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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9707/2024 R.G., promossa
DA
, nata ad [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
RA IV, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato ad [...] il CP_1
05/10/1986 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. GRASSO CRISTINA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Modifica delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 All'udienza del 28.10.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data
24.09.2024 - premesso che ha contratto matrimonio Parte_1
con (Santa Venerina, atto n. 4, parte 2, serie B, CP_1
anno 2009) dal quale sono nate due figlie, e che è stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2015/2019 del 29.03.2019 di questo Tribunale in forza della quale
è stato disposto, su accordo delle parti, il collocamento delle figlie
e presso il padre con contestuale diritto di visita CP_2 CP_3 della madre e un assegno di mantenimento per le figlie di € 300,00 complessivi a carico della madre - ha proposto domanda di revisione delle condizioni di divorzio di cui alla predetta sentenza nei termini di seguito esposti: “che l'Ill.mo Tribunale adito,
VOGLIA contrariis reiectis, accertata e verificata la fondatezza di quanto esposto in narrativa e dimostrato documentalmente, accogliere la presente istanza di modifica nei confronti del sig.
e in relazione a quanto disposto con sentenza n. CP_1
2015/2019 pubblicata il 14.05.2019 nel procedimento n.
19908/2016 R.G. Tribunale di Catania;
conseguentemente, affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori;
indi, collocare le figlie minori presso la madre e revocare l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, ponendo l'onere di mantenimento in capo al sig. con il versamento di CP_1
€ 300,00 complessive (ovvero € 150,00 per figlia). In subordine, pur disponendo l'affido condiviso, nell'interesse delle minori e nel caso desiderino permanere con collocamento presso i nonni paterni, esperite le opportune indagini ed approfondimenti, disporre in conseguenza.”.
2 Si è costituito deducendo che le parti hanno CP_1
raggiunto un accordo, depositato in data 27/06/2025, in virtù del quale è stato concordato segue: “Le figlie e verranno CP_3 CP_2
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
verrà CP_3
collocata presso la madre, mentre rimarrà con il padre. CP_2
Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocata e ad ogni buon conto, gli incontri tra i genitori e le figlie saranno liberi, compatibilmente alle esigenze e ai desiderata delle minori.”.
Con ordinanza del 15/07/2025 il Giudice ha disposto di sentire le minori, al fine di valutare la compatibilità dell'accordo con il loro preminente interesse.
All'udienza del 28/10/20225 sono state sentite le minori, le quali hanno manifestato la volontà di vivere l'una ( con la CP_3 madre e l'altra ( ) con il padre;
hanno altresì dichiarato di CP_2
avere buoni rapporti con il genitore non collocatario ed hanno evidenziato di aver mantenuto tra di esse un rapporto positivo anche dopo il trasferimento di presso la madre. CP_3
Nella medesima udienza le parti ed i procuratori hanno chiesto di integrare l'accordo anzidetto, come di seguito riportato: “Al fine di garantire la fratria, le parti si impegnano ad assicurare la frequentazione tra le figlie almeno durante 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo, per almeno 5 giorni durante il periodo natalizio, per almeno 3 giorni nel periodo pasquale. Si impegnano, altresì e in ogni caso, ad agevolare le frequentazioni in modo permanente tra le figlie nell'arco dell'anno e, nello specifico, durante i fine settimana.”.
Indi, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo la decisione della causa in conformità all'accordo depositato in atti per come integrato all'udienza.
3 Ciò premesso, ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e, nello specifico, con gli interessi delle minori.
Esse, invero, nonostante la diversa collocazione, hanno mantenuto un proficuo rapporto tra di loro e con entrambi i genitori, evidenziandosi, peraltro, che con tale accordo viene formalizzata una situazione di fatto già cristallizzata da anni.
In conclusione, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Catania di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2015/2019 pubblicata il 14/05/2019, va disposto in conformità all'accordo depositato in data 27/06/2025, integrato a verbale di udienza del 28/10/2025, per come sopra esposto.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9707/2024 R.G.
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Catania di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2015/2019 pubblicata il 14/05/2019, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9707/2024 R.G., promossa
DA
, nata ad [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
RA IV, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato ad [...] il CP_1
05/10/1986 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. GRASSO CRISTINA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Modifica delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 All'udienza del 28.10.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data
24.09.2024 - premesso che ha contratto matrimonio Parte_1
con (Santa Venerina, atto n. 4, parte 2, serie B, CP_1
anno 2009) dal quale sono nate due figlie, e che è stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2015/2019 del 29.03.2019 di questo Tribunale in forza della quale
è stato disposto, su accordo delle parti, il collocamento delle figlie
e presso il padre con contestuale diritto di visita CP_2 CP_3 della madre e un assegno di mantenimento per le figlie di € 300,00 complessivi a carico della madre - ha proposto domanda di revisione delle condizioni di divorzio di cui alla predetta sentenza nei termini di seguito esposti: “che l'Ill.mo Tribunale adito,
VOGLIA contrariis reiectis, accertata e verificata la fondatezza di quanto esposto in narrativa e dimostrato documentalmente, accogliere la presente istanza di modifica nei confronti del sig.
e in relazione a quanto disposto con sentenza n. CP_1
2015/2019 pubblicata il 14.05.2019 nel procedimento n.
19908/2016 R.G. Tribunale di Catania;
conseguentemente, affidare le figlie minori congiuntamente ai genitori;
indi, collocare le figlie minori presso la madre e revocare l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, ponendo l'onere di mantenimento in capo al sig. con il versamento di CP_1
€ 300,00 complessive (ovvero € 150,00 per figlia). In subordine, pur disponendo l'affido condiviso, nell'interesse delle minori e nel caso desiderino permanere con collocamento presso i nonni paterni, esperite le opportune indagini ed approfondimenti, disporre in conseguenza.”.
2 Si è costituito deducendo che le parti hanno CP_1
raggiunto un accordo, depositato in data 27/06/2025, in virtù del quale è stato concordato segue: “Le figlie e verranno CP_3 CP_2
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
verrà CP_3
collocata presso la madre, mentre rimarrà con il padre. CP_2
Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocata e ad ogni buon conto, gli incontri tra i genitori e le figlie saranno liberi, compatibilmente alle esigenze e ai desiderata delle minori.”.
Con ordinanza del 15/07/2025 il Giudice ha disposto di sentire le minori, al fine di valutare la compatibilità dell'accordo con il loro preminente interesse.
All'udienza del 28/10/20225 sono state sentite le minori, le quali hanno manifestato la volontà di vivere l'una ( con la CP_3 madre e l'altra ( ) con il padre;
hanno altresì dichiarato di CP_2
avere buoni rapporti con il genitore non collocatario ed hanno evidenziato di aver mantenuto tra di esse un rapporto positivo anche dopo il trasferimento di presso la madre. CP_3
Nella medesima udienza le parti ed i procuratori hanno chiesto di integrare l'accordo anzidetto, come di seguito riportato: “Al fine di garantire la fratria, le parti si impegnano ad assicurare la frequentazione tra le figlie almeno durante 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo, per almeno 5 giorni durante il periodo natalizio, per almeno 3 giorni nel periodo pasquale. Si impegnano, altresì e in ogni caso, ad agevolare le frequentazioni in modo permanente tra le figlie nell'arco dell'anno e, nello specifico, durante i fine settimana.”.
Indi, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo la decisione della causa in conformità all'accordo depositato in atti per come integrato all'udienza.
3 Ciò premesso, ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e, nello specifico, con gli interessi delle minori.
Esse, invero, nonostante la diversa collocazione, hanno mantenuto un proficuo rapporto tra di loro e con entrambi i genitori, evidenziandosi, peraltro, che con tale accordo viene formalizzata una situazione di fatto già cristallizzata da anni.
In conclusione, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Catania di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2015/2019 pubblicata il 14/05/2019, va disposto in conformità all'accordo depositato in data 27/06/2025, integrato a verbale di udienza del 28/10/2025, per come sopra esposto.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9707/2024 R.G.
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Catania di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2015/2019 pubblicata il 14/05/2019, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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