analogamente, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il
10 principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.” (v. ex multis Cass. civ. n. 11139/2024; n. 14813/2022).
Si richiama, altresì, l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, che ha affermato che la costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
Ciò deve valere anche in relazione all'assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l'incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata ex art. 156 u.c. c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate (v. ex multis, Cass. civ. n. 6455/2024; n. 789/2017).
15. Nel caso di specie, le considerazioni sin qui svolte in ordine alle limitate risorse economiche dell'AT, a dispetto delle più consistenti disponibilità dell'appellante, inducono a ritenere congrua la statuizione della sentenza di primo grado in ordine al contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 800,00 mensili e alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% posta a carico dell'appellante.
A conferma di tale valutazione si rileva che l'appellante non ha fornito concreta prova dell'incidenza negativa che la sopravvenuta nascita della figlia avrebbe avuto sulle Per_5 proprie risorse economiche, essendosi limitato a generiche deduzioni sul punto.
La combinazione di tali elementi - da un lato, la significativa disparità reddituale tra le parti, dall'altro, l'assenza di prova di un effettivo depauperamento delle disponibilità dell'obbligato
- esclude la possibilità di una revisione in senso riduttivo delle determinazioni economiche già assunte dal Tribunale, con conseguente rigetto del terzo motivo di gravame.
16. Atteso l'esito complessivo del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 3479/2024, resa in data 29 maggio 2024 dal Tribunale di Palermo, AT da nei confronti di Parte_1
: Controparte_1 revoca la pronuncia di addebito della separazione posta a carico dell'appellante e compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2005/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FALLICA ALESSANDRO, C.F._1
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BARRESI MARTA, C.F._2
PEC: Email_2 AT
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello
e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata così statuendo:
• Annullare la pronuncia di addebito della separazione posta a carico del sig. Parte_1
per carenza dei presupposti di legge;
[...]
1 • Dichiarare che nessun contributo al suo mantenimento spetta alla sig.ra Controparte_1
per i motivi ampiamente esposti in parte motiva o, in via esclusivamente subordinata, disporre un assegno mensile non superiore ad € 200,00;
• Determinare il contributo paterno per il mantenimento indiretto dei figli in una somma non superiore ad € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
• Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per l'AT:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) Rigettare o con qualsiasi altra statuizione, comunque, respingere il ricorso in appello e le domande ivi formulate nell'interesse del sig. perché del tutto destituite di Pt_1
fondamento, in fatto e in diritto, per tutto quanto esposto in parte motiva.
2) Conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 3479/2024 emessa dal
Tribunale civile di Palermo in data 17.06.2024 nel procedimento di separazione R.G.
7588/2020.
3) Con riserva di ulteriormente spiegare le proprie difese e formulare istanze anche all'esito dell'esame della documentazione che verrà depositata dal sig. ai sensi art. 473 bis Pt_1
12 c.p.c.
4) Condannare controparte alle spese del presente giudizio.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3479/2024, resa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 17 giugno
2024, pronunciando sul ricorso ritualmente depositato e notificato da Parte_1
nei confronti di , il Tribunale di Palermo, dopo aver pronunciato la Controparte_1 separazione personale dei coniugi, che avevano contratto matrimonio a Palermo, il
28/06/2008, ha dichiarato la separazione addebitabile a in ragione Parte_1 delle condotte violente dallo stesso poste in essere in danno della moglie;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (entrambi Per_1 Persona_2 nati a Palermo, rispettivamente il 18/12/2010 e l'8/05/2014) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha assegnato la casa coniugale ubicata a Palermo, in via Maqueda n. 124 a , limitatamente all'unità immobiliare di fatto Controparte_1 abitata dalla stessa insieme ai figli minori;
ha posto a carico di Parte_1
2 l'obbligo di corrispondere in favore della la complessiva somma di euro CP_1
1400,00 euro mensili, di cui euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro 400,00 ciascuno) ed euro 600,00 a titolo di mantenimento della stessa ha dichiarato tenuto al pagamento del 70% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli;
lo ha, in ultimo, condannato al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 28 novembre 2024, lamentando in tre motivi l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale pronunciato l'addebito della separazione a suo carico;
per averlo obbligato a contribuire al mantenimento della moglie, per aver quantificato in misura esorbitante il contributo al mantenimento dei due figli minori.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 12 marzo 2025, si è costituita l'AT concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 13 giugno 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto nei limiti delle motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, ritenute provate le condotte aggressive e prevaricatorie asseritamente assunte nei confronti della moglie, aveva posto a suo carico l'addebito della separazione.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe fondato la pronuncia di addebito esclusivamente sul contenuto dell'ordinanza del Giudice delle Indagini
Preliminari del 26/02/2020 che aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, dalla moglie e dai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di presentazione della querela - successivamente rimessa- ed in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna.
3 L'appellante ha, infatti, evidenziato che ad oggi il processo penale a suo carico per il reato di cui all'art. 572 c.p. risulta ancora pendente, che l'ordinanza sopra citata è stata revocata e che il figlio urante l'incidente probatorio tenutosi in data 27/10/2020 ha negato di Per_1
aver mai assistito a comportamenti violenti del padre nei confronti della madre, contraddicendo le precedenti dichiarazioni di quest'ultima.
8. Il motivo è fondato.
Orbene, come è noto, ai sensi del comma 2 dell'art. 151 cod. civ. il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ritualmente richiesto, a quale dei coniugi la stessa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Deve, tuttavia, rammentarsi che la pronuncia di addebito non scaturisce da un censimento numerico delle unilaterali o reciproche violazioni dei doveri posti dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare specificamente quale violazione abbia assunto efficacia causale rispetto al fenomeno disgregativo, ovvero che sussista un nesso eziologico tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., n. 40795/2021), gravando sul richiedente l'onere di provare l'efficacia causale degli stessi rispetto alla predetta “intollerabilità”, intesa come “fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile” (così già Cass. n. 8713 del 2015).
In tema di violazioni disgreganti consistenti in violenze, il giudice nomofilattico ha però già avuto modo di precisare che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione per- sonale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze...” (così ad esempio Cass., n. 7388 del 2017; tra le più recenti anche Cass., n. 30721 del 2024).
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve rilevarsi che il Giudice di prime cure, nell'addebitare la separazione all'appellante, ha ritenuto provate le condotte aggressive e violente patite dalla appallata sulla base della querela dalla stessa presentata e
4 sulla base degli elementi emersi nelle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale a carico dell'appellante per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Accanto ad un generico riferimento ad atteggiamenti aggressivi e denigratori subiti dalla AT a far data dal dicembre 2019 vengono riportati, in particolare nella predetta querela, due episodi: nel primo, l'appellante, alla presenza dei minori, avrebbe sferrato un calcio alla AT e le avrebbe stretto con forza le mani al collo;
nel secondo, risalente al 24/02/2020, al quale è seguito l'intervento dei Carabinieri e la presentazione della querela, l'appellante, a seguito della rivelazione alla moglie di una confidenza fatta al figlio dapprima, Per_1
avrebbe dato uno schiaffo alla AT e, successivamente, avrebbe colpito il figlio con un altro violento schiaffo che, per la forza esercitata, avrebbe fatto sbattere il minore contro una lastra in marmo della cucina, con conseguente fuoriuscita di sangue dal naso (si veda fascicolo penale agli atti).
Ciò rappresentato, deve tuttavia evidenziarsi che in data 11 marzo 2020 l'AT ha rimesso la querela e, in data 8 aprile 2020, sentita a sommarie informazioni e ribadito preliminarmente quanto contenuto nella predetta rimessione, ha proceduto ad una riconsiderazione generale dei fatti narrati, riferendo di una costante tensione tra lei ed il marito a causa di mancanze del loro rapporto che avrebbero generato in lei un'esasperazione su di lui riversata e, alla richiesta di precisare gli episodi oggetto delle precedenti dichiarazioni, nuovamente ridimensionava la vicenda, confermando solo i due episodi esposti in denuncia, ma, stavolta, riconoscendosi anch'essa quale parte attiva dei litigi.
Rispetto al primo dei due episodi precedentemente riportati, l'AT ha confermato i calci ricevuti dall'appellante a seguito di spintonamenti reciproci, ma sminuito il fatto di essere stata afferrata per il collo, affermando che: “Nel crescendo della discussione, dopo i calci, ha evidentemente perso la lucidità e, certamente esasperato, mi ha afferrato dapprima per le spalle, poi per pochi secondi il collo. Ma sempre nel tentativo di allontanarmi. Senza alcuna volontà di soffocarmi” (si veda Verbale di Sommarie informazioni dell'8/4/2020).
Il secondo episodio del 24/02/2020, invece, non è stato oggetto di specifica ritrattazione, tuttavia, nel corso dell'audizione la AT ha precisato: “Ribadisco che non ho paura di mio marito, non temo per la mia incolumità, non lo ritengo assolutamente un soggetto pericoloso. In merito al riesame del provvedimento emesso nei confronti del Pt_1
tengo a precisare che non mi sento in una situazione di soggezione psicologica
[...]
5 rispetto a lui né tantomeno in una situazione di vulnerabilità, così come si evince da detta ordinanza”.
Ebbene è indubbio che, in sede di sommarie informazioni, l'AT non abbia negato di essere stata colpita con calci e schiaffi, tuttavia, le sue dichiarazioni appaiono affette da significative contraddizioni che ne riducono l'attendibilità.
In particolare, emergono delle incoerenze circa la presenza dei figli alle liti, stante che, in sede di presentazione della querela la stessa AT ha dapprima riferito che i figli assistevano alle liti e che in tali circostanze erano costretti ad intervenire fisicamente per separarli (“ci sono stati anche altri episodi di violenza in questi mesi ai miei danni e tutte le volte i nostri figli si sono messi in mezzo per farlo calmare”, come da ordinanza cautelare del 25/02/2020), salvo poi ritrattare, affermando che i figli non erano presenti a tutte le liti se non “forse …solo un paio di volte” (si veda verbale di sommarie informazioni dell'8/04/2020).
Analogamente, in ordine alla presenza di testimoni, l'AT ha dichiarato non vi fossero mai stati testimoni oculari delle presunte violenze, ad eccezione di un paio di occasioni in cui avrebbe mostrato i lividi provocati dall'appellante ai suoceri, circostanza, quest'ultima, negata dagli stessi genitori dell'appellante, configurando un ulteriore elemento di disconferma della ricostruzione offerta dall'AT (si vedano i verbali di sommarie informazioni rese in data 18/04/2020 da e di cui al fascicolo del Persona_3 Persona_4 procedimento penale in atti).
Deve, altresì, rilevarsi l'assenza di referti medici o di pronto soccorso idonei a corroborare le affermazioni dell'AT in merito a lesioni o danni derivanti dalle asserite violenze domestiche. Tale assenza di riscontri oggettivi, unitamente alla parziale ritrattazione delle dichiarazioni, alla loro contraddittorietà e genericità, nonché all'assenza di testimonianze e alla persistente contestazione da parte del marito, il quale ha sempre negato di aver posto in essere condotte violente nei confronti dell'AT (come si evince anche dal verbale dell'interrogatorio formale del 26/02/2020 allegato al fascicolo) non permette di ritenere provate le condotte aggressive dedotte, relegandole al rango di mere asserzioni labiali.
Da ultimo, si deve tener conto della rimessione della querela da parte dell'AT e della conseguente revoca dell'ordinanza cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, elementi che confermano l'assenza di circostanze di fatto idonee a fondare l'addebito della separazione.
6 In considerazione di quanto sopra esposto, non essendo provate le condotte aggressive asseritamente subite dalla parte AT, deve essere revocato l'addebito della separazione posto a carico dell'appellante dal Giudice di prime cure.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo obbligato a corrispondere, in favore di la somma Controparte_1
di euro 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Tribunale, nel giungere a tale decisione, avrebbe omesso di valorizzare elementi fondamentali quali la capacità lavorativa dell'odierna AT -che a seguito della sospensione dall'albo degli avvocati richiesta nel 2020, non si
è mai concretamente attivata per trovare un'occupazione- e l'utilità economica indiretta di cui la stessa beneficia per il tramite dell'assegnazione della casa coniugale di cui è proprietario.
Ha, altresì, dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente sovrastimato la sua disponibilità finanziaria rispetto alle risultanze delle dichiarazioni fiscali agli atti, precisando di detenere esclusivamente la nuda proprietà dei quattro immobili acquistati nelle more del giudizio di primo grado e di beneficiare direttamente dei soli utili derivanti dalla locazione turistica di un appartamento bivani, ricavato dalla casa coniugale di sua proprietà, di cui aveva ripreso possesso solo nei primi mesi del 2023.
In ultimo, l'appellante ha dedotto di aver beneficiato, nei periodi di difficoltà economica, dell'aiuto economico dei genitori, che si sono eccezionalmente fatti carico di alcune rate del mutuo e della metà del canone di locazione dell'immobile in via Valdemone n. 6, ove l'appellante ha intrapreso una nuova convivenza.
11. Il motivo non è fondato.
In merito al contributo per il mantenimento del coniuge separato, occorre premettere che chiara e univoca è la lettera dell'art. 156, primo comma, c.c., il quale dispone testualmente che "il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri".
Ebbene, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere
7 il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. ex multis Cass. civ. n. 4327/2022; n.
16809/2019; n. 12196/2017).
12. Nel caso di specie, occorre rilevare che l'AT, a seguito della sospensione dall'albo degli avvocati richiesta nel gennaio 2020, non ha più svolto alcuna attività lavorativa, riuscendo a provvedere alle sue esigenze grazie alla percezione degli utili derivanti dalla locazione dell'immobile di sua proprietà, ubicato a Palermo, in via Dei Cantieri n. 2, pari ad euro 850,00 mensili, come documentato dagli estratti conto in atti.
La debolezza della condizione economica dell'AT risulta comprovata dalle
Dichiarazioni dei redditi prodotte relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, che attestano la percezione di un reddito annuo netto pari, rispettivamente, ad euro 8.016,00, ad euro 9.883,00 ed, infine, ad euro 12.600 , con guadagni mensili compresi tra euro 700,00 ed
800,00 circa, e con un lieve aumento per il 2023, in cui si è registrato un reddito mensile di euro 1.050,00 circa, conseguenza della percezione degli introiti derivanti dalla locazione turistica del bivani ricavato dalla casa coniugale a lei assegnata, che è stato nella sua disponibilità fino al mese di aprile dello stesso anno.
Occorre, inoltre, evidenziare che il reddito mensile dell'AT risulta ulteriormente abbattuto per effetto dell'obbligo di corrispondere, fino al 2026, la somma pari ad euro 340,00
a titolo di rata per l'estinzione del finanziamento contratto nel 2020 per l'acquisto di un'autovettura.
Per quanto concerne l'appellante, le dichiarazioni reddituali prodotte documentano invece un progressivo incremento del reddito netto annuo: euro 32.500,00 nel 2020, euro 35.072,00 nel
2021, euro 44.579,00 nel 2022 ed, infine, euro 52.649,00 nel 2023. Ne consegue un significativo potenziamento della capacità contributiva, attestato dalla percezione di un reddito mensile netto pari ad euro 4.387,00 nel 2023, che si compone, in parte, dei proventi derivanti dall'esercizio della professione di ingegnere e operatore termografico di II livello, in parte dalla gestione del patrimonio immobiliare.
8 Invero, da visure catastali in atti, l'appellante risulta, in primis, proprietario di tre immobili, di cui uno precedentemente adibito a casa coniugale ed oggi assegnato all'AT dal quale
è stato ricavato un bivani di 35 metri quadri destinato alla locazione turistica, i cui utili sono dallo stesso appellante direttamente percepiti, ed inoltre nudo proprietario di quattro immobili, acquistati nelle more del giudizio di primo grado e anch'essi destinati a locazione turistica.
Di tali ultimi immobili l'appellante cura esclusivamente la gestione, senza percepire - almeno direttamente- i relativi utili, i quali vengono incassati dai di lui genitori, nella qualità di usufruttuari, come documentato dalle fatture agli atti. Non può, tuttavia, negarsi, che da tale gestione l'appellante tragga un ritorno economico indiretto in termini di risparmio di spesa, come si evince dalla lettura degli estratti conto prodotti, che documentano un contributo stabile e continuativo da parte dei genitori dell'appellante alle spese di quest'ultimo, tramite bonifici mensili di elevato importo (dai 1.200 ai 2.500 euro circa) idonei a coprire la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (pari ad euro 950,00 mensili) e la metà del canone di locazione dell'immobile in cui questi risiede unitamente al nuovo nucleo familiare (500,00 euro mensili circa).
A tal proposito preme precisare che, se è vero che la Suprema Corte ha più volte escluso la rilevanza delle elargizioni di terzi nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare, con riguardo sia a quelle ricevute dal coniuge avente diritto all'assegno, che dal coniuge obbligato, richiamando il carattere liberale e non obbligatorio di tali erogazioni, cui non corrisponde un diritto – e quindi un reddito- del ricevente (cfr. Cass. n.18708/2012 e, più di recente, Cass. Ord. n. 17805/2023),
è anche vero che un'ulteriore ordinanza della Cassazione ha avuto cura di precisare che, sempre in tema di quantificazione dell'assegno, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, compreso quello derivante da erogazioni effettuate dai familiari nel corso della convivenza o in regime di separazione, purché regolari e continuative, tali da influire in modo stabile e certo sul tenore di vita dell'interessato (si veda Ord. Cass. civ. n 1129/2022), come
è, appunto, nel caso che occupa.
Anche al netto delle spese sostenute dall'appellante, appare quindi evidente la sussistenza di un divario reddituale tra le parti, stante che il reddito mensile dell'appellante si attesta intorno
9 ai 4.380,00 euro circa, mentre l'AT, attualmente inoccupata, beneficia del solo reddito da locazione dell'immobile di sua proprietà e degli esigui aiuti economici della madre.
Deve quindi essere confermato il capo della sentenza AT con il quale è stata stabilita l'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dall'appellante in favore della AT.
13. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per avere il Tribunale posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 800,00 mensili (400,00 ciascuno) e del
70% delle spese straordinarie.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che nel determinare il contributo in parola il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e ai figli, la circostanza che il tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio dipendeva anche dai redditi percepiti dall'AT, la contribuzione diretta già fornita dallo stesso appellante nei periodi di permanenza dei minori presso di lui e, in ultimo,
l'incidenza che la nascita della figlia (nata nel 2023 nel nuovo nucleo familiare) ha Per_5 avuto sulle sue risorse economiche.
14. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ. Sez.
I Ord., n. 2536/2024).
Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
Analogamente, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il
10 principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.” (v. ex multis Cass. civ. n. 11139/2024; n. 14813/2022).
Si richiama, altresì, l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, che ha affermato che la costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
Ciò deve valere anche in relazione all'assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l'incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata ex art. 156 u.c. c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate (v. ex multis, Cass. civ. n. 6455/2024; n. 789/2017).
15. Nel caso di specie, le considerazioni sin qui svolte in ordine alle limitate risorse economiche dell'AT, a dispetto delle più consistenti disponibilità dell'appellante, inducono a ritenere congrua la statuizione della sentenza di primo grado in ordine al contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 800,00 mensili e alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% posta a carico dell'appellante.
A conferma di tale valutazione si rileva che l'appellante non ha fornito concreta prova dell'incidenza negativa che la sopravvenuta nascita della figlia avrebbe avuto sulle Per_5 proprie risorse economiche, essendosi limitato a generiche deduzioni sul punto.
La combinazione di tali elementi - da un lato, la significativa disparità reddituale tra le parti, dall'altro, l'assenza di prova di un effettivo depauperamento delle disponibilità dell'obbligato
- esclude la possibilità di una revisione in senso riduttivo delle determinazioni economiche già assunte dal Tribunale, con conseguente rigetto del terzo motivo di gravame.
16. Atteso l'esito complessivo del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in parziale riforma della sentenza n. 3479/2024, resa in data 29 maggio 2024 dal Tribunale di Palermo, AT da nei confronti di Parte_1
: Controparte_1 revoca la pronuncia di addebito della separazione posta a carico dell'appellante e compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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