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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O. Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1850 dell'anno 2023 R.G., vertente tra:
, codice fiscale , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, , quale fideiussore, codice fiscale Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti IVANO MATTEO C.F._1
RB e IC RI TI CH
- parte opponente-
e codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. GIADA ISIDORI - parte opposta -
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti e note scritte per l'udienza dell'8.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla controparte, a mezzo pec in data 30.10.2023, in proprio quale Parte_2
fideiussore, nonchè nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, ha convenuto in giudizio al fine di sentire revocare il
[...] Controparte_1
1 decreto ingiuntivo n° 433/2023 emesso l'8.8.2023 dal Tribunale di Marsala, nel procedimento n° 1324/2023 R.G., con il quale è stato intimato ai medesimi di pagare, in solido fra loro, in favore di la somma di € 28.274,33, oltre Controparte_1
gli interessi e spese della procedura di ingiunzione.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'infondatezza della pretesa creditoria per estinzione della fideiussione per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Quindi, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, non accettata da parte opponente la proposta conciliativa avanzata dal Giudice con ordinanza del 26.6.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024 e successivamente, ai sensi dell'art. 281 sexies, all'udienza del
29.4.2025.
Nelle more della predetta udienza, con le note scritte del 14.3.2025, l'opponente ha depositato sentenza n. 6/2025 pubblicata in data 7.3.2025 di omologa dell'Accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 61 CCII depositato presso l'intestato Tribunale, non opposto nel termine previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 61, co. 3, e 48, co. 4, CCII.
Alla luce della predetta sentenza l'opponente ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità e quindi l'estinzione del presente giudizio di opposizione.
Parte opposta si è rimessa alle determinazioni del Giudice sulla valutazione della esistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
in subordine ha insistito per il rigetto dell'opposizione per i motivi meglio spiegati nei propri atti difensivi.
La causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata rimessa sul ruolo per l'interrogatorio libero delle parti e dopo detta attività è stata posta nuovamente in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a
2 decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ.
15489/2009).
Orbene, la questione divenuta controversa in corso di causa è se l'intervenuta sentenza di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., efficace e vincolante anche per l'opposta, determini o meno l'improcedibilità e l'estinzione del presente giudizio, come richiesto dall'opponente.
A detta dell'opponente deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio con una pronuncia di estinzione del giudizio. L'opposta, invece, si rimette al Giudice e in subordine, nel merito chiede il rigetto dell'opposizione.
Se è indubbio che il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto in epoca precedente alla formazione dell'accordo individuale, intervenuto tra le parti nell'ambito di procedura ristrutturazione dei debiti, è altresì indubbio che, nelle more del giudizio, è intervenuto tale accordo, omologato dal Tribunale di Marsala con la sentenza sopra richiamata prodotta dall'opponente.
E dunque, se è indubbio che, fino alla pubblicazione della sentenza di omologa, non è precluso al creditore di agire in giudizio per ottenere un titolo, ferma restando l'impossibilità di metterlo in esecuzione, in pendenza della procedura (Cass. ord.
31521/21), deve ritenersi incontrovertibile che tale possibilità viene meno a seguito della pubblicazione della sentenza di omologa che cristallizza tale accordo.
Dopo che tale omologa è intervenuta, il debitore è tenuto a pagare l'importo concordato, nei termini indicati di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa.
3 In caso di inadempimento, la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione, in assenza di clausole di risoluzione automatica, deve ritenersi disciplinata dagli artt. 1453
e seguenti del codice civile.
Ciò posto, non può che evidenziarsi che, nel caso in esame, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ha cristallizzato gli accordi fra l'odierna opponente e i suoi creditori aderenti e tra questi ultimi, risulta esservi l'odierna opposta.
A seguito di avvenuta omologa e sua pubblicazione nel Registro delle Imprese, risultano irrilevanti tutti quegli accordi presi - fra la società ed i suoi creditori - che non siano poi confluiti nella omologa.
Qualora un creditore aderente al piano di ristrutturazione non sia soddisfatto dell'accordo pattuito, la legge prevede l'esperibilità di due rimedi.
L'art 182 bis l. fall., stabilisce infatti al comma 4 che, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'accordo di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possa proporre opposizione.
Al comma 5 è poi previsto che, qualora il Tribunale emetta decreto di omologazione, questo possa essere reclamato ai sensi dell'art 183 l.fall. entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese.
Tali due rimedi previsti ex art 182 bis commi 4-5 l. fall. non risulta che siano stati esperiti dall'odierna opposta.
Conseguentemente, l'accordo di ristrutturazione omologato è divenuto vincolante anche nei suoi confronti.
È evidente quindi che il suo originario credito è stato sostituito da quello derivato da detto accordo.
Nella specie, deve darsi atto che, all'udienza dell'8.7.2025, il legale rappresentante della società debitrice ha rappresentato di avere provveduto in data 23.4.2025 al pagamento del credito in favore della così come ammesso in misura CP_1
ridotta con il richiamato accordo di ristrutturazione, fornendone la relativa prova documentale.
E' chiaro, altresì, che la pattuizione intende obbligare le parti a cessare ogni
4 contenzioso, quale che sia la modalità per addivenire a tale cessazione.
Tuttavia, dal momento che le parti non hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e non è stata avanzata rinuncia alla domanda monitoria, deve rendersi una pronuncia nel merito sulla fondatezza – ad oggi – della domanda monitoria.
Tale decisione implica l'accertamento dei fatti costitutivi estintivi e modificativi del diritto in contestazione al momento della pronuncia della sentenza (cfr. ex multis
Cass. 21432/2011) e - ad oggi - il credito azionato in sede monitoria non esiste più perché sostituito da quello che trova la sua fonte dell'accordo di ristrutturazione.
Tale circostanza, considerata la peculiarità del presente giudizio – di opposizione a decreto ingiuntivo – dà luogo alla carenza sopravvenuta di interesse, travolgendo così la pronuncia resa nella fase monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e anche a prescindere dalla sussistenza di una richiesta concorde delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese, atteso che le parti non sono riuscite a trovare un componimento relativamente alle spese, anzi ciascuna ha insistito per la condanna della controparte, si ritiene che la pronuncia possa essere compiuta in base al principio della soccombenza virtuale.
A tal fine, occorrerebbe valutare se la pretesa dell'opposta sia o meno provata, considerato poi che lo stesso accordo di ristrutturazione ha visto il riconoscimento, per quanto parziale, con la previsione del relativo pagamento, già avvenuto, del debito.
Tali elementi, complessivamente considerati, avrebbero verosimilmente portato, all'esito di un giudizio di merito, all'accoglimento parziale delle rispettive domande ed eccezioni con parziale soccombenza reciproca.
Per tali motivi deve essere quindi disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 433/2023 emesso l'8.8.2023 dal Tribunale di Marsala;
5 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 29.10.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O. Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1850 dell'anno 2023 R.G., vertente tra:
, codice fiscale , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, , quale fideiussore, codice fiscale Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti IVANO MATTEO C.F._1
RB e IC RI TI CH
- parte opponente-
e codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. GIADA ISIDORI - parte opposta -
OGGETTO: opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti e note scritte per l'udienza dell'8.10.2025.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla controparte, a mezzo pec in data 30.10.2023, in proprio quale Parte_2
fideiussore, nonchè nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, ha convenuto in giudizio al fine di sentire revocare il
[...] Controparte_1
1 decreto ingiuntivo n° 433/2023 emesso l'8.8.2023 dal Tribunale di Marsala, nel procedimento n° 1324/2023 R.G., con il quale è stato intimato ai medesimi di pagare, in solido fra loro, in favore di la somma di € 28.274,33, oltre Controparte_1
gli interessi e spese della procedura di ingiunzione.
Segnatamente, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, l'infondatezza della pretesa creditoria per estinzione della fideiussione per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando in fatto e in diritto le avverse domande e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Quindi, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, non accettata da parte opponente la proposta conciliativa avanzata dal Giudice con ordinanza del 26.6.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2024 e successivamente, ai sensi dell'art. 281 sexies, all'udienza del
29.4.2025.
Nelle more della predetta udienza, con le note scritte del 14.3.2025, l'opponente ha depositato sentenza n. 6/2025 pubblicata in data 7.3.2025 di omologa dell'Accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 61 CCII depositato presso l'intestato Tribunale, non opposto nel termine previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 61, co. 3, e 48, co. 4, CCII.
Alla luce della predetta sentenza l'opponente ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità e quindi l'estinzione del presente giudizio di opposizione.
Parte opposta si è rimessa alle determinazioni del Giudice sulla valutazione della esistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
in subordine ha insistito per il rigetto dell'opposizione per i motivi meglio spiegati nei propri atti difensivi.
La causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata rimessa sul ruolo per l'interrogatorio libero delle parti e dopo detta attività è stata posta nuovamente in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, giova ricordare che, configurandosi il giudizio di opposizione a
2 decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere il diritto (id est, creditore opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ.
15489/2009).
Orbene, la questione divenuta controversa in corso di causa è se l'intervenuta sentenza di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., efficace e vincolante anche per l'opposta, determini o meno l'improcedibilità e l'estinzione del presente giudizio, come richiesto dall'opponente.
A detta dell'opponente deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio con una pronuncia di estinzione del giudizio. L'opposta, invece, si rimette al Giudice e in subordine, nel merito chiede il rigetto dell'opposizione.
Se è indubbio che il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto in epoca precedente alla formazione dell'accordo individuale, intervenuto tra le parti nell'ambito di procedura ristrutturazione dei debiti, è altresì indubbio che, nelle more del giudizio, è intervenuto tale accordo, omologato dal Tribunale di Marsala con la sentenza sopra richiamata prodotta dall'opponente.
E dunque, se è indubbio che, fino alla pubblicazione della sentenza di omologa, non è precluso al creditore di agire in giudizio per ottenere un titolo, ferma restando l'impossibilità di metterlo in esecuzione, in pendenza della procedura (Cass. ord.
31521/21), deve ritenersi incontrovertibile che tale possibilità viene meno a seguito della pubblicazione della sentenza di omologa che cristallizza tale accordo.
Dopo che tale omologa è intervenuta, il debitore è tenuto a pagare l'importo concordato, nei termini indicati di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa.
3 In caso di inadempimento, la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione, in assenza di clausole di risoluzione automatica, deve ritenersi disciplinata dagli artt. 1453
e seguenti del codice civile.
Ciò posto, non può che evidenziarsi che, nel caso in esame, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ha cristallizzato gli accordi fra l'odierna opponente e i suoi creditori aderenti e tra questi ultimi, risulta esservi l'odierna opposta.
A seguito di avvenuta omologa e sua pubblicazione nel Registro delle Imprese, risultano irrilevanti tutti quegli accordi presi - fra la società ed i suoi creditori - che non siano poi confluiti nella omologa.
Qualora un creditore aderente al piano di ristrutturazione non sia soddisfatto dell'accordo pattuito, la legge prevede l'esperibilità di due rimedi.
L'art 182 bis l. fall., stabilisce infatti al comma 4 che, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'accordo di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possa proporre opposizione.
Al comma 5 è poi previsto che, qualora il Tribunale emetta decreto di omologazione, questo possa essere reclamato ai sensi dell'art 183 l.fall. entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese.
Tali due rimedi previsti ex art 182 bis commi 4-5 l. fall. non risulta che siano stati esperiti dall'odierna opposta.
Conseguentemente, l'accordo di ristrutturazione omologato è divenuto vincolante anche nei suoi confronti.
È evidente quindi che il suo originario credito è stato sostituito da quello derivato da detto accordo.
Nella specie, deve darsi atto che, all'udienza dell'8.7.2025, il legale rappresentante della società debitrice ha rappresentato di avere provveduto in data 23.4.2025 al pagamento del credito in favore della così come ammesso in misura CP_1
ridotta con il richiamato accordo di ristrutturazione, fornendone la relativa prova documentale.
E' chiaro, altresì, che la pattuizione intende obbligare le parti a cessare ogni
4 contenzioso, quale che sia la modalità per addivenire a tale cessazione.
Tuttavia, dal momento che le parti non hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e non è stata avanzata rinuncia alla domanda monitoria, deve rendersi una pronuncia nel merito sulla fondatezza – ad oggi – della domanda monitoria.
Tale decisione implica l'accertamento dei fatti costitutivi estintivi e modificativi del diritto in contestazione al momento della pronuncia della sentenza (cfr. ex multis
Cass. 21432/2011) e - ad oggi - il credito azionato in sede monitoria non esiste più perché sostituito da quello che trova la sua fonte dell'accordo di ristrutturazione.
Tale circostanza, considerata la peculiarità del presente giudizio – di opposizione a decreto ingiuntivo – dà luogo alla carenza sopravvenuta di interesse, travolgendo così la pronuncia resa nella fase monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e anche a prescindere dalla sussistenza di una richiesta concorde delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese, atteso che le parti non sono riuscite a trovare un componimento relativamente alle spese, anzi ciascuna ha insistito per la condanna della controparte, si ritiene che la pronuncia possa essere compiuta in base al principio della soccombenza virtuale.
A tal fine, occorrerebbe valutare se la pretesa dell'opposta sia o meno provata, considerato poi che lo stesso accordo di ristrutturazione ha visto il riconoscimento, per quanto parziale, con la previsione del relativo pagamento, già avvenuto, del debito.
Tali elementi, complessivamente considerati, avrebbero verosimilmente portato, all'esito di un giudizio di merito, all'accoglimento parziale delle rispettive domande ed eccezioni con parziale soccombenza reciproca.
Per tali motivi deve essere quindi disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 433/2023 emesso l'8.8.2023 dal Tribunale di Marsala;
5 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 29.10.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
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