Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1961, n. 52
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21 marzo 1961
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo tratto del nuovo inalveamento del fiume Lamone, dal perimetro orientale della cassa di colmata al mare, classificato fra le opere idrauliche di seconda categoria a termini dell' articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 , modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 .

Entrata in vigore il 21 marzo 1961