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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 5072/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Gaibisso,
Attore
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Convenuta
conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 15.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 1.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nonché la rettifica del nome, da “ ” a “ , e avanzando altresì richiesta di essere autorizzato a sottoporsi Pt_1 CP_1
1 ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da maschili a femminili.
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- sin dalla tenera età aveva manifestato una psicosessualità prettamente femminile, non coincidente con il genere a lui assegnato alla nascita;
- la discrasia di genere così avvertita era stata da lui vissuta con profondo disagio, sofferenza e inadeguatezza, cui si erano aggiunte le difficoltà di comunicazione e di relazione dovute alla sindrome di Asperger, a lui diagnosticata sin dall'infanzia;
- da anni egli aveva allora intrapreso un articolato iter di affermazione di genere, per poter vivere liberamente la propria identità;
- segnatamente, fin dal gennaio 2022 era seguito, per la riconosciuta disforia di genere, dalla
U.O. Clinica Endocrinologica presso l'Ospedale Policlinico San Martino;
nel febbraio 2023, a seguito dei dovuti accertamenti, aveva avviato la terapia sostitutiva ormonale per la riassegnazione di genere, terapia che egli aveva portato avanti con regolarità, e conseguendo buoni risultati (cfr. la relazione clinica del 11.4.2024, a firma della prof.ssa i cui al Per_1
doc. 9 allegato al ricorso introduttivo);
- egli aveva altresì manifestato la volontà di sottoporsi agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari.
Instauratosi il necessario contraddittorio, all'udienza del 15.10.2024 è stato sentito l'attore, e la causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate.
***
1. La domanda di parte attrice di rettifica del sesso attribuitole risulta meritevole di accoglimento.
1.1. Giova preliminarmente rilevare che la rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui all'art. 1 l. 14 aprile 1982, n. 164 – nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata da tempo patrocinata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr. Corte cost. 13.7.2017, n. 180; 5.11.2015, n. 221; Cass., sez. I, 20.7.2015, n. 15138), cui il collegio intende dare continuità – non esige, quale elemento indefettibile, la (previa) sottoposizione
2 del richiedente a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche primari;
richiede invece l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, nei suoi profili non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali;
un'oggettiva transizione che deve emergere all'esito del percorso – complesso, serio e consapevole, ma non standardizzabile – intrapreso dall'interessato.
Per altro verso, al giudice viene demandato il rigoroso accertamento della serietà della scelta e del completamento del percorso individuale di transizione, individuandosi nel predetto accertamento il ragionevole punto di equilibrio tra la tutela accordata al diritto all'identità di genere e il riconoscimento del contrapposto interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche.
1.2. Ora, nel caso di specie risulta che iva una condizione di incongruenza Parte_1
di genere, come acclarato dalla documentazione versata in atti.
Egli ha da tempo intrapreso un lungo e complesso percorso di transizione, affidato a trattamenti ormonali-farmacologici e psicoterapeutici;
un percorso da lui condotto con coerenza, costanza e impegno, nella piena consapevolezza delle relative implicazioni;
un percorso da lui inteso come necessario per ovviare all'avvertita condizione di disagio e sofferenza e conseguire uno stato di equilibrio psicofisico.
Ritiene il collegio che le descritte circostanze, suffragate dalle relazioni tecnico-specialistiche in atti, ma altresì corroborate dagli elementi emersi in sede di audizione di parte attrice in udienza, valgano ad attestare – nei termini di rigore richiesti dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – l'irreversibilità personale della decisione intrapresa, la serietà e univocità della scelta compiuta, l'oggettiva definitività della transizione dell'identità di genere.
Occorre poi rilevare che parte attrice ha chiesto di poter assumere il nome “ , che già da CP_1
tempo utilizza nei rapporti familiari e amicali.
Reputa allora il collegio che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta rettifica dell'attribuzione del sesso da maschile a femminile, e del nome da “ ” a “ , Pt_1 CP_1
dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere agli adempimenti di competenza.
3 1.3. Quanto alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, deve evidenziarsi che, con recente sentenza del 23 luglio
2024, n. 143, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni più sopra sviluppate, il percorso di transizione di genere intrapreso da parte attrice deve ritenersi ormai giunto a uno stadio “già sufficientemente avanzato”, e ciò senza che l'interessato si sia (ancora) sottoposto a intervento demolitorio chirurgico: uno stadio tale, appunto, da giustificare – prima e a prescindere dalla sottoposizione di l predetto intervento – la pronuncia di rettificazione del sesso a Parte_1
lui attribuito.
Ne segue che, secondo le coordinate delineate dalla pronuncia della Corte costituzionale appena evocata, la sottoposizione dell'odierno attore alle operazioni chirurgiche di adeguamento dei (residui) caratteri del sesso anagrafico non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale, autorizzazione per la quale non vi è allora più spazio: resta fermo che Parte_1
potrà, se lo riterrà, procedere comunque alle predette operazioni, “in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona” (cfr. ancora Corte cost., 143/2024).
2. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura necessitata della causa, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di
[...]
nato a [...], il [...], e la rettificazione del nome da “ ” a Parte_1 Pt_1
“ ; CP_1
- ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle rettificazioni sopra indicate nel registro degli atti di nascita e sui relativi documenti anagrafici;
4 - nulla a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione di parte attrice a sottoporsi a intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Gaibisso,
Attore
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
Convenuta
conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 15.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 1.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nonché la rettifica del nome, da “ ” a “ , e avanzando altresì richiesta di essere autorizzato a sottoporsi Pt_1 CP_1
1 ai trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da maschili a femminili.
