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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/01/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 436/2023 del Tribunale di BU
IZ (est. dott.ssa Franca Molinari), promossa:
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pirovano, Ilaria Leverone ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Mondadori 4 presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guida ed elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio
Uberti 12 presso lo studio del difensore appellata-appellante incidentale
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, previa fissa-zione dell'udienza di discussione, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei suesposti motivi dell'appello, accertare e dichiarare, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata alla ricorrente con comunicazione prot. n. 89779 del 2.12.2022 e, per l'effetto, revocare e/o annullare la predetta sanzione disciplinare e condannare l'
[...]
[...] a restituire alla Dott..ssa tutte le somme trattenute in Controparte_2 Pt_1 esecuzione della stessa. Con vittoria di compensi e spese di causa in entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATA incidentale
Nel merito
In via principale
- In accoglimento del promosso appello incidentale, per le motivazioni in atti, riformare la sentenza di primo grado n. 436, emessa dal Tribunale di BU IZ in data 27 novembre 2023, e per l'effetto confermare la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio di mesi 5, con privazione della retribuzione, irrogata dall' a carico della dott.ssa Controparte_3
Parte_1
- Con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare le domande tutte promosse dalla dott.ssa in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto Pt_1 confermare nelle sue statuizioni la sentenza di primo grado n. 436, emessa dal Tribunale di BU
IZ in data 27 novembre 2023;
- Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 ha impugnato la sentenza n. 436/2023 Parte_1
del Tribunale di BU IZ che, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 mesi a 30 giorni, compensando le spese di lite.
Il giudice, respinta l'eccezione di tardività del procedimento disciplinare nonché l'eccezione di genericità della contestazione, nel merito, pacifici i fatti materiali (in qualità di presidente della
Commissione Invalidi Civili e della Commissione Medico Locale Patenti, aveva attestato di essere stata presente nei giorni 16.2.2021, 16.3.2021, 11.5.2021, 22.6.2021, nello stesso arco temporale, contestualmente sia presso la Commissione Medico Locale Patenti di Varese sia presso la
Commissione di accertamento delle invalidità civili di Sesto Calende, apponendo la propria firma sui relativi verbali di seduta), rilevata l'assenza di prova circa l'operatività del modello procedurale proposto dal dott. (secondo cui era possibile svolgere le Persona_1
commissioni sugli atti in composizione semplificata, anche in modalità smartworking), ritenuto inconferente il richiamo all'art. 29ter, co.1, D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L n.
120/2020, e ritenuta ininfluente la richiesta di archiviazione del PM nell'ambito del parallelo procedimento penale, ha ritenuto legittimo sanzionare disciplinarmente la condotta della ricorrente sebbene con una riduzione della sanzione, valutando l'irrogata sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi sproporzionata perché “slegata dal particolare contesto storico e sociale in cui si collocano le condotte oggetto del procedimento disciplinare e della relativa sanzione”, trattandosi di fatti verificatisi nel periodo emergenziale conseguente alla
2 pandemia da Covid-19, caratterizzato da particolari sovraccarichi di lavoro per il personale medico e dal susseguirsi di molteplici indicazioni ricevute dalla Regione Lombardia, tra loro contrastanti, come le mail del dott. del 17.3.2020 e del 20.3.2020. Da cui sarebbe scaturita, secondo il Per_1
primo giudice, una errata interpretazione da parte delle dott.ssa delle disposizioni ricevute, Pt_1
senza alcuna intenzionalità dolosa, attesa anche l'assenza di un qualsiasi vantaggio in capo alla stessa. impugna la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis comma 4 D. Lgs. n. 165/2001 – Violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare
Lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso la tardività della contestazione per violazione del termine di 10 giorni ex art. 55-bis, comma 4, d.lgs.
n. 165/2001, per non avere il dott. diretto responsabile della dott.ssa proceduto CP_4 Pt_1
Cont alla segnalazione all' nei 10 giorni successivi alla ricezione dell'e-mail del dott. Per_2
del 24.12.2021.
[...]
Secondo l'appellante, il primo giudice, pur riconoscendo in capo al dott. il dovere di CP_4 segnalare l'illecito in virtù della sua posizione gerarchica, avrebbe inopinatamente ritenuto che la comunicazione appena menzionata fosse inconferente rispetto al procedimento disciplinare, in quanto riferibile a fatti di aprile 2019.
Ciò in contrasto con la e-mail del 24.12.2021 inviata dal dott. dalla quale Persona_2
risulta che la condotta della dott.ssa consistente nel risultare presente, benché fisicamente Pt_1
assente, alla Commissione Invalidi del Distretto di Sesto Calende, fosse in corso già da un anno e quindi nel corso del 2021.
Con la conseguenza che il dott. era a conoscenza dell'illecito della dott.ssa sin CP_4 Pt_1
da dicembre 2021, contestandolo però solo nove mesi dopo, in violazione dell'art. 55-bis citato.
Contesta inoltre che la segnalazione eseguita dal dott. in qualità di responsabile Per_3
anticorruzione, non fosse vincolata al rispetto del termine di dieci giorni, per non essere questi sovraordinato alla dott.ssa essendo, in quanto responsabile anticorruzione, preposto sia Pt_1 all'investigazione che alla successiva segnalazione di condotte disciplinarmente rilevanti.
In ogni caso ritiene ingiustificato il notevole lasso di tempo (nove mesi) intercorso tra la prima segnalazione del dott. e l'inizio del procedimento disciplinare. Persona_2
2)Violazione e falsa applicazione del principio di specificità della contestazione
3 Secondo l'appellante, pacifico il fatto materiale, la censura riguardava la mancata indicazione della
Cont portata antigiuridica che l aveva inteso attribuire al fatto materiale sotto il profilo del suo disvalore e della sua riconducibilità ad una determinata fattispecie sanzionabile.
3)Insussistenza di rilevanza disciplinare dei fatti addebitati alla dott.ssa – Annullamento Pt_1
della sanzione per inconsistenza del fatto giuridico
Erra il giudice nel ritenere il modello procedurale, oggetto della mail del 17.3.2020 del dott.
, una mera proposta, essendo il dott. un dirigente apicale - Responsabile della Per_1 Per_1
Medicina Legale- e considerato il momento emergenziale dell'epoca.
Contesta di non aver offerto la prova circa la concreta attuazione del “modello Alonzo”, essendo stato il giudice a non aver ammesso le prove.
Contesta che il modello in questione fosse stato superato dalla successiva mail del dott. del Per_1
19.3.2020 ed in particolare dall'allegata comunicazione G1 2020.0012306 del 19.3.2020 della
Regione Lombardia.
Contesta altresì che la procedura di accertamento “sugli atti” di cui all'e-mail del Dr. Per_1
del 20.5.2020 (che richiamava ed allegava le indicazioni per la ripresa delle attività
[...]
ambulatoriali di Medicina Legale, prot. 20668 del 19.5.2020, di recepimento delle indicazioni della Regione Lombardia dell'11.5.2020), si riferisse alle sole Commissioni Patenti.
Erra inoltre il giudice nel ritenere inconferente il richiamo all'art.29 ter, comma 1, del D.L. n.
76/2020. Il giudice confonde il c.d. numero legale dei membri con la modalità accertativa in ratifica: un conto è il numero dei componenti della commissione che svolgono l'attività accertativa, indispensabile per la validità della seduta, ed un conto è la loro simultanea presenza durante l'accertamento, non necessaria.
In questo senso, l'istituto della ratifica tramite firma successiva assicurava l'effettività della valutazione del dossier da parte di tutti i membri, Presidente compreso, seppure non in simultanea per le difficoltà logistiche e operative dovute allo stato di emergenza.
Erra infine il giudice nel ritenere irrilevante la richiesta di archiviazione del PM prodotta all'udienza del 27.11.2023. La richiesta è stata accolta dal GIP che ha disposto a sua volta l'archiviazione, escludendo la sussistenza di una falsa attestazione di presenza da parte della dott.ssa avendo questa dato attuazione al regime derogatorio vigente durante lo stato di Pt_1
emergenza, seguendo così le indicazioni operative ricevute.
4 4)Riduzione della sanzione disciplinare – Insussistenza di alcuna rilevanza disciplinare dei fatti addebitati alla Dott.ssa Boschi – Illogicità e contraddittorietà della sentenza – Illegittima riqualificazione del fatto giuridico contestato
Il Giudice ha compiuto un'inammissibile riqualificazione del fatto giuridico in funzione suppletiva del datore di lavoro, finendo per giudicare extra petitum, avendo riqualificato l'addebito da falsa attestazione di presenza (dolosa) a negligenza nella interpretazione delle fonti (colposa) -condotta mai contestata-, e ciò in violazione del principio di immodificabilità del fatto contestato.
Manca comunque la rilevanza disciplinare del fatto che le è stato originariamente contestato dalla come emerso anche dalle indagini in sede penale che hanno escluso che la dott.ssa CP_1 Pt_1
abbia falsamente attestato la sua presenza simultanea in due commissioni diverse o operato senza rispettare le regole che vigevano durante lo stato emergenziale.
La sanzione andava quindi revocata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale con il quale CP_1
lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ridotto la sanzione disciplinare.
In particolare, la condotta contestata alla dott.ssa risulta in contrasto con la Persona_4
disciplina relativa alla composizione delle commissioni mediche collegiali prevista dalla L n.
