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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 268/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Mario Scrivo e Francesco Parte_1
Angelo Iermanò, giusta procura in atti;
- ricorrente in riassunzione – appellato
CONTRO
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. rosa lombardo, giusta procura in atti;
[...]
- resistente in riassunzione appellante
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1227/14 pubblicata in data 18 luglio 2014, il Giudice del lavoro del Tribunale di CR accoglieva il ricorso proposto da avente ad oggetto la richiesta di pagamento di lavoro Parte_2 straordinario effettuato negli anni dal 2004 al 2006 quale tecnico caldaista e condannava detto ente al pagamento dell'importo ( determinato previa CTU contabile) in euro 7.482,74 oltre a interessi , spese di lite ( liquidate in euro 2.550,00 ) e compenso al perito.
La Corte d'appello di Reggio Calabria con la sentenza oggetto di rinvio accoglieva l'appello - rigettando Con così la domanda proposta dal - con il quale l' aveva dedotto la violazione dell'art. 34 CCNL Parte_2 del comparto di settore ( la citata disposizione contrattuale poneva per ciascun dipendente il limite di 180 ore annuali, superabile solo per esigenze particolari ed eccezionali fino ad un massimo di 250 ore settimanali), rimarcando che l'autorizzazione al lavoro straordinario doveva essere rilasciata prima della prestazione e da organo che avesse il potere di rappresentare l'ente all'esterno, laddove nella specie, a fondamento della domanda, erano stati posti ordini di servizio firmati non dal direttore generale dell' o da un suo CP_1 delegato, ma da un dirigente tramite ordini di servizio inidonei in quanto inerenti a modalità ordinarie dell'attività lavorativa .
La Corte, premettendo che dalla documentazione prodotta in primo grado l'autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario negli anni dal 2004 al 2006 era stata data al dai direttori Parte_2 dell'Ufficio ATP ( attività tecnico patrimoniali ) dell'ex di CR ( poi confluita nell' Parte_3 [...]
che si sono alternati alla guida di siffatto ufficio interno nel corso dei predetti anni ( Controparte_1 architetto e rag. , osservava che laddove le ore di straordinario Persona_1 Persona_2 fossero contenute nei limiti dello straordinario programmato anno per anno, in base all'art.34 del contratto collettivo del 7 aprile 1999, per ciascuna struttura, il potere di autorizzare lo svolgimento dello straordinario competeva al dirigente responsabile ossia al dirigente preposto alla struttura in cui il lavoratore era inserito, per cui l'autorizzazione di tale dirigente era sufficiente, sempre a patto che il monte ore complessivo dello straordinario autorizzato per i dipendenti della struttura non superasse quello inizialmente programmato.
Secondo la Corte era in tale ottica che il comma III dell'art.34 citato prevedeva che enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.>>.
Sicchè ogni unità operativa possedeva, in base ad una programmazione approvata a livello aziendale, un numero di ore, che il singolo dirigente preposto poteva autorizzare, avvalendosi delle risorse umane della sua struttura e nel rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla contrattazione.
Ciò implicava, in primo luogo che una autorizzazione promanante dal Direttore dell'unità operativa, per essere efficace, doveva, in primo luogo, essere riferibile al numero di ore di cui la stessa unità disponeva e non poteva spingersi oltre, poiché in caso contrario, sarebbe stato necessario che fosse lo stesso Direttore
Generale ad autorizzare le prestazioni .
Difatti, lo stesso contratto collettivo all'art.1, comma 6 , prevedeva che <Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione.>>.
Ma tale potere di disposizione di ciascun dirigente era correlato al contenuto del terzo comma dell'art.34, ossia era contenuto nei limiti delle ore assegnate alla singola unità operativa cui il Dirigente è preposto.
La circostanza che l'ente appellante, assumendo che le ore lavorate dal dovessero essere Parte_2 autorizzate dal Direttore Generale, aveva, nella sostanza, ammesso che esse superavano quelle programmate per la struttura cui era preposto il , comportava che l'autorizzazione del singolo dirigente (ossia Parte_2
,come nel caso di specie, del direttore dell'ATP) divenisse già soggettivamente inadeguata, essendo necessaria l'autorizzazione del direttore generale o di un suo delegato.
