Decreto cautelare 21 dicembre 2020
Sentenza 1 marzo 2021
Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 7 marzo 2022
Decreto collegiale 16 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/03/2021, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00282/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per
quanto al ricorso introduttivo:
-l'accertamento, previa adozione di misure cautelari, anche inaudita altera parte, dell'illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura di-OMISSIS-nel procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 142/2015, relativamente alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, in qualità di richiedente protezione internazionale;
-la declaratoria dell'obbligo di provvedere della Prefettura UTG di-OMISSIS-con riguardo alla segnalazione inoltrata in data 12 novembre 2020, a fronte della quale la menzionata Autorità ha serbato il suo silenzio inadempimento;
-la nomina di un Commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Autorità competente oltre il termine assegnato, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti;
-la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.1, comma 2, e artt.8, 9 e 14, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 142/2015, a seguito della segnalazione del 12 novembre 2020;
quanto ai motivi aggiunti:
l’annullamento, previo rigetto della richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto dell'Amministrazione, del D.M. 20.11.2018 del Ministero dell'Interno recante il “nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza”, nella parte in cui non prevede, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, l'erogazione del c.d. pocket money e del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS-con prot. n. 0111731 del 31/12/2020, di rigetto della richiesta di misure di accoglienza ex art. d.lgs. n. 142/2015 chieste dal ricorrente, nonché ogni atto del relativo modulo procedimentale e della relazione della Prefettura di-OMISSIS-con prot. n. 0111732 del 31/12/2020, inerente alla richiesta di misure di accoglienza;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 117 CPA, depositato in data 17.12.2020 e munito di istanza cautelare anche monocratica, il ricorrente, premesso di essere entrato in Italia nel settembre 2019 e di aver inviato in data 12.11.2020 alla Prefettura di-OMISSIS-una istanza con cui chiedeva di essere ospitato in una struttura di accoglienza in quanto privo di mezzi sufficienti a garantire il proprio sostentamento, ha lamentato l’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla suddetta istanza e ha denunciato la violazione del combinato disposto di cui agli art. 1, comma 2, e artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 142/2015.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo fosse dichiarato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione intimata, con obbligo di disporre immediatamente l’applicazione delle misure di accoglienza nei propri confronti e che fosse ordinato alla medesima Amministrazione di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento volto all’applicazione immediata delle misure di accoglienza; il ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione protratta oltre il termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare la fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’istanza di applicazione immediata delle misure di accoglienza.
In data 4.1.2021, la Prefettura di-OMISSIS-ha depositato provvedimento di data 31.12.2020 con cui è stata respinta la domanda, proposta dal ricorrente, tesa ad ottenere la concessione delle misure di accoglienza previste dal D. Lgs n. 142/2015.
In data 7.1.2021, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, giusta il provvedimento prefettizio di data 31.12.2020.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 10.1.2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di-OMISSIS-del 31.12.2020 di rigetto della richiesta di misure di accoglienza, il D.M. 20.11.2018 del Ministero dell’Interno recante il “nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza”, nella parte in cui non prevede, nell’ambito dell’erogazione dei servizi di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015, l’erogazione del c.d. pocket money , nonché la relazione della Prefettura di-OMISSIS-del 31.12.2020 inerente la richiesta di misure di accoglienza, chiedendone l’annullamento per i vizi ivi denunciati, previa conversione del rito del silenzio in rito ordinario; parte ricorrente ha, inoltre, formulato opposizione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, insistendo nella domanda formulata con il ricorso introduttivo in ordine alla illegittimità del suddetto silenzio, risultando applicabile, nel caso in esame, l’art. 34, comma 3, del CPA.
In data 29.1.2021, parte ricorrente ha formulato, altresì, istanza istruttoria tesa ad accertare l’intervenuto allontanamento del ricorrente stesso dalla struttura di accoglienza il Villaggio Globale.
Alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Come noto, il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 CPA, ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale avrebbe dovuto invece provvedere. Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 CPA presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato, con il conseguente ordine di provvedere; l’omessa attività dell’Amministrazione costituisce, dunque, una condizione dell’azione che deve persistere sino al momento della decisione, con la conseguenza che l’adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire -se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso- ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio all’uopo instaurato ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; id., 22 gennaio 2015, n. 273; id., sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1648; id., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4605; id., sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 novembre 2017, n.11509; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 settembre 2017, n. 942 ).
Nel caso in esame, pertanto, il ricorso avverso il silenzio proposto dal ricorrente va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, giusta l’adozione, da parte della Prefettura di Padova, del provvedimento di data 31.12.2020 con cui è stata respinta la domanda, proposta dal ricorrente medesimo, tesa ad ottenere la concessione delle misure di accoglienza.
A tal proposito, va rilevato che non può essere condivisa l’opposizione alla dichiarazione di intervenuta improcedibilità del ricorso formulata dal ricorrente, il quale richiede di accertare, comunque, l’illegittimità del silenzio che l’Amministrazione aveva inizialmente serbato, invocando, a tal uopo, l’art. 34, comma 3, del CPA, a norma del quale “ Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”.
Invero, nell’ipotesi in cui si intenda esperire azione di danno conseguente all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (c.d. danno da ritardo), l’interessato può agire, tramite autonoma azione di danno, ai sensi dell’art. 30, comma 4, CPA, secondo il quale “ Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere ”, ovvero, unitamente all’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117, comma 6, CPA, che dispone che “ Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria ”.
Non risulta che parte ricorrente abbia optato per alcuna delle esposte possibilità.
Il ricorso introduttivo avverso il silenzio, dunque, va dichiarato improcedibile.
Alla luce dell’improcedibilità del ricorso introduttivo non possono trovare ingresso le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Parte ricorrente, peraltro e come sopra ricordato, ha presentato motivi aggiunti, sforniti di istanza cautelare, ai sensi dell’art. 117 comma 5, CPA, impugnando (tra l’altro) il provvedimento prefettizio sopravvenuto del 31.12.2020, con la conseguenza che le domande ivi formulate, previa conversione del rito camerale in rito ordinario, saranno oggetto di trattazione alla Pubblica Udienza che sarà fissata a seguito di istanza di prelievo presentata dal ricorrente.
Da ultimo, va rilevato che parte ricorrente, a fronte del decreto n. 35/2020 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di rigetto della domanda dal medesimo avanzata (per mancata prova dell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare di cui all’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 recante attestazione dei redditi prodotti all’estero dalla stessa richiedente), ha depositato, in data 9.1.2021, istanza di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, da intendersi quale richiesta di riesame proposta al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda vada accolta, atteso che, nei confronti dello straniero rifugiato o richiedente la protezione internazionale, non appare realmente esigibile che il medesimo entri in contatto con le autorità del Paese d’origine per richiedere la certificazione di cui all’art 79 del d.P.R. n. 115/2002, fermo restando che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, da intendersi riferito al ricorso avverso il silenzio, decorrono dalla data di presentazione dell’istanza al Collegio.
Alla liquidazione del compenso si provvederà con separato decreto previa presentazione di relativa nota spese.
Le spese del giudizio, giusta la indubbia peculiarità in fatto della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:
-dichiara improcedibile il ricorso ex art. 117 CPA avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente;
-dispone la conversione del rito, nei termini di cui in motivazione, per la trattazione dei motivi aggiunti.
Compensa le spese del giudizio e ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO