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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2024
Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI nei confronti della società:
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, dovendosi richiamare l'art. 27 comma 2 e comma 3 lett. c) CCII ai sensi dei quali “per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al primo comma e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali” (COMI) che si presume coincidente “per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività
d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese”; nella specie, la sede legale della CP_1 come risultane dal registro delle imprese è sita RI (Rimini), in
Comune rientrante quindi nella circoscrizione dell'intestato
Tribunale; ferme le riferite e univoche evidenze del Registro Imprese (da cui risulta, peraltro, una unità locale sita a Verucchio, e cioè anch'essa nel Comune di Rimini), parte debitrice – in sede di costituzione – ha dedotto il carattere meramente fittizio della sede riminese, affermando essere la sede effettiva della società sita nel comune di Forlì-Cesena (a Savignano sul Rubicone); ritenuto che tale prospettazione appare infondata in quanto parte debitrice non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di coincidenza del COMI con l'indirizzo della sede legale e, anzi, risultando dagli atti e documenti del presente procedimento evidenze tali da confermare la sussistenza del
COMI in RI (RN); segnatamente:
- l'ultimo bilancio, riferito all'esercizio 2022, risulta approvato
(così come il precedente) dall'assemblea sociale riunitasi presso la sede legale di RI in data 23.6.2023; in tema, si richiama il consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso, formatosi nella vigenza della precedente disciplina, e, tra le varie pronunce, Cass. civ., sez. I, 17.04.2020 n. 7900 che così ha statuito: “Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, in particolare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale…A tal fine resta irrilevante la circostanza che l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale, essendo necessario, per superare l'anzidetta presunzione, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci (Cass. 5391 del 2005), e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa (Cass. 7470 del 2017)”; quindi il primo ineludibile e fondamentale dato di effettività della sede e di esteriorizzazione, apparenza e riconoscibilità dell'attività gestoria da parte dei terzi è proprio il procedimento assembleare di approvazione degli ultimi bilanci di esercizio che è avvenuto in provincia di
Rimini e non di Forlì;
- i libri sociali della sono sempre stati CP_1 custoditi, per stessa ammissione della resistente, presso la sede legale di RI (vedasi pag. 5 della memoria di costituzione in atti nonché verbale di mancata consegna dei documenti oggetto di decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 60/2024 allegati sub 3 al ricorso);
- lo stesso liquidatore della resistente, nello sporgere CP_2 denuncia querela per via del mancato reperimento presso la sede di di un elevatore, si è rivolto agli CP_1
Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini;
- non può, infine, rilevare nella prognosi di superamento della presunzione citata la mera esistenza, pur conosciuta a terzi, di uno stabilimento produttivo in Savignano sul Rubicone (FC) posto che, come visto, il fatto che l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale non comporta che in detto differente luogo debba essere individuato il centro principale degli interessi della società; ritenuta la legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice in virtù del disposto di cui all'art. 37, comma 2, CCII;
rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti;
rilevato come il debitore, nel costituirsi, non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI;
ritenuti, dunque, sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
deducendo che - nel corso delle indagini di cui al
[...] procedimento penale n. 3748/2024 RGNR - era emersa la situazione di insolvenza della predetta società; in particolare, a fronte di debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Bologna pari ad Euro 113.034,92 e di carichi pendenti iscritti presso l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Rimini per euro 41.021,40, la aveva CP_1 esposto nell'ultimo bilancio (riferito all'esercizio chiuso al
31.12.2022) una perdita d'esercizio di euro 1.484.725 e un patrimonio netto negativo di euro 1.673.198,00; ancora, per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 sono state presentate dichiarazioni dei redditi ove, al rigo RF5, venivano indicate perdite per, rispettivamente, euro 198.473, euro 677.801 ed euro
305.925; accertata dunque l'esistenza di ingenti debiti tributari, ben superiore alla soglia di euro 30.000 posta dall'art. 49 comma 5
CCII, occorre esaminare il profilo dell'insolvenza; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'insolvenza dell'impresa in liquidazione, “la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (così Cass. Sez.