295/90 e dalla L n. 104/92, secondo cui gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile sono demandate a commissioni mediche collegiali, composte da almeno tre medici, di cui un medico specialista in medicina legale che assume la funzione di presidente. Né la comunicazione G1.2020.0012306 del 19.3.2020 della
Regione Lombardia, relativa alle istruzioni operative da applicare nel periodo pandemico relativamente alle sedute della Commissione Invalidi, consentiva di “ratificare” le determinazioni di un collegio svoltosi senza il rispetto del numero minimo di medici in presenza.
In ogni caso, l'errata interpretazione delle norme non può costituire un'esimente della condotta dell'appellante, integrando, viceversa, una prova certa della grave colpa.
Tra l'altro, dalla stessa mail del dott. prodotta dalla appellante al doc. 3, risulta che la Per_2
condotta era stata posta in essere non solo nel periodo emergenziale, risalendo all'aprile 2019.
Conseguentemente il giudice non poteva invocare il periodo emergenziale Covid per giustificare l'errore commesso dalla dott.ssa Pt_1
L'entità della sanzione comminata è quindi corretta, ritenuta la particolare gravità della condotta in quanto connotata da un alto grado di negligenza e perpetrata da un soggetto con ruolo apicale all'interno dell'organizzazione aziendale.
5 La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello formulato da è fondato nei termini di seguito esposti. Parte_1
Le censure, di cui al primo motivo, mosse alla sentenza nella parte in cui ha escluso la tardività del procedimento disciplinare per mancato rispetto del termine di dieci giorni per la segnalazione all'UPD da parte del dott. responsabile della struttura presso cui lavorava Persona_5
la dott.ssa previsto dall'art. 55bis, comma 4, D.L.gs. n. 165/2001, non sono fondate. Pt_1
Il citato art. 55bis, al comma 4) stabilisce: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.”
La norma è chiara nel pretendere il rispetto dei dieci giorni da parte del solo responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
Da qui scaturisce l'infondatezza della censura sollevata dall'appellante che vorrebbe applicare il rispetto di detto termine anche a soggetti differenti dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, e nello specifico al responsabile anticorruzione, dott. Per_3
Quanto al momento in cui il dott. avrebbe avuto contezza della condotta della dott.ssa Per_3
oggetto della contestazione disciplinare, le argomentazioni del giudice secondo cui, come Pt_1
emergente dallo scambio mail tra il dott. e la dott.ssa ( docc. 5, 6 fasc. ricorrente), Per_3 Pt_1
alla data del 21.6.2022 nulla risultava ancora accertato dal dott. non disponendo questi di Per_3
tutta la documentazione che aveva chiesto alla dott.ssa con e-mail del 25.3.2022, non sono Pt_1
state in alcun modo contestate.
Sul punto parte appellante si limita a ritenere non convincente -senza spiegarne il perché- la compatibilità del lasso di tempo di tre mesi, intercorso tra la ricezione della documentazione richiesta e la segnalazione all'UPD in data 13.9.2022, con esigenze di ulteriori approfondimenti.
In proposito si osserva come l'esigenza di ulteriori approfondimenti emerga proprio dalla natura della documentazione richiesta dal dott. nello specifico i verbali delle sedute della Per_3
Commissione Invalidi Civili del 2021 tenutesi presso la sede di Sesto Calende e la procedura/protocollo per il funzionamento della suddetta commissione, necessaria per accertare la presenza effettiva della dott.ssa alle sedute e soprattutto la necessità di detta presenza Pt_1
effettiva.
In ogni caso, il termine di dieci giorni di cui all'art. 55bis, comma 4, D.L.gs. n. 165/2001 non è perentorio.
6 Come precisato dalla Corte di Cassazione, “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata,
a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti.” (cfr. Cass. n.
29142/2022).
L'unico termine perentorio è solo quello previsto sempre dall'art. 55 bis comma 4 D.L.gs n.
165/2001 per l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione deve procedere alla contestazione scritta dell'addebito ed alla convocazione dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
(cfr. Cass. n. 10284/2023)
Anche il secondo motivo di appello non è fondato.
La contestazione, come evidenziato dal primo giudice, è infatti chiara sia nella descrizione del fatto materiale che della rilevanza disciplinare dello stesso, essendo stato addebitato alla dott.ssa di aver attestato la propria presenza contemporaneamente in due commissioni diverse. Pt_1
Quanto al terzo motivo lo stesso è fondato.
Pacifici i fatti nella loro materialità, la rilevanza disciplinare degli stessi è stata ravvisata, come si legge nel provvedimento che ha irrogato la sanzione, nella violazione del disposto di cui all'art. 2104 cc, nonché dell'art. 70, co. 1, 2, 3 lett. a), del CCNL Dirigenza.
L'art. 70 del CCNL Dirigenza (Obblighi del dirigente), ai commi 1, 2, 3 lett. a) stabilisce:
“
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e
2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR 62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle ai sensi dell'art. 54, comma 5 del Parte_2
D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
7
3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti”.
