TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL MI Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10.11.2025, assunto in decisione in data 2.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Monica Banfi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Saronno, via Garibaldi n.19;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
ER GN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno, via Parini n.6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto-cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Offlaga (BS) in data
19.10.1996, atto trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Offlaga al n. 183, Serie 1,
P. 2, anno 1996;
-ordinare al Comune di Offlaga di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
Omologare
Le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 2)
1.il Sig. provvederà al mantenimento ordinario, nonché a sostenere il 100% delle spese CP_1 straordinarie relative al figlio maggiorenne non economicamente con lui convivente;
Per_1
2. il Sig. verserà alla Sigra. a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 30.000,00 entro Pt_2 Pt_1
10 giorni dall'emissione della sentenza previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della Sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma Pt_1
8 della l. n. 898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della l.n. 898/1970, della Sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo Pt_1 matrimoniale e sarà da intendersi omnicomprensiva anche di eventuali pretese relative a somme investite negli immobili familiari;
3.i Signori Giudici e dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto patrimoniale. Pt_1
Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 21.3.2025.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (18.03.2025) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( e e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. La somma corrisposta di ai sensi dell'art. 5, comma 8 della l. del 1.12.1970 n.898 Parte_2 appare equa.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Offlaga in data 19.10.1996 (atto n. 10 parte II – serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Offlaga), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Offlagax, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente
CL MI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL MI Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10.11.2025, assunto in decisione in data 2.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Monica Banfi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Saronno, via Garibaldi n.19;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
ER GN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno, via Parini n.6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto-cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Offlaga (BS) in data
19.10.1996, atto trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Offlaga al n. 183, Serie 1,
P. 2, anno 1996;
-ordinare al Comune di Offlaga di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
Omologare
Le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 2)
1.il Sig. provvederà al mantenimento ordinario, nonché a sostenere il 100% delle spese CP_1 straordinarie relative al figlio maggiorenne non economicamente con lui convivente;
Per_1
2. il Sig. verserà alla Sigra. a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 30.000,00 entro Pt_2 Pt_1
10 giorni dall'emissione della sentenza previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della Sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma Pt_1
8 della l. n. 898/1970; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della l.n. 898/1970, della Sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo Pt_1 matrimoniale e sarà da intendersi omnicomprensiva anche di eventuali pretese relative a somme investite negli immobili familiari;
3.i Signori Giudici e dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto patrimoniale. Pt_1
Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 21.3.2025.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (18.03.2025) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( e e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. La somma corrisposta di ai sensi dell'art. 5, comma 8 della l. del 1.12.1970 n.898 Parte_2 appare equa.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Offlaga in data 19.10.1996 (atto n. 10 parte II – serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Offlaga), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Offlagax, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente
CL MI