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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10075/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.7.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 10075 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Daniela De Salvatore e dalla in Controparte_1
persona dell'avv. Francesco Elia, domiciliata in Roma, L.go Toniolo 6, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Maria Pia Teti ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, Via Cesare
Beccaria 29 pagina 1 di 3 RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti, come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che in data 12.4.2024 aveva presentato domanda amministrativa all per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex CP_2
art. 1 L. 222/1984; che, con comunicazione dell'8.5.2024, era stata informata del rigetto della domanda;
che in data 14.6.2024 aveva promosso ricorso contro il provvedimento di rigetto;
che in data 8.11.2024 era stata informata dell'avvenuto accoglimento della suddetta domanda, con decorrenza dalla domanda del 12.4.2024; che l non aveva però provveduto al pagamento CP_2
della prestazione mensile spettantele, nel al pagamento degli arretrati. Tanto premesso chiedeva la condanna dell a liquidare nei suoi confronti l'assegno ordinario di invalidità con CP_2
decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre gli arretrati e gli interessi maturati.
Si costituiva in giudizio l , facendo rilevare che l'assegno di invalidità in questione CP_2
era stato liquidato e che la prima rata, unitamente agli arretrati, sarebbe stata messa in pagamento il 3.6.2025. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la parte ricorrente, riconosciuta l'avvenuta messa in pagamento della prestazione in questione, unitamente agli arretrati, si è associata nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come risultante dalla documentazione prodotta in atti (v. docc. in CP_2
allegato alla memoria di costituzione) – a giugno 2025 ha provveduto a mettere in pagaemnto la pagina 2 di 3 prestazione in oggetto, unitamente ai ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Al di là del ritardo con cui è stata effettuata la predetta liquidazione, essa deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che la messa i pagamento della prestazione e degli arretrati
è successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo, se ne può disporre la liquidazione in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_2
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
spese che si liquida in € 1.860,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 7.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.7.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 10075 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Daniela De Salvatore e dalla in Controparte_1
persona dell'avv. Francesco Elia, domiciliata in Roma, L.go Toniolo 6, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Maria Pia Teti ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, Via Cesare
Beccaria 29 pagina 1 di 3 RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti, come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2025, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che in data 12.4.2024 aveva presentato domanda amministrativa all per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex CP_2
art. 1 L. 222/1984; che, con comunicazione dell'8.5.2024, era stata informata del rigetto della domanda;
che in data 14.6.2024 aveva promosso ricorso contro il provvedimento di rigetto;
che in data 8.11.2024 era stata informata dell'avvenuto accoglimento della suddetta domanda, con decorrenza dalla domanda del 12.4.2024; che l non aveva però provveduto al pagamento CP_2
della prestazione mensile spettantele, nel al pagamento degli arretrati. Tanto premesso chiedeva la condanna dell a liquidare nei suoi confronti l'assegno ordinario di invalidità con CP_2
decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre gli arretrati e gli interessi maturati.
Si costituiva in giudizio l , facendo rilevare che l'assegno di invalidità in questione CP_2
era stato liquidato e che la prima rata, unitamente agli arretrati, sarebbe stata messa in pagamento il 3.6.2025. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la parte ricorrente, riconosciuta l'avvenuta messa in pagamento della prestazione in questione, unitamente agli arretrati, si è associata nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come risultante dalla documentazione prodotta in atti (v. docc. in CP_2
allegato alla memoria di costituzione) – a giugno 2025 ha provveduto a mettere in pagaemnto la pagina 2 di 3 prestazione in oggetto, unitamente ai ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Al di là del ritardo con cui è stata effettuata la predetta liquidazione, essa deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che la messa i pagamento della prestazione e degli arretrati
è successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo, se ne può disporre la liquidazione in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_2
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
spese che si liquida in € 1.860,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 7.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3