Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo tratto del nuovo inalveamento del fiume Lamone, dal perimetro orientale della cassa di colmata al mare, classificato fra le opere idrauliche di seconda categoria a termini dell' articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 , modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 .
L'ultimo tratto del nuovo inalveamento del fiume Lamone, dal perimetro orientale della cassa di colmata al mare, classificato fra le opere idrauliche di seconda categoria a termini dell' articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 , modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 .