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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 121/2024
R.G
Promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
e
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo C.F._3
GE e NN RE
Appellanti
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._4
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._5
) ed ivi residente in [...], in proprio
[...] ed in qualità di eredi della sig.ra deceduta in data Persona_1
05/05/2023, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Chiodini
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 532/2023 del Tribunale di fermo, pubblicata il 30.6.2023
Conclusioni: per gli appellanti:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in secondo grado, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 532/23, depositata dal Tribunale di Fermo in data 30 giugno 2023, per i motivi sopra esposti, accogliere le domande proposte, nel giudizio di primo grado, dall'Ing. e dai Sig.ri nei confronti dei Sig.ri Pt_1 Parte_2
e ed in particolare: Controparte_1 Controparte_2
➢in via preliminare:
•accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. della Sig. e, per l'effetto, l'inammissibilità del Persona_1 ricorso dalla stessa proposto ex art. 612 c.p.c.;
•accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dei Sigg.ri
[...]
e ; Parte_2 Parte_3
•accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo;
•accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. del presente giudizio in relazione a quello pendente dinanzi al Tribunale di Roma
(N.R.G. 73056/17 - Dott.ssa Giammarinaro) e, per l'effetto, disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo;
•accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per frazionamento ingiustificato dell'azione esecutiva;
➢in via principale, nel merito, rigettare il ricorso ex art. 612 c.p.c. di primo grado, in quanto infondato in fatto e diritto;
➢in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda proposta dai fratelli con il ricorso ex art. 612 c.p.c. Pt_1 dovesse trovare accoglimento, condannare gli odierni appellati, sulla scorta del contenuto dei verbali di mediazione per cui è causa, a versare, tra le altre cose, all'Ing. la somma ivi convenuta di € Pt_1
80.000 (cfr. art.
1.b) dell'accordo allegato al verbale del 13 gennaio 2015), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, oltre al corrispettivo dovuto alla stessa Ing. e ai di lei figli per la Pt_1 cessione delle quote delle Società agricole Montescosso e Le Piagge;
➢in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, con refusione del contributo unificato.”
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
-in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n.532/23 emessa il 29/06/2023,
[...] depositata il 30/06/2023 dal tribunale di fermo per intervenuta decadenza a norma dell'art.327 cpc;
- in via principale e nel merito respingere la domanda dei sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermando in toto la sentenza di primo grado n.532/23 del 29/06/2023, depositata in data
30/06/2023 (rg n.1934-18 a cui riunito rg n.1936-18).Con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 612 c.p.c., e Controparte_1 Controparte_2 chiedevano al Tribunale di Fermo di voler determinare, inaudita Persona_1 altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, le modalità di esecuzione degli
“obblighi divisori” di cui agli accordi di mediazione del 13 gennaio 2015 e del 27 gennaio 2016. A seguito di rituale opposizione della , il GE Parte_1 pronunciava ordinanza in data 6-7 agosto 2018, con cui respingeva l'istanza della di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine perentorio di Pt_1 giorni trenta, ex art. 616 c.p.c., per incardinare il giudizio di merito, ordinando, contestualmente, di procedere immediatamente all'esecuzione degli obblighi di fare di cui agli accordi divisori del 13 gennaio 2015 e del 27 gennaio 2016, secondo le modalità meglio indicate nella predetta ordinanza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva innanzi al Tribunale di Fermo i sig.ri e reiterando le Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 richieste già avanzate nella proposta opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
Azione analoga a quella proposta da veniva avviata dai Sigg.ri Parte_1
, il cui giudizio, rubricato con n.r.g. 1936/18, Pt_3 Parte_2 veniva riunito a quello introdotto dalla con provvedimento in data Parte_1
8 novembre 2018.
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato le opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c proposte da Parte_1 Parte_3
e , con condanna degli stessi al pagamento
[...] Parte_2 delle spese di lite.
e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello avverso detta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
In particolare, con il primo motivo, gli appellanti eccepivano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, difettando, a loro dire, le effettive ragioni giustificative poste a base della decisione sulle eccezioni preliminari sollevate
(carenza di interesse in capo alla Sig.ra insussistenza di un Persona_1 valido titolo esecutivo;
litispendenza ex art. 39 c.p.c.; frazionamento dell'azione esecutiva) e, in ogni caso, non essendo condivisibili le scarne motivazioni addotte.
Con il secondo motivo, censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto il difetto di legittimazione di e Parte_2 Parte_3
non avendo peraltro, gli odierni appellati proposto alcuna domanda
[...] nei confronti degli stessi nel primo grado di giudizio.
Con il terzo motivo, censuravano nel merito la sentenza impugnata, nella parte in cui, male valutando le risultanze processuali, aveva ritenuto che la signora non avesse dato la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni Pt_1 assunte, peraltro, in contrasto con quanto emerso nel corso del giudizio intentato innanzi al Tribunale di Roma dagli odierni appellati.
Con il quarto motivo censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di euro 80.000 come da accordi presi in sede di mediazione.
Si costituivano gli appellati che, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza ex art.327 cpc. e, nel merito, contestavano, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello sollevata dagli appellati per dichiararne la fondatezza.
In particolare, è pacifico, stante anche, ad abundantiam, la qualificazione datane dal giudice di primo grado, che ci si trova al cospetto di un giudizio di opposizione all'esecuzione, a cui, come è noto, non si applica, in ogni stato e grado del giudizio, la sospensione feriale dei termini, in forza del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre
1969 n. 742 (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass.
14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542;
Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018,
n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass.
08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171).
Ciò posto, nel caso in esame, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine massimo entro il quale doveva essere notificato l'atto di appello era sei mesi a partire dalla data di deposito della sentenza in cancelleria, ovvero il 30/06/2023 e, quindi, l'impugnazione doveva essere proposta entro il
30/12/2023, mentre l'atto di appello è stato notificato il 30.1.2024.
Sostengono allora gli appellanti che non vi sarebbe decadenza, atteso che essi stessi, oltre ad opporsi al ricorso ex art 612 cpc proposto dagli appellati, sia in sede di opposizione che nel successivo giudizio di merito, sollevavano eccezioni preliminari tra le quali quella di inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c., per carenza di interesse in capo alla Sig.ra e per litispendenza, ex Persona_1 art. 39 c.p.c. ed avevano chiesto, altresì, la condanna dei fratelli al Pt_1 pagamento, in loro favore, dell'importo di € 80.000,00, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, domande ed eccezioni che nulla hanno a che vedere con l'opposizione all'esecuzione in senso stretto e, come tali, sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
Al proposito, deve osservarsi che, nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione, il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale (ord. Cass. 7421/2021).
In altri termini, le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del
1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda accessoria ovvero un'eccezione volta a paralizzare l'esecuzione.
Nel caso in esame, è pacifico che le eccezioni di litispendenza e di carenza di interesse sono solo fatti impeditivi all'esecuzione e non possono in alcun modo qualificarsi come domande ulteriori non accessorie all'esecuzione.
Diverso discorso si potrebbe fare con riferimento alla domanda di condanna al pagamento di euro 80.000,00; deve, però, osservarsi che detta domanda non risulta ritualmente proposta in primo grado (si vedano le conclusioni rassegnate in citazione e la prima memoria ex art 183 cpc, ove genericamente si parla di tale somma senza mai proporre una specifica domanda di condanna in tal senso), essendo stata avanzata la domanda solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, ragion per cui il Tribunale non si pronunciava sulla stessa nella sentenza impugnata (proprio per difetto di domanda e non per aver omesso la motivazione, come sostiene l'appellante con il quarto motivo di appello).
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che, in materia, opera il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio: nella fattispecie, la controversia, è stata espressamente qualificata in sentenza come opposizione all'esecuzione mobiliare e, dunque, non soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale.
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame) e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione.
