Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5774/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5774/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , anche quale incorporante CP_1 della soc. (cf. e p.iva ), nonché dei sigg. Controparte_2 P.IVA_2
(cf ), e Parte_2 C.F._1 CP_1
(cf ), entrambi domiciliati come in atti,
[...] C.F._2 nonchè rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gioacchino Massimo Tavella e
Vincenzo Meo, come da procura,
-ATTORI-
E
(codice fiscale e partita iVA n. ), quale CP_3 P.IVA_3 società incorporante il già con sede legale in Verona, Controparte_4
Piazza Nogara n° 2, Cod. Fisc. n. in persona del Procuratore P.IVA_4
Dr.ssa , giusta procura autenticata dal Notaio Dr. CP_5 Persona_1
di Verona in data 18.04.2017, Rep.61350, Fascicolo 23851, reg. il
[...]
21.04.2017, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Gianni Baldini, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Giancarlo De Angelis in
Napoli alla Via Chiatamone n. 11;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.11.2024 le parti concludevano come da verbali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va rilevato che l'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostituendo alla
"concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". A tal proposito in particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che:
a) in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio
2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864). Con atto di citazione la parte attrice adiva il Tribunale di Napoli chiedendo di accertarsi e dichiararsi la nullità, totale o parziale, dei contratti di conto corrente ed apertura di credito di cui è causa intercorso tra e (quest'ultima Parte_1 Controparte_2 oggi incorporata in e la NC convenuta per le Parte_1 motivazioni tutte esposte nel presente atto e comunque per quelle che saranno ritenute di legge e di giustizia e che pertanto gli odierni attori nulla devono alla NC convenuta;
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti bancari di cui è causa in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società correntista senza pattuizione da quest'ultima sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto bancari di cui è causa a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società correntista;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'applicazione di ogni e qualsivoglia capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi;
accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perchè prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo
- 2 -
scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti bancari di cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intera durata dei rapporti bancari di cui è causa sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare che nulla devono gli odierni attori alla NC convenuta;
in conseguenza di tutte o alcune delle superiori statuizioni, condannare la convenuta, alla CP_6 restituzione e/o al risarcimento in favore della soc. anche Parte_1 quale incorporante della soc. di tutte le somme Controparte_2 illegittimamente addebitate e/o riscosse nella stipula e successiva esecuzione di tutti i rapporti di cui è causa nella somma che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia in corso di causa anche a seguito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo, provvedendo in ogni caso alla compensazione del predetto importo con quanto eventualmente dovesse risultare dovuto in favore della convenuta;
in CP_6 subordine, previa rideterminazione e rettifica del saldo contabile dei rapporti di cui è causa secondo i criteri sopra indicati in narrativa, quantificare l'eventuale minor somma dovuta in relazione ai predetti rapporti, disapplicando le clausole che verranno ritenute illegittime e nulle ed eliminando ogni addebito illegittimo operato dalla convenuta tanto in CP_6 esecuzione dei menzionati rapporti bancari di cui è causa, provvedendo in ogni caso alla compensazione dei predetti importi illegittimamente addebitati e/o riscossi a carico delle società correntiste con quanto eventualmente dovesse risultare dovuto in favore della convenuta;
accertarsi e CP_6 dichiararsi l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori degli odierni attori nei confronti della NC convenuta, stante l'illegittimità della pretesa creditoria da quest'ultima vantata in quanto relativa a somme indebitamente determinate dalla NC convenuta e comunque escluse dalla garanzia fideiussoria in quanto relative ad operazioni contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi di correttezza e buona fede contrattuale e che pertanto gli odierni attori nulla devono alla predetta NC;
condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_6 tempore a risarcire tutti i danni patiti e patendi in ragione della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti bancari di cui è causa;
in via di ultima istanza e per la sola denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare che la NC convenuta si è arricchita senza giusta causa in danno delle società e (quest'ultima oggi incorporata da Parte_1 Controparte_2
- 3 -
, per le causali di cui in narrativa, e per l'importo che Parte_1 emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in ogni caso, accertare e dichiarare, sotto il profilo dell'usura soggettiva ai sensi dell'art. 644, comma 1 e 3, c.p.c., l'illegittimità e sproporzione degli interessi usurari applicati in concreto ai rapporti bancari di cui è causa e la sussistenza di una condotta di abuso e approfittamento posta in essere dalla NC convenuta in danno degli attori al momento della stipula ed in corso di esecuzione dei predetti rapporti bancari, all'atto dell'acquisizione e dell'aumento delle garanzie fideiussorie inizialmente rilasciate;
in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità della NC convenuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1337,1375, 2043, 2049 c.c. per le condotte descritte in narrativa e condannare la NC convenuta a risarcire i danni patiti e patendi dagli odierni attori nella misura che emergerà in corso di causa o in quella diversa, minore o maggiore che Codesto Ill.mo
Tribunale riterrà equa e di giustizia;
in ogni caso, accertare e dichiarare che la revoca dai rapporti bancari in essere comunicata dalla NC convenuta con pec del 25.11.2016 era stata disposta senza giusta causa e/o per finalità ritorsive e comunque illegittime e per l'effetto condannare la NC convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati alla
[...] da quantificarsi nella misura che emergerà all'esito dell'istruttoria o Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla NC convenuta in danno degli odierni attori e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannare la NC convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale subiti in ragione di tale illegittima ed erronea segnalazione nella misura che emergerà in corso di causa ovvero che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in ogni caso, condannare la NC convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la di rigettare CP_7 le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, con vittoria di spese e competenze di lite. Nel corso del giudizio si procedeva all'attività istruttoria ed all'espletamento delle CTU contabile;
infine la causa è stata rinviata sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 4 -
Preliminarmente va rilevato che la domanda è procedibile dal momento che è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgvo 28/2010 in data
17.02.2017. Va rilevato che si opina che la pattuizione contrattuale intercorsa fra le parti sia nulla sia laddove parametra il tasso debitore al tasso di interesse praticato sulla piazza (cd. clausola uso piazza), giusto il disposto di cui all'art. 1284 III co. c.c., che impone l'obbligo della forma scritta per la pattuizione d'interessi superiori al tasso legale, sia laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per essere la stessa contrastante con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 ult. co. c.c. Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza e premesso che l'art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse, occorre affrontare il problema della validità di tale tipo di clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92, in virtù del principio di irretroattività della legge, le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione. In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675;
Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass. 8-5-1998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-
12-1997 n. 12456; Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657). In ogni caso le clausole del tipo in esame stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92 sono divenute inoperanti a partire dal 9/7/92, data di acquisto dell'efficacia della legge stessa, atteso che l'art. 4 della citata legge, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 385/93, laddove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso poiché l'innovazione normativa “impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo”(cfr.
Cass. S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8-2003 n.
12222; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 2-5-2002 n. 6258). Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale e dunque: in quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della L. n.
154/92 (e quindi fino al 8-7-1992); in quella calcolata in applicazione del criterio sostitutivo previsto dall'art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall'art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente identico contenuto) dopo l'entrata in vigore di tale legge (nel caso di specie le norme applicabili ratione temporis sono gli artt. 4 e 5 della legge 154/92 in considerazione della protrazione della loro efficacia operata dall'art. 165 del d. lgs.
385/93 atteso che la delibera del CICR, cui la disposizione fa riferimento, è stata
- 5 -
adottata solamente il 4.3.03, con efficacia dall'1.10.2003 e, pertanto, solo da quest'ultima data è entrato in vigore l'art. 117 tulb); da quel momento infatti la misura legale degli interessi, per i contratti bancari, deve ritenersi quella prevista dalle citate norme stante la specialità di tali disposizioni rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art. 1284 c.c.. Circa, poi, la clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale, questo giudicante, invero, condivide quell'orientamento del Supremo Collegio che, operando un revirement rispetto al precedente orientamento, ha colto la sensazione diffusa fra gli operatori secondo cui l'uso bancario prevedente la detta capitalizzazione avesse natura negoziale (e cioè mera imposizione, frutto della posizione di contraente più forte propria degli istituti bancari) e non normativa, ovvero regola condivisa dai consociati, accompagnata in quanto tale, oltre che dalla diuturnitas, dall'opinio iuris ac necessitatis. Sotto tale profilo non può sottacersi che nella soggetta materia è intervenuta Cass., 20 agosto 2003, n. 12222, inForo It., 2004, I, 110 la quale, nel dare conferma al detto indirizzo (inaugurato da Cass, 16 marzo 1999, n. 2374), che ha ormai acquisito valore nomofilattico (giusta Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 e per essere stato ribadito in modo granitico da Cass., 30 marzo 1999, n. 3096; Cass., 11 novembre 1999,
n.12507; Cass., 13 giugno 2002, n. 8442; Cass., 28 marzo 2002, n. 4490; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17338; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2953, in tema di mutuo bancario;
), è meritevole di ulteriore condivisione, avendo dato (implicitamente) conto delle ragioni giuridiche per cui non può trovare riscontro l'interpretazione ricevuta da alcune pronunce di merito. Segnatamente, non si condividono le argomentazioni talvolta utilizzate da una certa giurisprudenza (cfr. Trib. Roma
27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002) a sostegno dell'applicabilità a tale “tipo” negoziale dell'anatocismo cd “indiretto” ( in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l'applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di ratio tra il conto corrente ordinario-che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c., e conto corrente bancario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c..
Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 già citata;
cfr. Cass. n. 6558/1997; C. App.
Lecce n. 598/2001). Corre l'obbligo a questo punto di affrontare la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli
- 6 -
interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi. In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che
“l'art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell'anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l'applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell'anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l'anatocismo semestrale”, conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un
“fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale”. Al riguardo, si osserva che
“sarebbe possibile individuare nell'art.1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi)”.
Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che “il saggio degli interessi legali è determinato […] in ragione di anno”, individuerebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art.1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che “ex lege ( in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall'ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale”. Orbene, a parere di questo Giudice una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, e dall'altro della “specialità” dell'obbligazione di interessi rispetto al “genus” delle obbligazioni pecuniarie. Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi. E' difatti ad opinarsi che il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale
- 7 -
capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. n. 2593/2003). Non vi è allora possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale
“rinvenuta” nel “sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata
“ad hoc” per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia “frustrare” la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l'art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia “immaginare” un anatocismo generale e “di sistema” ulteriore e
“di riserva” (residuale) rispetto all'anatocismo “di cui all'art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo “esclusivo”, ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello “generale” annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla “remuneratività” delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.
Conclusivamente, in coerenza con l'affermata nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale, deve convenirsi che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime
(in tali termini vedasi, oltre alla citata Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653 in motivazione,
App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it;
Trib. Brindisi 13-5-2002 inForo It.,2002,I,1887). A tanto occorre aggiungere che non possono considerarsi dovute né la commissione massimo scoperto (specie laddove non sia prevista la base di calcolo su cui computare la stessa), né le spese, qualora esse non siano oggetto di previa precisa pattuizione fra le parti (in mancanza di adeguata prova della loro pubblicizzazione). Trattasi nuovamente di conclusione asseverata dalle Sezioni Unite della Cassazione (2 dicembre 2010, n. 24418), le quali, in merito al principio se debba essere applicata la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale o se non debba essere applicata alcuna capitalizzazione, hanno così statuito: detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza,
- 8 -
assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio juris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori. Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Va rilevato che l'indebito oggettivo presuppone la mancanza di un obbligo. Attraverso la previsione dell'istituto in questione, il legislatore ha predisposto uno strumento finalizzato a consentire la ripetizione delle prestazioni non dovute, permettendo così al solvens di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato. Quanto alla natura giuridica, il pagamento di indebito costituisce un fatto giuridico lecito suscettibile di costituire fonte di obbligazioni ex art. 1173 c.c., obbligando colui il quale ha ricevuto la prestazione indebita a restituirla. Come previsto dall'art. 2033 c.c., in particolare, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, nonché al pagamento dei frutti e degli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Ai sensi dell'art. 2036 c.c., chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buonafede del titolo o delle garanzie del credito;
chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore. Non può a questo punto obliterarsi che l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore (Cass., 4 agosto 2010, n. 18046;
Cass., n. 5896 del 17/03/2006; Cass., 13/02/1998, n. 1557; Cass., 21/07/2000,
n. 9604). Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
- 9 -
parte convenuta, relativamente alla ripetizione di indebito, va rilevato che secondo la recente Cass. Civ., I, n. 28819 del 30.11.2017 la Suprema Corte ha precisato, in punto di prescrizione, che “l'azione di ripetizione dello indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. Ciascun versamento, infatti, “non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”. Prima della chiusura del conto, infatti, “non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo dell'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione”. Non compete, tuttavia, al correntista, precisa la Cassazione, l'allegazione della mancata effettuazione di tali versamenti, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formata esclusivamente dall'illegittimo computo degli importi annotati in conto per interessi e commissione di massimo scoperto. Incombe, invece, alla banca che eccepisca la prescrizione del credito, l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto. Secondo la recente Cass. Civ., I , n. 27704 del
30.10.2018 la Corte territoriale ha ritenuto la prescrizione decorrente non dalla chiusura del conto, ma dai singoli versamenti, in assenza di un'apertura di credito. In effetti, i giudici di merito, uniformandosi all' indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore sono "ripristinatorie" quando il conto al momento della rimessa, risulti "scoperto"; pertanto, occorre fare riferimento al criterio del
- 10 -
"saldo disponibile" del conto per accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, o sia finalizzata solo a ripristinare la provvista sul conto.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che, per accertare la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione, occorre verificare se, in pendenza di un contratto di apertura di credito e prima della chiusura del conto, il correntista abbia effettuato dei versamenti, atteso che la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti. Inoltre, se i versamenti sono stati eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora si dovrà ritenere che quei versamenti integrino la nozione di "pagamento". In ordine all'onere della prova, è opportuno chiarire come esso si atteggi nei giudizi in questione: il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire,
a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via). In tal senso sono plurime decisioni di questa Corte in materia di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, secondo le quali il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa: quindi, la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n.
17146). Deve considerarsi, in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo,
Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18581, che richiamano precedenti ulteriori, fra cui Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass.
20 gennaio 2014, n. 1064).
Se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Ne deriva che grava sull'attore in ripetizione, al fine di poter considerare detti versamenti alla stregua di meri
- 11 -
atti di ripristino della disponibilità - come tali, non aventi lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e, dunque, inidonei al decorso della prescrizione - l'onere di provare l'esistenza di un affidamento.
In definitiva, poichè la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento
è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata. A tal proposito giova ricordare che secondo Cass. Civ., Sez. I, 23.10.2017, n. 24948 “In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”. Infine, tuttavia, non può non tenersi conto della decisione a SS.UU della Suprema Corte n. 15895 del 13.6.2019 secondo cui in tema di eccezione di prescrizione in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Infine secondo la recente Cass. Civ., n.
7884 del 17.03.2023 è possibile affermare che l'eccezione di prescrizione dell'actio indebiti esercitata con riguardo alle rimesse in conto corrente è validamente proposta dalla NC convenuta ove questa alleghi l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione – vale a dire l'inerzia del correntista
– e manifesti la volontà di profittare di quell'effetto, spettando poi al giudice di individuare, sulla base degli elementi presenti in atti, il dies a quo dell'inerzia rilevante e verificare se il decorso del tempo sia, o meno, sufficiente a determinare l'estinzione del diritto alla ripetizione dell'indebito, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Inoltre la Corte di Cassazione ha osservato che, secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità: “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento
- 12 -
soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Tuttavia nel caso di specie non può non rilevarsi, a fronte dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, che ha anche documentato con una perizia di parte il carattere solutorio delle rimesse, che la parte attrice, dal canto proprio non ha argomentato in modo da superare tale eccezione;
e a tal proposito si è avuto riscontro anche nella CTU. Nell'ambito probatorio va rilevato che dall'istruttoria espletata si evince che la filiale della aveva al proprio CP_6 interno esposte le condizioni contrattuali così come per i contratti bancari intercorrenti per la che per la vi era l'invio della Parte_1 CP_2 documentazione informativa sull'andamento dei rapporti.
Esame Ctu. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass.,
n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass.
7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).La Cass.Civ 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro
- 13 -
canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Sulla scorta di tali considerazioni è stato dato incarico al Dott. , il quale secondo la metodologia di calcolo Per_2 seguita nel suo elaborato ha statuito che il rapporto tra la Parte_1
e la era articolato in una serie di rapporti bancari, Controparte_3 ricostruiti al paragrafo 3 del presente elaborato peritale. In particolare, ai fini del procedimento si elencano i rapporti esaminati: conto corrente n.
7721 (dal 31/12/2013 n. 9136); conto corrente n. 9471. Le condizioni applicate al conto corrente sono state descritte analiticamente al paragrafo
n. 4 e relativi sottoparagrafi;
l'importo netto accertato di interessi, competenze, spese e commissioni addebitato sui rapporti esaminati durante
l'intero periodo considerato, ammonta complessivamente ad € 1.172.699,13, composto da: Interessi, competenze e altri oneri addebitati sul conto corrente n. 7721 (dal 31.12.2013 n. 9136): € 1.047.454,29; interessi, competenze e altri oneri addebitati sul conto corrente n. 9471: € 125.244,84.
Risultati delle rielaborazioni effettuate 8.1.1 - Conto corrente n. 7721 (dal
31.12.2013 n. 9136): il conto corrente di corrispondenza n. 7721 (dal
31.12.2013 n. 9136) è un conto ordinario acceso in data precedente al
26.11.1986, data in cui risulta concessa un'apertura di credito in conto corrente, dalla società presso la NC Popolare di Parte_1
RA (oggi ), filiale di Nola. Il conto risulta oggetto di CP_3 recesso da parte della mediante lettera datata 25.11.2016. Tuttavia, CP_6 in base alla documentazione contabile esaminata, non risulta possibile stabilire in modo univoco se il conto sia stato o meno formalmente estinto.
Infatti, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, 31.12.2018, il conto risultava ancora attivo con un saldo a debito della società correntista di €
- 14 -
469.998,99. Si è proceduto alla rielaborazione del conto corrente n. 7721
(dal 31.12.2013 n. 9136), al fine di depurare il saldo dalle illegittimità riscontrate, in base ai criteri indicati al paragrafo 6.1 e relativi sottoparagrafi. È stato determinato il saldo ricostruito del c/c n. n. 7721 (dal
31.12.2013 n. 9136) alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del
31.12.2018, sia nell'ipotesi di verifica della prescrizione effettuata considerando il saldo banca che nell'ipotesi di verifica considerando il saldo ricostruito. Ed in base alle analisi dei conti correnti sia della Parte_1
[... che della incorporata, mediante atto di fusione del 28.12.2016, CP_2
nei cui rapporti subentrava integralmente la società attrice, si ha che
[...] in base alla ricostruzione dei saldi operata dal CTU incaricato, si ha un debito complessivo nei confronti della NC convenuta di € 1.073.572,61 cui vanno applicati gli interessi dalla presente decisione e sino al soddisfo. A tale calcolo si giunge operando una compensazione giudiziale, la quale si ha nell'ipotesi che il credito sia certo ed esigibile, ma può mancare il requisito della liquidità; il giudice, infatti, può dichiarare la compensazione quando il credito opposto in liquidazione non sia liquido ma sia di facile e pronta liquidazione. Infatti si tiene conto, dall'elaborato peritale, della rielaborazione del conto a partire dal 05.02.2003, in considerazione che, in base alla verifica in tema di prescrizione effettuata considerando il saldo ricostruito, risultano interamente prescritte le competenze maturate fino al
04.02.2003. In base a tale procedimento, si determina un saldo al 31.12.2018 di € 233.105,83 a credito della società correntista. Si evidenzia che durante il rapporto risultavano addebitati sul conto corrente in esame, per complessivi € 118.684,04, i seguenti oneri: Interessi e competenze relativi a conti anticipi collegati per € 79.364,95; - Competenze di sconto per €
39.319,09. Qualora si ritenga che tali oneri siano comunque dovuti dalla società correntista e che debbano essere addebitati alla fine dei conteggi, si determina un saldo a credito della società correntista di € 114.421,79. 8.1.2
- Conto corrente n. 9471 Il conto corrente di corrispondenza n. 9471 è un conto di appoggio acceso in data 20.08.2015, integrato da un addendum del
27.08.2015, sul quale veniva operato un addebito di € 500.000,00 con il contestuale accredito sul conto principale 9136. Tutta la documentazione contrattuale e contabile presente agli atti è stata analizzata e descritta al paragrafo 4.2 e relativi sottoparagrafi. Il conto risulta oggetto di recesso da parte della mediante lettera datata 25.11.2016. Tuttavia, in base alla CP_6 documentazione contrattuale e contabile esaminata, non risulta possibile stabilire in modo univoco se il conto sia stato o meno formalmente estinto.
