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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8285/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIPALDI ORNELLA (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. LAERA LUCIANA (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Controparte_1
Fasano (BR) il 20/12/1993, dalla cui unione erano nati i figli Per_1
il 28/12/1991 e il 27/05/1994, emettendo i consequenziali Per_2
provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che con decreto del
10/12/2013, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, la condanna della lle spese del CP_1
procedimento.
I coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta il
05/02/2025.
All'udienza figurata del 19/02/2025 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. interveniva con nota del
02/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n.
2 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fasano (BR), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del 05/02/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione
3 della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29/07/2024 e presentato da
[...]
nei confronti di così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Fasano (BR) il 20/12/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fasano al n. 202, parte II, serie A, anno 1993;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 05/02/2025;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8285/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIPALDI ORNELLA (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
l'Avv. LAERA LUCIANA (C.F. ) C.F._4
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Controparte_1
Fasano (BR) il 20/12/1993, dalla cui unione erano nati i figli Per_1
il 28/12/1991 e il 27/05/1994, emettendo i consequenziali Per_2
provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che con decreto del
10/12/2013, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, la condanna della lle spese del CP_1
procedimento.
I coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta il
05/02/2025.
All'udienza figurata del 19/02/2025 il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. interveniva con nota del
02/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n.
2 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fasano (BR), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del 05/02/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione
3 della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29/07/2024 e presentato da
[...]
nei confronti di così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Fasano (BR) il 20/12/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fasano al n. 202, parte II, serie A, anno 1993;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 05/02/2025;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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