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- sin dalla tenera età aveva manifestato una psicosessualità prettamente femminile, non coincidente con il genere a lui assegnato alla nascita;
- la discrasia di genere così avvertita era stata da lui vissuta con profondo disagio, sofferenza e inadeguatezza, cui si erano aggiunte le difficoltà di comunicazione e di relazione dovute alla sindrome di Asperger, a lui diagnosticata sin dall'infanzia;
- da anni egli aveva allora intrapreso un articolato iter di affermazione di genere, per poter vivere liberamente la propria identità;
- segnatamente, fin dal gennaio 2022 era seguito, per la riconosciuta disforia di genere, dalla
U.O. Clinica Endocrinologica presso l'Ospedale Policlinico San Martino;
nel febbraio 2023, a seguito dei dovuti accertamenti, aveva avviato la terapia sostitutiva ormonale per la riassegnazione di genere, terapia che egli aveva portato avanti con regolarità, e conseguendo buoni risultati (cfr. la relazione clinica del 11.4.2024, a firma della prof.ssa i cui al Per_1
doc. 9 allegato al ricorso introduttivo);
- egli aveva altresì manifestato la volontà di sottoporsi agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari.
Instauratosi il necessario contraddittorio, all'udienza del 15.10.2024 è stato sentito l'attore, e la causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe indicate.
***
1. La domanda di parte attrice di rettifica del sesso attribuitole risulta meritevole di accoglimento.
1.1. Giova preliminarmente rilevare che la rettificazione dell'attribuzione di sesso di cui all'art. 1 l. 14 aprile 1982, n. 164 – nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata da tempo patrocinata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr. Corte cost. 13.7.2017, n. 180; 5.11.2015, n. 221; Cass., sez. I, 20.7.2015, n. 15138), cui il collegio intende dare continuità – non esige, quale elemento indefettibile, la (previa) sottoposizione
2 del richiedente a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche primari;
richiede invece l'accertamento, in uno alla serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, nei suoi profili non solo fisici ma anche psicologici e comportamentali;
un'oggettiva transizione che deve emergere all'esito del percorso – complesso, serio e consapevole, ma non standardizzabile – intrapreso dall'interessato.
Per altro verso, al giudice viene demandato il rigoroso accertamento della serietà della scelta e del completamento del percorso individuale di transizione, individuandosi nel predetto accertamento il ragionevole punto di equilibrio tra la tutela accordata al diritto all'identità di genere e il riconoscimento del contrapposto interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche.
1.2. Ora, nel caso di specie risulta che iva una condizione di incongruenza Parte_1
di genere, come acclarato dalla documentazione versata in atti.
Egli ha da tempo intrapreso un lungo e complesso percorso di transizione, affidato a trattamenti ormonali-farmacologici e psicoterapeutici;
un percorso da lui condotto con coerenza, costanza e impegno, nella piena consapevolezza delle relative implicazioni;
un percorso da lui inteso come necessario per ovviare all'avvertita condizione di disagio e sofferenza e conseguire uno stato di equilibrio psicofisico.
Ritiene il collegio che le descritte circostanze, suffragate dalle relazioni tecnico-specialistiche in atti, ma altresì corroborate dagli elementi emersi in sede di audizione di parte attrice in udienza, valgano ad attestare – nei termini di rigore richiesti dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – l'irreversibilità personale della decisione intrapresa, la serietà e univocità della scelta compiuta, l'oggettiva definitività della transizione dell'identità di genere.
Occorre poi rilevare che parte attrice ha chiesto di poter assumere il nome “ , che già da CP_1
tempo utilizza nei rapporti familiari e amicali.
Reputa allora il collegio che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta rettifica dell'attribuzione del sesso da maschile a femminile, e del nome da “ ” a “ , Pt_1 CP_1
dovendosi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile di procedere agli adempimenti di competenza.
3 1.3. Quanto alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, deve evidenziarsi che, con recente sentenza del 23 luglio
2024, n. 143, la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni più sopra sviluppate, il percorso di transizione di genere intrapreso da parte attrice deve ritenersi ormai giunto a uno stadio “già sufficientemente avanzato”, e ciò senza che l'interessato si sia (ancora) sottoposto a intervento demolitorio chirurgico: uno stadio tale, appunto, da giustificare – prima e a prescindere dalla sottoposizione di l predetto intervento – la pronuncia di rettificazione del sesso a Parte_1
lui attribuito.
Ne segue che, secondo le coordinate delineate dalla pronuncia della Corte costituzionale appena evocata, la sottoposizione dell'odierno attore alle operazioni chirurgiche di adeguamento dei (residui) caratteri del sesso anagrafico non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale, autorizzazione per la quale non vi è allora più spazio: resta fermo che Parte_1
potrà, se lo riterrà, procedere comunque alle predette operazioni, “in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona” (cfr. ancora Corte cost., 143/2024).
2. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura necessitata della causa, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di
[...]
nato a [...], il [...], e la rettificazione del nome da “ ” a Parte_1 Pt_1
“ ; CP_1
- ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle rettificazioni sopra indicate nel registro degli atti di nascita e sui relativi documenti anagrafici;
4 - nulla a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione di parte attrice a sottoporsi a intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
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