A norma del successivo art. 71 (Sanzioni disciplinari), “le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 70 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
(…)
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 72 (
Codice disciplinare)”.
Dal combinato disposto delle due norme si evince in maniera chiara come il dovere primario del dirigente consista non solo nell'assicurare il rispetto della legge, delle norme contrattuali e delle direttive dell'Azienda, ma anche e soprattutto nel perseguire direttamente l'interesse pubblico, dovendo essere il comportamento del dirigente improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.
Ebbene, nel caso in esame non è stato in alcun modo contestato alla dott.ssa che la sua Pt_1
condotta abbia in qualche modo compromesso l'interesse pubblico e nello specifico l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali nell'interesse dei cittadini.
Non risulta che le decisioni adottate dalle Commissioni siano state invalidate né è stato contestato alla dott.ssa il conseguimento in favore proprio o di terzi di un vantaggio non dovuto, quale Pt_1
conseguenza della condotta contestata.
Anzi il procedimento penale per i reati di truffa e falso è stato oggetto di archiviazione da parte del
GIP che ha condiviso le argomentazioni del PM a sostegno della richiesta di archiviazione, e precisamente “dalla complessiva attività investigativa emerge che le presunte false attestazioni di presenza fisica della dr.ssa in seno alle sedute (segnatamente 6) della Commissione Pt_1
Invalidi, materialmente inserite del sistema informatico (tramite cosiddetta “flaggatura” del relativo campo) da parte del Segretario della relativa Commissione, ovvero , Parte_3
siano imputabili ad un mancato coordinamento tra le direttive (dal contenuto non del tutto chiaro) emanate dal responsabile del servizio per la gestione delle pratiche di invalidità degli utenti durante il periodo immediatamente post-pandemico ed il sistema informatico di trasmissione dei relativi dati all'INPS; segnatamente la sopraccitata direttiva introduceva – ai fini dello
8 smaltimento dell'arretrato accumulato – un regime derogatorio circa composizione numerica
(limitata a due membri) delle Commissioni Invalidi, mentre la peculiare procedura telematica di trasmissione all'INPS dei relativi flussi informativi prevedeva necessariamente l'indicazione del nominativo di tre medici partecipi alle sopraccitate Commissioni ai fini della corretta comunicazione dei dati;
di talché la condotta degli indagati non solo non appare sorretta da alcuno scopo di lucro (trattandosi di incarichi, quelli in seno alla Commissione Invalidi, non associati a remunerazioni aggiuntive) ma neanche al dolo di falso (a fronte del fatto che la Dr.ssa
in relazione alle riunioni dalla stessa non partecipate, si sia limitata a sottoscrivere solo il Pt_1
verbale di rendicontazione – mero atto formale necessario per l'invio telematico delle pratiche – senza entrare nel merito delle valutazioni espresse dagli altri sanitari, astenendosi dalla sottoscrizione dei verbali di valutazione)”.
Va sottolineato il particolare momento storico caratterizzato dall'epidemia covid, che ha comportato la limitazione della libertà di movimento delle persone e la conseguente sperimentazione di sistemi lavorativi a distanza, ed ha visto il susseguirsi di disposizioni non sempre chiare ed a volte contrastanti tra loro anche se tutte tese, tra l'altro, alla ricerca di sistemi lavorativi alternativi tant'è vero che la stessa comunicazione G1 2020.0012306 del 19.3.2020 della
Regione Lombardia rimetteva alle singole ASST di “adoperarsi per rendere possibili modalità di svolgimento delle sedute di commissione per via telematica, regolamentando le modalità di condivisione della documentazione da esaminare, di assunzione delle decisioni e di verbalizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela della privacy e regolarità amministrativa del procedimento”.
Non veniva quindi imposta alcuna regola circa la presenza fisica contemporanea dei componenti delle commissioni.
Del resto, la stessa Amministrazione ha disposto l'archiviazione di un secondo procedimento disciplinare attivato nei confronti della dott.ssa per fatti analoghi, sempre relativi ad Pt_1
anomalie nella composizione delle commissioni di accertamento degli stati invalidanti che si sono riunite presso la sede distrettuale di Sesto Calende, escludendo proprio la rilevanza disciplinare dei fatti ( cfr. doc. 23 che viene acquisito attesa la rilevanza ai fini del decidere).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, esaurienti e dirimenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata con condanna dell alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_1
L'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale comporta il rigetto dell'appello incidentale.
9 Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022,
( € 3.500 per il primo grado, € 3.500 per l'appello) in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 436/2023 del Tribunale di BU IZ dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata con comunicazione prot. n. 89779 del 2.12.2022 e condanna l
[...]
alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione della Controparte_1
stessa.
Condanna l alla Controparte_1
rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Sussistono nei confronti di Controparte_1
i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
[...]
115/2002 e succ mod.
Milano, 3.10.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 436/2023 del Tribunale di BU
IZ (est. dott.ssa Franca Molinari), promossa:
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pirovano, Ilaria Leverone ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Mondadori 4 presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guida ed elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio
Uberti 12 presso lo studio del difensore appellata-appellante incidentale
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, previa fissa-zione dell'udienza di discussione, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei suesposti motivi dell'appello, accertare e dichiarare, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata alla ricorrente con comunicazione prot. n. 89779 del 2.12.2022 e, per l'effetto, revocare e/o annullare la predetta sanzione disciplinare e condannare l'
[...]
[...] a restituire alla Dott..ssa tutte le somme trattenute in Controparte_2 Pt_1 esecuzione della stessa. Con vittoria di compensi e spese di causa in entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATA incidentale
Nel merito
In via principale
- In accoglimento del promosso appello incidentale, per le motivazioni in atti, riformare la sentenza di primo grado n. 436, emessa dal Tribunale di BU IZ in data 27 novembre 2023, e per l'effetto confermare la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio di mesi 5, con privazione della retribuzione, irrogata dall' a carico della dott.ssa Controparte_3
Parte_1
- Con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare le domande tutte promosse dalla dott.ssa in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto Pt_1 confermare nelle sue statuizioni la sentenza di primo grado n. 436, emessa dal Tribunale di BU
IZ in data 27 novembre 2023;
- Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 ha impugnato la sentenza n. 436/2023 Parte_1
del Tribunale di BU IZ che, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 5 mesi a 30 giorni, compensando le spese di lite.
Il giudice, respinta l'eccezione di tardività del procedimento disciplinare nonché l'eccezione di genericità della contestazione, nel merito, pacifici i fatti materiali (in qualità di presidente della
Commissione Invalidi Civili e della Commissione Medico Locale Patenti, aveva attestato di essere stata presente nei giorni 16.2.2021, 16.3.2021, 11.5.2021, 22.6.2021, nello stesso arco temporale, contestualmente sia presso la Commissione Medico Locale Patenti di Varese sia presso la
Commissione di accertamento delle invalidità civili di Sesto Calende, apponendo la propria firma sui relativi verbali di seduta), rilevata l'assenza di prova circa l'operatività del modello procedurale proposto dal dott. (secondo cui era possibile svolgere le Persona_1
commissioni sugli atti in composizione semplificata, anche in modalità smartworking), ritenuto inconferente il richiamo all'art. 29ter, co.1, D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L n.
120/2020, e ritenuta ininfluente la richiesta di archiviazione del PM nell'ambito del parallelo procedimento penale, ha ritenuto legittimo sanzionare disciplinarmente la condotta della ricorrente sebbene con una riduzione della sanzione, valutando l'irrogata sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi sproporzionata perché “slegata dal particolare contesto storico e sociale in cui si collocano le condotte oggetto del procedimento disciplinare e della relativa sanzione”, trattandosi di fatti verificatisi nel periodo emergenziale conseguente alla
2 pandemia da Covid-19, caratterizzato da particolari sovraccarichi di lavoro per il personale medico e dal susseguirsi di molteplici indicazioni ricevute dalla Regione Lombardia, tra loro contrastanti, come le mail del dott. del 17.3.2020 e del 20.3.2020. Da cui sarebbe scaturita, secondo il Per_1
primo giudice, una errata interpretazione da parte delle dott.ssa delle disposizioni ricevute, Pt_1
senza alcuna intenzionalità dolosa, attesa anche l'assenza di un qualsiasi vantaggio in capo alla stessa. impugna la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis comma 4 D. Lgs. n. 165/2001 – Violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare
Lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso la tardività della contestazione per violazione del termine di 10 giorni ex art. 55-bis, comma 4, d.lgs.
n. 165/2001, per non avere il dott. diretto responsabile della dott.ssa proceduto CP_4 Pt_1
Cont alla segnalazione all' nei 10 giorni successivi alla ricezione dell'e-mail del dott. Per_2
del 24.12.2021.
[...]
Secondo l'appellante, il primo giudice, pur riconoscendo in capo al dott. il dovere di CP_4 segnalare l'illecito in virtù della sua posizione gerarchica, avrebbe inopinatamente ritenuto che la comunicazione appena menzionata fosse inconferente rispetto al procedimento disciplinare, in quanto riferibile a fatti di aprile 2019.
Ciò in contrasto con la e-mail del 24.12.2021 inviata dal dott. dalla quale Persona_2
risulta che la condotta della dott.ssa consistente nel risultare presente, benché fisicamente Pt_1
assente, alla Commissione Invalidi del Distretto di Sesto Calende, fosse in corso già da un anno e quindi nel corso del 2021.
Con la conseguenza che il dott. era a conoscenza dell'illecito della dott.ssa sin CP_4 Pt_1
da dicembre 2021, contestandolo però solo nove mesi dopo, in violazione dell'art. 55-bis citato.
Contesta inoltre che la segnalazione eseguita dal dott. in qualità di responsabile Per_3
anticorruzione, non fosse vincolata al rispetto del termine di dieci giorni, per non essere questi sovraordinato alla dott.ssa essendo, in quanto responsabile anticorruzione, preposto sia Pt_1 all'investigazione che alla successiva segnalazione di condotte disciplinarmente rilevanti.
In ogni caso ritiene ingiustificato il notevole lasso di tempo (nove mesi) intercorso tra la prima segnalazione del dott. e l'inizio del procedimento disciplinare. Persona_2
2)Violazione e falsa applicazione del principio di specificità della contestazione
3 Secondo l'appellante, pacifico il fatto materiale, la censura riguardava la mancata indicazione della
Cont portata antigiuridica che l aveva inteso attribuire al fatto materiale sotto il profilo del suo disvalore e della sua riconducibilità ad una determinata fattispecie sanzionabile.
3)Insussistenza di rilevanza disciplinare dei fatti addebitati alla dott.ssa – Annullamento Pt_1
della sanzione per inconsistenza del fatto giuridico
Erra il giudice nel ritenere il modello procedurale, oggetto della mail del 17.3.2020 del dott.
, una mera proposta, essendo il dott. un dirigente apicale - Responsabile della Per_1 Per_1
Medicina Legale- e considerato il momento emergenziale dell'epoca.
Contesta di non aver offerto la prova circa la concreta attuazione del “modello Alonzo”, essendo stato il giudice a non aver ammesso le prove.
Contesta che il modello in questione fosse stato superato dalla successiva mail del dott. del Per_1
19.3.2020 ed in particolare dall'allegata comunicazione G1 2020.0012306 del 19.3.2020 della
Regione Lombardia.
Contesta altresì che la procedura di accertamento “sugli atti” di cui all'e-mail del Dr. Per_1
del 20.5.2020 (che richiamava ed allegava le indicazioni per la ripresa delle attività
[...]
ambulatoriali di Medicina Legale, prot. 20668 del 19.5.2020, di recepimento delle indicazioni della Regione Lombardia dell'11.5.2020), si riferisse alle sole Commissioni Patenti.
Erra inoltre il giudice nel ritenere inconferente il richiamo all'art.29 ter, comma 1, del D.L. n.
76/2020. Il giudice confonde il c.d. numero legale dei membri con la modalità accertativa in ratifica: un conto è il numero dei componenti della commissione che svolgono l'attività accertativa, indispensabile per la validità della seduta, ed un conto è la loro simultanea presenza durante l'accertamento, non necessaria.
In questo senso, l'istituto della ratifica tramite firma successiva assicurava l'effettività della valutazione del dossier da parte di tutti i membri, Presidente compreso, seppure non in simultanea per le difficoltà logistiche e operative dovute allo stato di emergenza.
Erra infine il giudice nel ritenere irrilevante la richiesta di archiviazione del PM prodotta all'udienza del 27.11.2023. La richiesta è stata accolta dal GIP che ha disposto a sua volta l'archiviazione, escludendo la sussistenza di una falsa attestazione di presenza da parte della dott.ssa avendo questa dato attuazione al regime derogatorio vigente durante lo stato di Pt_1
emergenza, seguendo così le indicazioni operative ricevute.
4 4)Riduzione della sanzione disciplinare – Insussistenza di alcuna rilevanza disciplinare dei fatti addebitati alla Dott.ssa Boschi – Illogicità e contraddittorietà della sentenza – Illegittima riqualificazione del fatto giuridico contestato
Il Giudice ha compiuto un'inammissibile riqualificazione del fatto giuridico in funzione suppletiva del datore di lavoro, finendo per giudicare extra petitum, avendo riqualificato l'addebito da falsa attestazione di presenza (dolosa) a negligenza nella interpretazione delle fonti (colposa) -condotta mai contestata-, e ciò in violazione del principio di immodificabilità del fatto contestato.
Manca comunque la rilevanza disciplinare del fatto che le è stato originariamente contestato dalla come emerso anche dalle indagini in sede penale che hanno escluso che la dott.ssa CP_1 Pt_1
abbia falsamente attestato la sua presenza simultanea in due commissioni diverse o operato senza rispettare le regole che vigevano durante lo stato emergenziale.
La sanzione andava quindi revocata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale con il quale CP_1
lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ridotto la sanzione disciplinare.
In particolare, la condotta contestata alla dott.ssa risulta in contrasto con la Persona_4
disciplina relativa alla composizione delle commissioni mediche collegiali prevista dalla L n.
295/90 e dalla L n. 104/92, secondo cui gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile sono demandate a commissioni mediche collegiali, composte da almeno tre medici, di cui un medico specialista in medicina legale che assume la funzione di presidente. Né la comunicazione G1.2020.0012306 del 19.3.2020 della
Regione Lombardia, relativa alle istruzioni operative da applicare nel periodo pandemico relativamente alle sedute della Commissione Invalidi, consentiva di “ratificare” le determinazioni di un collegio svoltosi senza il rispetto del numero minimo di medici in presenza.
In ogni caso, l'errata interpretazione delle norme non può costituire un'esimente della condotta dell'appellante, integrando, viceversa, una prova certa della grave colpa.
Tra l'altro, dalla stessa mail del dott. prodotta dalla appellante al doc. 3, risulta che la Per_2
condotta era stata posta in essere non solo nel periodo emergenziale, risalendo all'aprile 2019.
Conseguentemente il giudice non poteva invocare il periodo emergenziale Covid per giustificare l'errore commesso dalla dott.ssa Pt_1
L'entità della sanzione comminata è quindi corretta, ritenuta la particolare gravità della condotta in quanto connotata da un alto grado di negligenza e perpetrata da un soggetto con ruolo apicale all'interno dell'organizzazione aziendale.
5 La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello formulato da è fondato nei termini di seguito esposti. Parte_1
Le censure, di cui al primo motivo, mosse alla sentenza nella parte in cui ha escluso la tardività del procedimento disciplinare per mancato rispetto del termine di dieci giorni per la segnalazione all'UPD da parte del dott. responsabile della struttura presso cui lavorava Persona_5
la dott.ssa previsto dall'art. 55bis, comma 4, D.L.gs. n. 165/2001, non sono fondate. Pt_1
Il citato art. 55bis, al comma 4) stabilisce: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.”
La norma è chiara nel pretendere il rispetto dei dieci giorni da parte del solo responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
Da qui scaturisce l'infondatezza della censura sollevata dall'appellante che vorrebbe applicare il rispetto di detto termine anche a soggetti differenti dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, e nello specifico al responsabile anticorruzione, dott. Per_3
Quanto al momento in cui il dott. avrebbe avuto contezza della condotta della dott.ssa Per_3
oggetto della contestazione disciplinare, le argomentazioni del giudice secondo cui, come Pt_1
emergente dallo scambio mail tra il dott. e la dott.ssa ( docc. 5, 6 fasc. ricorrente), Per_3 Pt_1
alla data del 21.6.2022 nulla risultava ancora accertato dal dott. non disponendo questi di Per_3
tutta la documentazione che aveva chiesto alla dott.ssa con e-mail del 25.3.2022, non sono Pt_1
state in alcun modo contestate.
Sul punto parte appellante si limita a ritenere non convincente -senza spiegarne il perché- la compatibilità del lasso di tempo di tre mesi, intercorso tra la ricezione della documentazione richiesta e la segnalazione all'UPD in data 13.9.2022, con esigenze di ulteriori approfondimenti.
In proposito si osserva come l'esigenza di ulteriori approfondimenti emerga proprio dalla natura della documentazione richiesta dal dott. nello specifico i verbali delle sedute della Per_3
Commissione Invalidi Civili del 2021 tenutesi presso la sede di Sesto Calende e la procedura/protocollo per il funzionamento della suddetta commissione, necessaria per accertare la presenza effettiva della dott.ssa alle sedute e soprattutto la necessità di detta presenza Pt_1
effettiva.
In ogni caso, il termine di dieci giorni di cui all'art. 55bis, comma 4, D.L.gs. n. 165/2001 non è perentorio.
6 Come precisato dalla Corte di Cassazione, “In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata,
a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti.” (cfr. Cass. n.
29142/2022).
L'unico termine perentorio è solo quello previsto sempre dall'art. 55 bis comma 4 D.L.gs n.
165/2001 per l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione deve procedere alla contestazione scritta dell'addebito ed alla convocazione dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
(cfr. Cass. n. 10284/2023)
Anche il secondo motivo di appello non è fondato.
La contestazione, come evidenziato dal primo giudice, è infatti chiara sia nella descrizione del fatto materiale che della rilevanza disciplinare dello stesso, essendo stato addebitato alla dott.ssa di aver attestato la propria presenza contemporaneamente in due commissioni diverse. Pt_1
Quanto al terzo motivo lo stesso è fondato.
Pacifici i fatti nella loro materialità, la rilevanza disciplinare degli stessi è stata ravvisata, come si legge nel provvedimento che ha irrogato la sanzione, nella violazione del disposto di cui all'art. 2104 cc, nonché dell'art. 70, co. 1, 2, 3 lett. a), del CCNL Dirigenza.
L'art. 70 del CCNL Dirigenza (Obblighi del dirigente), ai commi 1, 2, 3 lett. a) stabilisce:
“
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e
2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR 62/2013 di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle ai sensi dell'art. 54, comma 5 del Parte_2
D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
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3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda o Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti”.
A norma del successivo art. 71 (Sanzioni disciplinari), “le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 70 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
(…)
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 72 (
Codice disciplinare)”.
Dal combinato disposto delle due norme si evince in maniera chiara come il dovere primario del dirigente consista non solo nell'assicurare il rispetto della legge, delle norme contrattuali e delle direttive dell'Azienda, ma anche e soprattutto nel perseguire direttamente l'interesse pubblico, dovendo essere il comportamento del dirigente improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.
Ebbene, nel caso in esame non è stato in alcun modo contestato alla dott.ssa che la sua Pt_1
condotta abbia in qualche modo compromesso l'interesse pubblico e nello specifico l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali nell'interesse dei cittadini.
Non risulta che le decisioni adottate dalle Commissioni siano state invalidate né è stato contestato alla dott.ssa il conseguimento in favore proprio o di terzi di un vantaggio non dovuto, quale Pt_1
conseguenza della condotta contestata.
Anzi il procedimento penale per i reati di truffa e falso è stato oggetto di archiviazione da parte del
GIP che ha condiviso le argomentazioni del PM a sostegno della richiesta di archiviazione, e precisamente “dalla complessiva attività investigativa emerge che le presunte false attestazioni di presenza fisica della dr.ssa in seno alle sedute (segnatamente 6) della Commissione Pt_1
Invalidi, materialmente inserite del sistema informatico (tramite cosiddetta “flaggatura” del relativo campo) da parte del Segretario della relativa Commissione, ovvero , Parte_3
siano imputabili ad un mancato coordinamento tra le direttive (dal contenuto non del tutto chiaro) emanate dal responsabile del servizio per la gestione delle pratiche di invalidità degli utenti durante il periodo immediatamente post-pandemico ed il sistema informatico di trasmissione dei relativi dati all'INPS; segnatamente la sopraccitata direttiva introduceva – ai fini dello
8 smaltimento dell'arretrato accumulato – un regime derogatorio circa composizione numerica
(limitata a due membri) delle Commissioni Invalidi, mentre la peculiare procedura telematica di trasmissione all'INPS dei relativi flussi informativi prevedeva necessariamente l'indicazione del nominativo di tre medici partecipi alle sopraccitate Commissioni ai fini della corretta comunicazione dei dati;
di talché la condotta degli indagati non solo non appare sorretta da alcuno scopo di lucro (trattandosi di incarichi, quelli in seno alla Commissione Invalidi, non associati a remunerazioni aggiuntive) ma neanche al dolo di falso (a fronte del fatto che la Dr.ssa
in relazione alle riunioni dalla stessa non partecipate, si sia limitata a sottoscrivere solo il Pt_1
verbale di rendicontazione – mero atto formale necessario per l'invio telematico delle pratiche – senza entrare nel merito delle valutazioni espresse dagli altri sanitari, astenendosi dalla sottoscrizione dei verbali di valutazione)”.
Va sottolineato il particolare momento storico caratterizzato dall'epidemia covid, che ha comportato la limitazione della libertà di movimento delle persone e la conseguente sperimentazione di sistemi lavorativi a distanza, ed ha visto il susseguirsi di disposizioni non sempre chiare ed a volte contrastanti tra loro anche se tutte tese, tra l'altro, alla ricerca di sistemi lavorativi alternativi tant'è vero che la stessa comunicazione G1 2020.0012306 del 19.3.2020 della
Regione Lombardia rimetteva alle singole ASST di “adoperarsi per rendere possibili modalità di svolgimento delle sedute di commissione per via telematica, regolamentando le modalità di condivisione della documentazione da esaminare, di assunzione delle decisioni e di verbalizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela della privacy e regolarità amministrativa del procedimento”.
Non veniva quindi imposta alcuna regola circa la presenza fisica contemporanea dei componenti delle commissioni.
Del resto, la stessa Amministrazione ha disposto l'archiviazione di un secondo procedimento disciplinare attivato nei confronti della dott.ssa per fatti analoghi, sempre relativi ad Pt_1
anomalie nella composizione delle commissioni di accertamento degli stati invalidanti che si sono riunite presso la sede distrettuale di Sesto Calende, escludendo proprio la rilevanza disciplinare dei fatti ( cfr. doc. 23 che viene acquisito attesa la rilevanza ai fini del decidere).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, esaurienti e dirimenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare impugnata con condanna dell alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_1
L'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale comporta il rigetto dell'appello incidentale.
9 Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022,
( € 3.500 per il primo grado, € 3.500 per l'appello) in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 436/2023 del Tribunale di BU IZ dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata con comunicazione prot. n. 89779 del 2.12.2022 e condanna l
[...]
alla restituzione delle somme trattenute in esecuzione della Controparte_1
stessa.
Condanna l alla Controparte_1
rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Sussistono nei confronti di Controparte_1
i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
[...]
115/2002 e succ mod.
Milano, 3.10.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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