TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 168 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Marcello;
OPPONENTE
E
(P. Iva Gruppo KR IA , C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e
AN NA;
OPPOSTA
Oggetto: finanziamento;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 804/2022 del Parte_1
01.12.2022, notificato in data 29.12.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € 9.783,57 oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in Controparte_1 relazione ad esposizioni debitorie derivanti dal contratto di finanziamento stipulato con
Intesa Sanpaolo S.p.a., i cui diritti di credito sono pervenuti all'opposta in forza di cessione pro soluto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la prescrizione del credito;
la mancata prova della cessione del credito in favore dell'opposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva
1 (o meglio di titolarità del credito) in capo a quest'ultima, difetto di causa del contratto di cessione del credito e violazione della clausola generale della buona fede.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, il quale si è limitato ad osservare che il credito azionato risale al 2010, dunque ad oltre dieci anni prima rispetto alla proposizione della domanda.
Al riguardo, basta evidenziare che nella specie il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata. È pacifico che la durata del piano di rimborso finanziario sia stata pattuita in 72 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il giorno
01.03.2010 ed ultima rata entro il giorno 01.02.2016. Peraltro, prima della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 29.12.2022), l'opposta ha provveduto a richiedere il pagamento delle somme dovute con lettera raccomandata regolarmente ricevuta in data
21.01.2020 (doc. n. 6, fasc. monitorio), interrompendo così la prescrizione.
Ne deriva che nessuna prescrizione può considerarsi maturata.
Quanto invece alla prova della titolarità del credito, risulta documentata l'avvenuta stipulazione da parte di del contratto di finanziamento posto a Parte_1 fondamento del ricorso per ingiunzione (doc. 3, fasc. monitorio), nonché l'intervenuta cessione, in favore dell'opposta, del credito derivante dal predetto contratto, avendo prodotto, sin dal procedimento monitorio, il contratto di cessione (doc. 7, Controparte_1 fasc. monitorio), nonché l'elenco dei crediti ceduti (doc. 8, fasc. monitorio).
È appena il caso di rilevare che non emergono, dall'esame del contratto di cessione, motivi di nullità per mancanza di causa, risultando invece la pattuizione rispondente alla funzione economico individuale propria del contratto di cessione.
Risulta altresì documentata l'avvenuta notificazione della cessione all'opponente, nonché la pubblicazione della cessione in Gazzetta ufficiale.
La pretesa creditoria può ritenersi adeguatamente determinata anche nel quantum, mediante la produzione dell'estratto conto.
Del resto, a fronte della prova del titolo della pretesa, avvenuta nel giudizio monitorio, e dell'allegazione dell'inadempimento all'obbligo restitutorio gravante sul beneficiario del finanziamento, l'opponente non ha contestato l'avvenuta stipulazione del contratto, né
2 l'avvenuta erogazione dell'importo oggetto di finanziamento, né infine ha dedotto, come era suo onere, alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito azionato.
Da ultimo, è destituita di fondamento la doglianza relativa alla violazione del principio di buona fede, la quale, oltre ad essere stata genericamente formulata, risulta anche in contrasto con la comunicazione stragiudiziale inoltrata in data 13.01.2020 da CP_1
con la quale ha reso edotto l'opponente dell'avvenuta cessione del credito,
[...] sollecitando il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 804/2022 del 01.12.2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. e I.VA., come per legge.
Così deciso in Crotone, li 31.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
3