Infatti, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, 31.12.2018, il conto
- 15 -
risultava ancora attivo con un saldo a debito della società correntista di €
508.842,42. Si è proceduto alla rielaborazione del conto corrente n. 9471, al fine di depurare il saldo dalle illegittimità riscontrate, in base ai criteri indicati al paragrafo 6.2 e relativi sottoparagrafi, dalla data di inizio del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31.12.2018. Si determina un saldo ricostruito del c/c n. 9471 alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31/12/2018 di € 496.019,34 a debito della società correntista. Rapporti bancari della - Conto corrente n. 8004 Controparte_2
(dal 31.01.2014 n. 9129) Il conto corrente di corrispondenza n. 8004 (dal
31.1.2014 n. 9129) è un conto ordinario acceso in data 19.02.1999, data in cui risulta sottoscritta una lettera contratto riportante le principali condizioni contrattuali del rapporto, dalla società presso Controparte_2 la NC Popolare di RA (oggi ), filiale di Nola. Tutta la CP_3 documentazione contrattuale e contabile presente agli atti è stata analizzata
e descritta al paragrafo 5.1 e relativi sottoparagrafi. In base alla documentazione contabile esaminata, non risulta possibile stabilire in modo univoco se il conto sia stato o meno formalmente estinto. Infatti, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, 31.12.2018, il conto risultava ancora attivo con un saldo a debito della società correntista di € 36.839,72. Si è proceduto alla rielaborazione del conto corrente n. 8004 (dal 31.01.2014 n.
9129), al fine di depurare il saldo dalle illegittimità riscontrate, in base ai criteri indicati al paragrafo 7.1 e relativi sottoparagrafi. È stato determinato il saldo ricostruito del c/c n. n. 8004 (dal 31.12.2013 n. 9136) alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31.12.2018, sia nell'ipotesi di verifica della prescrizione effettuata considerando il saldo banca che nell'ipotesi di verifica considerando il saldo ricostruito. Ipotesi B: si è proceduto alla rielaborazione del conto a partire dal 06.11.2003, in considerazione che, in base alla verifica in tema di prescrizione effettuata considerando il saldo ricostruito, risultano interamente prescritte le competenze maturate fino al 05.11.2003. In base a tale procedimento, si determina un saldo al 31.12.2018 di € 599.766,94 a credito della società correntista. Si evidenzia che durante il rapporto risultavano addebitati sul conto corrente in esame, per complessivi € 214.167,06, i seguenti oneri:
Interessi e competenze relativi a conti anticipi collegati per € 213.680,80; Competenze di sconto per € 486,26. Qualora si ritenga che tali oneri siano comunque dovuti dalla società correntista e che debbano essere addebitati alla fine dei conteggi, si determina un saldo a credito della società correntista di € 385.599,88. Conto corrente n. 9470- Il conto corrente di corrispondenza n. 9470 è un conto di appoggio acceso in data 20.08.2015,
- 16 -
con addendum contrattuale del 27.08.2015, sul quale veniva operato un addebito di € 1.014.436,10 con il contestuale accredito sul conto principale
9129. In base alla documentazione contabile esaminata, non risulta possibile stabilire in modo univoco se il conto sia stato o meno formalmente estinto.
