TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 882/2022 Oggetto: lesione personale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ex art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 882 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giampaolo Castiglione del Foro di Padova, Antonio Olivo del Foro di Venezia e Salvatore Bellanca del Foro di
Agrigento;
ATTORE
nei confronti di:
Controparte_1
(c.f. , con sede legale in Bologna Via Stalingrado n.45, in persona del suo P.IVA_1 procuratore ad negotia , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di Parte_2 procura speciale del 16/12/2016 in autentica Notaio dott. di Bologna, ai Persona_1 nn.84761/8412 di rep./racc., rappresentata e difesa dall' Avv. Sabina Schifano;
e di:
Controparte_2 nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Virone;
CONVENUTI
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
e la al fine di sentir accertare l'esclusiva responsabilità del
[...] Controparte_1 primo, conducente e proprietario dell'autovettura VW Golf tg EX980BL, assicurato presso
(polizza n.166676338) per il sinistro occorsogli in data 24.11.20 Controparte_1 alle ore 7:40 circa, in via Porta Agrigento in Raffadali (AG); per l'effetto condannarlo in solido con al risarcimento del danno patito. Controparte_1
Esponeva in particolare l'attore che nelle circostanze di tempo e luogo sopraindicate, mentre si trovava a transitare a piedi sul marciapiede di via Porta Agrigento nei pressi di un negozio di ortofrutta del veniva arrotato al piede destro dall'autovettura VW Golf - tg EX980BL, CP_2 condotta e di proprietà del stesso che, nel compiere manovra di retromarcia mentre CP_2 stava ancora discutendo con un dipendente, non si avvedeva della sua presenza. si costituiva evidenziando una serie di incongruenze e dubbi Controparte_1 sulla reale dinamica del sinistro emerse nella fase stragiudiziale;
chiedeva dunque al Tribunale il rigetto della domanda;
in subordine, ove si raggiungesse la prova del fatto storico e della responsabilità del convenuto , ritenere e dichiarare dovuto il risarcimento dei danni CP_2 effettivamente riconducibili all'evento dannoso decurtato di quanto imputabile alla condotta dell'attore; condannare parte attrice alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio o in subordine disporne la compensazione.
si costituiva allegando di aver effettivamente investito l'attore a causa di Controparte_2 una distrazione nel corso di una manovra di retromarcia;
dichiarava dunque di non opporsi alla richiesta di risarcimento avanzate nei limiti di quanto accertato in corso di causa;
di dichiarare il suo diritto, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con la società assicuratrice convenuta, di essere manlevato da ogni conseguenza connessa con la pretesa dell'attore.
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali, prove testimoniali e c.t.u. medico legale;
quindi veniva posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, premesso che il principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo che il danneggiato ritiene responsabile, all'esito della svolta 2 istruttoria ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia rimasta priva di riscontro probatorio idoneo a legittimarne l'accoglimento, essendo indimostrato che l'incidente sia avvenuto secondo le modalità allegate.
Deve infatti evidenziarsi che la dinamica del sinistro riferita dall'attore in citazione – messa subito in discussione dalla compagnia assicuratrice nella comparsa costitutiva - non ha trovato seri e precisi riscontri nelle evidenze processuali acquisite, rivelatesi via via contraddittorie e poco chiare.
L'attore ha affidato la prova della dinamica del sinistro alla testimonianza resa da
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
Quest'ultimo, all'udienza del 20.06.2023, ha dichiarato di non aver assistito al sinistro pur trovandosi nelle vicinanze, bensì di aver udito unicamente delle lamentele e, solo in seguito, di aver visto l'attore “per terra seduto sul ciglio della strada con il piede sanguinante…”
Il teste , invece, pur avendo confermato il capitolo vertente proprio sulla Testimone_1 dinamica del sinistro – ha, invero, fornito dichiarazioni piuttosto discordanti anche con quanto dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale.
difatti ha precisato che prima del sinistro l'attore “si trovava non alle spalle dell'auto Tes_1 che lo ha investito ma di fianco in quanto stava transitando sul marciapiede”; ha chiarito in particolare che l'attore stava camminando in direzione del rifornimento di benzina che si trova lungo la via Porta Agrigento, oltre il negozio di ortofrutta che mantiene all'esterno un gazebo giallo (v. foto dei luoghi in fasc. comparsa . CP_1
Tale prospettazione, relativa proprio ai momenti immediatamente precedenti al sinistro fornita dal teste, risulta in evidente contrasto con le dichiarazioni rese dall'attore che, in sede di interrogatorio formale ha invece affermato di trovarsi fermo, non di fianco ma dietro l'autovettura poi messa in moto dal (“io davo le spalle alla macchina e CP_2 improvvisamente ho sentito una botta sull'anca..”); di non procedere lungo la via Porta
Agrigento ma di essere in procinto, invece, di attraversare la strada per recarsi dal tabaccaio che si trova di fronte al marciapiede ove era parcheggiata l'autovettura Golf.
E' rimasta pertanto del tutto incerta la posizione del pedone nell'immediatezza del fatto, la sua direzione di transito e, soprattutto, la correlata modalità di svolgimento della manovra di retromarcia che, certamente, non avrebbe procurato lesioni al pedone se questo fosse stato in piedi “di fianco” e non dietro alla stessa auto.
Suscita, del pari, perplessità la condizione del pedone subito dopo il sinistro riportata dal testimoni. Il teste ha, infatti, dichiarato che il , conducente Testimone_1 CP_2 dell'autovettura, “improvvisamente ha acceso la macchina e nel mettere la marcia indietro ha fatto una manovra un po' brusca colpendo l'attore che è caduto con il busto sulla strada”.
Invece, all'udienza del 19.09.2023 il teste , lavoratore presso l'ortofrutta Testimone_3
ha confermato il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese agli agenti della sezione CP_2
3 infortunistica investigativa- reparto operativo ove dava atto che l'odierno attore ad esito del sinistro si trovava “piegato che si toccava un piede, ma non era caduto a terra” (v. verbale di dichiarazioni spontanee allegato alla comparsa di costituzione e risposta e CP_1 verbale di udienza del 19.09.2023).
In tale contraddittorio quadro probatorio il teste narra, come già rilevato, di aver Tes_2 visto - dopo aver sentito le lamentele che hanno attirato la sua attenzione - , l'attore seduto sul ciglio della strada con il piede sanguinante.
In argomento lascia poi ancora da pensare - inficiando ulteriormente la genuinità e attendibilità delle dichiarazioni – la chiamata effettuata dallo stesso al 118. Tes_2
Seppur non acquisita la relativa registrazione al processo, il , in sede di Tes_2 testimonianza ha confermato la circostanza secondo cui, richiesto dall'operatore 118 di fornire informazioni sulla dinamica dell'accaduto, ha comunque inizialmente riferito del coinvolgimento nel fatto di un “muletto”, un mezzo “con ruote e carrello elevatore che serve per alzare e trasportare la merce”, parcheggiato lungo la strada di fronte al negozio di ortofrutta e in uso dello stesso , successivamente spostato da qualche dipendente del negozio stesso;
il CP_2 teste ha affermato che solo in seguito veniva notiziato dai presenti della diversa dinamica del sinistro e del coinvolgimento dell'autovettura Golf del . CP_2
Sull'avvenuto sospetto spostamento del muletto dopo il sinistro riferisce anche Testimone_1
(“..ho sentito che diceva di spostare il muletto in quanto doveva arrivare CP_2
l'ambulanza”).
Del tutto laconico sulla dinamica del sinistro il teste che, nell'affermare di Testimone_3 non aver visto alcunché, ha comunque ammesso di aver svolto quel giorno attività lavorativa presso l'ortofrutta del e di essere stato impegnato a trasportare merce;
lo stesso, del CP_2 resto, nelle dichiarazioni spontanee rese agli agenti della sezione infortunistica investigativa ha dichiarato che al momento del sinistro stava manovrando “il transpallet di colore giallo dove stava caricando delle pedane” (v. verbale di dichiarazioni spontanee allegato alla comparsa di costituzione e risposta ). CP_1
Ancora, mentre , convenuto e conducente dell'autovettura, nelle dichiarazioni CP_2 spontanee afferma che poco prima del sinistro era intento a conversare con il dipendente
, mentre quest'ultimo stava sollevando “delle pedane con il muletto a mano”, Testimone_3
l'attore invece ha negato, in sede di interrogatorio formale, la presenza di un muletto sui luoghi dichiarando in sede di spontanee dichiarazioni “che il dipendente dell'ortofrutta si trovava al fianco sinistro dell'auto a piedi altrettanto sopra il marciapiede a dialogare con il conducente responsabile” (v. verbale di dichiarazioni spontanee all.3 della comparsa di costituzione e risposta della ). CP_1
Da ultimo anche le ulteriori contraddizioni fra le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale e le dichiarazioni spontanee fornite all'unità investigativa
4 antinfortunistica sulla sua destinazione (l'attore in sede di interrogatorio formale, ha riferito di trovarsi fermo in procinto di attraversare la strada per recarsi dal tabaccaio mentre in data
7.04.2021 dichiarò di trovarsi sul marciapiede perché in attesa dell'apertura dello studio medico “Cardella” posto alle spalle), fanno concludere per la non genuinità di quanto riferito dal medesimo .
In conclusione il quadro, lacunoso, impreciso e contraddittorio rende del tutto indimostrata la dinamica del sinistro allegata in citazione e incerto il reale accadimento dei fatti, dovendo concludersi anche per l'assenza di elementi probatori comprovanti il reale coinvolgimento dell'autovettura VW Golf -tg EX980BL di proprietà di , titolare del negozio di Controparte_2 ortofrutta.
Le dichiarazioni confessorie rese dal nella propria comparsa costitutiva - che CP_2 sostanzialmente confermano l'avvenuto investimento del pedone con la Golf con conseguente domanda di manleva in virtù del contratto di assicurazione di r.c. intercorso con la società convenuta –, non appaiono attendibili né disinteressate avendo il pure la disponibilità CP_2 del mezzo (c.d muletto o transpallet) utilizzato al momento del fatto per trasporto e la movimentazione merci e pedane, più volte menzionato dai testi per essere presente nelle immediate adiacenze del sinistro, spostato dai luoghi prima dell'arrivo dei soccorsi, dato questo che mette in evidenza un possibile ruolo del mezzo nella causazione delle lesioni lamentate dall'attore.
In argomento costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno non hanno valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma devono essere liberamente apprezzate dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudicante.
La domanda spiegata da va pertanto rigettata in quanto sfornita di Parte_1 adeguata prova in ordine all'effettiva riconducibilità delle lesioni alla manovra di retromarcia da parte dell'autovettura Golf assicurata . CP_1
Le spese di lite vengono compensate quanto al convenuto in ragione delle difese CP_2 svolte;
mentre sono poste a carico dell'attore soccombente, in favore della compagnia assicuratrice, per come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, secondo parametri minimi tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della bassa complessità. Le spese di c.t.u. vengono lasciate a carico dell'attore.
p.q.m.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3 nei confronti di e ogni altra istanza ed
[...] Controparte_3 Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RESPINGE la domanda dell'attore e lo CONDANNA alle spese di lite sostenute dalla che si liquidano, in complessivi €. 3.809,00 per compensi professionali, Controparte_3 oltre spese generali e accessori di legge;
DICHIARA compensate le spese quanto al convenuto
; CP_2
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 21 gennaio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
6