Inammissibile
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/09/2025, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07559/2025REG.PROV.COLL.
N. 08970/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2023, proposto dalla Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Augusto Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Fartrell S.r.l., non costituita in giudizio;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Schiano Di Colella Lavina in Roma, via Poli n. 29;
della Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Monica Laiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Asl Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Mennitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Asl Napoli 2 Nord, della Asl Napoli 3 Sud, della Asl Salerno, della Asl Avellino, non costituite in giudizio;
del Centro Diagnostico Pasteur di R.P. Snc, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2205/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Asl Napoli 1 Centro e della Asl Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il TAR Campania, con sentenza 2205/2023, ha esaminato il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da Fartrell S.r.l. contro la Regione Campania e diverse ASL (Caserta, Napoli 1 Centro, Napoli 3 Sud, Benevento, Avellino, Salerno).
2. Fartrell S.r.l., titolare di una struttura accreditata per i laboratori di analisi, aveva impugnato la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania (DGRC) n. 599 del 28 dicembre 2021. Tale delibera definiva i limiti di spesa (tetti di spesa) relativi alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, determinando il passaggio dal sistema dei “tetti di spesa di branca” ai “tetti di spesa individuali di struttura”, resi immediatamente operativi dal gennaio 2022. Sono stati impugnati anche gli allegati (nota metodologica, schemi di protocollo e contratto) e una nota dell’ASL Napoli 3 Sud che sollecitava la stipula del contratto con avviso di sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione.
La società lamentava, in particolare, che, nella determinazione dei tetti di struttura, la spesa storica assumesse un peso preponderante. Inoltre censurava le concrete modalità con le quali il proprio specifico tetto era stato calcolato.
Con motivi aggiunti, venivano impugnate due deliberazioni dell’ASL Caserta: la n. 63 del 21 gennaio 2022 (riguardante l’assegnazione provvisoria dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per il 2022) e la n. 192 dell’11 febbraio 2022 (che avviava il procedimento di sospensione dell’accreditamento nei confronti di Fartrell).
3. Il TAR ha respinto le doglianze relative alle modalità di determinazione dei tetti di struttura, così come quella con cui si contestava l’inserimento, nel modello generale di contratto di accreditamento, di una clausola di rinuncia ad azioni giudiziarie volte a contestare i tetti di spesa (c.d. clausola di salvaguardia).
Il Tribunale ha, invece, accolto i motivi di ricorso relativi al deficit istruttorio e alla violazione dell’obbligo di una congrua motivazione da parte della Regione Campania, con riferimento alle concrete modalità di calcolo dei singoli tetti di struttura.
Secondo i giudici, la delibera impugnata non ha consentito di enucleare con sufficiente chiarezza come i valori del fatturato storico e le relative decurtazioni fossero stati determinati e come si ripercuotessero sul peso percentuale di ciascuna struttura per l’assegnazione del tetto individuale. Per tale ragione il TAR ha annullato la delibera limitatamente alla posizione della struttura ricorrente e al suo interesse alla corretta determinazione del tetto individuale di struttura.
I motivi aggiunti venivano invece dichiarati in parte inammissibili e in parte irricevibili.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la ASL Caserta.
Con il primo motivo la ASL lamenta che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o improcedibile perché la Fartrell S.r.l. aveva sottoscritto un contratto di accreditamento contenente una clausola di salvaguardia, con la quale si impegnava a non impugnare il tetto di spesa e a rinunciare a eventuali azioni già intraprese. A tal fine viene richiamata giurisprudenza amministrativa che ha riaffermato la legittimità e l’efficacia preclusiva di tali clausole.
Con il secondo motivo di appello viene ribadita la legittimità dei criteri utilizzati per la definizione dei tetti di struttura, con la richiesta di rigetto integrale del ricorso di primo grado.
5. Si sono costituite anche la ASL Napoli 1, la ASL Benevento e la Regione Campania, depositando memorie di stile.
6. All’udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è inammissibile.
7.1 Il primo motivo incorre nel divieto di ius novorum di cui all’art. 104 c.p.a. Secondo la ASL il ricorso e i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere dichiarati improcedibili “ in forza della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto stipulato in data 07.09.2022 dalla Appellata con l’ASL CE con il quale nell’accettare il tetto di spesa ci si impegna a non procedere ad impugnativa avverso lo stesso e a rinunciare alla azioni/impugnative già intraprese ”.
Tale eccezione, tuttavia, non è mai stata proposta in alcun atto difensivo della ASL, benché l’ultima udienza pubblica di fronte al TAR si sia tenuta in data 11.01.2023. Né sarebbe sufficiente sostenere che trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio, poiché la stessa è basata su fatti (la stipulazione del contratto e il relativo contenuto) che avrebbero dovuto essere introdotti in giudizio dalle parti.
Per tale ragione il TAR, in modo niente affatto contraddittorio, pur riconoscendo la legittimità della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel modello contrattuale allegato alle delibere impugnate, non ha dichiarato improcedibile il ricorso, in mancanza della relativa eccezione.
7.2 Il secondo motivo di appello è anch’esso inammissibile, perché non si confronta correttamente con la sentenza di primo grado.
Infatti il TAR ha annullato la delibera impugnata nella sola parte in cui quantifica il tetto di spesa attribuito alla struttura ricorrente, riconoscendo invece la legittimità della astratta modalità di determinazione dei tetti stessi.
8. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO