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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 23.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, “titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20045620 con decorrenza febbraio 1998”, dopo aver rilevato che “la pensione percepita dal dante causa prima della morte era correttamente integrata al trattamento minimo e pari, nel 1998, ad €360,33 (corrispondente a Lire 697.700, pensione minima spettante in tale anno, come da tabella allegata)” e che “la pensione di reversibilità, tuttavia, veniva inspiegabilmente liquidata in €92,52”; facendo leva sull'enunciato di Corte Cost. n. 495/2023 secondo cui il trattamento di reversibilità
“va calcolato in una percentuale della intera pensione diretta spettante al de cuius, una volta che il dante causa aveva diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui dovuta”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento per corretta applicazione della sentenza 495/93 Corte Costituzionale e, per l'effetto, a percepire il 60% del trattamento minimo spettante al dante alla decorrenza, per un rateo mensile lordo, al 1998, pari ad euro 216,20 o ad altra somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa …; - Conseguentemente condannare il convenuto alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti, a decorrere dal triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Dalle precipue allegazioni dell' suffragate dalla documentazione versata in atti CP_1
e, ad ogni buon conto, non specificatamente contestate dalla parte ricorrente, segnatamente risulta che: la è titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 003 4190 20045620 con Pt_1 decorrenza febbraio 1998; il suddetto trattamento pensionistico si correla alla pensione diretta del defunto
n. 002 4100 15034890 avente decorrenza 11/1948; Persona_1 in sede di liquidazione della pensione di reversibilità, si era accertato che l'importo della pensione IO 4190 1012594 percepito dal predetto risultava erroneamente Pt_1 integrato al trattamento minimo (pari ad euro 360,33) stante il superamento del relativo limite di reddito già a partire dall'anno 1971, anno di liquidazione dell'ulteriore pensione diretta DIR 9922 INPDAP - EX ORDINARIE STATO, avente decorrenza 09/1971; si era, quindi, proceduto alla eliminazione del trattamento pensionistico IO 4190
1012594 e alla riliquidazione della pensione di invalidità IO 4190 15034890 senza integrazione al trattamento minimo;
veniva, pertanto, liquidata alla la pensione SO 003 4190 20045620 con Pt_1 aggancio alla pensione del coniuge riliquidata, con importo mensile di euro 92,52 al 02/1998 pari al 60% dell'importo spettante al coniuge alla data della morte (euro 154,18). Tanto puntualizzato, la risolutiva circostanza che il dante causa della ricorrente non avesse, a monte, titolo per conseguire l'integrazione al minimo di cui si discute (in quanto titolare di redditi incompatibili con il suddetto beneficio) vale ad escludere che la pensione indiretta per cui è causa - da calcolare sull'importo della pensione diretta, come detto, non suscettiva di integrazione - possa ugualmente beneficiare di detta integrazione. In altri termini, l'istanza della ricorrente volta a conseguire il 60% della pensione di reversibilità, calcolata al lordo del trattamento minimo, non può essere accolta, non avendo il de cuius diritto alla relativa integrazione. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla sentenza Corte Cost. n. 495/93 su cui fa leva la parte ricorrente, laddove la specifica questione scrutinata (segnatamente, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - quale risultante a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale -, che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire) presuppone, al contrario di quanto rilevabile nell'ambito della presente vicenda litigiosa, che il titolare del trattamento pensionistico oggetto di reversibilità avesse, a sua volta, diritto alla integrazione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda è, pertanto, da disattendere. La sostanziale novità della questione in esame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
compensa le spese di lite. Lecce, 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato il 23.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, “titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20045620 con decorrenza febbraio 1998”, dopo aver rilevato che “la pensione percepita dal dante causa prima della morte era correttamente integrata al trattamento minimo e pari, nel 1998, ad €360,33 (corrispondente a Lire 697.700, pensione minima spettante in tale anno, come da tabella allegata)” e che “la pensione di reversibilità, tuttavia, veniva inspiegabilmente liquidata in €92,52”; facendo leva sull'enunciato di Corte Cost. n. 495/2023 secondo cui il trattamento di reversibilità
“va calcolato in una percentuale della intera pensione diretta spettante al de cuius, una volta che il dante causa aveva diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui dovuta”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento per corretta applicazione della sentenza 495/93 Corte Costituzionale e, per l'effetto, a percepire il 60% del trattamento minimo spettante al dante alla decorrenza, per un rateo mensile lordo, al 1998, pari ad euro 216,20 o ad altra somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa …; - Conseguentemente condannare il convenuto alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti, a decorrere dal triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive”, con vittoria di spese. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Dalle precipue allegazioni dell' suffragate dalla documentazione versata in atti CP_1
e, ad ogni buon conto, non specificatamente contestate dalla parte ricorrente, segnatamente risulta che: la è titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 003 4190 20045620 con Pt_1 decorrenza febbraio 1998; il suddetto trattamento pensionistico si correla alla pensione diretta del defunto
n. 002 4100 15034890 avente decorrenza 11/1948; Persona_1 in sede di liquidazione della pensione di reversibilità, si era accertato che l'importo della pensione IO 4190 1012594 percepito dal predetto risultava erroneamente Pt_1 integrato al trattamento minimo (pari ad euro 360,33) stante il superamento del relativo limite di reddito già a partire dall'anno 1971, anno di liquidazione dell'ulteriore pensione diretta DIR 9922 INPDAP - EX ORDINARIE STATO, avente decorrenza 09/1971; si era, quindi, proceduto alla eliminazione del trattamento pensionistico IO 4190
1012594 e alla riliquidazione della pensione di invalidità IO 4190 15034890 senza integrazione al trattamento minimo;
veniva, pertanto, liquidata alla la pensione SO 003 4190 20045620 con Pt_1 aggancio alla pensione del coniuge riliquidata, con importo mensile di euro 92,52 al 02/1998 pari al 60% dell'importo spettante al coniuge alla data della morte (euro 154,18). Tanto puntualizzato, la risolutiva circostanza che il dante causa della ricorrente non avesse, a monte, titolo per conseguire l'integrazione al minimo di cui si discute (in quanto titolare di redditi incompatibili con il suddetto beneficio) vale ad escludere che la pensione indiretta per cui è causa - da calcolare sull'importo della pensione diretta, come detto, non suscettiva di integrazione - possa ugualmente beneficiare di detta integrazione. In altri termini, l'istanza della ricorrente volta a conseguire il 60% della pensione di reversibilità, calcolata al lordo del trattamento minimo, non può essere accolta, non avendo il de cuius diritto alla relativa integrazione. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione alla sentenza Corte Cost. n. 495/93 su cui fa leva la parte ricorrente, laddove la specifica questione scrutinata (segnatamente, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, in conformità ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - quale risultante a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale -, che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire) presuppone, al contrario di quanto rilevabile nell'ambito della presente vicenda litigiosa, che il titolare del trattamento pensionistico oggetto di reversibilità avesse, a sua volta, diritto alla integrazione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda è, pertanto, da disattendere. La sostanziale novità della questione in esame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 23.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
compensa le spese di lite. Lecce, 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma