Cass. civ., sez. II, sentenza 17/11/1978, n. 5363
CASS
Sentenza 17 novembre 1978

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Il trasporto misto di cose, per terra e per mare, deve ritenersi disciplinato esclusivamente dalle Disposizioni del codice civile, ai sensi dell'art 1680 cod civ, in quanto la disciplina speciale contenuta nel codice della navigazione riguarda esclusivamente in trasporto per via marittima (art 419 e seguenti) e aerea (art 950 e seguenti): ne consegue che al contratto di trasporto misto di cose per terra e per mare si applica come termine unitario di prescrizione quello di cui all'art 2951 cod civ.*

Le dichiarazioni rese dalla parte in Sede di risposta allo interrogatorio formale, ancorche prive di carattere confessorio, possono valere quale fonte integrativa del convincimento del giudice. ( V 1481/68, mass n 333143).*

Il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa di sbarco, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario della merce, che non assorbe ne sostituisce il rapporto fra esso vettore e il destinatario, derivante dall'originario contratto di trasporto, e pertanto non lo esime da responsabilita per gli ammanchi e le avarie constatate all'atto della riconsegna della merce al ricevitore, salvo che dimostri che essi si siano verificati successivamente all'affidamento delle cose trasportate all'impresa di sbarco. ( Conf 2798/69, mass n 342564).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/11/1978, n. 5363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5363
    Data del deposito : 17 novembre 1978

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