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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata la camera di consiglio dell'udienza del 27.03.2025 ha emesso ex art 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8727/23 R.G.
promossa da
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
24, cod. fisc. , elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Catania, via CodiceFiscale_1
Guido Gozzano n. 47, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Strazzeri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonché' della procura a rogito del
[...] notaio Dott. di Roma, n.10804 del 24.07.2001 – elettivamente domiciliato Persona_1 agli effetti del presente giudizio in Catania Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale CP_1 presso l' Avv. Maria Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_2
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Catania, via M.R. Imbriani n. 149 presso lo studio dell'Avv.
Gianfranco Todaro ( c.f. ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239014224120000 CP_ notificato il 06.07.2023 a mezzo pec effettuato dall' relativo all'avviso di addebito sotteso recante il n. 59320150000258430000 notificato il 30.04.2015;
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 07.08.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29320239014224120000 notificato il 06.07.2023 a mezzo pec effettuato CP_ dall' relativo all'avviso di addebito sotteso recante il n. 59320150000258430000 notificato il 30.04.2015, afferente il mancato pagamento di contributi DM 10 riferiti all'anno
2014.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito non essendo stati notificati atti interruttivi fino alla data di notifica e pertanto eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
CP_ Si costituivano l' e la in persona del rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre i termini
PER IMPUGNARE EX. ART. 24 DEL D.LGS. 46/99; l' produceva estratto di Controparte_3 ruolo aggiornato relativi ai crediti di cui all'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento da cui si evince che il ruolo n° 122/2015 risulta azzerato mentre il ruolo 123/2015 risulta ridotto all'importo di € 5336,87. Rilevava inoltre che per effetto dei pagamenti rateali corrisposti dalla ricorrente per il periodo dal maggio 2016 al 2018 e relativi all'avviso di CP_ addebito n° 59320150000253843000 e già documentati dall'Ente Impositore, con nota del 11.11.2024 nessuna prescrizione si è maturata in relazione ai crediti residui.
La causa veniva rinviata con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.11.2024.
In Giudice con ordinanza resa fuori udienza esaminata la documentazione in atti ed in particolare gli estratti ruolo prodotti da rinviava all'udienza del 23.04.2025 per CP_5 chiarimenti posto che parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Venuta l'udienza odierna espletati i necessari chiarimenti la causa veniva posta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata in accoglimento della richiesta la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti di cui all'estratto ruolo aggiornato n. 122/2015 risultato azzerato come da documentazione prodotta in atti.
Con riferimento ai crediti non azzerati di cui al ruolo 123/2015 l'importo risulta ridotto alla somma di € 5336,87, per effetto dei pagamenti rateali corrisposti dalla ricorrente per il periodo dal maggio 2016 al 2018 e relativi all'avviso di addebito n. 59320150000253843000 e CP_ già documentati dall'Ente Impositore, con nota del 11.11.2024;
Dall'esame della documentazione la richiesta rateizzazione con identificativo 178455 del 17.02.2022 ha ad oggetto diversi avvisi di addebito compreso l'avviso di addebito n°
59320150000253843000 .
Consiedrato che sulla richiesta di rateizzazione la Corte di Cassazione si è espressa ritenendo che “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)”.
Pag. 2 di 4 In particolare, i giudici hanno rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile.
Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento.
A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098
Cassazione, sezione 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n.
11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di
Cassazione – sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito – è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
L'orientamento del Tribunale di Catania sez. Lavoro, secondo il quale: “è consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione
(Cfr.: 10634/2021;
Pertanto nessuna prescrizione è maturata in relazione ai crediti non azzerati e relativi al ruolo n. 123/2015 oggetto dell'avviso di addebito n° 59320150000253843000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata ridotti ad euro € 5336,87, per effetto dei pagamenti rateali corrisposti dalla ricorrente dal 2016 al 2018 e tenuto conto dell'istanza di rateizzazione n. 178455 del 17.02.2022 avente ad oggetto tra gli avvisi di addebito anche quello oggetto di impugnazione.
Pag. 3 di 4 Le spese tenuto conto dell' annullamento ex lege di parte dei crediti si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe , disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti annullati ex legge di cui al ruolo aggiornato n. 122/2015 oggetto dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnato;
2. Rigetta per il resto l'opposizione e dichiara dovuti i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento e del sotteso avviso di addebito ridotti nella misura di euro 5.336,87 a seguito dei pagamenti effettuati da parte ricorrente.
3. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia TROVATO
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata la camera di consiglio dell'udienza del 27.03.2025 ha emesso ex art 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8727/23 R.G.
promossa da
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
24, cod. fisc. , elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Catania, via CodiceFiscale_1
Guido Gozzano n. 47, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Strazzeri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonché' della procura a rogito del
[...] notaio Dott. di Roma, n.10804 del 24.07.2001 – elettivamente domiciliato Persona_1 agli effetti del presente giudizio in Catania Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale CP_1 presso l' Avv. Maria Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_2
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Catania, via M.R. Imbriani n. 149 presso lo studio dell'Avv.
Gianfranco Todaro ( c.f. ) che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239014224120000 CP_ notificato il 06.07.2023 a mezzo pec effettuato dall' relativo all'avviso di addebito sotteso recante il n. 59320150000258430000 notificato il 30.04.2015;
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 07.08.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29320239014224120000 notificato il 06.07.2023 a mezzo pec effettuato CP_ dall' relativo all'avviso di addebito sotteso recante il n. 59320150000258430000 notificato il 30.04.2015, afferente il mancato pagamento di contributi DM 10 riferiti all'anno
2014.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito non essendo stati notificati atti interruttivi fino alla data di notifica e pertanto eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
CP_ Si costituivano l' e la in persona del rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre i termini
PER IMPUGNARE EX. ART. 24 DEL D.LGS. 46/99; l' produceva estratto di Controparte_3 ruolo aggiornato relativi ai crediti di cui all'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento da cui si evince che il ruolo n° 122/2015 risulta azzerato mentre il ruolo 123/2015 risulta ridotto all'importo di € 5336,87. Rilevava inoltre che per effetto dei pagamenti rateali corrisposti dalla ricorrente per il periodo dal maggio 2016 al 2018 e relativi all'avviso di CP_ addebito n° 59320150000253843000 e già documentati dall'Ente Impositore, con nota del 11.11.2024 nessuna prescrizione si è maturata in relazione ai crediti residui.
La causa veniva rinviata con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.11.2024.
In Giudice con ordinanza resa fuori udienza esaminata la documentazione in atti ed in particolare gli estratti ruolo prodotti da rinviava all'udienza del 23.04.2025 per CP_5 chiarimenti posto che parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Venuta l'udienza odierna espletati i necessari chiarimenti la causa veniva posta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata in accoglimento della richiesta la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti di cui all'estratto ruolo aggiornato n. 122/2015 risultato azzerato come da documentazione prodotta in atti.
Con riferimento ai crediti non azzerati di cui al ruolo 123/2015 l'importo risulta ridotto alla somma di € 5336,87, per effetto dei pagamenti rateali corrisposti dalla ricorrente per il periodo dal maggio 2016 al 2018 e relativi all'avviso di addebito n. 59320150000253843000 e CP_ già documentati dall'Ente Impositore, con nota del 11.11.2024;
Dall'esame della documentazione la richiesta rateizzazione con identificativo 178455 del 17.02.2022 ha ad oggetto diversi avvisi di addebito compreso l'avviso di addebito n°
59320150000253843000 .
Consiedrato che sulla richiesta di rateizzazione la Corte di Cassazione si è espressa ritenendo che “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)”.
Pag. 2 di 4 In particolare, i giudici hanno rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile.
Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento.
A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098
Cassazione, sezione 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n.
11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di
Cassazione – sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito – è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass. 9242/2024).
L'orientamento del Tribunale di Catania sez. Lavoro, secondo il quale: “è consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione
(Cfr.: 10634/2021;
Pertanto nessuna prescrizione è maturata in relazione ai crediti non azzerati e relativi al ruolo n. 123/2015 oggetto dell'avviso di addebito n° 59320150000253843000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata ridotti ad euro € 5336,87, per effetto dei pagamenti rateali corrisposti dalla ricorrente dal 2016 al 2018 e tenuto conto dell'istanza di rateizzazione n. 178455 del 17.02.2022 avente ad oggetto tra gli avvisi di addebito anche quello oggetto di impugnazione.
Pag. 3 di 4 Le spese tenuto conto dell' annullamento ex lege di parte dei crediti si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe , disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti annullati ex legge di cui al ruolo aggiornato n. 122/2015 oggetto dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnato;
2. Rigetta per il resto l'opposizione e dichiara dovuti i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento e del sotteso avviso di addebito ridotti nella misura di euro 5.336,87 a seguito dei pagamenti effettuati da parte ricorrente.
3. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia TROVATO
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