Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/12/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LINA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
RE SS
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 348/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69810 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato l’11 febbraio 2025, proposto da D. V. E., nato OMISSIS e residente OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo Via Goethe 71, presso lo studio dell'avv. Antonina Riccio C.F.: [...], fax: 0916119418, pec:
antoninariccio@pecavvpa.it, che lo rappresenta e difende per mandato in calce ricorso introduttivo;
- parte ricorrente -
contro
- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli avvocati Beniamino Lipani ([...]) e MA NF ([...]) dell’Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura in atti; pec:
avv.b.lipani@pec.it e margheritasanfratello@pec.it;
- FONDO EN LI (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, dott. Vincenzo Biagio Paradiso, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana in Palermo alla via Caltanissetta n. 2/e, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico ON AS (C.F. [...]), in servizio presso il predetto Ufficio, giusta procura speciale alle liti in atti, PEC:
nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it
- parti resistenti -
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, già Assessorato Agricoltura e Foreste, C.F.:
80012000826, in persona del legale rappresentate p.t., con sede in Palermo Viale Regione Siciliana 2771 PEC assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it, nonché ex lege in Palermo, Via Mariano Stabile n.182, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it ;
- parte resistente non costituita -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, per parte ricorrente l’avv. Riccio, per il Fondo Pensioni e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica l’avv. ON AS, come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Parte ricorrente, già dipendente della Regione Siciliana a riposo, nel ricostruire i presupposti del ricorso in esame, ha premesso:
I.1. di aver conseguito nel 1986 presso il CIFDA – ACM (consorzio Interregionale per la formazione dei Divulgatori Agricoli Polivalenti – Abruzzo Campania e Molise) il diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente;
I.2. che con raccomandata del 7 marzo 1990 ha avanzato istanza alla Presidenza della Regione Siciliana di collocamento nel “Ruolo Tecnico per l’Assistenza tecnica e la divulgazione agricola” di cui all’art. 1 della Legge regionale 14 giugno 1983 n. 59;
I.3. che in assenza di risposta, in data 23 ottobre 1990 notificava all'amministrazione un atto di invito e di messa in mora a cui seguiva in data 7 gennaio 1991 la proposizione del giudizio innanzi al T.A.R.S. e successivamente nel maggio del 1993 in appello innanzi al CGA che, dapprima con ordinanza n. 636 del 17/11/1993 e successivamente con sentenza n.30/94 del 29/01/1994, espressamente sanciva il suo diritto “…ad essere collocato, se formate o quando saranno formate, nelle graduatorie di cui all’art.7 , 2° e 3° comma , della Legge Regionale 14 Giugno 1983, n. 59 in vista della successiva assunzione, se utilmente collocato”;
I.4. che nonostante la chiara statuizione del CGA però il dott. D. V.
con decreto di immissione in ruolo n. 5986/I del 01/09/1994 veniva inserito nella graduatoria del 10° corso di cui alla citata L. Regionale 59/83 anziché nella graduatoria dei primi due corsi istituiti dal CIFDA LI-SARDEGNA, giusta data della presentazione della domanda;
I.5. di essere stato collocato a riposo giusto D.D.S. n. 2124 del 6 giugno 2022 con pensione quantificata secondo le misure pensionistiche più restrittive della L.R. 21/86.
Tanto premesso, dopo aver ricostruito l’excursus storico del procedimento amministrativo, che ha registrato anche il coinvolgimento del Ministero dell’Agricoltura, ed illustrata la disciplina ritenuta applicabile, parte ricorrente ha precisato che nell'anno 1990 ancora non erano stati espletati neppure i primi due corsi di cui alla detta legge 59/83, corsi che venivano tutti espletati –
per quel che qui oggi rileva - successivamente alla entrata in vigore della L.reg. 21/86. Inoltre, è stato evidenziato come i collocati nelle graduatorie dei primi tre corsi (graduatorie che non erano complete, risultando in esse alcuni posti liberi) i partecipanti erano stati immessi in servizio e nominati Dirigenti Tecnici nel ruolo per l'Assistenza Tecnica e la Divulgazione Agricola in prova con riserva a decorrere dal 01/07/1991 con D.A. 3092/II del 15.05.1991 e, quindi, dopo la presentazione del ricorso al T.A.R.S. Palermo del dott. D. V.. Peraltro, con D.A. 2328/II del 18 aprile 1994 veniva sciolta la riserva di cui al D.A. precedente e con successivo D.A. 3572/II del 04/06/1994 gli stessi 65 Dirigenti dei primi tre corsi venivano confermati nel ruolo, e quindi dopo la pronuncia del C.G.A. n.30 del 29/01/1994.
Parte ricorrente ha, pertanto, contestato l’operato dell’Amministrazione regionale resistente, osservando come l'amministrazione, a suo tempo, abbia erroneamente inserito il ricorrente nella graduatoria del 10° corso.
Al riguardo, è stato reso noto che l'inserimento del ricorrente nella graduatoria non esattamente spettantegli non aveva creato alcun problema in quanto il trattamento economico degli assunti nelle varie graduatorie era identico. Tuttavia, una volta pervenutogli il decreto di pensionamento, il ricorrente apprendeva che il trattamento pensionistico risultava a suo dire inopinatamente differente per gli assunti dei vari corsi e più favorevole soprattutto per i pensionati di cui ai primi due corsi della citata legge regionale n.59/83.
Parte ricorrente, pertanto, dopo aver dato atto delle interlocuzioni occorse con le parti resistenti in fase pregiudiziale e richiamato la quantificazione effettuata dal perito di parte, dott. Vasta, ha affermato il diritto del sig. D. V. al regime pensionistico più favorevole antecedente alla Legge reg. 21/86, nonché lamentato violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla Sentenza del C.G.A. n.30/94.
Da ultimo, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico adeguandolo a quello percepito dai vincitori dei corsi 1° e 2° di cui all’art.7, 2° e 3° comma, della Legge Regionale 14 Giugno 1983, n. 59; e conseguentemente
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla esatta valutazione della pensione annua così come determinata dalla relazione di consulenza del dott.
AR Vasta pari ad € 56.548,46 annue lorde, con tutte le successive variazioni che avrebbero dovuto essere applicate per effetto della perequazione automatica a decorrere dall’01/01/2021, o in quella minore o maggiore somma che verrà determinata a seguito di CTU contabile;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la differenza tra gli importi pensionistici ottenuti dal calcolo effettuato dal dott. Vasta e quelli percepiti pari a complessivi € 44.101,83, calcolate sino al mese di giugno 2024, oltre ovviamente a quelle successive maturate e a quelle maturande nel corso del presente giudizio o in quella minore o maggiore somma che verrà determinata a seguito di CTU contabile;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere gli ulteriori importi maturati a titolo di maggior danno ossia maggiorati dei soli interessi legali al tasso vigente o, in alternativa, della rivalutazione monetaria qualora questa divenisse più favorevole in conseguenza del tasso di inflazione maturata dalla data di maturazione di ciascun rateo di pensione sino al soddisfo che calcolati sino al mese di giugno 2024 sono risultati essere pari a € 2.674,99, oltre ovviamente gli ulteriori interessi e/o rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'insorgenza dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
- condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per il rispettivo ambito di competenza, al pagamento di tutte le somme dovute, tutto incluso e nulla escluso, pari a complessive €.46.776,81 (€ 44.101,83 per differenze pensione ed € 2.674,99 per interessi al giugno 2024) somma da aggiornare con le successive mensilità dal luglio 2024 sino al momento dell'effettivo soddisfo, da quantificare esattamente sulla scorta di apposita CTU che vorrà disporsi, somme che dovranno essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dall'insorgenza dei singoli crediti sino a quella del loro effettivo soddisfo ;
- condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento di tutte le spese competenze ed onorari relative al presente procedimento;
In via istruttoria si chiede
- ammettersi CTU contabile al fine di determinare l'esatto ammontare dei corrispettivi spettanti al ricorrente, somme che dovranno essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dall'insorgenza dei singoli crediti sino a quella del loro effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
II. Con nota integrativa depositata il 13 febbraio 2025, parte ricorrente ha, altresì, rettificato alcuni refusi presenti in ricorso, producendo alcuni documenti erroneamente non depositati ancorché indicati in elenco.
III. Con decreto del 4 luglio 2025, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l’udienza del 20 novembre 2025 ed il 6 novembre 2025 parte ricorrente ha deposito prova dell’avvenuta notifica in data 8 luglio 2025 del ricorso e del citato decreto alle parti resistenti.
IV. Con deposito del 7 novembre 2025 si è debitamente costituito l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.
L’Amministrazione resistente, nel ricostruire l’iter amministrativo seguito, ha anzitutto osservato che il provvedimento di nomina in prova con riserva a decorrere dal 15.09.1994 nella qualifica di Dirigente Tecnico, nel ruolo per l’Assistenza Tecnica e la Divulgazione Agricola di cui alla Tab. “E” allegata alla L.R. n.41/85 successivamente sostituita dalla tabella allegata alla L.R. 09/06/1994, n.26 del sig. D. V. venne regolarmente notificato al ricorrente in data 1.02.1995 e che in detto provvedimento venne testualmente stabilito che “al personale di cui al presente documento verrà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalla tab.”A” della legge regionale n.11/88, nonché il trattamento previdenziale e di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato.”
Tanto precisato, l’Amministrazione regionale ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione contabile, ritenendo che la pretesa avrebbe dovuto essere diretta al giudice amministrativo o, a tutto concedere, a quello del lavoro, competenti – in via esclusiva – a conoscere delle pretese relative al rapporto di servizio.
IV.1. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, deriverebbe dall’intervenuta decadenza, poiché la lesione del diritto (ove sussistente) era pienamente conoscibile sin dal momento della nomina, avvenuta nel lontano 1994. Nel caso di specie, il termine decadenziale per proporre impugnazione avverso il suddetto provvedimento sarebbe decorso, infatti, dal 15/09/1994, data dalla quale lo stesso ha prodotto effetti giuridici.
IV.2. Richiamato, poi, il dettato dell’art. 10 della Legge regionale 09/05/1986, n. 21 e distinto il regime del personale in regionale e statale (cd. contratto 1 e 2), l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha puntualizzato che per il personale del c.d.
“contratto 1” trova applicazione la Legge regionale n. 2/1962 e che per il personale assunto a seguito di un concorso indetto e pubblicato dopo l’emanazione della suindicata legge n. 21/86 – come nel caso in esame
– trova, invece, applicazione il regime pensionistico previsto da quest’ultimo testo normativo (contratto 2).
IV.3. Richiamata la sent. CGA n. 30/94, l’Amministrazione regionale ha, da ultimo, contestato la infondatezza della censura inerente alla violazione del giudicato formatosi in detta pronuncia e rilevato, in subordine, la prescrizione di qualsivoglia credito.
L’Assessorato ha quindi concluso chiedendo: “dire e dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Giudice;
in subordine dire e dichiarare inammissibile il ricorso avanzato e rigettarlo con qualsiasi statuizione perché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, dichiarare la sopravvenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa economica. maturata antecedente cinque anni dalla notifica della domanda”.
V. Il 10 novembre 2025 ha depositato la memoria di costituzione anche il Fondo pensioni Sicilia che, analogamente all’Assessorato regionale, ha anzitutto rilevato il difetto di giurisdizione contabile, osservando come parte ricorrente stia invocando il riconoscimento della retrodatazione giuridica dell’atto di assunzione nei ruoli regionali, ad onta del formale provvedimento di assunzione di cui al D.A. n.5986/I del 1.9.1994, al fine essere annoverato tra i dipendenti regionali assunti prima della legge regionale 21/86, ai quali si applica il previgente e più favorevole regime previdenziale.
