Articolo 451 del Codice civile
Articolo 414Articolo 416
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19 aprile 1942
Art. 451.

(Forza probatoria degli atti).

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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