Infatti, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, 31.03.2017, il conto risultava ancora attivo con un saldo a debito della società correntista di €
1.082.938,44. Si è proceduto alla rielaborazione del conto corrente n. 9470, al fine di depurare il saldo dalle illegittimità riscontrate, in base ai criteri indicati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi, dalla data di inizio del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31.03.2017. Si determina un saldo ricostruito del c/c n. 9470 alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31.03.2017 (comprensivo degli interessi del I trimestre
2017 non compresi nel saldo originario dell'estratto conto bancario al 31/03/2017) di € 1.084.891,80 a debito della società correntista.
8.2.3 Conto corrente n. 8024 (dal 01.01.2014 n. 9127). Il conto corrente di corrispondenza n. 8024 è un conto corrente acceso in data 19.05.1999. Dal
01.01.2014 il conto assumeva il numero 9127. In base alla documentazione contabile esaminata, non risulta possibile stabilire in modo univoco se il conto sia stato o meno formalmente estinto. Infatti, alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, 31.12.2018, il conto risultava ancora attivo con un saldo a debito della società correntista di € 1.304,22. Si è proceduto alla rielaborazione del conto corrente n. 8024 - 9127, al fine di depurare il saldo dalle illegittimità riscontrate, in base ai criteri indicati al paragrafo 7.3 e relativi sottoparagrafi, dal primo estratto conto disponibile del II trimestre
2003 alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31.12.2018. Avendo determinato lo stesso importo prescritto, sia nell'ipotesi di utilizzo del saldo banca che di utilizzo del saldo ricostruito, si è proceduto ad elaborare un'unica ipotesi di ricalcolo del saldo. Si determina un saldo ricostruito del c/c n. 8024 (dal 01.01.2014 n. 9127) alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 31.12.2018 di € 7.316,86 a credito della società correntista.
Sulla Fideiussione. In via preliminare va detto che l'eccezione di illegittimità delle fideiussioni prestate in favore della banca è ammissibile poiché la Corte di
Cassazione, sez. VI-1 civile, con l'ordinanza 1° luglio – 7 settembre 2020 n. 18546, affronta nuovamente il tema della modifica della domanda e conferma il recente orientamento maturato in materia di emendatio libelli, statuendo che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Sempre per quanto concerne la
- 17 -
fideiussione rilasciata in favore della banca da parte dei sigg. nel contratto è Pt_1 statuito che il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi spese tasse ed ogni altro accessorio;
inoltre dalle condizioni contrattuali si evince che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che viene derogato, e quindi le eccezioni relative a questa norma non possono essere sollevate.
Per la problematica in esame va rilevato che il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Inoltre le S.U., risolvendo il contrasto rilevato dalla Terza Sezione della Corte con ordinanza interlocutoria del 5 marzo 2009 n. 5326, hanno superato quell'orientamento secondo il quale < nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di "pagamento a prima richiesta"
o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei
- 18 -
riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria >>; da tali considerazioni ne deriva che l'atto di garanzia sottoscritto dai fideiussori è da considerarsi come tale, ovvero una fideiussione, e pertanto la stessa deve considerarsi come negozio accessorio al contratto bancario principale. Inoltre secondo Cass., sez. unite, sent. n. 3947/2010: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
“La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Per raggiungere tali effetti è pertanto necessario che il contratto di garanzia (che sia chiamato “contratto autonomo di garanzia” o “fideiussione”, poco importa, non rilevando quale sia stata la titolazione del contratto) preveda espressamente l'inciso “senza eccezioni” o neghi comunque, in deroga all'art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore.