Su tali basi, il Fondo Pensioni ha, altresì, rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva osservando di aver operato la determinazione del trattamento pensionistico del sig. D. V. sulla base della documentazione amministrativa trasmessa dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica e, segnatamente, il DDG n. 6330 del mese di 6 dicembre 2020, ove è precisato che il ricorrente è stato assunto, con la qualifica di Dirigente, a far data dal 15 settembre 1994.
Nel merito, il Fondo Pensioni ha, comunque, opposto l’infondatezza del ricorso considerato che in base a quanto afferma lo stesso ricorrente, egli ha richiesto l’assunzione solo nel 1990 e non si comprenderebbe secondo quale norma di legge il ricorrente possa pretendere di avere retrodatata l’assunzione con decorrenza 1986.
In ordine, poi, al presunto giudicato nascente dalla decisione del CGA, è stato osservato che la precitata sentenza, lungi dall’attribuire al D. V.
il diritto ad essere assunto in una ben precisa data, avrebbe semplicemente statuito che il titolo di “divulgatore agricolo” da questi acquisito doveva considerarsi sufficiente per essere ammessi ai corsi di cui alla più volte citata l.r. n. 59/1983. In particolare, il Consiglio di Giustizia, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe avuto cura di precisare che, per effetto dell’accoglimento dell’appello, il dott. D. V. non ha diritto ad essere assunto nei ruoli della Regione ma solamente ad essere inserito nelle graduatorie di merito redatte e/o redigenti, propedeutiche all’assunzione sempre che egli si fosse utilmente classificato.
Da ultimo, ha opposto la prescrizione ed ha concluso chiedendo di
“dichiarare il gravame inammissibile e comunque infondato nel merito e per l’effetto rigettarlo con ogni ulteriore statuizione anche per spese ed onorari del giudizio”.
VI. Dagli atti emerge che, nonostante la notifica rituale, l’Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non si è costituito.
VII. Nel corso della pubblica udienza del 20 novembre 2025, l’avv.
Riccio, nel ribadire la sussistenza della giurisdizione contabile, ha puntualizzato di non aver richiesto la ricostruzione della carriera quanto, piuttosto, la valutazione del favorevole decisum amministrativo ai fini esclusivamente pensionistici. In particolare, ha osservato che il collocamento del ricorrente all’interno delle graduatorie CIFDA del decimo corso avrebbe di fatto determinato una elusione di detto giudicato amministrativo. Da ultimo, ha affermato l’infondatezza della eccezione di prescrizione, in quanto il ricorrente è stato collocato a riposo nel 2020.
Per il Fondo Pensioni Sicilia e per l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, in sostituzione degli avvocati Beniamino Lipani e MA NF, l’avv.
ON AS, nell’insistere nelle eccezioni in atti, ha evidenziato come il ricorso stia sostanzialmente puntando ad una retrodatazione del momento della costituzione del rapporto di lavoro e ad una conseguente ricostruzione della carriera rispetto alla quale non sussiste giurisdizione contabile.
La difesa delle parti resistente ha, inoltre, osservato come l’asserito carattere elusivo del provvedimento dell’amministrazione avrebbe dovuto essere affermato, al più, in sede di giudizio di ottemperanza del giudicato amministrativo. Per il resto, ha difeso il corretto operato dell’amministrazione.
In detta occasione, questo Giudice ha chiesto di conoscere quale graduatoria, da ultimo, abbia beneficiato del trattamento pensionistico da c.d. “contratto 1”. Al riguardo l’avv. Riccio ha affermato che l’ultima graduatoria è stata quella del V corso e che la stessa è stata formata successivamente alle pronunce del giudice amministrativo.
Pertanto, udite le parti presenti, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sostanzialmente sull’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico del sig. D. V. secondo il regime previdenziale antecedente alla Legge regionale n. 21/86, in ragione dell’asserito illegittimo mancato inserimento tra i vincitori dei corsi 1° e 2° di cui all’art.7, 2° e 3° comma, della Legge regionale 14 Giugno 1983, n. 59 ed al conseguente riconoscimento delle differenze tra gli importi pensionistici spettanti e quelli percepiti.
2. Così inquadrato il petitum e la causa petendi, in via del tutto pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione di questa Corte. La domanda di parte ricorrente attiene, infatti, come appena accennato, alla sola prestazione pensionistica. Al riguardo, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione “ai sensi dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte” (cfr. S.U., sent. 16168/2011). Inoltre, va rammentato che qualora si chieda un trattamento pensionistico maggiore giacché fondato su una migliore retribuzione rispetto a quella sulla cui base era stato liquidato, senza che ciò comporti alcuna incidenza sul rapporto di servizio, né alcuna delibazione sugli atti ad esso ricollegabili, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti in quanto la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla parte riguarda, esclusivamente, la prestazione pensionistica “e la relativa quantificazione, presupponendo”, sì “diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest’ultimo bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega”
(Cassazione, Sezioni Unite, n. 16168/2011, n. 14/92007, n. 6404/2005, n.
12722/2005, n. 9343/2002, n. 10973/2001, n. 99/1999) (Cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 1185/2012).
Ne consegue che va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierno giudizio.
3. In via preliminare, deve esaminarsi l’eccezione afferente alla legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia.
Al riguardo, si rileva che la stessa risulta infondata, anzitutto, tenuto conto delle argomentazioni addotte in punto di giurisdizione, ossia del sostanziale petitum e della causa petendi che nel caso in esame si concretizzano in un’azione diretta all’ottenimento del trattamento pensionistico secondo il regime del c.d. contratto 1, peraltro, avversando un provvedimento dello stesso Fondo Pensioni. Al riguardo, deve richiamarsi l’art. 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato con Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, così come modificato dal Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22 in forza del quale:
“Il "Fondo" persegue tutte le finalità inerenti l’erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e in particolare: […]
b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l’adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui onere resta carico dell’Amministrazione regionale […]”.
L’Assessorato regionale ed il Fondo Pensioni, in altre parole, rispettivamente quale Amministrazione titolare del rapporto previdenziale e di lavoro al quale vorrebbe accedere il ricorrente ed Ente onerato della gestione del rapporto previdenziale attualmente in godimento del sig. D. V., devono ritenersi entrambi dotati di legittimazione passiva rispetto al giudizio in esame.
4. Sempre in via preliminare rispetto all’esame del merito, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì l’accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito),
spingendosi il potere del giudice a sindacare il “rapporto” giuridico anziché il mero “atto”.
Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all’an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).
Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall’Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n.
160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez.
III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM;
Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n.
18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).
5. Effettuata tale necessaria precisazione di carattere preliminare, il ricorso, nel merito, non risulta fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di cui appresso.
5.1. Anzitutto, deve osservarsi come con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, ritenendo che l’operato della Regione sia stato “elusivo” della sentenza n.30/94 del 29/01/1994 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, miri all’erogazione di un trattamento pensionistico sulla base di quello che si sarebbe ipoteticamente verificato se l’Amministrazione regionale avesse correttamente dato esecuzione al decisum del Giudice amministrativo, in tal modo sganciando la futura erogazione del trattamento pensionistico da quanto si è, invece, di fatto verificato.
Al riguardo, non può che condividersi quanto osservato in udienza dalle Amministrazioni resistenti ossia che ove rilevata l’elusività del provvedimento concretamente adottato, parte ricorrente avrebbe dovuto e potuto all’epoca agire per l’esatta ottemperanza del giudicato o con nuovo giudizio di legittimità. Già al momento dell’assunzione del ricorrente era, infatti, costante l’orientamento secondo il quale “la ottemperanza al giudicato amministrativo va decisa e stabilita dalla stessa parte pubblica che è preposta alla situazione da regolare, alla quale spetta, pertanto e innanzi tutto, ogni competenza di rito e di merito.