Con il primo motivo di ricorso innanzi alla Suprema Corte, il denunciava la violazione Parte_2 dell'art. 34 c.c.n.l. Comparto Sanità, anche in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito (da un lato) riconosciuto che sussistessero formali autorizzazioni allo svolgimento dello straordinario, dall'altro erroneamente affermato che fossero inidonee perché non provenienti dal Direttore Generale dell'Azienda, il quale soltanto avrebbe potuto autorizzare la prestazione eccedente il “monte ore” assegnato;
così ragionando, la sentenza impugnata si poneva in contrasto con l'art. 34 comma 4 c.c.n.l., il quale consente il superamento dei limiti individuali di 180 ore senza alcuna differenziazione sul soggetto competente a consentire tale sconfinamento;
oltretutto, il giudice d'appello avrebbe comunque dovuto ritenere (quanto meno) remunerabile lo straordinario svolto entro il limite delle 180 ore;
La Suprema Corte in accoglimento di tale motivo di ricorso così statuiva: “è incontroverso fra le parti
(e dato per assodato nella sentenza impugnata) che il venne comandato ad effettuare lavoro Parte_1 straordinario con reiterati “ordini di servizio” provenienti dal dirigente responsabile della struttura cui egli era adibito, ossia con puntuali disposizioni cui il lavoratore non poteva (evidentemente) sottrarsi, donde
l'esistenza di un'autorizzazione espressa allo straordinario;
si tratta di convincimento basato sull'interpretazione e sulla valutazione critica del materiale probatorio, come noto riservate al giudice del merito anche in punto di controllo di attendibilità e concludenza delle prove raccolte (Cass. 08/08/2019, n. 21187; Cass. 28/01/2004, n. 1554); sennonché, la
Corte territoriale osserva che, trattandosi di straordinario in eccedenza rispetto al monte ore programmato per la struttura, l'autorizzazione a svolgerlo avrebbe dovuto provenire dal Direttore generale dell'Azienda e non dal dirigente preposto;
tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con l'art. 34 del c.c.n.l. per il personale del comparto
Sanità, recante “Lavoro straordinario”, che non prevede affatto l'autorizzazione del Direttore Generale dell' eccedente il limite individuale, e testualmente dispone: «1. Il lavoro Parte_4 straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del
5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. La maggiorazione di cui al comma
7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale. 10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1»;
3.2 com'è agevole constatare, l'autorizzazione allo straordinario deve provenire dal “dirigente responsabile”, per tale intendendosi, come ben chiarito dall'art. 1 comma 6 c.c.n.l., cit., «[…] il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione»;
3.3 nella specie, tale ruolo era stato conferito (il fatto è incontroverso) ai direttori pro tempore dell'Ufficio ATP, dirigenti preposti alla struttura cui il era adibito;
a tal riguardo, l'art. 2108 Parte_1 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40
d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione (Cass., Sez. L, n. 23506 del 2022); rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato ad effettive esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
3.4 per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia ad elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art.
34 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro;
il limite massimo annuale individuale dell'art. 34 comma 3 del c.c.n.l. è, infatti, funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto, ex art. 1363 cod. civ., in combinato con l'art. 34, commi 1 e
4, stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale incidenza sulle loro condizioni di salute;
3.5 nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l'erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 cod. civ. e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 cod. civ., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
3.6 né, d'altro canto, giova ancora sostenere ‒ seguendo l'iter argomentativo del giudice d'appello ‒ che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato
l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (a ben vedere) il disposto dell'art. 2126 cod. civ., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente (Cass., Sez.
L, n. 23506/2022, cit.);
4. alla stregua dei rilievi già indicati, non può (conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 1 e 34 c.c.n.l., cit., come ostativo alla remunerabilità dello straordinario ove (beninteso) esso sia stato previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto;
”
Ha riassunto il giudizio il , chiedendo il rigetto dell'atto di appello proposto dalla Parte_2 [...]
avverso la sentenza n°1227/14, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di CR. Controparte_1 Con Si è costituita l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata in quanto non sussisteva prova della prestazione asseritamente resa in eccedenza al debito orario del dipendente.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Le deduzione difensive svolte dall' appaiono prive di fondamento, posto con la sentenza impugnata, il Giudice del lavoro di CR aveva ritenuto provato lo svolgimento dell'orario straodinario allegato dal e aveva disposto la liquidazione della relativa retribuzione: tali statuizioni non sono state oggetto Parte_2 di alcuna impugnativa con conseguente passaggio in gudicato delle stesse. Con Ciò posto, in ossequio al dictum della Suprema Corte, l'appello proposto dall' non può che essere rigettato, essendo stata disattesa del tutto, da parte del Supremo Collegio, l'interpretazione dell'Art. 34
CCNL, posta a fondamento del rigetto dell'appello, in base alla quale, trattandosi di straordinario in eccedenza rispetto al monte ore programmato per la struttura, l'autorizzazione sarebbe dovuta provenire dal
Direttore generale dell' e non dal dirigente preposto alla struttura. CP_1
La Corte ha fornito tutt'altra interpretazione della norma in parola ritenendo che, a mente della stessa,
l'autorizzazione allo straordinario doveva provenire dal “dirigente responsabile”, per tale intendendosi, come ben chiarito dall'art. 1 comma 6 c.c.n.l., cit., «[…] il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione» e nella specie, tale ruolo era stato conferito (il fatto è incontroverso) ai direttori pro tempore dell' , Parte_5 dirigenti preposti alla struttura cui il era adibito. Parte_1
La Corte ha altresì sottolineato che sia nel caso in cui l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, che nel caso in cui la prestazione sia resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), , in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe in ogni caso il disposto dell'art. 2126 cod. civ., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente.
Con In definitiva l'appello proposto da deve essere rigettato. Con Le spese del giudizio di appello, di legittimità e della presente fase sono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione, valori medi dimidiati, atteso che, oltre la questione interpretativa risolta dalla Suprema Corte, la causa non presentava profili di complessità.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando - a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 13245/23 - sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 1227/14 Controparte_1 Parte_1 del Giudice del lavoro di CR, così provvede: rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.906,00, oltre Controparte_1 accessori, per il giudizio d'appello, in € 1541,00 oltre accessori, per il giudizio di legittimità ed in € 2906,00 oltre accessori per la presente fase di giudizio
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 268/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Mario Scrivo e Francesco Parte_1
Angelo Iermanò, giusta procura in atti;
- ricorrente in riassunzione – appellato
CONTRO
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. rosa lombardo, giusta procura in atti;
[...]
- resistente in riassunzione appellante
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1227/14 pubblicata in data 18 luglio 2014, il Giudice del lavoro del Tribunale di CR accoglieva il ricorso proposto da avente ad oggetto la richiesta di pagamento di lavoro Parte_2 straordinario effettuato negli anni dal 2004 al 2006 quale tecnico caldaista e condannava detto ente al pagamento dell'importo ( determinato previa CTU contabile) in euro 7.482,74 oltre a interessi , spese di lite ( liquidate in euro 2.550,00 ) e compenso al perito.
La Corte d'appello di Reggio Calabria con la sentenza oggetto di rinvio accoglieva l'appello - rigettando Con così la domanda proposta dal - con il quale l' aveva dedotto la violazione dell'art. 34 CCNL Parte_2 del comparto di settore ( la citata disposizione contrattuale poneva per ciascun dipendente il limite di 180 ore annuali, superabile solo per esigenze particolari ed eccezionali fino ad un massimo di 250 ore settimanali), rimarcando che l'autorizzazione al lavoro straordinario doveva essere rilasciata prima della prestazione e da organo che avesse il potere di rappresentare l'ente all'esterno, laddove nella specie, a fondamento della domanda, erano stati posti ordini di servizio firmati non dal direttore generale dell' o da un suo CP_1 delegato, ma da un dirigente tramite ordini di servizio inidonei in quanto inerenti a modalità ordinarie dell'attività lavorativa .
La Corte, premettendo che dalla documentazione prodotta in primo grado l'autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario negli anni dal 2004 al 2006 era stata data al dai direttori Parte_2 dell'Ufficio ATP ( attività tecnico patrimoniali ) dell'ex di CR ( poi confluita nell' Parte_3 [...]
che si sono alternati alla guida di siffatto ufficio interno nel corso dei predetti anni ( Controparte_1 architetto e rag. , osservava che laddove le ore di straordinario Persona_1 Persona_2 fossero contenute nei limiti dello straordinario programmato anno per anno, in base all'art.34 del contratto collettivo del 7 aprile 1999, per ciascuna struttura, il potere di autorizzare lo svolgimento dello straordinario competeva al dirigente responsabile ossia al dirigente preposto alla struttura in cui il lavoratore era inserito, per cui l'autorizzazione di tale dirigente era sufficiente, sempre a patto che il monte ore complessivo dello straordinario autorizzato per i dipendenti della struttura non superasse quello inizialmente programmato.
Secondo la Corte era in tale ottica che il comma III dell'art.34 citato prevedeva che enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.>>.
Sicchè ogni unità operativa possedeva, in base ad una programmazione approvata a livello aziendale, un numero di ore, che il singolo dirigente preposto poteva autorizzare, avvalendosi delle risorse umane della sua struttura e nel rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla contrattazione.
Ciò implicava, in primo luogo che una autorizzazione promanante dal Direttore dell'unità operativa, per essere efficace, doveva, in primo luogo, essere riferibile al numero di ore di cui la stessa unità disponeva e non poteva spingersi oltre, poiché in caso contrario, sarebbe stato necessario che fosse lo stesso Direttore
Generale ad autorizzare le prestazioni .
Difatti, lo stesso contratto collettivo all'art.1, comma 6 , prevedeva che <Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione.>>.
Ma tale potere di disposizione di ciascun dirigente era correlato al contenuto del terzo comma dell'art.34, ossia era contenuto nei limiti delle ore assegnate alla singola unità operativa cui il Dirigente è preposto.
La circostanza che l'ente appellante, assumendo che le ore lavorate dal dovessero essere Parte_2 autorizzate dal Direttore Generale, aveva, nella sostanza, ammesso che esse superavano quelle programmate per la struttura cui era preposto il , comportava che l'autorizzazione del singolo dirigente (ossia Parte_2
,come nel caso di specie, del direttore dell'ATP) divenisse già soggettivamente inadeguata, essendo necessaria l'autorizzazione del direttore generale o di un suo delegato.
Con il primo motivo di ricorso innanzi alla Suprema Corte, il denunciava la violazione Parte_2 dell'art. 34 c.c.n.l. Comparto Sanità, anche in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito (da un lato) riconosciuto che sussistessero formali autorizzazioni allo svolgimento dello straordinario, dall'altro erroneamente affermato che fossero inidonee perché non provenienti dal Direttore Generale dell'Azienda, il quale soltanto avrebbe potuto autorizzare la prestazione eccedente il “monte ore” assegnato;
così ragionando, la sentenza impugnata si poneva in contrasto con l'art. 34 comma 4 c.c.n.l., il quale consente il superamento dei limiti individuali di 180 ore senza alcuna differenziazione sul soggetto competente a consentire tale sconfinamento;
oltretutto, il giudice d'appello avrebbe comunque dovuto ritenere (quanto meno) remunerabile lo straordinario svolto entro il limite delle 180 ore;
La Suprema Corte in accoglimento di tale motivo di ricorso così statuiva: “è incontroverso fra le parti
(e dato per assodato nella sentenza impugnata) che il venne comandato ad effettuare lavoro Parte_1 straordinario con reiterati “ordini di servizio” provenienti dal dirigente responsabile della struttura cui egli era adibito, ossia con puntuali disposizioni cui il lavoratore non poteva (evidentemente) sottrarsi, donde
l'esistenza di un'autorizzazione espressa allo straordinario;
si tratta di convincimento basato sull'interpretazione e sulla valutazione critica del materiale probatorio, come noto riservate al giudice del merito anche in punto di controllo di attendibilità e concludenza delle prove raccolte (Cass. 08/08/2019, n. 21187; Cass. 28/01/2004, n. 1554); sennonché, la
Corte territoriale osserva che, trattandosi di straordinario in eccedenza rispetto al monte ore programmato per la struttura, l'autorizzazione a svolgerlo avrebbe dovuto provenire dal Direttore generale dell'Azienda e non dal dirigente preposto;
tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con l'art. 34 del c.c.n.l. per il personale del comparto
Sanità, recante “Lavoro straordinario”, che non prevede affatto l'autorizzazione del Direttore Generale dell' eccedente il limite individuale, e testualmente dispone: «1. Il lavoro Parte_4 straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
3. Le aziende ed enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto XI. L'utilizzo delle risorse all'interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del
5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'azienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. La maggiorazione di cui al comma
7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dal 1° gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del trattamento tabellare iniziale. 10. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1»;
3.2 com'è agevole constatare, l'autorizzazione allo straordinario deve provenire dal “dirigente responsabile”, per tale intendendosi, come ben chiarito dall'art. 1 comma 6 c.c.n.l., cit., «[…] il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione»;
3.3 nella specie, tale ruolo era stato conferito (il fatto è incontroverso) ai direttori pro tempore dell'Ufficio ATP, dirigenti preposti alla struttura cui il era adibito;
a tal riguardo, l'art. 2108 Parte_1 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40
d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione (Cass., Sez. L, n. 23506 del 2022); rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato ad effettive esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
3.4 per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia ad elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art.
34 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro;
il limite massimo annuale individuale dell'art. 34 comma 3 del c.c.n.l. è, infatti, funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto, ex art. 1363 cod. civ., in combinato con l'art. 34, commi 1 e
4, stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale incidenza sulle loro condizioni di salute;
3.5 nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l'erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 cod. civ. e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 cod. civ., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
3.6 né, d'altro canto, giova ancora sostenere ‒ seguendo l'iter argomentativo del giudice d'appello ‒ che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato
l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (a ben vedere) il disposto dell'art. 2126 cod. civ., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente (Cass., Sez.
L, n. 23506/2022, cit.);
4. alla stregua dei rilievi già indicati, non può (conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 1 e 34 c.c.n.l., cit., come ostativo alla remunerabilità dello straordinario ove (beninteso) esso sia stato previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto;
”
Ha riassunto il giudizio il , chiedendo il rigetto dell'atto di appello proposto dalla Parte_2 [...]
avverso la sentenza n°1227/14, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di CR. Controparte_1 Con Si è costituita l' chiedendo la conferma della sentenza impugnata in quanto non sussisteva prova della prestazione asseritamente resa in eccedenza al debito orario del dipendente.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Le deduzione difensive svolte dall' appaiono prive di fondamento, posto con la sentenza impugnata, il Giudice del lavoro di CR aveva ritenuto provato lo svolgimento dell'orario straodinario allegato dal e aveva disposto la liquidazione della relativa retribuzione: tali statuizioni non sono state oggetto Parte_2 di alcuna impugnativa con conseguente passaggio in gudicato delle stesse. Con Ciò posto, in ossequio al dictum della Suprema Corte, l'appello proposto dall' non può che essere rigettato, essendo stata disattesa del tutto, da parte del Supremo Collegio, l'interpretazione dell'Art. 34
CCNL, posta a fondamento del rigetto dell'appello, in base alla quale, trattandosi di straordinario in eccedenza rispetto al monte ore programmato per la struttura, l'autorizzazione sarebbe dovuta provenire dal
Direttore generale dell' e non dal dirigente preposto alla struttura. CP_1
La Corte ha fornito tutt'altra interpretazione della norma in parola ritenendo che, a mente della stessa,
l'autorizzazione allo straordinario doveva provenire dal “dirigente responsabile”, per tale intendendosi, come ben chiarito dall'art. 1 comma 6 c.c.n.l., cit., «[…] il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione» e nella specie, tale ruolo era stato conferito (il fatto è incontroverso) ai direttori pro tempore dell' , Parte_5 dirigenti preposti alla struttura cui il era adibito. Parte_1
La Corte ha altresì sottolineato che sia nel caso in cui l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, che nel caso in cui la prestazione sia resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), , in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe in ogni caso il disposto dell'art. 2126 cod. civ., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente.
Con In definitiva l'appello proposto da deve essere rigettato. Con Le spese del giudizio di appello, di legittimità e della presente fase sono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, III scaglione, valori medi dimidiati, atteso che, oltre la questione interpretativa risolta dalla Suprema Corte, la causa non presentava profili di complessità.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando - a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 13245/23 - sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 1227/14 Controparte_1 Parte_1 del Giudice del lavoro di CR, così provvede: rigetta l'appello.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.906,00, oltre Controparte_1 accessori, per il giudizio d'appello, in € 1541,00 oltre accessori, per il giudizio di legittimità ed in € 2906,00 oltre accessori per la presente fase di giudizio
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)