Dai dati e dai principi sopra riportati deriva il mancato rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e la conseguente inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, anche in considerazione della definizione in rito del giudizio e per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza solidale degli appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 121/2024, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello
Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dagli appellati per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di euro 5.335,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 121/2024
R.G
Promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
e
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo C.F._3
GE e NN RE
Appellanti
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._4
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._5
) ed ivi residente in [...], in proprio
[...] ed in qualità di eredi della sig.ra deceduta in data Persona_1
05/05/2023, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Chiodini
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 532/2023 del Tribunale di fermo, pubblicata il 30.6.2023
Conclusioni: per gli appellanti:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in secondo grado, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 532/23, depositata dal Tribunale di Fermo in data 30 giugno 2023, per i motivi sopra esposti, accogliere le domande proposte, nel giudizio di primo grado, dall'Ing. e dai Sig.ri nei confronti dei Sig.ri Pt_1 Parte_2
e ed in particolare: Controparte_1 Controparte_2
➢in via preliminare:
•accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. della Sig. e, per l'effetto, l'inammissibilità del Persona_1 ricorso dalla stessa proposto ex art. 612 c.p.c.;
•accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dei Sigg.ri
[...]
e ; Parte_2 Parte_3
•accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo;
•accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. del presente giudizio in relazione a quello pendente dinanzi al Tribunale di Roma
(N.R.G. 73056/17 - Dott.ssa Giammarinaro) e, per l'effetto, disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo;
•accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per frazionamento ingiustificato dell'azione esecutiva;
➢in via principale, nel merito, rigettare il ricorso ex art. 612 c.p.c. di primo grado, in quanto infondato in fatto e diritto;
➢in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda proposta dai fratelli con il ricorso ex art. 612 c.p.c. Pt_1 dovesse trovare accoglimento, condannare gli odierni appellati, sulla scorta del contenuto dei verbali di mediazione per cui è causa, a versare, tra le altre cose, all'Ing. la somma ivi convenuta di € Pt_1
80.000 (cfr. art.
1.b) dell'accordo allegato al verbale del 13 gennaio 2015), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, oltre al corrispettivo dovuto alla stessa Ing. e ai di lei figli per la Pt_1 cessione delle quote delle Società agricole Montescosso e Le Piagge;
➢in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, con refusione del contributo unificato.”
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
-in via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n.532/23 emessa il 29/06/2023,
[...] depositata il 30/06/2023 dal tribunale di fermo per intervenuta decadenza a norma dell'art.327 cpc;
- in via principale e nel merito respingere la domanda dei sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 quanto infondata sia in fatto che in diritto, confermando in toto la sentenza di primo grado n.532/23 del 29/06/2023, depositata in data
30/06/2023 (rg n.1934-18 a cui riunito rg n.1936-18).Con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 612 c.p.c., e Controparte_1 Controparte_2 chiedevano al Tribunale di Fermo di voler determinare, inaudita Persona_1 altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, le modalità di esecuzione degli
“obblighi divisori” di cui agli accordi di mediazione del 13 gennaio 2015 e del 27 gennaio 2016. A seguito di rituale opposizione della , il GE Parte_1 pronunciava ordinanza in data 6-7 agosto 2018, con cui respingeva l'istanza della di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine perentorio di Pt_1 giorni trenta, ex art. 616 c.p.c., per incardinare il giudizio di merito, ordinando, contestualmente, di procedere immediatamente all'esecuzione degli obblighi di fare di cui agli accordi divisori del 13 gennaio 2015 e del 27 gennaio 2016, secondo le modalità meglio indicate nella predetta ordinanza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva innanzi al Tribunale di Fermo i sig.ri e reiterando le Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 richieste già avanzate nella proposta opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
Azione analoga a quella proposta da veniva avviata dai Sigg.ri Parte_1
, il cui giudizio, rubricato con n.r.g. 1936/18, Pt_3 Parte_2 veniva riunito a quello introdotto dalla con provvedimento in data Parte_1
8 novembre 2018.
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato le opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c proposte da Parte_1 Parte_3
e , con condanna degli stessi al pagamento
[...] Parte_2 delle spese di lite.
e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello avverso detta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
In particolare, con il primo motivo, gli appellanti eccepivano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, difettando, a loro dire, le effettive ragioni giustificative poste a base della decisione sulle eccezioni preliminari sollevate
(carenza di interesse in capo alla Sig.ra insussistenza di un Persona_1 valido titolo esecutivo;
litispendenza ex art. 39 c.p.c.; frazionamento dell'azione esecutiva) e, in ogni caso, non essendo condivisibili le scarne motivazioni addotte.
Con il secondo motivo, censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto il difetto di legittimazione di e Parte_2 Parte_3
non avendo peraltro, gli odierni appellati proposto alcuna domanda
[...] nei confronti degli stessi nel primo grado di giudizio.
Con il terzo motivo, censuravano nel merito la sentenza impugnata, nella parte in cui, male valutando le risultanze processuali, aveva ritenuto che la signora non avesse dato la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni Pt_1 assunte, peraltro, in contrasto con quanto emerso nel corso del giudizio intentato innanzi al Tribunale di Roma dagli odierni appellati.
Con il quarto motivo censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di euro 80.000 come da accordi presi in sede di mediazione.
Si costituivano gli appellati che, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza ex art.327 cpc. e, nel merito, contestavano, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello sollevata dagli appellati per dichiararne la fondatezza.
In particolare, è pacifico, stante anche, ad abundantiam, la qualificazione datane dal giudice di primo grado, che ci si trova al cospetto di un giudizio di opposizione all'esecuzione, a cui, come è noto, non si applica, in ogni stato e grado del giudizio, la sospensione feriale dei termini, in forza del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre
1969 n. 742 (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass.
14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542;
Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018,
n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass.
08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171).
Ciò posto, nel caso in esame, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine massimo entro il quale doveva essere notificato l'atto di appello era sei mesi a partire dalla data di deposito della sentenza in cancelleria, ovvero il 30/06/2023 e, quindi, l'impugnazione doveva essere proposta entro il
30/12/2023, mentre l'atto di appello è stato notificato il 30.1.2024.
Sostengono allora gli appellanti che non vi sarebbe decadenza, atteso che essi stessi, oltre ad opporsi al ricorso ex art 612 cpc proposto dagli appellati, sia in sede di opposizione che nel successivo giudizio di merito, sollevavano eccezioni preliminari tra le quali quella di inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c., per carenza di interesse in capo alla Sig.ra e per litispendenza, ex Persona_1 art. 39 c.p.c. ed avevano chiesto, altresì, la condanna dei fratelli al Pt_1 pagamento, in loro favore, dell'importo di € 80.000,00, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, domande ed eccezioni che nulla hanno a che vedere con l'opposizione all'esecuzione in senso stretto e, come tali, sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
Al proposito, deve osservarsi che, nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione, il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale (ord. Cass. 7421/2021).
In altri termini, le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del
1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda accessoria ovvero un'eccezione volta a paralizzare l'esecuzione.
Nel caso in esame, è pacifico che le eccezioni di litispendenza e di carenza di interesse sono solo fatti impeditivi all'esecuzione e non possono in alcun modo qualificarsi come domande ulteriori non accessorie all'esecuzione.
Diverso discorso si potrebbe fare con riferimento alla domanda di condanna al pagamento di euro 80.000,00; deve, però, osservarsi che detta domanda non risulta ritualmente proposta in primo grado (si vedano le conclusioni rassegnate in citazione e la prima memoria ex art 183 cpc, ove genericamente si parla di tale somma senza mai proporre una specifica domanda di condanna in tal senso), essendo stata avanzata la domanda solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, ragion per cui il Tribunale non si pronunciava sulla stessa nella sentenza impugnata (proprio per difetto di domanda e non per aver omesso la motivazione, come sostiene l'appellante con il quarto motivo di appello).
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che, in materia, opera il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio: nella fattispecie, la controversia, è stata espressamente qualificata in sentenza come opposizione all'esecuzione mobiliare e, dunque, non soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale.
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame) e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione.
Dai dati e dai principi sopra riportati deriva il mancato rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e la conseguente inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, anche in considerazione della definizione in rito del giudizio e per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza solidale degli appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 121/2024, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello
Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dagli appellati per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo complessivo di euro 5.335,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Anna Bora