Alla luce di tali considerazioni in diritto e da un esame della documentazione in atti si può evincere che la fideiussione sottoscritta può essere considerata contratto autonomo di garanzia, considerando che il pagamento delle somme può essere effettuato a semplice richiesta e anche nel caso di declaratoria di invalidità della fideiussione prestata. Infatti va precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. Più recentemente, sempre la Cass. Civ., sez. I, sent. n. 32402/2019: “a differenza della fideiussione, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore
- 19 -
insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 c.c., comma 4, e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale. Quindi nel caso di specie in base a quanto disposto dalle clausole in atti è da rilevare che il contratto fideiussorio in favore della NC sottoscritto dai sigg. corrisponde alle Pt_1 clausole dello schema ABI del 2002, con la conseguenza che le clausole viziate vanno annullate, e la NC d'IA, nel 2005, ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus). In tale contesto, sorge il problema su cui è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, secondo gli ermellini, trova applicazione il rimedio della nullità parziale. Infatti, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla NC
d'IA, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali. Quindi, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità». A tal riguardo si deve tener conto che tra le parti in causa vi è stato un accordo del 27.8.2015 con cui è stato rinegoziato il credito chirografario, con esplicita accettazione dei garanti delle condizioni dei precedenti contratti. Per quanto concerne la domanda relativa alla responsabilità della banca da illegittima segnalazione, la giurisprudenza maggioritaria (v. tra le tante Cass. civ. n. 1931/2017) ritiene che il danno non sia in re ipsa, vale a dire automaticamente riconosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest'ultimo dovrà comunque dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza del fatto illecito. Le casistiche più ricorrenti al riguardo sono quelle della mancata concessione di finanziamenti, della revoca dei fidi da parte di altri istituti di credito, e quella del rifiuto ad aprire nuovi conti correnti ad un soggetto segnalato. Il problema dell'onere della prova, in questi casi, sta nel dimostrare che la ragione per cui l'istituto di credito abbia posto il proprio diniego alle richieste del soggetto segnalato vada ricercata nell'illegittima segnalazione nelle banche dati. A tal proposito, occorrerà senz'altro produrre in giudizio l'eventuale documentazione comprovante il diniego di finanziamenti ma il reale problema è che nella pratica risulta assai raro che la banca o la finanziaria -nella lettera di comunicazione di diniego recapitata al cliente- si siano spinti a specificare la precisa motivazione di questa scelta. Una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, la giurisprudenza maggioritaria
(v. tra le tante Cass. civ. n. 1931/2017) ritiene che il danno non sia in re ipsa, vale a dire automaticamente riconosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto
- 20 -
quest'ultimo dovrà comunque dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza del fatto illecito. Le casistiche più ricorrenti al riguardo sono quelle della mancata concessione di finanziamenti, della revoca dei fidi da parte di altri istituti di credito, e quella del rifiuto ad aprire nuovi conti correnti ad un soggetto segnalato. Il problema dell'onere della prova, in questi casi, sta nel dimostrare che la ragione per cui l'istituto di credito abbia posto il proprio diniego alle richieste del soggetto segnalato vada ricercata nell'illegittima segnalazione nelle banche dati. A tal proposito, occorrerà senz'altro produrre in giudizio l'eventuale documentazione comprovante il diniego di finanziamenti. Ragion per cui tale domanda non può essere accolta, così come non può essere, in via alternativa riconosciuto l'arricchimento senza giusta causa, dal momento che la dottrina e la giurisprudenza affermano costantemente che tale azione ha carattere sussidiario, ciò è esplicitato nell'articolo 2042 c.c. e che recita: l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito. Pertanto sulla base delle conclusioni cui è giunto il consulente nominato nell'ambito dell'analisi dei rapporti con i saldi ricostruiti, va riconosciuto un credito in favore della NC convenuta, cui sono solidalmente obbligati alla corresponsione gli attori, di € 1073572,61, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione della domanda secondo le ragioni siccome esposte e che comportano, alla luce delle richieste formulate dalla parte attrice. Sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del
18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass.
Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n.
8451 del 28.5.2012). Il tenore stesso delle difese delle parti, insieme alla
- 21 -
complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018,
n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù di un parziale accoglimento delle ragioni attoree esplicate nella domanda introduttiva, parimenti le spese di CTU, liquidate con decreto del 20.09.2022, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio introdotto mediante atto di citazione, così provvede:
- In parziale accoglie della domanda attorea determina il saldo debitorio in €
1.073.572,61, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo e condanna gli attori, in solido, al pagamento di tale somma in favore del oltre CP_3
interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreto del 20.09.2022
a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli, il 15.03.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
- 22 -