TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Unico presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:34 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'1 Aprile 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2375 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa
DA
la , in persona del rappresentante legale signor , Parte_1 Parte_2
con sede a Naro (AG), nella Contrada Fratel Gerardo, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Canicattì (AG), nella via Cartesio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maria
Argento, che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 Controparte_2
con sede a Milano, nella via A. Cechov n. 48, elettivamente domiciliata, ai fini del
[...]
presente giudizio, a Ragusa, nella via Roma n. 200, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Amato, dal quale è rappresentata e difesa per mandato allegato agli atti di lite,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la società opponente:
1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. dell'1 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, nonché alle note per la trattazione scritta depositate l'8 Febbraio 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. dell'1 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note conclusive depositate,
rispettivamente, il 7 Dicembre 2023 e il 21 Gennaio 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15 Settembre 2023 la
[...]
in persona del rappresentante legale signor , proponeva Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 598/2023, emesso nei suoi confronti dall'intestato
Tribunale nelle date dei 26/27 Giugno 2023 su istanza della in persona Controparte_1
del legale rappresentante Dott. In particolare, con tale Controparte_2
provvedimento, notificato sempre tramite pec il 6 Luglio 2023, le era stato intimato di pagare alla opposta la complessiva somma di € 11.041,77, oltre gli interessi calcolati ai sensi del D.
Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fratture n. 113 L dell'1 Marzo 2023, n. 135 L del
31 Marzo 2023 e n. 208 L del 20 Aprile 2023, in forza di cui era stato richiesto, sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo dei suddetti documenti contabili, aventi a oggetto gli importi dovuti alla società convenuta alla stregua sia di canoni di locazione e di oneri comuni sulla base del contratto di affitto di ramo di azienda e gestione di servizi sottoscritto il 20 Maggio 2021, registrato ad Agrigento il 7 Giugno 2021 al n. 3091, serie
1T; sia di spese legali, di interessi moratori e di spese vive in forza dell'art.
2.2 dell'atto di transazione concluso fra loro il 2 Febbraio 2023. All'uopo la opponente riferiva che, in virtù
del primo dei cennati negozi giuridici aveva affittato dalla concedente, che ne era proprietaria, il ramo d'azienda concernente la porzione di immobile, identificato al n. 39, ubicato al piano terra del centro commerciale denominato Città dei Templi, sito in località del Comune CP_1
di Agrigento, nella via Fosse Ardeatine snc. Esponendo le ragioni per le quali non era riuscita ad adempiere alle obbligazioni sorte a proprio carico per effetto di quest'ultimo contratto e della transazione stipulata inter partes il 2 Febbraio 2023, non avente efficacia novativa. Affermava
che, con il ricorso al procedimento monitorio in parola la convenuta si era resa responsabile di un comportamento integrante un'ipotesi di abuso dello strumento processuale. Pertanto, con
2 l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, innanzitutto, di dichiarare nulla, invalida, inefficace e priva di giuridico effetto la menzionata ingiunzione di pagamento, revocandola. In secondo luogo di condannare controparte per l'illegittimo ricorso allo strumento monitorio.
La in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 Controparte_2
si costituiva nel presente giudizio depositando il 7 Dicembre 2023 il proprio fascicolo
[...]
con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, in primis, la inammissibilità dell'opposizione proposta dalla contro l'enunciato decreto ingiuntivo. Parte_1
Ciò in quanto, vertendo in materia locatizia ed essendo stata incoata, invece che con ricorso in ossequio al disposto dell'art. 447bis c.p.c., con atto di citazione, quest'ultimo, sebbene notificato il 15 Settembre 2023. Tuttavia, era stato depositato telematicamente e iscritto a ruolo il 23 Settembre 2023, quando il termine di quaranta giorni per instaurare la nominata opposizione era già spirato. La prefata società prendeva, poi, posizione con riferimento alle argomentazioni articolate dalla opponente per supportare la rispettiva azione. Sulla scorta di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'opposizione controversa poiché tardiva. In subordine, di concedere la provvisoria esecuzione del ricordato provvedimento monitorio. Nel merito, di rigettare tutte le richieste della società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova,
confermando la richiamata ingiunzione di pagamento. In linea ulteriormente subordinata, di dichiarare che essa convenuta aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa ricorrendo al procedimento monitorio, condannando la istante per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., a pagarle una somma, da liquidarsi in via equitativa, per avere agito in ius con colpa grave, e/o con mala fede.
Con provvedimento adottato il 26 Marzo 2024 ex art. 127ter c.p.c. il Giudice Onorario
designato alla trattazione della lite, innanzitutto, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l'istanza reiterata dal legale della convenuta nelle note scritte depositate il 22 Marzo 2024. In secondo luogo, assegnava a quest'ultima il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. Nell'ordinanza emessa il 17
Settembre 2024, all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno sempre a norma dell'art. 127ter
c.p.c., l'adita autorità giudiziaria, da un lato, dava atto dell'esito negativo della predetta procedura;
dall'altro, tenuto conto della materia che formava oggetto della controversia, disponeva il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell'art. 426 c.p.c.,
3 assegnando alle parti apposito termine perentorio per integrare eventualmente gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e di documenti. La contesa veniva istruita documentalmente. Indi, nel corso dell'odierna udienza dell'1 Aprile 2025 i procuratori delle parti discutono la causa a norma dell'art. 429 c.p.c. come in epigrafe, il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza dandone lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta a ottenere da codesto Tribunale la declaratoria di nullità, di invalidità, di inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo n. 598/2023, emesso nelle date dei 26/27 Giugno
2023 contro la società opponente su istanza della società opposta è inammissibile perché
proposta tardivamente. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza della decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso superiormente anticipato è necessario analizzare la prima eccezione sollevata dalla in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 Controparte_2
nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta la
[...]
inammissibilità dell'opposizione promossa dalla in persona del Parte_1
rappresentante legale signor , avverso il cennato provvedimento monitorio per Parte_2
violazione degli artt. 447bis e 641 c.p.c. Osservando che, il rapporto negoziale esistente inter partes è sussumibile nel novero dei contratti previsti dalla prima delle menzionate norme codicistiche. Di guisa che, l'opposizione in commento avrebbe dovuto essere incoata dalla opponente con ricorso, seguendo la disciplina prevista per il processo del lavoro;
non già, come avvenuto nella fattispecie, con atto di citazione. In forza di tale premessa la società opposta contesta, di conseguenza, la sua intempestività, stante che l'atto di citazione che l'ha introdotta, pur se notificatole a mezzo pec il 15 Settembre 2023, è stato depositato telematicamente e iscritto a ruolo soltanto il 23 Settembre 2023, ossia oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c. per impugnare la enunciata ingiunzione di pagamento. Osservando che, non assume alcun rilievo la circostanza che, le è stato notificato nel giorno di scadenza dello stesso.
Ebbene, questa doglianza si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità, risultando suscettibile di trovare accoglimento. Invero, tra le parti in lite è intercorso un rapporto di natura negoziale, che ha trovato origine nel contratto d'affitto di ramo di azienda e gestione di servizi da esse sottoscritto il 20 Maggio 2021, registrato ad Agrigento
il 7 Giugno 2021 al n. 3091, serie 1T, versato agli atti del presente giudizio. Con tale negozio
4 giuridico la società attrice ha affittato dalla convenuta, che ne é proprietaria, per la durata di cinque anni decorrenti dal 27 Maggio 2021, il ramo d'azienda concernente la porzione di immobile, identificato al n. 39, ubicato al piano terra del centro commerciale denominato Città
dei Templi, sito in località del Comune di Agrigento, nella via Fosse Ardeatine snc, CP_1
al fine di destinarlo all'esercizio della propria attività commerciale. Agli artt. 5 e 6 della nominata scrittura privata con firme autenticate dal Notaio sono stati determinati sia il corrispettivo da versarsi per l'affitto in dibattito e gli oneri comuni, che la Parte_1
si è obbligata a corrispondere alla ricordata concedente;
sia le modalità del loro
[...]
pagamento. Risulta incontestato, poiché espressamente ammesso in seno al richiamato atto di citazione, che nel corso della relazione contrattuale in discorso la opponente si è resa morosa nel pagamento di quanto dovuto alla alla stregua di affitto e di oneri Controparte_1
comuni in virtù dell'anzidetto contratto. Ebbene, in ossequio al disposto dell'art. 447bis c.p.c., qualsivoglia controversia che ha ad oggetto, fra l'altro, l'affitto di aziende, compresa quella in esame riguardante l'opposizione proposta contro il cennato decreto ingiuntivo, è regolata dalle norme previste per il rito lavoro. Pertanto, per stabilire se l'azione processuale che ci occupa è
tempestiva, o meno si configura indispensabile verificare un peculiare e dirimente aspetto.
Segnatamente, se il deposito in via telematica e l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione che la ha instaurata è stato compiuto prima della decorrenza del termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c. per impugnare un provvedimento monitorio. Questa considerazione trova una incontrovertibile conferma nell'insegnamento, ormai pacifico e consolidato, elaborato sul punto dalla Corte di Cassazione e seguito dalla giurisprudenza di merito. In virtù di esso si riconosce che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con
citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (cfr.: Cass., Sez. III, 2/04/2012 n. 8014). In buona sostanza, l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso. Però, qualora, come avvenuto nel caso di specie, sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire, comunque, che il provvedimento monitorio divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; bensì, soltanto se entro tale termine venga altresì depositata telematicamente (cfr., così: Cass., Sez. III,
15/01/2013 n. 797; conforme: Cass., Sez. Un., 14/03/1991 n. 2714). La Suprema Corte di
5 Cassazione ha confermato tale indirizzo con la sentenza, emessa a Sezioni Unite, n. 927 del 13
Gennaio 2022. Per il suo tramite ha affermato che: “Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli
regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c.”. Or dunque, nella ipotesi qui analizzata sebbene l'atto di citazione che ha instaurato la causa è stato notificato dall'attrice alla società convenuta mediante pec inviata il 15 Settembre
2023, cioè nel giorno di scadenza del termine di quaranta giorni superiormente richiamato, dato che la notificazione della ingiunzione di pagamento in contestazione è stata compiuta sempre a mezzo pec il 6 Luglio 2023. Tuttavia, lo stesso è stato depositato in via telematica, in uno al fascicolo di parte della istante, e contestualmente iscritto a ruolo soltanto il 23 Settembre 2023,
allorché il termine in discussione era già scaduto da otto giorni. Di conseguenza, l'opposizione promossa dalla avverso il menzionato decreto ingiuntivo deve essere Parte_1
dichiarata inammissibile per effetto della sua tardività. Ciò nonostante il disposto mutamento di rito, che non può sanare la decadenza in cui è incorsa la opponente. Per l'effetto, l'enunciato provvedimento monitorio va confermato e dichiarato esecutivo.
L'accoglimento dell'eccezione in commento rende assolutamente superflua l'analisi dei motivi dedotti dalla società attrice per impugnare quest'ultimo, che sono da essa assorbiti.
3.- Con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 Dicembre 2023 la ha domandato all'adita autorità giudiziaria di condannare la istante per Controparte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a corrisponderle una somma, liquidata equitativamente, a titolo di risarcimento del danno subito. Per rigettare tale peculiare richiesta
è sufficiente rilevare che, non è provato che la , incoando il presente Parte_1
giudizio, ha agito con mala fede, ovvero con colpa grave.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, la opponente deve essere condannata a rifondere alla società opposta le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
6 la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, inammissibile, perché tardiva,
l'opposizione proposta dalla , in persona del rappresentante legale signor Pt_1 Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo n. 598/2023, emesso nei suoi confronti dal Parte_2
Tribunale di Agrigento nelle date dei 26/27 Giugno 2023 su istanza e nell'interesse della in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 Controparte_2
notificato a mezzo pec il successivo 6 Luglio 2023;
- per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- infine, condanna la società opponente, come sopra rappresentata, a rifondere alla società
opposta, ut supra rappresentata, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 1 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
7