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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5650/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto impugnazione delibera assembleare e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Grazia Di Gaeta, elet- Parte_1
tivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, in persona dell'amministratore p.t., rappre- Controparte_1
sentato e difeso dall'avv.to Gennaro Guida, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di con- Parte_1
domino del , sito in Cava de' Tirreni (SA), alla Controparte_1
Piazza San Francesco, 9 citava in giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di far dichiara- re la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare del 15 settembre 2020 per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, il convenuto , eccependo l'improcedibilità CP_1
della domanda attorea per mancanza della proposizione di un valido procedimen- to di mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di citazione ex art 164 c.p.c., nonché l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 25/01/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via pregiudiziale ed assorbente la domanda va reietta in quanto risulta fondata l'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla improcedibilità CP_1
dell'atto di citazione per violazione del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, e conse- guenziale inammissibilità dell'impugnativa per decorrenza del termine di 30 gg. cui all'art. 1137 c.c.
Nel caso in esame parte attrice ha inteso adire l'autorità Giudiziaria per l'impugnativa della delibera assembleare del 15 settembre 2020. L'art. 1137, se- condo comma, c.c., prevede il diritto dei condomini di impugnare le delibere as- sembleari contrarie alla legge o al regolamento di condominio ed impone l'obbligo- a pena di decadenza- di esercitare tale diritto entro trenta giorni.
Nella materia condominiale, l'art. 5 D.lgs.
4.3.2010 n. 28, impone la mediazione civile come condizione di procedibilità dell'azione. In particolare, l'art.5 6°
2 comma del d.lgs. 28/2010 prevede che: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altre- sì la de-cadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudizia- le deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
L' art. 8 della medesima legge, disciplinando il "procedimento di mediazione", precisa che: "All' atto della presentazione della domanda di mediazione, il respon- sabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del pri- mo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurar- ne la ricezione, anche a cura della parte istante".
La parte istante, quindi, non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugna- zione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di me- diazione presso l'organismo di mediazione. Né è sufficiente che la stessa parte provveda a comunicare all' altra il solo fatto di "aver deposito la domanda" (come nel caso di specie), senza provvedere contestualmente all' allegazione della stessa domanda. Solo la "domanda di mediazione", infatti, consente alla controparte di venire a conoscenza dei motivi di impugnazione. La ratio del Termine perentorio di legge, infatti, è proprio quella di consentire al di conoscere quanto CP_1
prima i motivi di doglianza, al fine di porvi eventuale rimedio nel più rapido tem- po possibile, ed evitare sia il giudizio di impugnazione che quello stragiudiziale di media conciliazione.
Nel caso di specie parte attrice comunicava tempestivamente la domanda di me- diazione a parte convenuta;
tuttavia, la domanda di mediazione risulta del tutto generica e priva della benché minima indicazione della causa petendi, avendo ad oggetto la sola indicazione “dell'impugnativa della delibera condominiale del 15 settembre 2020 del per mancanza di quorum”. Controparte_1
3 Deve, sul punto, osservarsi che anche la disciplina di cui alla legge 28/2010, avendo finalità deflattive del contenzioso, è informata al principio della necessa- ria simmetria tra la domanda azionata in sede di media conciliazione e quella av- viata nel successivo giudizio. L' allegazione della domanda non può limitarsi all' indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, dovendo com- prendere anche l'esplicazione, per quanto sintetica, delle ragioni fondanti tale istanza. Solo attraverso tale enunciazione la controparte può esser effettivamente resa edotta della domanda che l'istante intenderà azionare nel successivo giudizio.
Nel caso di specie le ragioni della pretesa indicate in mediazione sono totalmente diverse da quelle poi esposte nell'atto di citazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è già espressa interpretando l' analoga previsione di tentativo obbligatorio di conciliazione vigente nel conten- zioso 3 agrario, osservando che: "in materia di contratti agrari, perché possa rite- nersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all' art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad og- getto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest' ultima contenga il meno di quella". (Cass. civ. Sez. III Ord.,
26/06/2019, n. 17059).
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che nel termine di cui all' art. 1137, comma II, c.c. non sia pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a so- spendere il termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera di cui è causa con la conseguenza che l'impugnativa della delibera assembleare del 15 settembre 2020 come proposta è da considerarsi tardiva.
Tale motivazione è assorbente rispetto ad ogni altra contestazione sollevata nel presente giudizio e comporta in via pregiudiziale la dichiarazione di improcedibi- lità della domanda come presentata.
4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
del convenuto , n persona dell'amministratore legale CP_1
rappresentante p.t., che si liquidano in € 1.450,70 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed iva come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5650/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto impugnazione delibera assembleare e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Grazia Di Gaeta, elet- Parte_1
tivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, in persona dell'amministratore p.t., rappre- Controparte_1
sentato e difeso dall'avv.to Gennaro Guida, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di con- Parte_1
domino del , sito in Cava de' Tirreni (SA), alla Controparte_1
Piazza San Francesco, 9 citava in giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di far dichiara- re la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare del 15 settembre 2020 per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, il convenuto , eccependo l'improcedibilità CP_1
della domanda attorea per mancanza della proposizione di un valido procedimen- to di mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di citazione ex art 164 c.p.c., nonché l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 25/01/2023 per la precisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via pregiudiziale ed assorbente la domanda va reietta in quanto risulta fondata l'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla improcedibilità CP_1
dell'atto di citazione per violazione del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, e conse- guenziale inammissibilità dell'impugnativa per decorrenza del termine di 30 gg. cui all'art. 1137 c.c.
Nel caso in esame parte attrice ha inteso adire l'autorità Giudiziaria per l'impugnativa della delibera assembleare del 15 settembre 2020. L'art. 1137, se- condo comma, c.c., prevede il diritto dei condomini di impugnare le delibere as- sembleari contrarie alla legge o al regolamento di condominio ed impone l'obbligo- a pena di decadenza- di esercitare tale diritto entro trenta giorni.
Nella materia condominiale, l'art. 5 D.lgs.
4.3.2010 n. 28, impone la mediazione civile come condizione di procedibilità dell'azione. In particolare, l'art.5 6°
2 comma del d.lgs. 28/2010 prevede che: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altre- sì la de-cadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudizia- le deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
L' art. 8 della medesima legge, disciplinando il "procedimento di mediazione", precisa che: "All' atto della presentazione della domanda di mediazione, il respon- sabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del pri- mo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurar- ne la ricezione, anche a cura della parte istante".
La parte istante, quindi, non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugna- zione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di me- diazione presso l'organismo di mediazione. Né è sufficiente che la stessa parte provveda a comunicare all' altra il solo fatto di "aver deposito la domanda" (come nel caso di specie), senza provvedere contestualmente all' allegazione della stessa domanda. Solo la "domanda di mediazione", infatti, consente alla controparte di venire a conoscenza dei motivi di impugnazione. La ratio del Termine perentorio di legge, infatti, è proprio quella di consentire al di conoscere quanto CP_1
prima i motivi di doglianza, al fine di porvi eventuale rimedio nel più rapido tem- po possibile, ed evitare sia il giudizio di impugnazione che quello stragiudiziale di media conciliazione.
Nel caso di specie parte attrice comunicava tempestivamente la domanda di me- diazione a parte convenuta;
tuttavia, la domanda di mediazione risulta del tutto generica e priva della benché minima indicazione della causa petendi, avendo ad oggetto la sola indicazione “dell'impugnativa della delibera condominiale del 15 settembre 2020 del per mancanza di quorum”. Controparte_1
3 Deve, sul punto, osservarsi che anche la disciplina di cui alla legge 28/2010, avendo finalità deflattive del contenzioso, è informata al principio della necessa- ria simmetria tra la domanda azionata in sede di media conciliazione e quella av- viata nel successivo giudizio. L' allegazione della domanda non può limitarsi all' indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, dovendo com- prendere anche l'esplicazione, per quanto sintetica, delle ragioni fondanti tale istanza. Solo attraverso tale enunciazione la controparte può esser effettivamente resa edotta della domanda che l'istante intenderà azionare nel successivo giudizio.
Nel caso di specie le ragioni della pretesa indicate in mediazione sono totalmente diverse da quelle poi esposte nell'atto di citazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è già espressa interpretando l' analoga previsione di tentativo obbligatorio di conciliazione vigente nel conten- zioso 3 agrario, osservando che: "in materia di contratti agrari, perché possa rite- nersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all' art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad og- getto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest' ultima contenga il meno di quella". (Cass. civ. Sez. III Ord.,
26/06/2019, n. 17059).
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che nel termine di cui all' art. 1137, comma II, c.c. non sia pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a so- spendere il termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera di cui è causa con la conseguenza che l'impugnativa della delibera assembleare del 15 settembre 2020 come proposta è da considerarsi tardiva.
Tale motivazione è assorbente rispetto ad ogni altra contestazione sollevata nel presente giudizio e comporta in via pregiudiziale la dichiarazione di improcedibi- lità della domanda come presentata.
4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara improcedibile la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
del convenuto , n persona dell'amministratore legale CP_1
rappresentante p.t., che si liquidano in € 1.450,70 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed iva come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/01/2025
Il Giudice
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