Solo in difetto intervento (se dovuto) o nel caso di elusione del giudicato sarà eventualmente consentito, semmai alle parti private di ricorrere nuovamente al giudice amministrativo con lo specifico rimedio di cui all'art. 37 della l.
6.XII.71 n. 1034 per le statuizioni del caso” (cfr. Consiglio di Stato Sez. V sent. 394/1987).
Non risulta, invece, alcuna iniziativa in tal senso da parte del sig. D. V..
5.2. In secondo luogo, non può non tenersi conto del fatto che nel provvedimento di nomina in prova nella qualifica di Dirigente tecnico nel Ruolo per l’Assistenza Tecnica e la Divulgazione Agricola del settembre 1994, invero, compare espresso richiamo alla applicazione del regime di previdenza e quiescenza della L.R. 21/86. Nel D.A. n.
5986 del 1° settembre 1994, in particolare, all’art. 5 è previsto che: “Al personale di cui al presente documento verrà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalla Tabella “A” allegata alla L.R. 11/89 e quello di previdenza e quiescenza della L.R. 21/86”.
Al riguardo, va rammentato che la L.R. 9 maggio 1986, n. 21, all’Art. 10 stabilisce che: “Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39, e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.
Pertanto, l’indicazione del regime previdenziale cui era soggetto il sig.
D. V. risultava chiara già nel 1994 e non può condividersi l’argomentazione della parte ricorrente, accennata in udienza, secondo la quale non fosse stato indicato in detto provvedimento il comma preciso dell’art. 10. Data la natura derogatoria delle previsioni contenute al secondo e terzo comma dell’art. 10, infatti, si sarebbe fatto piuttosto riferimento alla applicazione della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2. Né, invero, può ritenersi ragionevolmente che il ricorrente abbia ignorato incolpevolmente quale fosse il proprio regime previdenziale sino al suo collocamento a riposo.
5.3. Deve, inoltre, considerarsi che la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa chiarì con la citata pronuncia che:
“Dall’interpretazione sopra accolta della norma, peraltro, non consegue che l’appellante abbia diritto <<ad essere assunto nei ruoli di divulgatore agricolo nella Regione Siciliana>>, come viene chiesto nell’atto di appello.
Il dott. D. V. ha solo titolo, in forza del diploma di divulgatore agricolo conseguito e sempreché abbia gli altri requisiti richiesti, ad essere collocato, se formate o quando saranno formate, nelle graduatorie di cui all’art. 7, 2° e 3°
comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 in vista della successiva assunzione se utilmente collocato”.
Tale passaggio argomentativo consente, pertanto, di osservare come lo stesso decisum del Giudice amministrativo non sia stato nel senso della diretta assunzione del sig. D. V. – peraltro espressamente richiesta con l’atto di appello e che sarebbe di fatto derivata dall’inclusione retroattiva all’interno delle graduatorie del 1° o del 2° corso - quanto, piuttosto, quella della valutabilità del titolo conseguito presso il CIFDA Molise ai fini dell’inserimento delle graduatorie siciliane. Ne costituisce riprova il passaggio della decisione nel quale, ancorché si faccia riferimento a graduatorie “…formate o quando saranno formate…”
ha, al contempo, richiesto l’utile collocamento per la “successiva assunzione”.
In altre parole, a voler condividere la prospettazione della parte ricorrente, ancorché soltanto ai fini pensionistici, si dovrebbe approdare ad una fictio iuris sostanzialmente equivalente a quella esclusa, invece, proprio dal Giudice amministrativo, ossia l’assunzione diretta nei ruoli di divulgatore agricolo della regione Siciliana in ragione dell’inquadramento retroattivo nelle graduatorie di cui al 1° e 2° corso, peraltro, formatesi persino prima della presentazione dell’istanza amministrativa del 1990.
Conclusivamente il ricorso non può trovare accoglimento.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
6. La complessità della questione trattata nonché la novità della stessa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice
RE SS
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 5 dicembre 2025 Pubblicata il 9 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)