Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1685 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti PERNICIARO VINCENZO e GENOVESE DARIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: benefici per l'accesso pensionistico per i lavoratori addetti a lavori usuranti.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 19/12/2024 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 11/09/2023, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e, premesso di aver lavorato dal 03.07.2000 al 13.09.2019 CP_1
presso la con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di Controparte_2
autista livello E – CCNL Lapidei, svolgendo le mansioni di autista conduttore di mezzi pesanti e camion, operando sia all'interno della cava di estrazione e frantumazione della pietra che all'esterno per le consegne alla clientela, ha presentato in data CP_3
28.06.2022 domanda per il riconoscimento dei benefici derivanti dallo svolgimento di lavori faticosi e usuranti, in particolare per accedere alla pensione di anzianità con requisiti agevolati. L ha rigettato la domanda ritenendo che l'attività svolta non CP_1
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L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo che il beneficio chiesto dal ricorrente è l'accesso alla pensione anticipata in deroga all'inasprimento dei requisiti di accesso introdotti dall'art. 1 l. 243/2004, ed è previsto dall'art. 1 d.lgs. 67/2011, norma che non contempla fra i beneficiari i conducenti di camion per trasporto cose.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente va precisato che l'oggetto del presente ricorso riguarda la domanda volta ad ottenere dall i benefici connessi allo svolgimento di lavori usuranti ai fini CP_
dell'accesso al pensionamento anticipato.
La domanda amministrativa relativa alla certificazione dei requisiti e al conseguimento della pensione riguarda i benefici di cui al .Lgs. 67 del 2011, che prevede la possibilità, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di beneficiare dell'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai limiti, oggettivi e soggettivi, fissati dalla normativa vigente.
In particolare, l'art. 1 del D.lgs. 67 del 2011 prevede che “In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n 24 possono esercitare a domanda il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:...”.
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per
2 un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (A);
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
l'attività prestata dal ricorrente quale autista di camion non è inquadrabile in una di quelle sopra elencate.
La pretesa del ricorrente di ritenere sussistente il diritto al beneficio è incentrata sulla inquadrabilità dell'attività prestata nell'ambito del DM del 05.02.2018 che ha fornito l'elenco dettagliato delle attività considerate gravose all'Allegato A: , ossia e) Conduttori di mezzi pesanti e camion Classificazioni Istat 7.4.2.3.
L'assunto non è condivisibile, ove si consideri che trattasi di previsione contenuta in una fonte subordinata alla legge, recante “Specificazione delle professioni di
3 cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 207”, quindi riguardante una diversa normativa che prevede un diverso beneficio, di cui non si può entrare nel merito nel presente giudizio (riguarderebbe astrattamente altra domanda amministrativa).
Invero, la norma da ultimo richiamata (art 1 comma 14), prevede invece che “Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In definitiva, il ricorso non può essere accolto per carenza dei requisiti di cui alla domanda amministrativa.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente per la complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 18/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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