1, Sentenza n. 13644 del 30/05/2013); è stato anche precisato, tuttavia, che “tale dimensione di equilibrio o eccedenza [del passivo rispetto all'attivo] ricade peraltro nell'onere di allegazione
e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”(cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/12/2016,
n. 25167); la nel costituirsi, non ha fornito Controparte_1 dati contabili, riguardanti sia l'attivo che il passivo complessivamente considerati, idonei a superare o comunque a giustificare il netto negativo risultante dagli ultimi bilanci, incentrando le sue difese unicamente sulla assenza di attivo, elemento che – di per sé – non impedisce certamente la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, non potendosi escludere, tra l'altro, che eventuale futuro attivo potrebbe derivare dall'esperimento di azioni revocatorie e o di responsabilità; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che ricorrano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
( ), in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in 47853 RI (RN), via Pasolini n. 6;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Maria Carla Corvetta e Curatore il dott. Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno 21.11.2025 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente dott. Maria Carla Corvetta Giudice relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI nei confronti della società:
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, dovendosi richiamare l'art. 27 comma 2 e comma 3 lett. c) CCII ai sensi dei quali “per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al primo comma e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali” (COMI) che si presume coincidente “per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività
d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese”; nella specie, la sede legale della CP_1 come risultane dal registro delle imprese è sita RI (Rimini), in
Comune rientrante quindi nella circoscrizione dell'intestato
Tribunale; ferme le riferite e univoche evidenze del Registro Imprese (da cui risulta, peraltro, una unità locale sita a Verucchio, e cioè anch'essa nel Comune di Rimini), parte debitrice – in sede di costituzione – ha dedotto il carattere meramente fittizio della sede riminese, affermando essere la sede effettiva della società sita nel comune di Forlì-Cesena (a Savignano sul Rubicone); ritenuto che tale prospettazione appare infondata in quanto parte debitrice non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di coincidenza del COMI con l'indirizzo della sede legale e, anzi, risultando dagli atti e documenti del presente procedimento evidenze tali da confermare la sussistenza del
COMI in RI (RN); segnatamente:
- l'ultimo bilancio, riferito all'esercizio 2022, risulta approvato
(così come il precedente) dall'assemblea sociale riunitasi presso la sede legale di RI in data 23.6.2023; in tema, si richiama il consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso, formatosi nella vigenza della precedente disciplina, e, tra le varie pronunce, Cass. civ., sez. I, 17.04.2020 n. 7900 che così ha statuito: “Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, in particolare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale…A tal fine resta irrilevante la circostanza che l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale, essendo necessario, per superare l'anzidetta presunzione, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci (Cass. 5391 del 2005), e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa (Cass. 7470 del 2017)”; quindi il primo ineludibile e fondamentale dato di effettività della sede e di esteriorizzazione, apparenza e riconoscibilità dell'attività gestoria da parte dei terzi è proprio il procedimento assembleare di approvazione degli ultimi bilanci di esercizio che è avvenuto in provincia di
Rimini e non di Forlì;
- i libri sociali della sono sempre stati CP_1 custoditi, per stessa ammissione della resistente, presso la sede legale di RI (vedasi pag. 5 della memoria di costituzione in atti nonché verbale di mancata consegna dei documenti oggetto di decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 60/2024 allegati sub 3 al ricorso);
- lo stesso liquidatore della resistente, nello sporgere CP_2 denuncia querela per via del mancato reperimento presso la sede di di un elevatore, si è rivolto agli CP_1
Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini;
- non può, infine, rilevare nella prognosi di superamento della presunzione citata la mera esistenza, pur conosciuta a terzi, di uno stabilimento produttivo in Savignano sul Rubicone (FC) posto che, come visto, il fatto che l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale non comporta che in detto differente luogo debba essere individuato il centro principale degli interessi della società; ritenuta la legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice in virtù del disposto di cui all'art. 37, comma 2, CCII;
rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti;
rilevato come il debitore, nel costituirsi, non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI;
ritenuti, dunque, sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
deducendo che - nel corso delle indagini di cui al
[...] procedimento penale n. 3748/2024 RGNR - era emersa la situazione di insolvenza della predetta società; in particolare, a fronte di debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Bologna pari ad Euro 113.034,92 e di carichi pendenti iscritti presso l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Rimini per euro 41.021,40, la aveva CP_1 esposto nell'ultimo bilancio (riferito all'esercizio chiuso al
31.12.2022) una perdita d'esercizio di euro 1.484.725 e un patrimonio netto negativo di euro 1.673.198,00; ancora, per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 sono state presentate dichiarazioni dei redditi ove, al rigo RF5, venivano indicate perdite per, rispettivamente, euro 198.473, euro 677.801 ed euro
305.925; accertata dunque l'esistenza di ingenti debiti tributari, ben superiore alla soglia di euro 30.000 posta dall'art. 49 comma 5
CCII, occorre esaminare il profilo dell'insolvenza; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'insolvenza dell'impresa in liquidazione, “la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (così Cass. Sez.
1, Sentenza n. 13644 del 30/05/2013); è stato anche precisato, tuttavia, che “tale dimensione di equilibrio o eccedenza [del passivo rispetto all'attivo] ricade peraltro nell'onere di allegazione
e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”(cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/12/2016,
n. 25167); la nel costituirsi, non ha fornito Controparte_1 dati contabili, riguardanti sia l'attivo che il passivo complessivamente considerati, idonei a superare o comunque a giustificare il netto negativo risultante dagli ultimi bilanci, incentrando le sue difese unicamente sulla assenza di attivo, elemento che – di per sé – non impedisce certamente la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, non potendosi escludere, tra l'altro, che eventuale futuro attivo potrebbe derivare dall'esperimento di azioni revocatorie e o di responsabilità; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che ricorrano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt 125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
( ), in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede in 47853 RI (RN), via Pasolini n. 6;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Maria Carla Corvetta e Curatore il dott. Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA
il giorno 21.11.2025 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi