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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Parte_1 C.F._1
MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Controparte_1 C.F._2
MATTEO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“DOMANDA PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
I IGg.ri e chiedono al Tribunale di Lecco in composizione Controparte_1 Parte_1
Collegiale, ex art. 473 bis 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Vimercate il 12.07.2003, Atto di matrimonio n. 57, P. 2, S. A, anno 2003, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti DOMANDE – CONDIZIONI
1. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
2. per quanto concerne la casa coniugale sita in Barzago (LC), via Alcide de Gasperi n. 17/B, la quale
è di proprietà al 100% della IG.ra , verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà Controparte_1 CP_1
con i figli;
3. la IG.ra in virtù della propria situazione economica e patrimoniale si è sempre Controparte_1
occupata delle necessità dei figli. Ad ogni buon conto, per quanto concerne il mantenimento dei quattro figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il sig. Parte_1
corrisponderà direttamente a ciascuno di loro entro il giorno 27 di ogni mese, la somma mensile di €
100,00= (per un importo complessivo di € 400,00=) da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ex Istat;
4. per quanto concerne le spese straordinarie relative ai figli, le stesse saranno sostenute dalla sig.ra nella misura del 100%; CP_1
5. l'assegno unico universale sarà di competenza della IG.ra anche se percepito dal Controparte_1
sig. che, mensilmente, lo trasferirà alla medesima mediante bonifico sino a quando potrà Parte_1
essere percepito;
6. le spese legali del presente procedimento saranno a carico della IG.ra Controparte_1
7. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario il 12/07/2003 a Vimercate e dalla loro unione sono nati quattro figli gemelli:
, e AT, tutti nati a Segrate il 28/04/2005. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/04/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“Disposizioni generali
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e , matrimonio Controparte_1 Parte_1
concordatario celebrato nel Comune di Vimercate il 12.07.2003, Atto di matrimonio n. 57, P. 2, S. A, anno 2003;
***
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico
3. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
4. per quanto concerne la casa coniugale sita in Barzago (LC), via Alcide De Gasperi n. 17/B, di proprietà al 100% della IG.ra , verrà assegnata alla sig.ra che vi continuerà Controparte_1 CP_1
ad abitarla con i figli;
5. per quanto concerne le autovetture, i coniugi dispongono che la IG.ra mantenga Controparte_1
la proprietà e la disponibilità degli autoveicoli a lei intestati - tg. GC023CX / Parte_2 Persona_4
- tg. GN014EC / - tg. GN011EC / Fiat 500 - tg. GM973WA / Fiat 500 - tg. GM972WA, Persona_4 mentre il IG. dell'auto Kia Stonic - tg. GM376AT a lui intestata;
Parte_1
6. la IG.ra in virtù della propria situazione economica e patrimoniale si è sempre Controparte_1
occupata delle necessità dei figli. Ad ogni buon conto, per quanto concerne il mantenimento dei quattro figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il sig. Parte_1
corrisponderà direttamente a ciascuno di loro entro il giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico, la somma mensile di € 100,00= (per un importo complessivo di € 400,00=) da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ex Istat;
7. per quanto concerne le spese straordinarie relative ai figli, le stesse saranno sostenute dalla sig.ra nella misura del 100%; CP_1
8. l'assegno unico universale sarà di competenza della IG.ra anche se percepito dal Controparte_1
sig. che, mensilmente, lo trasferirà alla medesima mediante bonifico sino a quando potrà Parte_1
essere percepito;
9. i coniugi, salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale, attestando che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro a tale titolo.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 57/2024 pubblicata il 13/06/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Vimercate il 12/07/2003 tra e rascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero
57; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Le spese di lite sono poste a carico di come concordemente indicato dalle Controparte_1
parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VIMERCATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Parte_1 C.F._1
MATTEO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOTARO Controparte_1 C.F._2
MATTEO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“DOMANDA PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
I IGg.ri e chiedono al Tribunale di Lecco in composizione Controparte_1 Parte_1
Collegiale, ex art. 473 bis 49 c.p.c., accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti, voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Vimercate il 12.07.2003, Atto di matrimonio n. 57, P. 2, S. A, anno 2003, ordinando la trascrizione al competente Ufficiale dello stato civile, accogliendo le seguenti DOMANDE – CONDIZIONI
1. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
2. per quanto concerne la casa coniugale sita in Barzago (LC), via Alcide de Gasperi n. 17/B, la quale
è di proprietà al 100% della IG.ra , verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà Controparte_1 CP_1
con i figli;
3. la IG.ra in virtù della propria situazione economica e patrimoniale si è sempre Controparte_1
occupata delle necessità dei figli. Ad ogni buon conto, per quanto concerne il mantenimento dei quattro figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il sig. Parte_1
corrisponderà direttamente a ciascuno di loro entro il giorno 27 di ogni mese, la somma mensile di €
100,00= (per un importo complessivo di € 400,00=) da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ex Istat;
4. per quanto concerne le spese straordinarie relative ai figli, le stesse saranno sostenute dalla sig.ra nella misura del 100%; CP_1
5. l'assegno unico universale sarà di competenza della IG.ra anche se percepito dal Controparte_1
sig. che, mensilmente, lo trasferirà alla medesima mediante bonifico sino a quando potrà Parte_1
essere percepito;
6. le spese legali del presente procedimento saranno a carico della IG.ra Controparte_1
7. con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario il 12/07/2003 a Vimercate e dalla loro unione sono nati quattro figli gemelli:
, e AT, tutti nati a Segrate il 28/04/2005. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/04/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“Disposizioni generali
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei IGg.ri e , matrimonio Controparte_1 Parte_1
concordatario celebrato nel Comune di Vimercate il 12.07.2003, Atto di matrimonio n. 57, P. 2, S. A, anno 2003;
***
Disposizioni di carattere patrimoniale ed economico
3. i coniugi si danno e prendono reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dunque dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altra alcuna pretesa a titolo di alimenti e /
o di mantenimento;
4. per quanto concerne la casa coniugale sita in Barzago (LC), via Alcide De Gasperi n. 17/B, di proprietà al 100% della IG.ra , verrà assegnata alla sig.ra che vi continuerà Controparte_1 CP_1
ad abitarla con i figli;
5. per quanto concerne le autovetture, i coniugi dispongono che la IG.ra mantenga Controparte_1
la proprietà e la disponibilità degli autoveicoli a lei intestati - tg. GC023CX / Parte_2 Persona_4
- tg. GN014EC / - tg. GN011EC / Fiat 500 - tg. GM973WA / Fiat 500 - tg. GM972WA, Persona_4 mentre il IG. dell'auto Kia Stonic - tg. GM376AT a lui intestata;
Parte_1
6. la IG.ra in virtù della propria situazione economica e patrimoniale si è sempre Controparte_1
occupata delle necessità dei figli. Ad ogni buon conto, per quanto concerne il mantenimento dei quattro figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il sig. Parte_1
corrisponderà direttamente a ciascuno di loro entro il giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico, la somma mensile di € 100,00= (per un importo complessivo di € 400,00=) da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ex Istat;
7. per quanto concerne le spese straordinarie relative ai figli, le stesse saranno sostenute dalla sig.ra nella misura del 100%; CP_1
8. l'assegno unico universale sarà di competenza della IG.ra anche se percepito dal Controparte_1
sig. che, mensilmente, lo trasferirà alla medesima mediante bonifico sino a quando potrà Parte_1
essere percepito;
9. i coniugi, salvo quanto previsto nel presente atto, dichiarano di aver preventivamente regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale, attestando che nulla residua in termini di pretesa dell'uno nei confronti dell'altro a tale titolo.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 57/2024 pubblicata il 13/06/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Vimercate il 12/07/2003 tra e rascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero
57; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Le spese di lite sono poste a carico di come concordemente indicato dalle Controparte_1
parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VIMERCATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada